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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14689/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Trovo (PV) il 03.03.1947
Cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. ELIANA SCHIATTI, presso il cui studio sito in Via
Morona n.48, Trezzano sul Naviglio, (MI) sono elettivamente domiciliati;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 3 in Cornaredo (MI) il 16.09.1974
(atto trascritto al n. 56, vol. I, anno 1974, parte II, serie A)
Separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 5 maggio 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano dell' 11 luglio 2016
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 27.12.2024
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
23/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione ex art. 711 c.p.c. del 5 maggio 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano dell' 11 luglio 2016, così come modificato dal decreto del
Tribunale di Milano n. 13782/2018 del 20.06.2018 e pubblicato in data 22.06.2018; in particolare, dando atto degli accordi raggiunti dalle parti in merito alla corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile da parte del sig. , chiedevano di Parte_1 accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“il Signor corrisponderà in favore della signora a decorrere dal 5 Parte_1 Pt_2 dicembre 2024, la somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento oltre rivalutazione istat.”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione ex art. 711
c.p.c. del 5 maggio 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano dell' 11 luglio
2016, così come modificato dal decreto del Tribunale di Milano n. 13782/2018 del
20.06.2018 e pubblicato in data 22.06.2018, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Trovo (PV) il 03.03.1947
Cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. ELIANA SCHIATTI, presso il cui studio sito in Via
Morona n.48, Trezzano sul Naviglio, (MI) sono elettivamente domiciliati;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 3 in Cornaredo (MI) il 16.09.1974
(atto trascritto al n. 56, vol. I, anno 1974, parte II, serie A)
Separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 5 maggio 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano dell' 11 luglio 2016
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 27.12.2024
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
23/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione ex art. 711 c.p.c. del 5 maggio 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano dell' 11 luglio 2016, così come modificato dal decreto del
Tribunale di Milano n. 13782/2018 del 20.06.2018 e pubblicato in data 22.06.2018; in particolare, dando atto degli accordi raggiunti dalle parti in merito alla corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile da parte del sig. , chiedevano di Parte_1 accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“il Signor corrisponderà in favore della signora a decorrere dal 5 Parte_1 Pt_2 dicembre 2024, la somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento oltre rivalutazione istat.”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione ex art. 711
c.p.c. del 5 maggio 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano dell' 11 luglio
2016, così come modificato dal decreto del Tribunale di Milano n. 13782/2018 del
20.06.2018 e pubblicato in data 22.06.2018, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3