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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/08/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
[...]
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 22/07/1983, con il patrocinio dell'avv. CANNIZZO GIUSEPPE e con elezione di domicilio in VIA GIOSUÈ CARDUCCI N.6, PALERMO, pec: Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. , nata a PALERMO (PA) in [...] CP_1 C.F._2
22/09/1983, con il patrocinio dell'avv. MERENDINO PAOLO, con elezione di domicilio in CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE N. 124, PALERMO, pec: Email_2
appellata e appellante incidentale
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 356/2023 pronunciata in data 14/3-28/03/2023 dal Tribunale di Termini Imerese
OGGETTO: Separazione giudiziale
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
«Preliminarmente e pregiudizialmente Sospendere, ai sensi dell'art. 431 comma 5 c.p.c., anche inaudita altera parte e con ordinanza non impugnabile, l'esecutorietà e/o l'esecuzione della sentenza, stante il gravissimo danno e pregiudizio che deriverebbe al sig. , odierno appellante, dall'esecuzione della stessa Parte_1 sentenza e stante la ricorrenza del prescritto fumus e del periculum in mora;
Nel merito Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 356/2023 pubblicata il 28.03.2023 in esito al giudizio n. 1287/2018 R.G. emessa dal Tribunale di Termini Imerese per tutti i motivi di cui in narrativa;
-Rigettare, conseguentemente, le domande della sig.ra CP_1 dedotte in comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio;
-Disporre l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la casa materna;
-Disporre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie, ed , mediante la Per_2 Per_1 corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 ciascuna) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
-Ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha diritto a ricevere CP_1 alcuna somma a titolo di mantenimento della stessa per le ragioni esposte in narrativa e revocare ogni obbligo a carico del di pagare Parte_1 qualsiasi somma in favore della moglie;
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese dei due gradi CP_1 del giudizio e, in subordine, disporre integrale compensazione delle spese di lite. Quale mezzo al fine si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU come già richiesto nel giudizio di primo grado e nella comparsa conclusionale del 23.11.2022 anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte Dott.ssa Per_3
Conclusioni per l'appellata:
«In via preliminare:
- ritenere e dichiarare che, per effetto della mancata interposizione di gravame, la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi di cui alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 356/2023 del 14.03.2023 è divenuta definitiva ed irrevocabile, emettendo all'uopo sentenza parziale;
Corte di Appello di pag. 2 di
Palermo 16 Indi, nel merito:
- rigettare integralmente l'appello avversario in quanto inammissibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto;
- accogliere il superiore appello incidentale e, in ragione della valutazione ivi indicata, determinare l'assegno di mantenimento a carico del Parte_1 in misura complessivamente non inferiore ad euro 600,00, oltre l'onere di provvedere alle spese straordinarie in misura non inferiore al 50%;
- confermare le ulteriori statuizioni relative all'affidamento della minore ed all'assegnazione della casa coniugale»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso dell'11/4/2018, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Termini Imerese la moglie , chiedendo la CP_1 pronuncia di separazione dalla stessa, l'affidamento condiviso delle due figlie e , con domicilio prevalente presso la , Per_2 Per_1 CP_1
l'assegnazione alla stessa dell'immobile già adibito a casa coniugale e la regolamentazione del regime di frequentazione e manifestava la disponibilità a corrispondere un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 a solo titolo di contributo al mantenimento delle minori. Chiedeva, altresì, la condanna della resistente al risarcimento del danno per la lesione del suo diritto alla genitorialità.
2. La resistente si costituiva con comparsa del 27/6/2018, aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone in via riconvenzionale l'addebito al ricorrente, chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo in proprio favore delle figlie e e che il venisse Per_2 Per_1 Parte_1 condannato al pagamento di un assegno mensile dell'importo di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento sia proprio che delle figlie, nonché al versamento delle somme percepite a titolo di assegni familiari. Chiedeva, infine, l'assegnazione della casa familiare e si opponeva all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi riguardi.
3. Con sentenza n. 356/2023 dei 14/03-28/03/2023, il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile pronunciava la separazione personale dei coniugi, adottando i seguenti ulteriori provvedimenti:
- rigettava la domanda di addebito formulata dalla nei CP_1 confronti del;
Parte_1
- dichiarata cessata la materia del contendere in merito alla
Corte di Appello di pag. 3 di
Palermo 16 richiesta di affidamento della figlia , nata il Persona_4
06/02/2003, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio;
- disponeva l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1
alla madre;
[...]
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della un assegno mensile di euro 400,00, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento di entrambe le figlie, nonché a contribuire alle spese straordinarie necessarie nel loro interesse nella misura del 50%;
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della un ulteriore assegno mensile di euro 100,00, a titolo di CP_1 mantenimento della stessa;
- confermava l'assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
- confermava l'ordine di pagamento diretto delle predette somme da parte della società Covisian S.p.A., in quanto datrice di lavoro del ricorrente;
- dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal;
Parte_1
- rigettava la domanda di responsabilità aggravata formulata dalla
; CP_1
- disponeva la compensazione della metà delle spese processuali, condannando il al rimborso in favore della della Parte_1 CP_1 restante parte e poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti in pari misura.
4. Con ricorso depositato in data 3/05/2023, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'affidamento condiviso della figlia minore , la revoca Per_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento dell'appellata e la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la revoca dell'ordine di pagamento diretto delle somme dovute da parte della società datrice di lavoro COVISIAN S.p.A., nonché la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese processuali.
5. L'appellata si è costituita con comparsa del 7/12/2023, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale al fine di incrementare la misura degli assegni mensili posti a carico dell'appellante all'importo complessivo di euro 600,00.
Corte di Appello di pag. 4 di
Palermo 16 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/10/2024, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
7. Con il primo motivo di impugnazione, il chiede, in riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, l'affidamento condiviso della figlia minorenne
. A sostegno di tale richiesta rileva che dalla consulenza tecnica Per_1 espletata nel giudizio di primo grado è emerso che entrambi i genitori hanno una adeguata capacità genitoriale, ma che i loro rapporti sono caratterizzati da una totale mancanza di condivisione, dall'assenza di comunicazione e dallo scarso impegno nell'interazione familiare, con il rischio per le figlie di una ristrutturazione inadeguata della personalità. Evidenzia, ancora, che la consulenza tecnica d'uffici suggeriva la necessità di un supporto psicoterapeutico per entrambi i genitori e la riattivazione dello Spazio Neutro per la ripresa dei rapporti tra il padre e figlie, ma che tali indicazioni sono state disattese.
8. L'appellante rileva, ulteriormente, che la propria consulente di parte, dott.ssa aveva già evidenziato l'ambivalenza Persona_5 delle condotte dell'appellata, riscontrando un significativo rischio di manipolazione dei contenuti addotti che coinvolge anche le minori e una escalation di comportamenti accusatori della . Sottolinea, ancora, CP_1 che con specifico riguardo alla piccola , la predetta consulente Per_1 di parte aveva riferito di un'emozione di rabbia che testimonierebbe il legame di affetto significativo che la bambina aveva col padre e che le è venuto improvvisamente a mancare, mentre con riguardo alla più figlia più grande aveva riferito che il suo rifiuto ripercorreva in modo Per_2 speculare-identificatorio le argomentazioni della madre, così concludendo che l'appellata aveva influenzato il giudizio delle figlie nei confronti del padre. Conclude, pertanto, rilevando che la condotta dell'appellata sarebbe stata finalizzata a privarlo dell'affetto delle figlie, come confermato dalla natura ambivalente delle sue azioni, già evidenziata dalla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva segnalato che la stessa aveva da un lato svalutato il padre e dall'altro lato richiedeva aiuto professionale, trasmettendo alle figlie il convincimento che il padre avesse dei disturbi psichiatrici.
9. Il motivo di impugnazione proposto non può trovare accoglimento.
10. Al fine di individuare la cornice giuridica dell'esame del motivo di impugnazione in questione, va premesso che l'art. 105 del D.Lgs. n. 154
Corte di Appello di pag. 5 di
Palermo 16 del 2013 ha disposto la sostituzione del previgente termine "potestà" e "potestà genitoriale" con quello "responsabilità genitoriale", innovando profondamente le norme cardine che disciplinano tale istituto, quali l'art. 316 cod. civ. e l'art. 315-bis cod. civ.
11. Queste modifiche, lette congiuntamente ridisegnano l'intera architettura del rapporto giuridico tra i genitori e i figli, ponendo i diritti del figlio come fondamento e la responsabilità dei genitori come funzione strumentale alla loro realizzazione. La ragione più profonda del cambiamento risiede nel completamento di un radicale mutamento di paradigma. Il termine “potestà”, pur edulcorato dalla riforma del 1975, evocava ancora una relazione gerarchica e un potere esercitato sul minore, laddove, invece, il termine “responsabilità” sposta l'accento sul dovere e sulla funzione che il genitore è chiamato a svolgere nell'esclusivo interesse del figlio, il quale diviene il vero centro di gravità del rapporto. In questa nuova ottica, i poteri genitoriali non sono più prerogative innate, ma strumenti funzionali all'adempimento dei doveri di cura, educazione e mantenimento, finalizzati a promuovere la personalità del minore.
12. La riforma in questione è stata fortemente influenzata dalla necessità di allineare l'ordinamento interno a standard internazionali ed europei consolidati, quali il Regolamento (CE) n. 2201/2003, che già da tempo utilizzava e definiva la nozione di "responsabilità genitoriale" come l'insieme dei diritti e doveri relativi alla persona o ai beni del minore e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che inquadra la relazione genitore-figlio in termini di preminente interesse del minore (best interest of the child) e di riconoscimento dei suoi diritti.
13. Una conferma inequivocabile di quanto sin qui rilevato si trae dalla relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. n. 154 del 2013, laddove si chiarisce che la nuova categoria della “responsabilità genitoriale” intende rappresentare il rapporto genitori-figli in modo più aderente all'evoluzione culturale e sociale e il nuovo art. 316 cod. civ. viene espressamente ricollegato ai diritti del figlio elencati nell'art. 315-bis cod. civ., sottolineando la natura funzionale dei doveri genitoriali rispetto allo sviluppo della personalità del minore.
14. Ciò posto, nel caso in esame risulta pacifico, perché ammesso dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, che questi non ha rapporti con la figlia minorenne sin dall'epoca della separazione, ossia dal dicembre del 2017.
15. A ciò deve aggiungersi che dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Misilmeri pervenuta in data 3/10/2024 si evince che
Corte di Appello di pag. 6 di
Palermo 16 l'appellante non ha contatti con il la figlia minore da molto tempo e che questa si rifiuta categoricamente di incontrarlo e di sentirlo. Il colloquio diretto effettuato dal personale del Servizio Sociale con la minore ha confermato l'atteggiamento di ferma chiusura della figlia delle parti, la quale si è dichiarata indisponibile a incontrare il padre, anche in un ambiente neutro e protetto (cf. relazione del 3/10/2024 in atti).
16. Risulta, pertanto, acclarata una interruzione dei rapporti talmente prolungata da rendere oggettivamente impossibile al adottare Parte_1 decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
17. In situazioni quale quella in esame, in cui, a prescindere dalle cause e dalle responsabilità, un genitore di fatto non ha alcun contatto significativo con il proprio figlio, è oggettivamente impossibile quell'attività di osservazione e di ascolto che è assolutamente indispensabile per l'assolvimento corretto dei compiti inerenti la responsabilità genitoriale, e dunque deve ritenersi che non sussistano, su un piano squisitamente oggettivo, i presupposti per disporre l'affidamento condiviso, il quale si risolverebbe nell'attribuzione di compiti di decisione non correlati ai mezzi indispensabili per assolverli.
18. Va, poi, evidenziato che le operazioni di consulenza tecnica d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado, i cui esiti sono riepilogati nella relazione depositata in data 8/3/2020, sono state terminate anzitempo a causa delle dichiarazioni rese dalla figlia più grande delle parti,
[...]
, che ebbe a muovere accuse di abusi sessuali nei confronti del Per_4 padre.
19. A fronte di tali gravi accuse, prontamente comunicate dal giudice di primo grado all'ufficio del Pubblico Ministero, ad oggi né le parti, né il Procuratore Generale hanno fornito a questa Corte alcun elemento utile per confermarne la veridicità, non essendo stato comunicato se sia originato un procedimento penale e in quale stato tale procedimento versi, nonostante il lungo tempo trascorso.
20. Ciò nondimeno, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e affidata alla consulente dr.ssa , è Persona_6 emerso che la vicenda familiare in esame è stata caratterizzata da una elevatissima conflittualità di coppia, che ha generato dinamiche intrafamiliari altamente disfunzionali e potenzialmente contrarie alla
Corte di Appello di pag. 7 di
Palermo 16 tutela delle figlie.
21. Secondo la valutazione effettuata dal predetto consulente, modo, entrambi i genitori hanno mostrato significative carenze di alcune competenze genitoriali che necessitano di essere sostenute e implementate.
22. In particolar modo, l'analisi personologica dell'odierno appellante, ha rilevato diverse difficoltà psicologiche, tra cui una difficoltà caratteriale strutturata nel controllare e tollerare lo stress e una immaturità che lo rende vulnerabile nel fronteggiare le richieste quotidiane, con manifestazioni solitamente nella sfera interpersonale e nel controllo. Le risposte fornite ai test sono state interpretate dalla consulente come tendenti a simulare un buon adattamento, presentando un'immagine di sé eccessivamente virtuosa e minimizzando i problemi psicologici, il che suggerisce un adattamento simulato e dubbi sulla bontà delle risposte, specialmente riguardo il supporto scolastico e la confidenzialità con la figlia maggiore.
23. L'appellata , dal canto suo, è apparsa tendere a CP_1 razionalizzare eccessivamente e ad adottare un atteggiamento di difesa, introversa, con difficoltà nell'esprimere emozioni e problemi personali, evitando i contrasti, ha mostrato una eccessiva preoccupazione per la convenzionalità e la correttezza, con una forte propensione a conformarsi alle aspettative sociali, presentando atteggiamenti mentali e valori molto rigidi e relativamente inflessibili, rendendo difficile modificare le proprie opinioni o prospettive.
24. Sebbene l'indagine compiuta abbia rilevato un buon livello di funzionamento genitoriale per entrambe le parti, con capacità adeguate negli aspetti normativi, di sostegno prosociale e affettivi, tuttavia è risultata inadeguata la capacità di collaborazione con l'altro genitore nella protezione delle figlie dall'esposizione al conflitto intrafamiliare.
25. Dai colloqui effettuati dalla consulente tecnica dell'ufficio con la figlia più grande è emerso un clima familiare caratterizzato da continua Per_2 tensione e nervosismo, con liti verbalmente e psicologicamente violente e la predetta figlia ha rappresentato la madre come succube e sofferente, e il padre come prevaricatore ed emotivamente dominante, riferendo di privazioni materiali e affettive imposte dal padre, in particolare il divieto di contatti con i familiari materni, definendo la figura genitoriale paterna con aggettivazioni esclusivamente negative, dichiarando di non aver mai avuto un rapporto confidenziale con lui, fino a giungere a riferire di aver subito dallo stesso abusi sessuali.
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Palermo 16 26. La figlia più piccola delle parti, , ha mostrato un Per_1 atteggiamento difensivo, opponendo un netto rifiuto di vedere il padre, ha presentato vissuti di abbandono e rabbia, sentendosi privata di una figura genitoriale di sostegno. La minore ha mostrato di percepire il padre come frequentemente nervoso e arrabbiato nel contesto familiare, ma ha evidenziato una sensazione di tranquillità dopo la separazione.
27. La predetta consulente tecnica dell'ufficio ha evidenziato, poi, che sin dall'epoca della separazione, avvenuta il 17/12/2017, i genitori hanno operato in un contesto di totale mancanza di condivisione, comunicazione e scarso impegno nell'interazione familiare e ha raccomandato sia di intraprendere un supporto psicoterapeutico individuale per chiarire i nodi conflittuali irrisolti, acquisire maggiore consapevolezza di sé e migliorare le modalità comunicative, sia di riattivare il servizio di Spazio Neutro per verificare la possibilità di una ripresa dei rapporti tra le minori, e in particolare , e il padre. Per_1
28. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, non emergono elementi certi in virtù dei quali possa affermarsi che la frequentazione del con la figlia possa costituire fonte di pregiudizio per Parte_1 Per_1 la stessa, ma va preso atto del fatto che, stante l'attuale situazione di rimozione psicologica della figura genitoriale paterna, il ripristino dei contatti richiede un lungo e costante lavoro di riavvicinamento e di preparazione.
29. Pur dovendosi prendere atto del fermo rifiuto espresso dalla minore ad incontrare il padre, deve ritenersi che l'attuale situazione non sia conforme al suo migliore interesse, traducendosi in una lesione del suo diritto alla bigenitorialità.
30. In considerazione dello stato estremamente deteriorato del rapporto genitoriale, dunque, appare indispensabile disporre che il nucleo familiare venga preso in carico dal Consultorio Familiare territorialmente competente, che finora non risulta essere intervenuto nella vicenda (cf. relazione del Consultorio Familiare di Misilmeri del 26/9/2024), affinché avvii un percorso di sostegno alla genitorialità in favore della minore
, nata il [...], e del padre , Persona_1 Parte_1 volto alla ricostruzione dei loro rapporti e a consentire l'instaurazione di un rapporto genitoriale tra gli stessi.
31. Con il secondo motivo di impugnazione, l'odierno appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere un assegno mensile complessivamente pari a euro 400,00 per le figlie ed euro 100,00 per il
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Palermo 16 coniuge. Eccepisce, in particolar modo, che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento in favore della del diritto ad un CP_1 contributo per il suo personale mantenimento, e che la misura dell'obbligo di contribuzione in favore delle figlie sarebbe eccessiva, alla luce delle sue concrete condizioni economiche.
32. Tale motivo di impugnazione va esaminato congiuntamente al contrapposto motivo di appello incidentale proposto dalla , con il CP_1 quale viene chiesto l'aumento dell'importo degli assegni mensili posti a carico del . Parte_1
33. Con il motivo di impugnazione in esame, il rileva che la Parte_1 pronuncia impugnata non tiene conto del fatto che la dal 2021 CP_1 avrebbe ottenuto il pagamento degli assegni familiari in proprio favore da parte dell'INPS e del fatto che la stessa, grazie alla sua capacità lavorativa, al supporto della sua famiglia di origine e alle somme percepite in virtù della vendita di beni ereditari, godrebbe di una situazione patrimoniale incompatibile con il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire un contributo al proprio mantenimento.
34. Lo stesso rileva, inoltre, di percepire un reddito da lavoro di circa euro 1.000,00 mensili, di essere stato collocato in cassa integrazione dal giugno al settembre 2020, così percependo una retribuzione ridotta, e di subire, altresì, oltre all'ordine di pagamento diretto dell'assegno corrente, un pignoramento presso terzi effettuato dall'appellata, con trattenute per importi oscillanti tra € 169 ed € 196, per recuperare il mantenimento non corrisposto in precedenza.
35. A fronte di ciò, l'appellata rileva di non godere di alcuna fonte di reddito o di sostentamento, eccependo l'irrilevanza degli aiuti economici erogati dalla sua famiglia di provenienza. La stessa lamenta di aver subito l'appropriazione da parte del della somma di circa euro 37.000, Parte_1 costituente il provento della vendita di beni ereditari e rileva di non aver mai potuto lavorare in costanza di matrimonio per l'opposizione manifestata dal e dalla sua famiglia di origine. Ha contestato, Parte_1 inoltre, di aver ottenuto il pagamento diretto degli assegni familiari, rilevando la sopravvenuta abrogazione di tale istituto a decorrere dal 2022, e ha rilevato che il avrebbe, al contrario, indebitamente Parte_1 dichiarato di aver la moglie a carico, usufruendo dei conseguenti benefici.
36. L'appellata contesta, inoltre, la ricostruzione delle disponibilità economiche del , rilevando che questi, in quanto dipendente Parte_1 della Covisian S.p.A., percepirebbe un reddito mensile netto di oltre euro 1.300,00, non sosterrebbe spese abitative, vivendo in un immobile
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Palermo 16 autonomo ereditato dal padre, e godrebbe di risparmi in misura apprezzabile, per un ammontare di oltre euro 70.000,00, e disporrebbe di due autovetture.
37. A sostegno della richiesta incidentale di aumento della misura dell'assegno rileva che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente tenuto conto della percezione degli assegni familiari, chiedendo che l'assegno unico previsto dall'attuale disciplina le venga corrisposto direttamente.
38. Il provvedimento impugnato, con riguardo alle disponibilità economiche delle parti rileva che il , dipendente a tempo Parte_1 indeterminato della società Covisian S.p.A., percepirebbe un reddito mensile lordo di circa euro 1.200-1.300, nonché di un ulteriore importo di circa euro 130 mensili a titolo di assegni per il nucleo familiare. Con riguardo, invece, alla situazione economica della , il provvedimento CP_1 impugnato rileva che la stessa non risulta svolgere alcuna attività lavorativa e non percepisce redditi di altra natura, non ha una specifica capacità lavorativa, non avendo pregresse esperienze professionali.
39. Ciò posto, va evidenziato che il non ha ottemperato l'onere Parte_1 della produzione della documentazione aggiornata di cui all'articolo 473- bis.12, terzo comma, cod. proc. civ., imposto nel presente grado di appello dall'art. 473-bis.31 cod. proc. civ. e richiesto con il decreto di fissazione di udienza del 9/5/2023. A sua volta, l'appellata CP_1 risulta aver ottemperato solo parzialmente a tale onere, essendosi limitata a produrre le dichiarazioni dei redditi del 2022 e del 2023, ma non ha prodotto tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla predetta disposizione codicistica (estratti conto aggiornati e documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati e quote sociali).
40. Alla mancata produzione di tale documentazione, o di altra analoga, consegue la mancata prova di tutte le rispettive allegazioni delle parti, circa l'effettiva consistenza dei redditi dell'appellante, la fruizione o meno delle agevolazioni previste dalla vigente normativa a titolo di sostegno al nucleo familiare.
41. Con specifico riferimento alla situazione economica dell'odierno appellante, l'unica documentazione fiscale prodotta nel giudizio di primo grado consiste in due certificazioni dei redditi del datore di lavoro, rispettivamente del 2015 e del 2016, e in una busta paga risalente al marzo del 2023.
42. Tale documentazione è ampiamente insufficiente a dare conto
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Palermo 16 dell'effettiva situazione economica dell'appellante e dalla sua condotta omissiva vanno tratti argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. In particolar modo, la più recente busta paga prodotta non appare utile al fine di accertare gli effettivi redditi da lavoro dell'appellante, tenuto conto del fatto che menziona trattenute per euro 935,75, di cui 400,00 per il pagamento diretto assegno di mantenimento ed euro 371,00 per “recupero acconto netto”, ossia per recupero di anticipazioni sullo stipendio chieste e ottenute dal lavoratore.
43. La documentazione bancaria relativa alle disponibilità economiche del prodotta dall'appellata nel giudizio di primo grado è anch'essa Parte_1 eccessivamente risalente, giacché l'estratto conto più recente si riferisce al mese di novembre del 2017, pur riportando un saldo attivo di euro 74.185.
44. Costituisce, inoltre, un fatto pacifico tra le parti che il non Parte_1 sostenga spese abitative, usufruendo dell'ospitalità della sua famiglia di origine.
45. La scarna documentazione reddituale prodotta conferma, tuttavia, i dati posti dal Tribunale di Termini Imerese a fondamento delle proprie decisioni, risultando che il percepisce un reddito mensile da Parte_1 lavoro che, al lordo delle trattenute, ammonta a circa euro 1.300,00.
46. Con riguardo, invece, alla situazione economica della , l'ultima CP_1 documentazione prodotta consiste nelle dichiarazioni dei redditi del 2022 e del 2023, dalle quali si evince che la stessa non è titolare di redditi, è proprietaria esclusiva dell'immobile ove risiede e di un altro immobile a sua disposizione (codice utilizzo 5), nonché comproprietaria in ragione di un mezzo di un ulteriore immobile, utilizzato come abitazione dall'altro comproprietario (codice di utilizzo 10). Dalle medesime dichiarazioni si ricava, inoltre, che la è comproprietaria di 5 particelle di terreno in CP_1 ragione di un terzo e di altre cinque particelle in ragione di un sesto.
47. Con riguardo, poi, alla sopravvenuta disciplina dell'assegno unico, va rammentato che l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 230 del 2021 prevede espressamente che: «L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.». Il successivo art. 6, comma 4, prevede, poi, che: «L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della
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Palermo 16 legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.», mentre il comma 5 statuisce che: «I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.».
48. Va evidenziato, al riguardo, che l'assegno unico universale costituisce una misura statale a sostegno della genitorialità e della natalità, che, cumulando in sè tutte le misure precedentemente previste a sostegno della genitorialità, ivi comprese le detrazioni fiscali contestualmente abolite, si differenzia per presupposti, quantificazione e finalità dagli assegni per il nucleo familiare erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore, giacché è strettamente correlato al fatto stesso di sostenere l'onere di mantenere un figlio.
49. Alla luce di tale disciplina e in considerazione del fatto che la figlia minorenne delle parti è affidata in via esclusiva alla Persona_1 madre, deve ritenersi che le somme erogate a titolo di assegno unico spettino per legge esclusivamente a quest'ultima, non essendo necessaria, l'adozione di alcuna pronuncia al riguardo.
50. Risulta, dunque, permanere una apprezzabile sperequazione patrimoniale tra le parti e costituisce un dato pacifico tra le stesse che la provveda in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze di cura CP_1 materiale di entrambe le figlie della coppia, ossia di , Persona_4 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e della minore
. Persona_1
51. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, non possono ritenersi sussistere né i presupposti per l'accoglimento del motivo di appello principale, né i presupposti per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , dovendosi confermare tutti i provvedimenti già CP_1 adottati dalla sentenza di primo grado in merito alla misura degli obblighi di contribuzione.
52. Con il terzo motivo di impugnazione, chiede, in Parte_1 riforma del provvedimento impugnato, la revoca dell'ordine di pagamento diretto delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della moglie e delle figlie da parte della società datrice di lavoro Covisian S.p.A..
53. Al riguardo contesta di non aver mai violato l'obbligo di corrispondere le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e di essersi reso inadempiente esclusivamente con riguardo alle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della moglie, che afferma di
Corte di Appello di pag. 13 di
Palermo 16 non poter corrispondere, trattandosi di un onere economicamente insostenibile.
54. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, risultando accertato, nel corso del giudizio di primo grado, che il si è Parte_1 sottratto volontariamente al pagamento delle somme dovute in virtù dei provvedimenti provvisori e urgenti della separazione pronunciati nel giudizio di primo grado, seppur limitatamente all'obbligo di contribuzione al mantenimento dell'ex coniuge.
55. La circostanza stessa che l'odierno appellante, con il motivo di appello in esame, affermi la correttezza del proprio operato, a fronte di un ordine legalmente dato dall'autorità giudiziaria, induce a ritenere che, ove l'ordine di pagamento diretto venisse revocato, verrebbe nuovamente a verificarsi la situazione di parziale inadempienza già accertata, di tal permangono i presupposti per l'adozione della misura prevista a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di contribuzioni confermati con la presente decisione.
56. Non può trovare accoglimento, infine, nemmeno l'ultimo motivo di appello, con il quale viene contestata la pronuncia di condanna al pagamento della metà delle spese processuali emessa a suo carico, rilevando che l'unica parte soccombente avrebbe dovuto essere individuata nell'odierna appellata, in virtù del rigetto della domanda di addebito formulata dalla stessa.
57. Al riguardo va rammentato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, «in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.» (così Cass., n. 31444 del 2023).
58. Nel caso in esame:
- la domanda di addebito della separazione proposta dalla , CP_1 dal valore indeterminato, è stata rigettata;
- la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei Parte_1 confronti della è stata dichiarata inammissibile;
CP_1
- la domanda affidamento esclusivo della figlia minorenne proposta dalla è stata accolta;
CP_1
Corte di Appello di pag. 14 di
Palermo 16 - la domanda di contribuzione al proprio personale mantenimento proposta dalla è stata accolta;
CP_1
- la domanda di contribuzione al mantenimento delle figlie della coppia è stata accolta in misura più prossima alla richiesta fatta dalla che alla disponibilità offerta dal . CP_1 Parte_1
59. Deve ritenersi, pertanto, che alla luce di una valutazione complessiva delle domande contrapposte delle parti il sia stato Parte_1 correttamente individuato come la parte maggiormente soccombente, con conseguente compensazione parziale delle spese processuali e previsione a suo carico dell'obbligo di rifondere la restante parte.
60. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tanto l'appello principale, quanto quello incidentale rispettivamente proposti dalle parti non possono trovare accoglimento, dovendosi integralmente confermare la sentenza impugnata.
61. Tenuto conto del rigetto delle contrapposte impugnazioni, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di appello.
62. Al rigetto delle contrapposte impugnazioni consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per entrambe le parti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 3/05/2023, avverso la sentenza n. CP_2
356/2023 del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 14/03- 28/03/2023
• rigetta l'appello incidentale proposto da nei CP_2 confronti di con comparsa del 7/12/2023, avverso Parte_1 la medesima sentenza.
• dispone che il nucleo familiare venga preso in carico dal Consultorio Familiare territorialmente competente, affinché avvii un percorso di sostegno alla genitorialità in favore della minore Persona_1
, nata il [...], e del padre , volto
[...] Parte_1
a consentire il ripristino di un rapporto genitoriale tra gli stessi,
Corte di Appello di pag. 15 di
Palermo 16 onerando il predetto Consultorio di relazionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare territorialmente competente sulle iniziative intraprese e gli esiti raggiunti;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti in causa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta, se dovuto. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di pag. 16 di
Palermo 16
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
[...]
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 22/07/1983, con il patrocinio dell'avv. CANNIZZO GIUSEPPE e con elezione di domicilio in VIA GIOSUÈ CARDUCCI N.6, PALERMO, pec: Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. , nata a PALERMO (PA) in [...] CP_1 C.F._2
22/09/1983, con il patrocinio dell'avv. MERENDINO PAOLO, con elezione di domicilio in CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE N. 124, PALERMO, pec: Email_2
appellata e appellante incidentale
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 356/2023 pronunciata in data 14/3-28/03/2023 dal Tribunale di Termini Imerese
OGGETTO: Separazione giudiziale
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
«Preliminarmente e pregiudizialmente Sospendere, ai sensi dell'art. 431 comma 5 c.p.c., anche inaudita altera parte e con ordinanza non impugnabile, l'esecutorietà e/o l'esecuzione della sentenza, stante il gravissimo danno e pregiudizio che deriverebbe al sig. , odierno appellante, dall'esecuzione della stessa Parte_1 sentenza e stante la ricorrenza del prescritto fumus e del periculum in mora;
Nel merito Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 356/2023 pubblicata il 28.03.2023 in esito al giudizio n. 1287/2018 R.G. emessa dal Tribunale di Termini Imerese per tutti i motivi di cui in narrativa;
-Rigettare, conseguentemente, le domande della sig.ra CP_1 dedotte in comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio;
-Disporre l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la casa materna;
-Disporre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie, ed , mediante la Per_2 Per_1 corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 ciascuna) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
-Ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha diritto a ricevere CP_1 alcuna somma a titolo di mantenimento della stessa per le ragioni esposte in narrativa e revocare ogni obbligo a carico del di pagare Parte_1 qualsiasi somma in favore della moglie;
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese dei due gradi CP_1 del giudizio e, in subordine, disporre integrale compensazione delle spese di lite. Quale mezzo al fine si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU come già richiesto nel giudizio di primo grado e nella comparsa conclusionale del 23.11.2022 anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte Dott.ssa Per_3
Conclusioni per l'appellata:
«In via preliminare:
- ritenere e dichiarare che, per effetto della mancata interposizione di gravame, la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi di cui alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 356/2023 del 14.03.2023 è divenuta definitiva ed irrevocabile, emettendo all'uopo sentenza parziale;
Corte di Appello di pag. 2 di
Palermo 16 Indi, nel merito:
- rigettare integralmente l'appello avversario in quanto inammissibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto;
- accogliere il superiore appello incidentale e, in ragione della valutazione ivi indicata, determinare l'assegno di mantenimento a carico del Parte_1 in misura complessivamente non inferiore ad euro 600,00, oltre l'onere di provvedere alle spese straordinarie in misura non inferiore al 50%;
- confermare le ulteriori statuizioni relative all'affidamento della minore ed all'assegnazione della casa coniugale»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso dell'11/4/2018, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Termini Imerese la moglie , chiedendo la CP_1 pronuncia di separazione dalla stessa, l'affidamento condiviso delle due figlie e , con domicilio prevalente presso la , Per_2 Per_1 CP_1
l'assegnazione alla stessa dell'immobile già adibito a casa coniugale e la regolamentazione del regime di frequentazione e manifestava la disponibilità a corrispondere un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 a solo titolo di contributo al mantenimento delle minori. Chiedeva, altresì, la condanna della resistente al risarcimento del danno per la lesione del suo diritto alla genitorialità.
2. La resistente si costituiva con comparsa del 27/6/2018, aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone in via riconvenzionale l'addebito al ricorrente, chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo in proprio favore delle figlie e e che il venisse Per_2 Per_1 Parte_1 condannato al pagamento di un assegno mensile dell'importo di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento sia proprio che delle figlie, nonché al versamento delle somme percepite a titolo di assegni familiari. Chiedeva, infine, l'assegnazione della casa familiare e si opponeva all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi riguardi.
3. Con sentenza n. 356/2023 dei 14/03-28/03/2023, il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile pronunciava la separazione personale dei coniugi, adottando i seguenti ulteriori provvedimenti:
- rigettava la domanda di addebito formulata dalla nei CP_1 confronti del;
Parte_1
- dichiarata cessata la materia del contendere in merito alla
Corte di Appello di pag. 3 di
Palermo 16 richiesta di affidamento della figlia , nata il Persona_4
06/02/2003, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio;
- disponeva l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1
alla madre;
[...]
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della un assegno mensile di euro 400,00, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento di entrambe le figlie, nonché a contribuire alle spese straordinarie necessarie nel loro interesse nella misura del 50%;
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della un ulteriore assegno mensile di euro 100,00, a titolo di CP_1 mantenimento della stessa;
- confermava l'assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
- confermava l'ordine di pagamento diretto delle predette somme da parte della società Covisian S.p.A., in quanto datrice di lavoro del ricorrente;
- dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal;
Parte_1
- rigettava la domanda di responsabilità aggravata formulata dalla
; CP_1
- disponeva la compensazione della metà delle spese processuali, condannando il al rimborso in favore della della Parte_1 CP_1 restante parte e poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti in pari misura.
4. Con ricorso depositato in data 3/05/2023, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'affidamento condiviso della figlia minore , la revoca Per_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento dell'appellata e la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la revoca dell'ordine di pagamento diretto delle somme dovute da parte della società datrice di lavoro COVISIAN S.p.A., nonché la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese processuali.
5. L'appellata si è costituita con comparsa del 7/12/2023, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale al fine di incrementare la misura degli assegni mensili posti a carico dell'appellante all'importo complessivo di euro 600,00.
Corte di Appello di pag. 4 di
Palermo 16 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/10/2024, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
7. Con il primo motivo di impugnazione, il chiede, in riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, l'affidamento condiviso della figlia minorenne
. A sostegno di tale richiesta rileva che dalla consulenza tecnica Per_1 espletata nel giudizio di primo grado è emerso che entrambi i genitori hanno una adeguata capacità genitoriale, ma che i loro rapporti sono caratterizzati da una totale mancanza di condivisione, dall'assenza di comunicazione e dallo scarso impegno nell'interazione familiare, con il rischio per le figlie di una ristrutturazione inadeguata della personalità. Evidenzia, ancora, che la consulenza tecnica d'uffici suggeriva la necessità di un supporto psicoterapeutico per entrambi i genitori e la riattivazione dello Spazio Neutro per la ripresa dei rapporti tra il padre e figlie, ma che tali indicazioni sono state disattese.
8. L'appellante rileva, ulteriormente, che la propria consulente di parte, dott.ssa aveva già evidenziato l'ambivalenza Persona_5 delle condotte dell'appellata, riscontrando un significativo rischio di manipolazione dei contenuti addotti che coinvolge anche le minori e una escalation di comportamenti accusatori della . Sottolinea, ancora, CP_1 che con specifico riguardo alla piccola , la predetta consulente Per_1 di parte aveva riferito di un'emozione di rabbia che testimonierebbe il legame di affetto significativo che la bambina aveva col padre e che le è venuto improvvisamente a mancare, mentre con riguardo alla più figlia più grande aveva riferito che il suo rifiuto ripercorreva in modo Per_2 speculare-identificatorio le argomentazioni della madre, così concludendo che l'appellata aveva influenzato il giudizio delle figlie nei confronti del padre. Conclude, pertanto, rilevando che la condotta dell'appellata sarebbe stata finalizzata a privarlo dell'affetto delle figlie, come confermato dalla natura ambivalente delle sue azioni, già evidenziata dalla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva segnalato che la stessa aveva da un lato svalutato il padre e dall'altro lato richiedeva aiuto professionale, trasmettendo alle figlie il convincimento che il padre avesse dei disturbi psichiatrici.
9. Il motivo di impugnazione proposto non può trovare accoglimento.
10. Al fine di individuare la cornice giuridica dell'esame del motivo di impugnazione in questione, va premesso che l'art. 105 del D.Lgs. n. 154
Corte di Appello di pag. 5 di
Palermo 16 del 2013 ha disposto la sostituzione del previgente termine "potestà" e "potestà genitoriale" con quello "responsabilità genitoriale", innovando profondamente le norme cardine che disciplinano tale istituto, quali l'art. 316 cod. civ. e l'art. 315-bis cod. civ.
11. Queste modifiche, lette congiuntamente ridisegnano l'intera architettura del rapporto giuridico tra i genitori e i figli, ponendo i diritti del figlio come fondamento e la responsabilità dei genitori come funzione strumentale alla loro realizzazione. La ragione più profonda del cambiamento risiede nel completamento di un radicale mutamento di paradigma. Il termine “potestà”, pur edulcorato dalla riforma del 1975, evocava ancora una relazione gerarchica e un potere esercitato sul minore, laddove, invece, il termine “responsabilità” sposta l'accento sul dovere e sulla funzione che il genitore è chiamato a svolgere nell'esclusivo interesse del figlio, il quale diviene il vero centro di gravità del rapporto. In questa nuova ottica, i poteri genitoriali non sono più prerogative innate, ma strumenti funzionali all'adempimento dei doveri di cura, educazione e mantenimento, finalizzati a promuovere la personalità del minore.
12. La riforma in questione è stata fortemente influenzata dalla necessità di allineare l'ordinamento interno a standard internazionali ed europei consolidati, quali il Regolamento (CE) n. 2201/2003, che già da tempo utilizzava e definiva la nozione di "responsabilità genitoriale" come l'insieme dei diritti e doveri relativi alla persona o ai beni del minore e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che inquadra la relazione genitore-figlio in termini di preminente interesse del minore (best interest of the child) e di riconoscimento dei suoi diritti.
13. Una conferma inequivocabile di quanto sin qui rilevato si trae dalla relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. n. 154 del 2013, laddove si chiarisce che la nuova categoria della “responsabilità genitoriale” intende rappresentare il rapporto genitori-figli in modo più aderente all'evoluzione culturale e sociale e il nuovo art. 316 cod. civ. viene espressamente ricollegato ai diritti del figlio elencati nell'art. 315-bis cod. civ., sottolineando la natura funzionale dei doveri genitoriali rispetto allo sviluppo della personalità del minore.
14. Ciò posto, nel caso in esame risulta pacifico, perché ammesso dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, che questi non ha rapporti con la figlia minorenne sin dall'epoca della separazione, ossia dal dicembre del 2017.
15. A ciò deve aggiungersi che dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Misilmeri pervenuta in data 3/10/2024 si evince che
Corte di Appello di pag. 6 di
Palermo 16 l'appellante non ha contatti con il la figlia minore da molto tempo e che questa si rifiuta categoricamente di incontrarlo e di sentirlo. Il colloquio diretto effettuato dal personale del Servizio Sociale con la minore ha confermato l'atteggiamento di ferma chiusura della figlia delle parti, la quale si è dichiarata indisponibile a incontrare il padre, anche in un ambiente neutro e protetto (cf. relazione del 3/10/2024 in atti).
16. Risulta, pertanto, acclarata una interruzione dei rapporti talmente prolungata da rendere oggettivamente impossibile al adottare Parte_1 decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
17. In situazioni quale quella in esame, in cui, a prescindere dalle cause e dalle responsabilità, un genitore di fatto non ha alcun contatto significativo con il proprio figlio, è oggettivamente impossibile quell'attività di osservazione e di ascolto che è assolutamente indispensabile per l'assolvimento corretto dei compiti inerenti la responsabilità genitoriale, e dunque deve ritenersi che non sussistano, su un piano squisitamente oggettivo, i presupposti per disporre l'affidamento condiviso, il quale si risolverebbe nell'attribuzione di compiti di decisione non correlati ai mezzi indispensabili per assolverli.
18. Va, poi, evidenziato che le operazioni di consulenza tecnica d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado, i cui esiti sono riepilogati nella relazione depositata in data 8/3/2020, sono state terminate anzitempo a causa delle dichiarazioni rese dalla figlia più grande delle parti,
[...]
, che ebbe a muovere accuse di abusi sessuali nei confronti del Per_4 padre.
19. A fronte di tali gravi accuse, prontamente comunicate dal giudice di primo grado all'ufficio del Pubblico Ministero, ad oggi né le parti, né il Procuratore Generale hanno fornito a questa Corte alcun elemento utile per confermarne la veridicità, non essendo stato comunicato se sia originato un procedimento penale e in quale stato tale procedimento versi, nonostante il lungo tempo trascorso.
20. Ciò nondimeno, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e affidata alla consulente dr.ssa , è Persona_6 emerso che la vicenda familiare in esame è stata caratterizzata da una elevatissima conflittualità di coppia, che ha generato dinamiche intrafamiliari altamente disfunzionali e potenzialmente contrarie alla
Corte di Appello di pag. 7 di
Palermo 16 tutela delle figlie.
21. Secondo la valutazione effettuata dal predetto consulente, modo, entrambi i genitori hanno mostrato significative carenze di alcune competenze genitoriali che necessitano di essere sostenute e implementate.
22. In particolar modo, l'analisi personologica dell'odierno appellante, ha rilevato diverse difficoltà psicologiche, tra cui una difficoltà caratteriale strutturata nel controllare e tollerare lo stress e una immaturità che lo rende vulnerabile nel fronteggiare le richieste quotidiane, con manifestazioni solitamente nella sfera interpersonale e nel controllo. Le risposte fornite ai test sono state interpretate dalla consulente come tendenti a simulare un buon adattamento, presentando un'immagine di sé eccessivamente virtuosa e minimizzando i problemi psicologici, il che suggerisce un adattamento simulato e dubbi sulla bontà delle risposte, specialmente riguardo il supporto scolastico e la confidenzialità con la figlia maggiore.
23. L'appellata , dal canto suo, è apparsa tendere a CP_1 razionalizzare eccessivamente e ad adottare un atteggiamento di difesa, introversa, con difficoltà nell'esprimere emozioni e problemi personali, evitando i contrasti, ha mostrato una eccessiva preoccupazione per la convenzionalità e la correttezza, con una forte propensione a conformarsi alle aspettative sociali, presentando atteggiamenti mentali e valori molto rigidi e relativamente inflessibili, rendendo difficile modificare le proprie opinioni o prospettive.
24. Sebbene l'indagine compiuta abbia rilevato un buon livello di funzionamento genitoriale per entrambe le parti, con capacità adeguate negli aspetti normativi, di sostegno prosociale e affettivi, tuttavia è risultata inadeguata la capacità di collaborazione con l'altro genitore nella protezione delle figlie dall'esposizione al conflitto intrafamiliare.
25. Dai colloqui effettuati dalla consulente tecnica dell'ufficio con la figlia più grande è emerso un clima familiare caratterizzato da continua Per_2 tensione e nervosismo, con liti verbalmente e psicologicamente violente e la predetta figlia ha rappresentato la madre come succube e sofferente, e il padre come prevaricatore ed emotivamente dominante, riferendo di privazioni materiali e affettive imposte dal padre, in particolare il divieto di contatti con i familiari materni, definendo la figura genitoriale paterna con aggettivazioni esclusivamente negative, dichiarando di non aver mai avuto un rapporto confidenziale con lui, fino a giungere a riferire di aver subito dallo stesso abusi sessuali.
Corte di Appello di pag. 8 di
Palermo 16 26. La figlia più piccola delle parti, , ha mostrato un Per_1 atteggiamento difensivo, opponendo un netto rifiuto di vedere il padre, ha presentato vissuti di abbandono e rabbia, sentendosi privata di una figura genitoriale di sostegno. La minore ha mostrato di percepire il padre come frequentemente nervoso e arrabbiato nel contesto familiare, ma ha evidenziato una sensazione di tranquillità dopo la separazione.
27. La predetta consulente tecnica dell'ufficio ha evidenziato, poi, che sin dall'epoca della separazione, avvenuta il 17/12/2017, i genitori hanno operato in un contesto di totale mancanza di condivisione, comunicazione e scarso impegno nell'interazione familiare e ha raccomandato sia di intraprendere un supporto psicoterapeutico individuale per chiarire i nodi conflittuali irrisolti, acquisire maggiore consapevolezza di sé e migliorare le modalità comunicative, sia di riattivare il servizio di Spazio Neutro per verificare la possibilità di una ripresa dei rapporti tra le minori, e in particolare , e il padre. Per_1
28. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, non emergono elementi certi in virtù dei quali possa affermarsi che la frequentazione del con la figlia possa costituire fonte di pregiudizio per Parte_1 Per_1 la stessa, ma va preso atto del fatto che, stante l'attuale situazione di rimozione psicologica della figura genitoriale paterna, il ripristino dei contatti richiede un lungo e costante lavoro di riavvicinamento e di preparazione.
29. Pur dovendosi prendere atto del fermo rifiuto espresso dalla minore ad incontrare il padre, deve ritenersi che l'attuale situazione non sia conforme al suo migliore interesse, traducendosi in una lesione del suo diritto alla bigenitorialità.
30. In considerazione dello stato estremamente deteriorato del rapporto genitoriale, dunque, appare indispensabile disporre che il nucleo familiare venga preso in carico dal Consultorio Familiare territorialmente competente, che finora non risulta essere intervenuto nella vicenda (cf. relazione del Consultorio Familiare di Misilmeri del 26/9/2024), affinché avvii un percorso di sostegno alla genitorialità in favore della minore
, nata il [...], e del padre , Persona_1 Parte_1 volto alla ricostruzione dei loro rapporti e a consentire l'instaurazione di un rapporto genitoriale tra gli stessi.
31. Con il secondo motivo di impugnazione, l'odierno appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere un assegno mensile complessivamente pari a euro 400,00 per le figlie ed euro 100,00 per il
Corte di Appello di pag. 9 di
Palermo 16 coniuge. Eccepisce, in particolar modo, che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento in favore della del diritto ad un CP_1 contributo per il suo personale mantenimento, e che la misura dell'obbligo di contribuzione in favore delle figlie sarebbe eccessiva, alla luce delle sue concrete condizioni economiche.
32. Tale motivo di impugnazione va esaminato congiuntamente al contrapposto motivo di appello incidentale proposto dalla , con il CP_1 quale viene chiesto l'aumento dell'importo degli assegni mensili posti a carico del . Parte_1
33. Con il motivo di impugnazione in esame, il rileva che la Parte_1 pronuncia impugnata non tiene conto del fatto che la dal 2021 CP_1 avrebbe ottenuto il pagamento degli assegni familiari in proprio favore da parte dell'INPS e del fatto che la stessa, grazie alla sua capacità lavorativa, al supporto della sua famiglia di origine e alle somme percepite in virtù della vendita di beni ereditari, godrebbe di una situazione patrimoniale incompatibile con il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire un contributo al proprio mantenimento.
34. Lo stesso rileva, inoltre, di percepire un reddito da lavoro di circa euro 1.000,00 mensili, di essere stato collocato in cassa integrazione dal giugno al settembre 2020, così percependo una retribuzione ridotta, e di subire, altresì, oltre all'ordine di pagamento diretto dell'assegno corrente, un pignoramento presso terzi effettuato dall'appellata, con trattenute per importi oscillanti tra € 169 ed € 196, per recuperare il mantenimento non corrisposto in precedenza.
35. A fronte di ciò, l'appellata rileva di non godere di alcuna fonte di reddito o di sostentamento, eccependo l'irrilevanza degli aiuti economici erogati dalla sua famiglia di provenienza. La stessa lamenta di aver subito l'appropriazione da parte del della somma di circa euro 37.000, Parte_1 costituente il provento della vendita di beni ereditari e rileva di non aver mai potuto lavorare in costanza di matrimonio per l'opposizione manifestata dal e dalla sua famiglia di origine. Ha contestato, Parte_1 inoltre, di aver ottenuto il pagamento diretto degli assegni familiari, rilevando la sopravvenuta abrogazione di tale istituto a decorrere dal 2022, e ha rilevato che il avrebbe, al contrario, indebitamente Parte_1 dichiarato di aver la moglie a carico, usufruendo dei conseguenti benefici.
36. L'appellata contesta, inoltre, la ricostruzione delle disponibilità economiche del , rilevando che questi, in quanto dipendente Parte_1 della Covisian S.p.A., percepirebbe un reddito mensile netto di oltre euro 1.300,00, non sosterrebbe spese abitative, vivendo in un immobile
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Palermo 16 autonomo ereditato dal padre, e godrebbe di risparmi in misura apprezzabile, per un ammontare di oltre euro 70.000,00, e disporrebbe di due autovetture.
37. A sostegno della richiesta incidentale di aumento della misura dell'assegno rileva che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente tenuto conto della percezione degli assegni familiari, chiedendo che l'assegno unico previsto dall'attuale disciplina le venga corrisposto direttamente.
38. Il provvedimento impugnato, con riguardo alle disponibilità economiche delle parti rileva che il , dipendente a tempo Parte_1 indeterminato della società Covisian S.p.A., percepirebbe un reddito mensile lordo di circa euro 1.200-1.300, nonché di un ulteriore importo di circa euro 130 mensili a titolo di assegni per il nucleo familiare. Con riguardo, invece, alla situazione economica della , il provvedimento CP_1 impugnato rileva che la stessa non risulta svolgere alcuna attività lavorativa e non percepisce redditi di altra natura, non ha una specifica capacità lavorativa, non avendo pregresse esperienze professionali.
39. Ciò posto, va evidenziato che il non ha ottemperato l'onere Parte_1 della produzione della documentazione aggiornata di cui all'articolo 473- bis.12, terzo comma, cod. proc. civ., imposto nel presente grado di appello dall'art. 473-bis.31 cod. proc. civ. e richiesto con il decreto di fissazione di udienza del 9/5/2023. A sua volta, l'appellata CP_1 risulta aver ottemperato solo parzialmente a tale onere, essendosi limitata a produrre le dichiarazioni dei redditi del 2022 e del 2023, ma non ha prodotto tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla predetta disposizione codicistica (estratti conto aggiornati e documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati e quote sociali).
40. Alla mancata produzione di tale documentazione, o di altra analoga, consegue la mancata prova di tutte le rispettive allegazioni delle parti, circa l'effettiva consistenza dei redditi dell'appellante, la fruizione o meno delle agevolazioni previste dalla vigente normativa a titolo di sostegno al nucleo familiare.
41. Con specifico riferimento alla situazione economica dell'odierno appellante, l'unica documentazione fiscale prodotta nel giudizio di primo grado consiste in due certificazioni dei redditi del datore di lavoro, rispettivamente del 2015 e del 2016, e in una busta paga risalente al marzo del 2023.
42. Tale documentazione è ampiamente insufficiente a dare conto
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Palermo 16 dell'effettiva situazione economica dell'appellante e dalla sua condotta omissiva vanno tratti argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. In particolar modo, la più recente busta paga prodotta non appare utile al fine di accertare gli effettivi redditi da lavoro dell'appellante, tenuto conto del fatto che menziona trattenute per euro 935,75, di cui 400,00 per il pagamento diretto assegno di mantenimento ed euro 371,00 per “recupero acconto netto”, ossia per recupero di anticipazioni sullo stipendio chieste e ottenute dal lavoratore.
43. La documentazione bancaria relativa alle disponibilità economiche del prodotta dall'appellata nel giudizio di primo grado è anch'essa Parte_1 eccessivamente risalente, giacché l'estratto conto più recente si riferisce al mese di novembre del 2017, pur riportando un saldo attivo di euro 74.185.
44. Costituisce, inoltre, un fatto pacifico tra le parti che il non Parte_1 sostenga spese abitative, usufruendo dell'ospitalità della sua famiglia di origine.
45. La scarna documentazione reddituale prodotta conferma, tuttavia, i dati posti dal Tribunale di Termini Imerese a fondamento delle proprie decisioni, risultando che il percepisce un reddito mensile da Parte_1 lavoro che, al lordo delle trattenute, ammonta a circa euro 1.300,00.
46. Con riguardo, invece, alla situazione economica della , l'ultima CP_1 documentazione prodotta consiste nelle dichiarazioni dei redditi del 2022 e del 2023, dalle quali si evince che la stessa non è titolare di redditi, è proprietaria esclusiva dell'immobile ove risiede e di un altro immobile a sua disposizione (codice utilizzo 5), nonché comproprietaria in ragione di un mezzo di un ulteriore immobile, utilizzato come abitazione dall'altro comproprietario (codice di utilizzo 10). Dalle medesime dichiarazioni si ricava, inoltre, che la è comproprietaria di 5 particelle di terreno in CP_1 ragione di un terzo e di altre cinque particelle in ragione di un sesto.
47. Con riguardo, poi, alla sopravvenuta disciplina dell'assegno unico, va rammentato che l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 230 del 2021 prevede espressamente che: «L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.». Il successivo art. 6, comma 4, prevede, poi, che: «L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della
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Palermo 16 legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.», mentre il comma 5 statuisce che: «I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.».
48. Va evidenziato, al riguardo, che l'assegno unico universale costituisce una misura statale a sostegno della genitorialità e della natalità, che, cumulando in sè tutte le misure precedentemente previste a sostegno della genitorialità, ivi comprese le detrazioni fiscali contestualmente abolite, si differenzia per presupposti, quantificazione e finalità dagli assegni per il nucleo familiare erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore, giacché è strettamente correlato al fatto stesso di sostenere l'onere di mantenere un figlio.
49. Alla luce di tale disciplina e in considerazione del fatto che la figlia minorenne delle parti è affidata in via esclusiva alla Persona_1 madre, deve ritenersi che le somme erogate a titolo di assegno unico spettino per legge esclusivamente a quest'ultima, non essendo necessaria, l'adozione di alcuna pronuncia al riguardo.
50. Risulta, dunque, permanere una apprezzabile sperequazione patrimoniale tra le parti e costituisce un dato pacifico tra le stesse che la provveda in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze di cura CP_1 materiale di entrambe le figlie della coppia, ossia di , Persona_4 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e della minore
. Persona_1
51. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, non possono ritenersi sussistere né i presupposti per l'accoglimento del motivo di appello principale, né i presupposti per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , dovendosi confermare tutti i provvedimenti già CP_1 adottati dalla sentenza di primo grado in merito alla misura degli obblighi di contribuzione.
52. Con il terzo motivo di impugnazione, chiede, in Parte_1 riforma del provvedimento impugnato, la revoca dell'ordine di pagamento diretto delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della moglie e delle figlie da parte della società datrice di lavoro Covisian S.p.A..
53. Al riguardo contesta di non aver mai violato l'obbligo di corrispondere le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e di essersi reso inadempiente esclusivamente con riguardo alle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della moglie, che afferma di
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Palermo 16 non poter corrispondere, trattandosi di un onere economicamente insostenibile.
54. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, risultando accertato, nel corso del giudizio di primo grado, che il si è Parte_1 sottratto volontariamente al pagamento delle somme dovute in virtù dei provvedimenti provvisori e urgenti della separazione pronunciati nel giudizio di primo grado, seppur limitatamente all'obbligo di contribuzione al mantenimento dell'ex coniuge.
55. La circostanza stessa che l'odierno appellante, con il motivo di appello in esame, affermi la correttezza del proprio operato, a fronte di un ordine legalmente dato dall'autorità giudiziaria, induce a ritenere che, ove l'ordine di pagamento diretto venisse revocato, verrebbe nuovamente a verificarsi la situazione di parziale inadempienza già accertata, di tal permangono i presupposti per l'adozione della misura prevista a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di contribuzioni confermati con la presente decisione.
56. Non può trovare accoglimento, infine, nemmeno l'ultimo motivo di appello, con il quale viene contestata la pronuncia di condanna al pagamento della metà delle spese processuali emessa a suo carico, rilevando che l'unica parte soccombente avrebbe dovuto essere individuata nell'odierna appellata, in virtù del rigetto della domanda di addebito formulata dalla stessa.
57. Al riguardo va rammentato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, «in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.» (così Cass., n. 31444 del 2023).
58. Nel caso in esame:
- la domanda di addebito della separazione proposta dalla , CP_1 dal valore indeterminato, è stata rigettata;
- la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei Parte_1 confronti della è stata dichiarata inammissibile;
CP_1
- la domanda affidamento esclusivo della figlia minorenne proposta dalla è stata accolta;
CP_1
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Palermo 16 - la domanda di contribuzione al proprio personale mantenimento proposta dalla è stata accolta;
CP_1
- la domanda di contribuzione al mantenimento delle figlie della coppia è stata accolta in misura più prossima alla richiesta fatta dalla che alla disponibilità offerta dal . CP_1 Parte_1
59. Deve ritenersi, pertanto, che alla luce di una valutazione complessiva delle domande contrapposte delle parti il sia stato Parte_1 correttamente individuato come la parte maggiormente soccombente, con conseguente compensazione parziale delle spese processuali e previsione a suo carico dell'obbligo di rifondere la restante parte.
60. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tanto l'appello principale, quanto quello incidentale rispettivamente proposti dalle parti non possono trovare accoglimento, dovendosi integralmente confermare la sentenza impugnata.
61. Tenuto conto del rigetto delle contrapposte impugnazioni, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di appello.
62. Al rigetto delle contrapposte impugnazioni consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per entrambe le parti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 3/05/2023, avverso la sentenza n. CP_2
356/2023 del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 14/03- 28/03/2023
• rigetta l'appello incidentale proposto da nei CP_2 confronti di con comparsa del 7/12/2023, avverso Parte_1 la medesima sentenza.
• dispone che il nucleo familiare venga preso in carico dal Consultorio Familiare territorialmente competente, affinché avvii un percorso di sostegno alla genitorialità in favore della minore Persona_1
, nata il [...], e del padre , volto
[...] Parte_1
a consentire il ripristino di un rapporto genitoriale tra gli stessi,
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Palermo 16 onerando il predetto Consultorio di relazionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare territorialmente competente sulle iniziative intraprese e gli esiti raggiunti;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti in causa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta, se dovuto. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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