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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3088 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Roberto Trimboli, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via XXIV Maggio n. 28
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/10/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che presta attività lavorativa, con qualifica di operaio, alle dipendenze dell'impresa edile “Rodino S.r.l.”;
- che l'attività lavorativa svolta comporta l'assunzione, per diverse ore, di posture scomode ed errate e la sottoposizione a diverse condizioni climatiche;
- che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le seguenti malattie: “tendinopatia polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con borsite spalla dx e tendinopatia spalla sx con incidenza funzionale”;
- che, pertanto, in data 12/11/2018, ha presentato all' domanda CP_1
di malattia professionale (casi n. 515451744, n. 515451745 e n. 515451746);
- che, con riferimento al caso n. 515451744, l' resistente ha CP_2
riconosciuto la percentuale del 5%, con riferimento al caso n. 515451745, la percentuale del 3%, con riferimento al caso n. 515451746, la percentuale del
3%;
- che ha proposto opposizione, rimasta priva di riscontro;
- che le patologie contratte determinano una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "
Piaccia all'On.le Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiec;
s, 1) accertare e dichiarare previa CTU medico –legale: a) le patologie di cui è affe?o il ricorrente sono: “tendinopa a polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomi;
tendinopa a con bosite spalla dx e tendinopa a spalla sx con incidenza funzionale”.(caso n. 515451744, 515451745, 515451746) ed il nesso di causalità con l'a1vità lavora;
va svolta;
b) il grado di inabilità e la sua incidenza in modo permanente sull'a1tudine lavora;
va, nonché so?o il profilo 3
del danno biologico;
c) la decorrenza della mala1a. 2) Conseguentemente, accertato il grado di invalidità e la sua origine professionale, condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore del ricorrente della rendita e/o indennizzo per il danno biologico, che risulteranno dovu;
, ordinando il pagamento delle rela;
ve somme con interessi e/o rivalutazione monetaria del dovuto al soddisfo;
3)
Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, CP_1
da distrarsi in favore del so?oscri?o procuratore an;
statario, il quale dichiara di aver an;
cipato le prime e non riscossi i secondi. ".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza e genericità, richiamando la congruità delle valutazioni operate dall'istituto in via amministrativa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.). 4
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai 5
documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento, con riferimento alle patologie denunciate ed esattamente individuate, di una percentuale superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, non incombendo sul ricorrente un onere di indicare i codici tabellari da applicare alle patologie denunciate.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle 6
stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. 7
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, parte ricorrente lamenta di aver contratto, nell'esercizio dell'attività lavorativa, le seguenti malattie:
“tendinopatia polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con borsite spalla dx e tendinopatia spalla sx con incidenza funzionale”, denunciate all' con tre distinti casi, in relazione ai quali l' ha riconosciuto CP_1 CP_2
rispettivamente la percentuale del 5%, la percentuale del 3%, la percentuale del
3%, mentre il ricorrente reclama una percentuale superiore.
Non è, dunque, oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente - dallo stesso allegata - né il nesso causale tra l'attività lavorativa e le malattie denunciate, avendo l' già riconosciuto in via amministrativa la CP_1
sussistenza dello stesso;
invece, oggetto di contestazione è la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa, in quanto parte ricorrente reclama una percentuale di danno biologico superiore, rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta. 8
All'esito del proprio esame peritale, premettendo che il ricorrente è affetto da “tendinopatia polsi dx e sx con dolori e deficit di forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con boriste spalla dx e sx con incidenza funzionale” il C.T.U. ha concluso che dette patologie, di origine professionale, determinano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16% in considerazione della bilateralità delle affezioni.
Appare chiaro l'iter argomentativo attraverso il quale sono stati attribuiti i codici tabellari e le relative percentuali, come ulteriormente specificato con i chiarimenti resi all'udienza del 20/03/2025 e con la relazione integrativa depositata in data 27/08/2025.
In particolare, il CTU ha applicato il codice 228 (Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza) alla patologia tendinea spalla destra e sinistra con ripercussioni funzionali, in luogo del codice
227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), parametrando le lesioni alla sintomatologia del ricorrente e alle ripercussioni sull'attività lavorativa, considerando che è stata riscontrata una grave compromissione funzionale che coinvolge l'intera articolazione della spalla, coerente peraltro con l'attività svolta dal ricorrente, connotata da movimenti ripetitivi sopra la testa, che generano microtraumi progressivi.
Non è, dunque, dirimente la circostanza che sia previsto un codice ad hoc
(codice 227) per la patologia tendinea, atteso che la valutazione della compromissione deve essere operata in relazione al caso concreto, alle lesioni presenti e derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta, secondo quanto riscontrato in sede di esame obiettivo considerando, peraltro, che l'applicazione dei codici può avvenire anche in via analogica, adattando la lesione riscontrata al caso concreto. 9
Appare, dunque, persuasiva e corretta sotto il profilo medico legale la valutazione operata dal CTU, che è pervenuto alla conclusione formulata in relazione alla patologia tendinea attraverso un coerente percorso argomentativo, che ha tenuto conto dell'incidenza concreta della lesione, operando un calcolo al quale questo giudicante aderisce.
Parimenti persuasiva appare la valutazione della patologia “tendinite polsi dx e sx” alla quale il CTU ha coerentemente attribuito il codice 267 (Esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale Fino
a 4 punti senza distinzione tra mono e bilateralità) rimarcando la genesi della lesione, derivante dall'intrappolamento dei tendini abduttore lungo ed estensore breve del pollice della mano nella loro puleggia di scorrimento dorsale.
Pertanto, il CTU, operando il calcolo riduzionistico con la formula di
Balthazar, è pervenuto ad una percentuale del 14% e, applicando i criteri ministeriali che prevedono un aumento fino a cinque punti di percentuale di incidenza delle invalidità sulla capacità lavorativa specifica, ha concluso per una percentuale complessiva del 16%.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha evidenziato come il quadro patologico riscontrato fosse già presente al momento della domanda amministrativa.
Orbene, la consulenza tecnica medico-legale è condivisibile, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del
12.07.2000, previa puntuale e condivisibile individuazione dei codici tabellari.
Per le ragioni esposte, questo giudicante fa proprie le conclusioni di merito cui è pervenuto il CTU.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con le percentuali e la decorrenza indicate dal C.T.U. 10
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Vanno, inoltre, poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. Parte_1
3008/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso, dichiarando che il ricorrente ha contratto le patologie
“tendinopatia polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con borsite spalla dx e tendinopatia spalla sx con incidenza funzionale” nello svolgimento dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
.
[...] Locri, 23/10/2025
11
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3088 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Roberto Trimboli, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via XXIV Maggio n. 28
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/10/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che presta attività lavorativa, con qualifica di operaio, alle dipendenze dell'impresa edile “Rodino S.r.l.”;
- che l'attività lavorativa svolta comporta l'assunzione, per diverse ore, di posture scomode ed errate e la sottoposizione a diverse condizioni climatiche;
- che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le seguenti malattie: “tendinopatia polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con borsite spalla dx e tendinopatia spalla sx con incidenza funzionale”;
- che, pertanto, in data 12/11/2018, ha presentato all' domanda CP_1
di malattia professionale (casi n. 515451744, n. 515451745 e n. 515451746);
- che, con riferimento al caso n. 515451744, l' resistente ha CP_2
riconosciuto la percentuale del 5%, con riferimento al caso n. 515451745, la percentuale del 3%, con riferimento al caso n. 515451746, la percentuale del
3%;
- che ha proposto opposizione, rimasta priva di riscontro;
- che le patologie contratte determinano una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "
Piaccia all'On.le Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiec;
s, 1) accertare e dichiarare previa CTU medico –legale: a) le patologie di cui è affe?o il ricorrente sono: “tendinopa a polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomi;
tendinopa a con bosite spalla dx e tendinopa a spalla sx con incidenza funzionale”.(caso n. 515451744, 515451745, 515451746) ed il nesso di causalità con l'a1vità lavora;
va svolta;
b) il grado di inabilità e la sua incidenza in modo permanente sull'a1tudine lavora;
va, nonché so?o il profilo 3
del danno biologico;
c) la decorrenza della mala1a. 2) Conseguentemente, accertato il grado di invalidità e la sua origine professionale, condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore del ricorrente della rendita e/o indennizzo per il danno biologico, che risulteranno dovu;
, ordinando il pagamento delle rela;
ve somme con interessi e/o rivalutazione monetaria del dovuto al soddisfo;
3)
Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, CP_1
da distrarsi in favore del so?oscri?o procuratore an;
statario, il quale dichiara di aver an;
cipato le prime e non riscossi i secondi. ".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza e genericità, richiamando la congruità delle valutazioni operate dall'istituto in via amministrativa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.). 4
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai 5
documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento, con riferimento alle patologie denunciate ed esattamente individuate, di una percentuale superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, non incombendo sul ricorrente un onere di indicare i codici tabellari da applicare alle patologie denunciate.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle 6
stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. 7
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, parte ricorrente lamenta di aver contratto, nell'esercizio dell'attività lavorativa, le seguenti malattie:
“tendinopatia polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con borsite spalla dx e tendinopatia spalla sx con incidenza funzionale”, denunciate all' con tre distinti casi, in relazione ai quali l' ha riconosciuto CP_1 CP_2
rispettivamente la percentuale del 5%, la percentuale del 3%, la percentuale del
3%, mentre il ricorrente reclama una percentuale superiore.
Non è, dunque, oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente - dallo stesso allegata - né il nesso causale tra l'attività lavorativa e le malattie denunciate, avendo l' già riconosciuto in via amministrativa la CP_1
sussistenza dello stesso;
invece, oggetto di contestazione è la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa, in quanto parte ricorrente reclama una percentuale di danno biologico superiore, rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta. 8
All'esito del proprio esame peritale, premettendo che il ricorrente è affetto da “tendinopatia polsi dx e sx con dolori e deficit di forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con boriste spalla dx e sx con incidenza funzionale” il C.T.U. ha concluso che dette patologie, di origine professionale, determinano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16% in considerazione della bilateralità delle affezioni.
Appare chiaro l'iter argomentativo attraverso il quale sono stati attribuiti i codici tabellari e le relative percentuali, come ulteriormente specificato con i chiarimenti resi all'udienza del 20/03/2025 e con la relazione integrativa depositata in data 27/08/2025.
In particolare, il CTU ha applicato il codice 228 (Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza) alla patologia tendinea spalla destra e sinistra con ripercussioni funzionali, in luogo del codice
227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), parametrando le lesioni alla sintomatologia del ricorrente e alle ripercussioni sull'attività lavorativa, considerando che è stata riscontrata una grave compromissione funzionale che coinvolge l'intera articolazione della spalla, coerente peraltro con l'attività svolta dal ricorrente, connotata da movimenti ripetitivi sopra la testa, che generano microtraumi progressivi.
Non è, dunque, dirimente la circostanza che sia previsto un codice ad hoc
(codice 227) per la patologia tendinea, atteso che la valutazione della compromissione deve essere operata in relazione al caso concreto, alle lesioni presenti e derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta, secondo quanto riscontrato in sede di esame obiettivo considerando, peraltro, che l'applicazione dei codici può avvenire anche in via analogica, adattando la lesione riscontrata al caso concreto. 9
Appare, dunque, persuasiva e corretta sotto il profilo medico legale la valutazione operata dal CTU, che è pervenuto alla conclusione formulata in relazione alla patologia tendinea attraverso un coerente percorso argomentativo, che ha tenuto conto dell'incidenza concreta della lesione, operando un calcolo al quale questo giudicante aderisce.
Parimenti persuasiva appare la valutazione della patologia “tendinite polsi dx e sx” alla quale il CTU ha coerentemente attribuito il codice 267 (Esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale Fino
a 4 punti senza distinzione tra mono e bilateralità) rimarcando la genesi della lesione, derivante dall'intrappolamento dei tendini abduttore lungo ed estensore breve del pollice della mano nella loro puleggia di scorrimento dorsale.
Pertanto, il CTU, operando il calcolo riduzionistico con la formula di
Balthazar, è pervenuto ad una percentuale del 14% e, applicando i criteri ministeriali che prevedono un aumento fino a cinque punti di percentuale di incidenza delle invalidità sulla capacità lavorativa specifica, ha concluso per una percentuale complessiva del 16%.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha evidenziato come il quadro patologico riscontrato fosse già presente al momento della domanda amministrativa.
Orbene, la consulenza tecnica medico-legale è condivisibile, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del
12.07.2000, previa puntuale e condivisibile individuazione dei codici tabellari.
Per le ragioni esposte, questo giudicante fa proprie le conclusioni di merito cui è pervenuto il CTU.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con le percentuali e la decorrenza indicate dal C.T.U. 10
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Vanno, inoltre, poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. Parte_1
3008/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso, dichiarando che il ricorrente ha contratto le patologie
“tendinopatia polsi mano destra e sinistra con dolore e deficit forza;
epicondilite bilaterale con dolore nella escursione dei gomiti;
tendinopatia con borsite spalla dx e tendinopatia spalla sx con incidenza funzionale” nello svolgimento dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
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[...] Locri, 23/10/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci