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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2389/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Petracca e Federico Petracca, procuratori domiciliatari;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 332/2023 R.S. del 31.10.2023 con cui il Giudice di Pace di Casarano aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale N. 437/2023 elevato l'11.06.2023 (con cui la Polizia Municipale di gli aveva contestato la violazione CP_1
dell'art. 41 co. 11 CdS in relazione all'art. 146 co. 3 CdS perché “…proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”), deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto di appello.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello non meriti accoglimento.
Costituisce arresto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico 'rosso' a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45
C.d.S., comma 6 non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione;
al contrario,
l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.”, Cassazione civile sez. II, 28/07/2020,
n.16064; nello stesso senso Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, n.31818: “Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada, nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall'art. 142 del predetto codice”.
Del resto la Corte Costituzionale, dichiarando con sentenza n. 113/2015 l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 co. 6 CdS “…nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, ha affermato che la taratura annuale è ritenuta necessaria solo
2 con riferimento agli strumenti di misura, intrinsecamente soggetti, specie ove elettronici, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi come urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione, restando, pertanto, esclusi i diversi strumenti (come i PHOTORED) utilizzati ai fini della rilevazione non della velocità, bensì della condotta in sé di attraversamento di un incrocio nel momento in cui la lanterna semaforica ivi ubicata proietta luce rossa.
Ne consegue che, a prescindere dall'effettività dei controlli anche di funzionamento eseguiti dal sulla strumentazione adoperata per il rilievo dell'infrazione, nessun Controparte_1
obbligo di periodico controllo sussiste.
Inoltre, sebbene le foto allegate in primo grado dall'ente locale ritraggano un'auto diversa da quella di proprietà del dalla lettura del complessivo atto di opposizione Pt_1 depositato il 14.7.2023 emerge che nessun motivo di doglianza era stato formulato dall'opponente circa l'effettiva presenza della sua auto nelle circostanze di tempo e di luogo contestate con il verbale di ingiunzione, con conseguente inammissibilità della tardiva eccezione: del resto è noto che il giudice dell'opposizione ex art. 22 L. 689/81 non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento medesimo
(Cassazione civile, sez. II, 03/10/2013, n. 22637).
Né infine vanno ritenuti ammissibili “…ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da qui intendersi integralmente riportati e trascritti” (cfr. ricorso appello), non solo in quanto mera riproposizione delle ragioni formulate nel ricorso introduttivo di primo grado e senza indicare la censura mossa al capo della sentenza gravata che le ha respinte, ma in ogni caso esplicitate in maniera alquanto generica, in difetto del benché minimo riferimento alla fattispecie oggetto dell'opposizione.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto del gravame, nulla disponendo in ordine alle spese, stante la contumacia dell'appellato, salva la necessità di ravvisare ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 332/2023 R.S. del Giudice di Pace di Casarano:
[...]
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 27/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2389/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Petracca e Federico Petracca, procuratori domiciliatari;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 332/2023 R.S. del 31.10.2023 con cui il Giudice di Pace di Casarano aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale N. 437/2023 elevato l'11.06.2023 (con cui la Polizia Municipale di gli aveva contestato la violazione CP_1
dell'art. 41 co. 11 CdS in relazione all'art. 146 co. 3 CdS perché “…proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”), deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto di appello.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello non meriti accoglimento.
Costituisce arresto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico 'rosso' a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45
C.d.S., comma 6 non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione;
al contrario,
l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.”, Cassazione civile sez. II, 28/07/2020,
n.16064; nello stesso senso Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, n.31818: “Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada, nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall'art. 142 del predetto codice”.
Del resto la Corte Costituzionale, dichiarando con sentenza n. 113/2015 l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 co. 6 CdS “…nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, ha affermato che la taratura annuale è ritenuta necessaria solo
2 con riferimento agli strumenti di misura, intrinsecamente soggetti, specie ove elettronici, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi come urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione, restando, pertanto, esclusi i diversi strumenti (come i PHOTORED) utilizzati ai fini della rilevazione non della velocità, bensì della condotta in sé di attraversamento di un incrocio nel momento in cui la lanterna semaforica ivi ubicata proietta luce rossa.
Ne consegue che, a prescindere dall'effettività dei controlli anche di funzionamento eseguiti dal sulla strumentazione adoperata per il rilievo dell'infrazione, nessun Controparte_1
obbligo di periodico controllo sussiste.
Inoltre, sebbene le foto allegate in primo grado dall'ente locale ritraggano un'auto diversa da quella di proprietà del dalla lettura del complessivo atto di opposizione Pt_1 depositato il 14.7.2023 emerge che nessun motivo di doglianza era stato formulato dall'opponente circa l'effettiva presenza della sua auto nelle circostanze di tempo e di luogo contestate con il verbale di ingiunzione, con conseguente inammissibilità della tardiva eccezione: del resto è noto che il giudice dell'opposizione ex art. 22 L. 689/81 non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento medesimo
(Cassazione civile, sez. II, 03/10/2013, n. 22637).
Né infine vanno ritenuti ammissibili “…ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da qui intendersi integralmente riportati e trascritti” (cfr. ricorso appello), non solo in quanto mera riproposizione delle ragioni formulate nel ricorso introduttivo di primo grado e senza indicare la censura mossa al capo della sentenza gravata che le ha respinte, ma in ogni caso esplicitate in maniera alquanto generica, in difetto del benché minimo riferimento alla fattispecie oggetto dell'opposizione.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto del gravame, nulla disponendo in ordine alle spese, stante la contumacia dell'appellato, salva la necessità di ravvisare ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 332/2023 R.S. del Giudice di Pace di Casarano:
[...]
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 27/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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