Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2094/2024 R.G.A.C.
UDIENZA 5 marzo 2025
E presente l'avv. Leonardo La Marca, procuratore di il quale si riporta all'atto Parte_1 di appello. È altresì presente l'avv. Ileana Grimaldi, per delega dell'avv. Losanno, la quale si riporta alla comparsa di risposta.
IL G.U.
Decide la causa come da sentenza che segue, di cui dà lettura in udienza.
Il GU
Maria Balletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria BALLETTI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 2094 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
P. VA in persona dell'amm.re e legale rapp.te p.t., Parte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo La Marca (C.F. ), presso il quale C.F._1 elett.te domicilia in Piazzolla di Nola (NA), alla Via Caselle n. 7; PEC:
Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
[P.VA.: ], in persona del l.r.p.t., ed Controparte_1 P.VA_2 elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV) alla via P. Nenni n. 35, presso lo studio dell'avv.
Antonella Losanno [C.F. , dalla quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2 procura speciale in atti. PEC:
[...]
Email_2
NONCHE'
Distrettuale dello Stato di sita in alla Via A. Diaz, n. 11. CP_2 CP_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 44261/2024 del Giudice di Pace di depositata in data CP_2
08.01.2024 all'esito del giudizio R.G. n. 34120/2022.
Conclusioni per l'appellante:
“…Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 91- 92 c.p.c., nella parte in cui la sentenza che con il presente atto si impugna, pur riconoscendo la integrale soccombenza della e Controparte_2 dell' ha compensato le spese processuali tra le parti in causa, Controparte_1 senzaadeguatamente motivarne le ragioni di fatto e di diritto;
Per l'effetto, ed in parziale riforma della sentenza n. 44261/2023 del G.d.P. di Napoli:
1) Riformare, per tutti i motivi suesposti, la Sentenza di primo grado e, previa rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado, condannare la e la in via Controparte_1 Controparte_2 solidale, ovvero ciascuna di esse per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità, al pagamento delle stesse, nei limiti del valore della causa di primo grado.
2) Condannare le appellate solidalmente, ovvero ciascuna di esse per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, il tutto nei limiti del valore delle relative controversie, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario...”.
Conclusioni per l'appellata ”… a) in via preliminare: CP_3
1) dichiarare il difetto di valida procura alle liti con conseguente difetto dello ius postulandi;
2) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del proposto atto di citazione in appello per violazione degli artt. 22 e 23 L. 689/81, degli artt. 6 e 7 D.Lgs 150/2011, degli artt. 433 e ss. c.p.c. e disporre il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.;
3) dichiarare la nullità della citazione introduttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c. per violazione dell'art. 163, n. 7), c.p.c. e fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire;
4) dichiarare la nullità della citazione introduttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c. per violazione dell'art. 163-bis c.p.c. e fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire;
5) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellata in Controparte_1 riferimento alle eccezioni riferentesi all'Ente impositore;
b) in via principale:
1) rigettare l'appello parziale proposto dalla in ogni sua parte perché Parte_1 inammissibile, improcedibile e manifestamente infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare valida e legittima, confermandola, la sentenza n. 44261/2023, emessa dal Giudice di Pace di nella persona CP_2 della Dott.ssa Rita Santarpia;
c) in via meramente subordinata: nel merito, in caso di accoglimento del proposto appello, determinare le spese di lite tenendo conto solo della fase di studio € 33,00 e della fase introduttiva € 33,00 e tenere indenne da qualsiasi conseguenza Controparte_1 pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite;
d) con vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione;
e) compensare in ogni caso le spese di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in opposizione ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011 depositato il 06.07.2022 innanzi al Giudice di
Pace di la società conveniva in giudizio l' CP_2 Parte_1 Controparte_1
(già e l'ente impositore
[...] Controparte_4 Controparte_2 per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento 071 2021010850480000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 22.06.2022, relativa al verbale di contravvenzione n.
ATX10001052328 del 10.01.2020, per un importo totale pari ad €. 487,23.
Il ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di infrazione, nonché
l'irregolarità della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec, in quanto il file era stato notificato in formato “pdf” e non in formato “p7m” con firma digitale;
eccepiva altresì la carenza di motivazione dell'impugnata cartella e l'illegittimità degli interessi moratori applicati.
Assegnato il fascicolo al Giudice di Pace, nella persona della Dott.ssa Rita Santarpia, e fissata l'udienza di comparizione per il 11.09.2023, rimanevano contumaci le parti resistenti,
[...]
e la Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 11.09.2023, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
Con sentenza n. 44261/2023, emessa in data 31.12.2023, depositata e pubblicata dalla cancelleria in data 08.01.2024, il Giudice di Pace accoglieva la domanda della ricorrente non avendo l'Ente impositore, depositato la documentazione relativa agli Controparte_2 accertamenti e alle contestazioni e, pertanto, annullava la cartella esattoriale n.
07120210104850480000 con compensazione delle spese di lite attesa “la peculiarità della vertenza”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 31/01/2024, la Parte_1 impugnava la suddetta sentenza, rilevando, in ragione del totale accoglimento della domanda,
l'errata statuizione sulla compensazione delle spese di lite.
Citando gli articoli 91 e 92 cpc, l'appellante evidenziava che le ragioni fornite dal Giudice di Pace in sentenza a sostegno della compensazione delle spese, non rientravano tra le circostanze previste dalla legge e, pertanto, le parti resistenti avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di I grado.
Con comparsa depositata in data 29/04/2024 si costituiva l' , Controparte_1 eccependo, nell'ordine: 1) il difetto di ius postulandi, per mancanza di valida procura alle liti per mancata allegazione della medesima in calce all'atto introduttivo;
2) l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 433 e ss. c.p.c.; 3) inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità del proposto atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, n. 7 per inosservanza dei termini di comparizione e mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c.; 4) difetto di legittimazione passiva;
5) legittimità e validità della sentenza in merito alla compensazione delle spese di lite per insussistenza del vizio di motivazione.
Concludeva, dunque, chiedendo il totale rigetto dell'avversa domanda, con condanna alle spese di lite.
La nonostante la rituale notifica dell'appello, non si costituiva in giudizio.Controparte_2
All'udienza del 05 giugno 2024, il G.U. preliminarmente rilevava che la procura alle liti era stata regolarmente conferita in primo grado per ogni “… fase, stato, o grado”; rilevava altresì che l'eccezione, sollevata dall'appellata, circa la violazione del termine di comparizione, non era fondata, atteso che in appello era rimasto invariato il termine di comparizione di 90 giorni e che, nella fattispecie, il termine di 90 giorni tra la notifica della citazione (31.01.2024) e l'udienza fissata in citazione (30.05.2024) risultava rispettato;
- ordinava, infine, il mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, posto che l'azione, essendo stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione ex art. 7 del D.LGS. n. 150/2011 e decisa con dispositivo letto in udienza, andava proposta secondo il rito del lavoro, rinviando all'uopo la causa per la discussione all'udienza del
05 marzo 2025.
Alla presente udienza, dopo la discussione, il G.U. decideva la causa come da sentenza contestuale, di cui dava immediata lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
§ 2. L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la gravata sentenza per avere il Giudice di pace erroneamente ed immotivatamente disposto la compensazione delle spese, pur risultando la parte ricorrente vittoriosa. Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite, atteso che dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che la compensazione delle spese di lite
è stata disposta in considerazione della “….peculiarità della vertenza….”.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 6 modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti
[…]”. Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate. Orbene, alla luce della formulazione dell'art. 92 cpc, nella lettura data dalla Corte delle leggi, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla
“natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n. 21083). Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della
Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della
Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Nel caso de quo il G.d.P. ha accolto la domanda, ritenendo non raggiunta la prova della notifica del verbale di infrazione, per cui, non risultando notificata la violazione entro il termine di legge, ha disposto l'annullamento della cartella opposta e ha compensato le spese di lite ““….attesa la peculiarità della vertenza...”. Premesso che non può certamente disconoscersi in capo all'opponente la facoltà e l'interesse ad impugnare la cartella esattoriale notificatagli, interesse scaturente dalla mancata notificazione dei prodromici verbali, va evidenziato che, nel caso di specie, la motivazione del primo giudice circa le spese si appalesa del tutto generica e non concordante con la disposizione normativa. Ed invero non ricorrono nel caso specie le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc. Infatti, non si ravvisa nella pronuncia gravata alcuna soccombenza reciproca, essendo stata accolta integralmente l'opposizione proposta in primo grado dall'odierna appellante. Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017; Cass. n. 24678 del 08/10/2018) i resistenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di Parte_1
con attribuzione all'avvocato Leonardo La Marca.
[...]
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese si liquidano nei valori medi, tenuto conto del valore della causa (1° scaglione) e della circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria. Rileva il Tribunale che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017). Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico delle parti appellate in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello, recante n. R.G.A.C. 2094/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia della Controparte_2
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 44261/2024, resa dal Giudice di Pace di depositata in data 08.01.2024, relativamente al capo relativo alle CP_2 spese, condanna e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di P. VA , in persona dell'amm.re e Parte_1 P.VA_1 legale rapp.te p.t, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 420,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Leonardo La Marca , antistatario;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna e la , in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_5 favore di P. VA , in persona dell'amm.re e legale rapp.te p.t , Parte_1 P.VA_1 delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 850,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Leonardo La
Marca , antistatario.
Così deciso in Napoli, il 05 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Maria Balletti