Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2024, n. 8956
CASS
Sentenza 4 aprile 2024

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In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro, omettendo la prestazione dovuta, in un giorno lavorativo e non in un giorno festivo, nel quale non aveva l'obbligo di recarvisi, restando irrilevante la mancanza di valida giustificazione dell'assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.

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    1. Nel sostituire la lettera l) dell'art. 620 c.p.p., l'art. 1 comma 67, l. 23 giugno 2017, n. 103, ha previsto tra l'altro che la Corte di cassazione possa «rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito», annullando senza rinvio la decisione impugnata in ogni caso in cui «ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto». Il testo precedente già prevedeva che la corte potesse determinare la pena ove ritenesse superfluo il rinvio. Ma la giurisprudenza aveva per lo più ritenuto che «la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. l), c.p.p., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2024, n. 8956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8956
Data del deposito : 4 aprile 2024

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