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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4354/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
Via Damasco n. 15 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Raimondo Cammalleri ed elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Pacini n. 5 presso lo Studio del duo difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
DEL 03.01.2025, MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese, stante l'esenzione ex art. 152 disp. att. cpc in atti;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_1
A tal fine insisteva affinchè venisse disposta una nuova consulenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attese le contestazioni assolutamente generiche e non supportate da nuova documentazione attestante un aggravamento significativo delle condizioni generali, non si riteneva di dovere nominare un nuovo consulente.
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, veniva disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza e la ricorrente depositava note insistendo nelle conclusioni del ricorso.
La causa viene decisa come in epigrafe sulla scorta delle motivazioni che seguono.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase cautelare ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (cfr. relazione del consulente tecnico) non determinano il diritto all'indennità di accompagnamento.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Dott. ha Persona_1
esaminato compiutamente tutta la documentazione sanitaria, ha effettuato la visita medica effettuando il colloquio con la paziente, ha descritto sia le condizioni fisiche come da esame obiettivo che attraverso la documentazione acquisita e ha verificato l'assenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento "in quanto la periziata
è in condizione sia di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore, sia di attendere ai propri atti quotidiani della vita (rif. leggi
18/80 e 508/88)" (confronta relazione ctu fascicolo cautelare).
Compito del CTU è valutare non solo l'esistenza di una infermità, ma soprattutto quanto i suoi esiti incidano sulle capacità funzionali e lavorativa dell'invalido.
E, dall'esame dell'elaborato è chiaro che tale compito e tale indagine sia stata compiuta dal consulente che ha dato anche esaustiva spiegazione delle patologie denunciate.
Alla luce di quanto esposto, la domanda non può essere accolta.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Palermo, addì 03.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4354/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
Via Damasco n. 15 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Raimondo Cammalleri ed elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Pacini n. 5 presso lo Studio del duo difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
DEL 03.01.2025, MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese, stante l'esenzione ex art. 152 disp. att. cpc in atti;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_1
A tal fine insisteva affinchè venisse disposta una nuova consulenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attese le contestazioni assolutamente generiche e non supportate da nuova documentazione attestante un aggravamento significativo delle condizioni generali, non si riteneva di dovere nominare un nuovo consulente.
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, veniva disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza e la ricorrente depositava note insistendo nelle conclusioni del ricorso.
La causa viene decisa come in epigrafe sulla scorta delle motivazioni che seguono.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase cautelare ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (cfr. relazione del consulente tecnico) non determinano il diritto all'indennità di accompagnamento.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Dott. ha Persona_1
esaminato compiutamente tutta la documentazione sanitaria, ha effettuato la visita medica effettuando il colloquio con la paziente, ha descritto sia le condizioni fisiche come da esame obiettivo che attraverso la documentazione acquisita e ha verificato l'assenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento "in quanto la periziata
è in condizione sia di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore, sia di attendere ai propri atti quotidiani della vita (rif. leggi
18/80 e 508/88)" (confronta relazione ctu fascicolo cautelare).
Compito del CTU è valutare non solo l'esistenza di una infermità, ma soprattutto quanto i suoi esiti incidano sulle capacità funzionali e lavorativa dell'invalido.
E, dall'esame dell'elaborato è chiaro che tale compito e tale indagine sia stata compiuta dal consulente che ha dato anche esaustiva spiegazione delle patologie denunciate.
Alla luce di quanto esposto, la domanda non può essere accolta.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Palermo, addì 03.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente