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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO ESPEDITO GIOVANNI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Pa ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_3 Controparte_2 conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare, in ordine ai contratti di mutuo indicati in premessa, le violazioni di legge descritte in narrativa in riferimento all'applicazione dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, al superamento del tasso soglia antiusura nei rapporti di mutuo, alle spese applicate e non dovute, alla violazione delle regole di trasparenza.
B) Accertare e dichiarare, in riferimento ai contratti indicati in premessa, la nullità delle clausole contrattuali interessate dalle violazioni di legge descritte. C) Accertare e dichiarare che, alla luce della rielaborazione dei piani di ammortamento operata sui singoli contratti di mutuo, è emerso un indebito versamento della somma di euro 203.532,19 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
D) Per gli effetti, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 203.532,19 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 6 E) Nel contempo, in riferimento ai predetti contratti di mutuo, in considerazione delle garanzie fornite
e costituite da garanzia ipotecaria, da polizza fideiussoria e da fideiussioni di terzi, è interesse della società istante fare accertare il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, 2° c. TULB e, per gli effetti, condannare la banca convenuta al ristoro dei danni conseguenti e che emergeranno in corso di causa.
F) Accertare e quantificare il maggior danno conseguente agli interessi passivi maturati in danno della società attrice e conseguenti al ritardato accredito degli incassi dei bonifici rinvenienti dalla
a titolo di canone di locazione e posti a ristoro dei ratei di mutuo, disponendo la Controparte_3 rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo in corso, N. 0IR1048742474, sia rispetto al profilo economico della rata sia rispetto al tempo di scadenza della rata rispetto all'incasso…”.
I rapporti di mutuo oggetto del giudizio promosso dalla sono i seguenti: Parte_3
mutuo n.51533251/n. 51559877 sottoscritto dalla il 04.11.2010 di € 630.000,00 estinto con la CP_4 provvista rinveniente dal successivo mutuo del 31.1.2019;
mutuo n. 51672283 sottoscritto dalla il 10.05.2012 di € 200.000,00 estinto con la provvista CP_4 rinveniente dal successivo mutuo del 31.1.2019;
mutuo n. 51633708 di € 88.000,00 sottoscritto dalla ICM srl il 13.10.2011 ed estinto con la provvista rinveniente dal successivo mutuo del 31.1.2019;
mutuo fondiario n. 48742474 sottoscritto dalla in data 31.01.2019 di € Parte_3
740.000,00, attualmente in ammortamento.
I rapporti derivanti dai primi tre contratti di mutuo fanno parte dei rami d'azienda conferiti nella
[...] dalla (atto per notar del 13.10.2016 Repertorio n. 6953 – Parte_3 CP_4 Per_1
Raccolta n. 5188) e dalla Icm s.r.l. (atto per notar del 29.11.2018 repertorio n. 10.749 – Per_1
Raccolta n. 7829).
Il ramo di azienda comprensivo del rapporto derivante dal contratto di mutuo fondiario del 31.1.2019 è stato poi conferito dalla nelle more del presente giudizio, nel patrimonio Parte_3 della neocostituita (atto per notar del 29.4.2022 rep. 27236 racc. Parte_1 Per_2
18999).
A sostegno delle domande la società attrice, richiamando il contenuto della perizia di parte allegata, ha dedotto: l'illegittimità del meccanismo anatocistico insito nel metodo di ammortamento degli interessi cd. alla francese;
la violazione dell'obbligo di trasparenza e l'indeterminatezza delle condizioni economiche contrattuali, per la mancata indicazione nel contratto e nell'informativa precontrattuale del regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca;
difformità tra il TAN indicato in contratto ed il TAE calcolato dal perito di parte;
erroneità del TAEG indicato in contratto;
superamento del tasso soglia ex l. 108/96 e conseguente versamento indebito degli interessi;
superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co. 2 TUB;
ritardato accredito da parte della banca delle somme relative ai canoni di locazione versati dalla per la detenzione di uno degli CP_3 immobili di proprietà della società attrice.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che nei contratti di mutuo allegati è espressamente pattuito il tasso annuo nominale ed il TAEG;
il documento di sintesi reca la specifica indicazione delle condizioni economiche applicate, compreso il tipo di ammortamento (“francese”); il piano di ammortamento allegato al mutuo del 31.1.2019 contiene l'indicazione del numero e dell'importo delle rate con la specificazione della quota per capitale.
pagina 2 di 6 Il testo contrattuale, integrato dal documento di sintesi e dal piano di ammortamento, indica dunque l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero e l'importo delle rate da restituire, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAEG/ISC.
Ora, tanto rilevato in fatto, va osservato che il piano di ammortamento cd. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana", in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Ad una diversa conclusione non può giungersi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo. La capitalizzazione composta è nel caso di specie del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023).
Nel caso in esame, come sopra esposto, il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, del TAN e del (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Risulta quindi soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
La doglianza di parte attrice concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia invero un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Infatti, l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla pagina 3 di 6 integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del
(regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento
(tuttavia) non concordati dalle parti, non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. ll maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale
è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass.
n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata o erronea previsione del TAEG determina solo l'erronea rappresentazione del costo globale del finanziamento, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Neppure si pone un problema di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali. La differenza tra piano di ammortamento “all'italiana” e ammortamento “francese” non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Un piano di rimborso come quello controverso nel presente giudizio di merito contiene, come s'è detto, la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso.
Se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di
Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
pagina 4 di 6 Nei termini appena esposti si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, che nella sentenza n. 15130 del 29.5.2024, pronunciandosi sulla questione di diritto concernente gli eventuali profili di nullità connessi alla mancata esplicitazione nel contratto di mutuo del regime di ammortamento alla francese e della modalità di capitalizzazione degli interessi, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Neppure può farsi discendere la nullità parziale del mutuo dall'omessa indicazione del cd. TAE, il tasso effettivo che tiene conto degli effetti della capitalizzazione. Invero, la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAE non contravviene al disposto dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, secondo il quale i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della delibera CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La produzione di interessi sui ratei insoluti è inoltre espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della delibera CICR.
Anche l'eventuale erronea quantificazione del TAEG non è suscettibile di determinare l'invalidità del contratto di mutuo, né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi. Infatti, come sopra esposto, l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Par Pertanto, l'erronea indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB (che, infatti, sanziona con la nullità solo le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati), né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. D'altra parte, la sanzione della nullità è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono pagina 5 di 6 al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità Par la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, Par pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell' non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Neppure è fondata la doglianza relativa al superamento del tasso soglia ex l. 108/96.
Infatti il perito di parte, al fine di verificare il superamento del cd. tasso soglia, ha erroneamente computato nel TAEG anche il “costo implicito” pari al “differenziale aggiuntivo di costo” tra il regime di capitalizzazione semplice degli interessi e quello composto “occulto” applicato dalla banca. Il calcolo elaborato è pertanto l'effetto di un'erronea sostanziale duplicazione di costi, in particolare quelli derivanti dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
Infine, del tutto generiche ed indimostrate sono rimaste le doglianze relative ala violazione del limite di finanziabilità ed al ritardato accredito dei canoni di locazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO ESPEDITO GIOVANNI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Pa ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_3 Controparte_2 conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare, in ordine ai contratti di mutuo indicati in premessa, le violazioni di legge descritte in narrativa in riferimento all'applicazione dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, al superamento del tasso soglia antiusura nei rapporti di mutuo, alle spese applicate e non dovute, alla violazione delle regole di trasparenza.
B) Accertare e dichiarare, in riferimento ai contratti indicati in premessa, la nullità delle clausole contrattuali interessate dalle violazioni di legge descritte. C) Accertare e dichiarare che, alla luce della rielaborazione dei piani di ammortamento operata sui singoli contratti di mutuo, è emerso un indebito versamento della somma di euro 203.532,19 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
D) Per gli effetti, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 203.532,19 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 6 E) Nel contempo, in riferimento ai predetti contratti di mutuo, in considerazione delle garanzie fornite
e costituite da garanzia ipotecaria, da polizza fideiussoria e da fideiussioni di terzi, è interesse della società istante fare accertare il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, 2° c. TULB e, per gli effetti, condannare la banca convenuta al ristoro dei danni conseguenti e che emergeranno in corso di causa.
F) Accertare e quantificare il maggior danno conseguente agli interessi passivi maturati in danno della società attrice e conseguenti al ritardato accredito degli incassi dei bonifici rinvenienti dalla
a titolo di canone di locazione e posti a ristoro dei ratei di mutuo, disponendo la Controparte_3 rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo in corso, N. 0IR1048742474, sia rispetto al profilo economico della rata sia rispetto al tempo di scadenza della rata rispetto all'incasso…”.
I rapporti di mutuo oggetto del giudizio promosso dalla sono i seguenti: Parte_3
mutuo n.51533251/n. 51559877 sottoscritto dalla il 04.11.2010 di € 630.000,00 estinto con la CP_4 provvista rinveniente dal successivo mutuo del 31.1.2019;
mutuo n. 51672283 sottoscritto dalla il 10.05.2012 di € 200.000,00 estinto con la provvista CP_4 rinveniente dal successivo mutuo del 31.1.2019;
mutuo n. 51633708 di € 88.000,00 sottoscritto dalla ICM srl il 13.10.2011 ed estinto con la provvista rinveniente dal successivo mutuo del 31.1.2019;
mutuo fondiario n. 48742474 sottoscritto dalla in data 31.01.2019 di € Parte_3
740.000,00, attualmente in ammortamento.
I rapporti derivanti dai primi tre contratti di mutuo fanno parte dei rami d'azienda conferiti nella
[...] dalla (atto per notar del 13.10.2016 Repertorio n. 6953 – Parte_3 CP_4 Per_1
Raccolta n. 5188) e dalla Icm s.r.l. (atto per notar del 29.11.2018 repertorio n. 10.749 – Per_1
Raccolta n. 7829).
Il ramo di azienda comprensivo del rapporto derivante dal contratto di mutuo fondiario del 31.1.2019 è stato poi conferito dalla nelle more del presente giudizio, nel patrimonio Parte_3 della neocostituita (atto per notar del 29.4.2022 rep. 27236 racc. Parte_1 Per_2
18999).
A sostegno delle domande la società attrice, richiamando il contenuto della perizia di parte allegata, ha dedotto: l'illegittimità del meccanismo anatocistico insito nel metodo di ammortamento degli interessi cd. alla francese;
la violazione dell'obbligo di trasparenza e l'indeterminatezza delle condizioni economiche contrattuali, per la mancata indicazione nel contratto e nell'informativa precontrattuale del regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca;
difformità tra il TAN indicato in contratto ed il TAE calcolato dal perito di parte;
erroneità del TAEG indicato in contratto;
superamento del tasso soglia ex l. 108/96 e conseguente versamento indebito degli interessi;
superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co. 2 TUB;
ritardato accredito da parte della banca delle somme relative ai canoni di locazione versati dalla per la detenzione di uno degli CP_3 immobili di proprietà della società attrice.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che nei contratti di mutuo allegati è espressamente pattuito il tasso annuo nominale ed il TAEG;
il documento di sintesi reca la specifica indicazione delle condizioni economiche applicate, compreso il tipo di ammortamento (“francese”); il piano di ammortamento allegato al mutuo del 31.1.2019 contiene l'indicazione del numero e dell'importo delle rate con la specificazione della quota per capitale.
pagina 2 di 6 Il testo contrattuale, integrato dal documento di sintesi e dal piano di ammortamento, indica dunque l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero e l'importo delle rate da restituire, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAEG/ISC.
Ora, tanto rilevato in fatto, va osservato che il piano di ammortamento cd. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana", in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Ad una diversa conclusione non può giungersi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo. La capitalizzazione composta è nel caso di specie del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023).
Nel caso in esame, come sopra esposto, il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, del TAN e del (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Risulta quindi soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
La doglianza di parte attrice concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia invero un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Infatti, l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla pagina 3 di 6 integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del
(regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento
(tuttavia) non concordati dalle parti, non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. ll maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale
è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass.
n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata o erronea previsione del TAEG determina solo l'erronea rappresentazione del costo globale del finanziamento, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Neppure si pone un problema di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali. La differenza tra piano di ammortamento “all'italiana” e ammortamento “francese” non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Un piano di rimborso come quello controverso nel presente giudizio di merito contiene, come s'è detto, la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso.
Se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di
Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
pagina 4 di 6 Nei termini appena esposti si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, che nella sentenza n. 15130 del 29.5.2024, pronunciandosi sulla questione di diritto concernente gli eventuali profili di nullità connessi alla mancata esplicitazione nel contratto di mutuo del regime di ammortamento alla francese e della modalità di capitalizzazione degli interessi, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Neppure può farsi discendere la nullità parziale del mutuo dall'omessa indicazione del cd. TAE, il tasso effettivo che tiene conto degli effetti della capitalizzazione. Invero, la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAE non contravviene al disposto dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, secondo il quale i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della delibera CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La produzione di interessi sui ratei insoluti è inoltre espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della delibera CICR.
Anche l'eventuale erronea quantificazione del TAEG non è suscettibile di determinare l'invalidità del contratto di mutuo, né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi. Infatti, come sopra esposto, l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Par Pertanto, l'erronea indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB (che, infatti, sanziona con la nullità solo le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati), né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. D'altra parte, la sanzione della nullità è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono pagina 5 di 6 al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità Par la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, Par pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell' non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Neppure è fondata la doglianza relativa al superamento del tasso soglia ex l. 108/96.
Infatti il perito di parte, al fine di verificare il superamento del cd. tasso soglia, ha erroneamente computato nel TAEG anche il “costo implicito” pari al “differenziale aggiuntivo di costo” tra il regime di capitalizzazione semplice degli interessi e quello composto “occulto” applicato dalla banca. Il calcolo elaborato è pertanto l'effetto di un'erronea sostanziale duplicazione di costi, in particolare quelli derivanti dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
Infine, del tutto generiche ed indimostrate sono rimaste le doglianze relative ala violazione del limite di finanziabilità ed al ritardato accredito dei canoni di locazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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