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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa AB PO Presidente est.
2. Dr. Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 834 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno 2023 e vertente
Tra
con l'avv. PILEGGI ANTONIO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ANDRICCIOLA ROSANNA e CARDAMONE Controparte_1
VITALIANO,
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Premio di produzione semestrale.
Conclusioni: Come da atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1 originariamente assunta da e a far data dall'1.07.2016 trasferita a Parte_1 [...]
a tempo pieno ed indeterminato, con la qualifica di impiegata - adiva il Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme, sezione lavoro, ed otteneva il decreto n. 80/22 del 4/07/2022, con il quale veniva
1 ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 1513,60, Parte_1
a titolo di premio semestrale c.d. E.D.A. maturato negli anni 2021 e 2022, oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
2.Con ricorso in opposizione in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedeva al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a restituire gli importi percepiti a titolo di premio con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018.
2.1-A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod. agg. vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
2.2-Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018.
Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione, precisando che aveva interrotto l'erogazione del premio de quo a decorrere dalla mensilità di marzo 2019.
3.Nella resistenza della lavoratrice, il Giudice adito, con sentenza del 28.02.2023, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3.1-In particolare (e per quel che in questa sede interessa avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
“La fonte del diritto alla erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale dell'1.06.2000 con cui la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del servizio Pt_1 manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data CP_2 dall'1.07.2000.
2 Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato, la cui erogazione è stata subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e CP_2 anno base di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo
l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL
16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i CP_2
PPA sino ad allora consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo
EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data CP_2 odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Sul punto si precisa che dal tenore letterale degli accordi del 1.06.2000 e del 28.06.2006, la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il “premio di risultato” la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità nonché al verificarsi della condizione necessaria e indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'EDA spettante in base al punto 3 dell'accordo sindacale dell'1.06.2000 a tutti i dipendenti con contratto
3 a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto CP_2 nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie.
La differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata poi confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006 che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data del 1.07.2000, con contratti diversi da
nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le CP_2 somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di “recupero EDA”.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva EDA, ben distinta dal premio di risultato era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopraindicati.
Sul punto si ritiene che non avendo la società opponente fornito la prova che tali previsioni contrattuali siano state disdettate, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia.
Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'accordo quadro attuativo della detassazione anno 2016 di cui al decreto del 25.03.2016, non consente di ravvisare l'esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata
EDA facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.06.2000 e del 28.07.2006.
Da una attenta lettura dell'accordo quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento sottoponendolo al regime di detassazione. E infatti, l'accordo del 21.04.2016, intitolato “accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016”, prevede testualmente: “la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL
Assaeroporti; 2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero
a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza.”
Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata nella lettera a) è volta a incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenza/presenza del personale a tempo indeterminato, precisando, altresì, che le disposizioni previste nell'accordo medesimo in materia di detassazione si applicavano alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 e in quelle successive fino all'anno 2019.
4 L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza.
Né ai fini di una eventuale volontà di “disdetta” può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo Quadro, laddove prevede che “le parti hanno stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo”.
Tale inciso si riferisce evidentemente ai “patti” che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e il richiamo alla “materia in esame” deve essere inteso quale riferimento alla materia della “detassazione” oggetto specifico dell'Accordo Quadro e non certamente ai patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato “EDA”.
È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quella di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientrati nel concetto di retribuzione di produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1 comma 182 della Legge nr 208/2015), di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della “retribuzione di produttività”.
Di conseguenza, “i precedenti patti” che avrebbero cessato di avere validità dalla stipula dell'accordo, sono quelli relativi al regime della tassazione della retribuzione di produttività e non quelli relativi ai premi di produttività.
Conseguentemente deve ritenersi che la sopravvenuta “perdita di efficacia” riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto
Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alla voce e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
5 Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alle previsioni di cui agli accordi del 2000 e 2006, nella Nota prot. Nr 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici aziendali della hanno dato atto che per l'anno 2009 (erogazione luglio 2010) non erano stati Pt_1 raggiunti gli obiettivi di qualità, produttività e redditività previsti dal contratto per il conseguimento del “premio di risultato” ed avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, prospettandone una “rinegoziazione” non ancora attuata, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006 (il ricorrente Parte_2
è stato assunto da il 01.07.2016 come da busta paga in atti) e con riferimento al
[...] CP_3 quantum della pretesa risulta corretta la quantificazione operata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sulla base delle previsioni contrattuali (v. all. conteggi) e, comunque, l'entità dell'emolumento non è stato contestato da parte opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.”
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello denunciando: Parte_3
(1)-l'errore del Tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le OOSS dell'accordo quadro sulla Parte_1 detassazione del 21.04.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.04.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di produzione semestrale anche dopo la Pt_1 conclusione dell'accordo del 21.04.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal Tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 ed era nel senso: a) Cont che l' al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in
6 particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva ED non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2)- l'errore del Tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del
2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Premesso che il reclamato premio di Pt_4 produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva Cont mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell' solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione
“fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL 16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva Cont disciplinato il premio di risultato, nonché l' “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza
(nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le Cont parti contraenti avevano finito per estendere l' dunque il premio di produzione semestrale, a Cont dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l' ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
L'appellante ha, quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'appellata a titolo di premio di produzione nel settembre
2016, nel marzo e settembre 2017 e nel marzo e settembre 2018.
7 Ha, inoltre, prodotto un ulteriore accordo aziendale del 13.4.23, che nella sua prospettiva confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello.
5. L'appellata, ritualmente costituita, ha insistito nella conferma della sentenza, rimarcando, tra,
l'altro che l'accordo quadro del 21.04.16 ha come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss,
Legge 208/15, e che il tenore di detto accordo e di quell'altro del 1.3.2016 ( di trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di da a ) non fanno altro che Pt_1 Parte_1 CP_3 confermare la volontà del datore di lavoro di corrispondere il premio de quo anche successivamente alla scadenza dei contratti aziendali del 2000 e del 2006.
L'appellata ha, altresì, evidenziato l'irrilevanza dell'accordo aziendale del 13.04.23 ai fini del decidere.
6. Il Collegio ha trattato la causa nelle forme cartolari contemplate dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note depositate da entrambe le parti (con le quali l'appellante ha richiamato le pronunce rese da questa Corte in cause analoghe), la decide con la presente sentenza.
DIRITTO.
7. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n. 518/22 dell'anno 2021 e vertente tra e , con la Parte_1 Controparte_5 sentenza del 12.9.2024.
È sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c. al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi>, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo Tribunale o della medesima corte di appello, <..……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni
e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> ( Cass. 17640/2016).
8.Pertanto, l'odierno appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo, per le motivazioni tratte dal citato precedente di questa Corte e che si riportano qui di seguito.
9. Prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare le precisazioni che seguono.
8 Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ha corrisposto all'appellata dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
10. Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83, 30.6.87 31.7.1990
(allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”;
- in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, Cont quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in alla data del 30.6.2000 inquadrati con il Pt_1 Pt_5
CCNL CP_2
- l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale (non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a Cont verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla Pt_1 data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo CP_2 indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità);
- i due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL
16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00 per il periodo 1999 –
2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
9 - successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008 non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni sindacali) convengono che “il premio Parte_1 semestrale fisso e variabile secondo presenza” è una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo
2016 “….. saranno assoggettati alla tassazione favorevole…. in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”
11. Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il Collegio di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
È invero dirimente che l'odierna appellata non rientrava nell'ambito applicativo fissato dall'accordo del 01.06.2000, atteso che dalle buste paga in atti emerge che era stata assunta da in data Parte_1
16.11.2000 sebbene gli fosse applicato il CCNL CP_2
L'odierna appellata, piuttosto, rientrava nelle previsioni della succitata lettera b) della nota a verbale in cui si chiarisce l'ambito di applicazione dell'accordo aziendale del 28.07.2006, sicché non gli spettava il pagamento del premio di produzione con cadenza semestrale ma somme una tantum.
Ad ogni modo, i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto previsto dal CCNL
16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è cessato al più il 31.12.08.
12. Il Tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
13. La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
13.1. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il Tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è considerato vigente dalle parti
10 sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
13.2. Del resto, è lo stesso Tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di
“retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della Legge n. 208/2015 (art. 1 commi 182-
189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
13.3. L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
13.4. Né può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma
11 anche perché è pacifico in giudizio ( per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellata) il fatto ( contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti Pt_1 esso non era corrisposto nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
14. Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal
2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellata.
14.1. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e le Pt_1 organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda ad una società , all'1.3.16 non ancora costituita. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
È, dunque, solo la che si assume l'impegno verso i sindacati che i contratti di secondo Parte_1 livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria.
14.2. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierna lavoratrice ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria ha cessato di avere efficacia Parte_6 alla data 31.12.2008.
15. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di di Parte_6 corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno 2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
16. Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
17. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui Pt_3 ha chiesto di condannare l'appellata a restituire il premio di produzione semestrale
[...] corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 in quanto indebitamente percepito.
12 18. L'appellante ha sul punto richiamato il più datato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro assuma di aver erogato per errore al proprio dipendente delle somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della
"solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (tra le altre, Cass. 4893/91; Cass.
2209/98).
19. Deve però tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass.
31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt.
1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass. 5552/11.
Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dall'odierna appellata che, tra l'altro, è persona diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di erano i Parte_3 fautori del disinvolto pagamento del premio di produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
20. Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 26/08/23, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Lametia Terme, giudice del lavoro, n., 110/23, pubblicata in data 28.02.23, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di;
Controparte_1
13 -conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.25.
La Presidente est.
AB PO
14
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa AB PO Presidente est.
2. Dr. Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 834 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno 2023 e vertente
Tra
con l'avv. PILEGGI ANTONIO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ANDRICCIOLA ROSANNA e CARDAMONE Controparte_1
VITALIANO,
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Premio di produzione semestrale.
Conclusioni: Come da atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1 originariamente assunta da e a far data dall'1.07.2016 trasferita a Parte_1 [...]
a tempo pieno ed indeterminato, con la qualifica di impiegata - adiva il Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme, sezione lavoro, ed otteneva il decreto n. 80/22 del 4/07/2022, con il quale veniva
1 ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 1513,60, Parte_1
a titolo di premio semestrale c.d. E.D.A. maturato negli anni 2021 e 2022, oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
2.Con ricorso in opposizione in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedeva al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a restituire gli importi percepiti a titolo di premio con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018.
2.1-A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod. agg. vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
2.2-Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018.
Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione, precisando che aveva interrotto l'erogazione del premio de quo a decorrere dalla mensilità di marzo 2019.
3.Nella resistenza della lavoratrice, il Giudice adito, con sentenza del 28.02.2023, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3.1-In particolare (e per quel che in questa sede interessa avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
“La fonte del diritto alla erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale dell'1.06.2000 con cui la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del servizio Pt_1 manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data CP_2 dall'1.07.2000.
2 Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato, la cui erogazione è stata subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e CP_2 anno base di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo
l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL
16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i CP_2
PPA sino ad allora consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo
EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data CP_2 odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Sul punto si precisa che dal tenore letterale degli accordi del 1.06.2000 e del 28.06.2006, la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il “premio di risultato” la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità nonché al verificarsi della condizione necessaria e indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'EDA spettante in base al punto 3 dell'accordo sindacale dell'1.06.2000 a tutti i dipendenti con contratto
3 a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto CP_2 nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie.
La differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata poi confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006 che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data del 1.07.2000, con contratti diversi da
nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le CP_2 somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di “recupero EDA”.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva EDA, ben distinta dal premio di risultato era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopraindicati.
Sul punto si ritiene che non avendo la società opponente fornito la prova che tali previsioni contrattuali siano state disdettate, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia.
Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'accordo quadro attuativo della detassazione anno 2016 di cui al decreto del 25.03.2016, non consente di ravvisare l'esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata
EDA facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.06.2000 e del 28.07.2006.
Da una attenta lettura dell'accordo quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento sottoponendolo al regime di detassazione. E infatti, l'accordo del 21.04.2016, intitolato “accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016”, prevede testualmente: “la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL
Assaeroporti; 2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero
a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza.”
Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata nella lettera a) è volta a incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenza/presenza del personale a tempo indeterminato, precisando, altresì, che le disposizioni previste nell'accordo medesimo in materia di detassazione si applicavano alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 e in quelle successive fino all'anno 2019.
4 L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza.
Né ai fini di una eventuale volontà di “disdetta” può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo Quadro, laddove prevede che “le parti hanno stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo”.
Tale inciso si riferisce evidentemente ai “patti” che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e il richiamo alla “materia in esame” deve essere inteso quale riferimento alla materia della “detassazione” oggetto specifico dell'Accordo Quadro e non certamente ai patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato “EDA”.
È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quella di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientrati nel concetto di retribuzione di produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1 comma 182 della Legge nr 208/2015), di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della “retribuzione di produttività”.
Di conseguenza, “i precedenti patti” che avrebbero cessato di avere validità dalla stipula dell'accordo, sono quelli relativi al regime della tassazione della retribuzione di produttività e non quelli relativi ai premi di produttività.
Conseguentemente deve ritenersi che la sopravvenuta “perdita di efficacia” riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto
Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alla voce e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
5 Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alle previsioni di cui agli accordi del 2000 e 2006, nella Nota prot. Nr 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici aziendali della hanno dato atto che per l'anno 2009 (erogazione luglio 2010) non erano stati Pt_1 raggiunti gli obiettivi di qualità, produttività e redditività previsti dal contratto per il conseguimento del “premio di risultato” ed avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, prospettandone una “rinegoziazione” non ancora attuata, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006 (il ricorrente Parte_2
è stato assunto da il 01.07.2016 come da busta paga in atti) e con riferimento al
[...] CP_3 quantum della pretesa risulta corretta la quantificazione operata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sulla base delle previsioni contrattuali (v. all. conteggi) e, comunque, l'entità dell'emolumento non è stato contestato da parte opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.”
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello denunciando: Parte_3
(1)-l'errore del Tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le OOSS dell'accordo quadro sulla Parte_1 detassazione del 21.04.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.04.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di produzione semestrale anche dopo la Pt_1 conclusione dell'accordo del 21.04.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal Tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 ed era nel senso: a) Cont che l' al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in
6 particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva ED non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2)- l'errore del Tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del
2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Premesso che il reclamato premio di Pt_4 produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva Cont mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell' solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione
“fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL 16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva Cont disciplinato il premio di risultato, nonché l' “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza
(nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le Cont parti contraenti avevano finito per estendere l' dunque il premio di produzione semestrale, a Cont dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l' ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
L'appellante ha, quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'appellata a titolo di premio di produzione nel settembre
2016, nel marzo e settembre 2017 e nel marzo e settembre 2018.
7 Ha, inoltre, prodotto un ulteriore accordo aziendale del 13.4.23, che nella sua prospettiva confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello.
5. L'appellata, ritualmente costituita, ha insistito nella conferma della sentenza, rimarcando, tra,
l'altro che l'accordo quadro del 21.04.16 ha come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss,
Legge 208/15, e che il tenore di detto accordo e di quell'altro del 1.3.2016 ( di trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di da a ) non fanno altro che Pt_1 Parte_1 CP_3 confermare la volontà del datore di lavoro di corrispondere il premio de quo anche successivamente alla scadenza dei contratti aziendali del 2000 e del 2006.
L'appellata ha, altresì, evidenziato l'irrilevanza dell'accordo aziendale del 13.04.23 ai fini del decidere.
6. Il Collegio ha trattato la causa nelle forme cartolari contemplate dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note depositate da entrambe le parti (con le quali l'appellante ha richiamato le pronunce rese da questa Corte in cause analoghe), la decide con la presente sentenza.
DIRITTO.
7. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n. 518/22 dell'anno 2021 e vertente tra e , con la Parte_1 Controparte_5 sentenza del 12.9.2024.
È sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c. al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi>, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo Tribunale o della medesima corte di appello, <..……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni
e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> ( Cass. 17640/2016).
8.Pertanto, l'odierno appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo, per le motivazioni tratte dal citato precedente di questa Corte e che si riportano qui di seguito.
9. Prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare le precisazioni che seguono.
8 Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ha corrisposto all'appellata dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
10. Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83, 30.6.87 31.7.1990
(allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”;
- in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, Cont quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in alla data del 30.6.2000 inquadrati con il Pt_1 Pt_5
CCNL CP_2
- l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale (non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a Cont verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla Pt_1 data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo CP_2 indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità);
- i due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL
16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00 per il periodo 1999 –
2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
9 - successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008 non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni sindacali) convengono che “il premio Parte_1 semestrale fisso e variabile secondo presenza” è una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo
2016 “….. saranno assoggettati alla tassazione favorevole…. in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”
11. Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il Collegio di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
È invero dirimente che l'odierna appellata non rientrava nell'ambito applicativo fissato dall'accordo del 01.06.2000, atteso che dalle buste paga in atti emerge che era stata assunta da in data Parte_1
16.11.2000 sebbene gli fosse applicato il CCNL CP_2
L'odierna appellata, piuttosto, rientrava nelle previsioni della succitata lettera b) della nota a verbale in cui si chiarisce l'ambito di applicazione dell'accordo aziendale del 28.07.2006, sicché non gli spettava il pagamento del premio di produzione con cadenza semestrale ma somme una tantum.
Ad ogni modo, i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto previsto dal CCNL
16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è cessato al più il 31.12.08.
12. Il Tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
13. La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
13.1. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il Tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è considerato vigente dalle parti
10 sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
13.2. Del resto, è lo stesso Tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di
“retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della Legge n. 208/2015 (art. 1 commi 182-
189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
13.3. L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
13.4. Né può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma
11 anche perché è pacifico in giudizio ( per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellata) il fatto ( contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti Pt_1 esso non era corrisposto nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
14. Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal
2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellata.
14.1. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e le Pt_1 organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda ad una società , all'1.3.16 non ancora costituita. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
È, dunque, solo la che si assume l'impegno verso i sindacati che i contratti di secondo Parte_1 livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria.
14.2. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierna lavoratrice ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria ha cessato di avere efficacia Parte_6 alla data 31.12.2008.
15. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di di Parte_6 corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno 2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
16. Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
17. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui Pt_3 ha chiesto di condannare l'appellata a restituire il premio di produzione semestrale
[...] corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 in quanto indebitamente percepito.
12 18. L'appellante ha sul punto richiamato il più datato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro assuma di aver erogato per errore al proprio dipendente delle somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della
"solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (tra le altre, Cass. 4893/91; Cass.
2209/98).
19. Deve però tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass.
31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt.
1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass. 5552/11.
Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dall'odierna appellata che, tra l'altro, è persona diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di erano i Parte_3 fautori del disinvolto pagamento del premio di produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
20. Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 26/08/23, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Lametia Terme, giudice del lavoro, n., 110/23, pubblicata in data 28.02.23, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di;
Controparte_1
13 -conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.25.
La Presidente est.
AB PO
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