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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dott. Emanuele De Gregorio ConSIliere dott.ssa Flavia Strazzanti ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 12/2024 pubblicata in data
8.01.2024
DA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(EN), alla Piazza San Francesco n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Sabina Mameli, (C.F.:
, FAX: 095/276533, indirizzo PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE-APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Villarosa (EN) alla Piazza San Francesco n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Lombardo (C.F.:
), FAX: 0935/31948, indirizzo PEC: C.F._4 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Villarosa (EN), Corso Garibaldi n. 49
RESISTENTE-APPELLATA
1 All'udienza del 4.12.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, reiectis contrariis, in riforma Parte_1 della sentenza appellata accogliere le seguenti conclusioni:
1. ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia della notifica del ricorso introduttivo, degli atti successivi, di tutto il procedimento di separazione giudiziale e della sentenza impugnata;
2. per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da a;
3. Con vittoria di spese e compensi dei due Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art 93 c.p.c.”.
chiedeva di rigettarsi l'appello proposto da controparte, con conferma integrale della Controparte_1 sentenza gravata, ovvero: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, reiectis contrariis, confermare la sentenza appellata e accogliere le seguenti conclusioni: 1) ritenere e dichiarare infondato il proposto atto di appello attesa
l'assoluta infondatezza ed erroneità in fatto e diritto della sollevata eccezione di nullità ed inefficacia della notifica del ricorso introduttivo, degli atti successivi, di tutto il procedimento di separazione giudiziale e della sentenza impugnata;
2) per l'effetto rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 12/2024 resa dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento n. 396/2022. 3) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'appellata.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 12/2024, Parte_1 pubblicata in data 8.1.2024, del Tribunale di Enna in composizione collegiale che, in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente , nella contumacia di esso appellante, ha pronunciato Controparte_1 la separazione personale tra i coniugi e disposto a carico dello stesso il contributo per il mantenimento del coniuge e della figlia, non autosufficiente e divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, con conferma, altresì, dell'ordine, adottato nel corso del giudizio, al datore di lavoro dell'appellante, di versare la somma corrispondente al mantenimento direttamente al coniuge ex art. 156, co. 6 c.c., Controparte_1 nonché con conferma dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Villarosa, Piazza San Francesco 4, a
, presso la quale veniva collocata in via prevalente la figlia, già disposta con l'ordinanza Controparte_1 presidenziale.
Il Tribunale, infine, ha dichiarato irripetibili le spese di lite.
Con il primo ed unico motivo di gravame, intitolato “Nullità/Inesistenza del giudizio di primo grado e della sentenza appellata”, lamenta l'illegittimità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 di primo grado. In particolare, l'appellante afferma che la notifica veniva tentata in data 19 aprile 2022 presso il luogo di residenza dello stesso in Villarosa, piazza San Francesco n.4, e poiché in tale luogo non veniva rinvenuto né il destinatario né altri a cui consegnare la copia dell'atto, la notifica veniva eseguita presso il luogo di residenza della madre, , mediante consegna a mani di quest'ultima Parte_2 dichiaratasi madre convivente.
Secondo l'appellante la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è invalida perché compiuta in violazione dell'art. 139 comma 2° c.p.c. in quanto la notifica a persona di famiglia o addetta
2 alla casa, all'ufficio o all'azienda, può essere validamente eseguita solo se il consegnatario si trova presso la residenza del destinatario;
aggiunge che la presunzione di convivenza non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto.
Viene infatti precisato con l'impugnazione che “la madre dell'appellante al momento della notifica del ricorso non era con lui convivente ed aveva la propria residenza in Villarosa (EN) via Fiume n.1 (cfr certificato di residenza storico di
), mentre aveva la propria residenza in Villarosa (EN) p.zza San Francesco n.4 (cfr Parte_2 Parte_1 certificato di residenza storico)”.
Sostiene l'appellante che, pertanto, l'ufficiale giudiziario, esperito con esito negativo il tentativo di notifica presso il luogo di residenza del destinatario, avrebbe dovuto procedere secondo la modalità di cui all'art. 140 c.p.c.; per tali ragioni, conclude che dall'invalidità della notifica consegue “la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di tutti gli atti successivi, dell'intero giudizio fino alla sentenza”.
************
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
La doglianza di parte appellante si fonda sulla circostanza che egli, al tempo della notifica, aveva fissato la residenza in Villarosa, piazza San Francesco n. 4, come risultante dal certificato anagrafico, e che pertanto in tale luogo andava effettuata la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 138 c.p.c. a mani proprie,
o mediante consegna dell'atto ad uno fra i soggetti indicati dalla norma e legittimati a riceverlo ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
L'appellante, tuttavia, omette di considerare talune consolidate regole che presiedono la disciplina del procedimento notificatorio.
Innanzitutto l'art. 139 c.p.c., prevedendo che il notificando venga ricercato «nella casa di abitazione o dove ha
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio» fa riferimento al luogo normalmente frequentato dal destinatario, perché egli vi abita o vi lavora;
del resto anche l'art. 43 c.c. definisce residenza il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Secondariamente, ed in ragione di ciò, in caso di difformità tra la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva, corrispondente, appunto, alla dimora abituale, prevale quest'ultima nella scelta del luogo ove eseguire la notifica avendo le risultanze anagrafiche un valore meramente presuntivo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, n.23521: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito”).
Secondariamente spetta al destinatario della notifica, che ne eccepisca la nullità, dimostrare che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna dell'atto e tale prova non può essere fornita mediante le risultanze anagrafiche (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/09/2004, n.19132: “Al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del
3 destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica”).
La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che la dimora abituale del destinatario della notifica può essere determinato, anche superando il valore presuntivo delle risultanze anagrafiche, mediante prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento come le dichiarazioni e il comportamento del consegnatario che abbia dichiarato di convivere stabilmente con il notificando (cfr. Cassazione civile sez.
III, 25/07/2003, n.11562: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario”).
Nel caso di specie deve rilevarsi che il luogo nel quale l'appellante dichiara di dimorare – Villarosa, piazza
San Francesco n. 4 -, invero, costituisce casa coniugale e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la controparte, odierna appellata, affermava che l'appellante se ne era allontanato nel gennaio 2022
e tali allegazioni non sono state contestate;
con ordinanza del giorno 15 luglio 2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., inoltre, la casa coniugale veniva assegnata all'appellata e tale statuizione era confermata con la sentenza impugnata.
Le superiori circostanze consentono di affermare che risulta inverosimile che l'appellante abbia continuato a dimorare nella casa coniugale, in Piazza San Francesco 4, in Villarosa, dal momento in cui è insorta la crisi coniugale ed essendo stato riconosciuto all'altro coniuge il diritto di abitarvi.
D'altro canto presso l'indirizzo di via Fiume 1, in Villarosa, l'ufficiale giudiziario rinveniva la madre dell'appellante che dichiarava di convivere con lui: se ne desume che l'appellante dimora stabilmente presso la madre in tale luogo;
la copia del ricorso per la separazione giudiziale reca in calce la relata di notifica ove l'ufficiale giudiziario certifica che la notifica era effettuata in via Fiume n. 1, Villarosa, nella mani “della SI.ra , madre convivente, la quale si incarica della consegna in busta chiusa e SIillata”. Parte_2
Peraltro la superiore circostanza consente di ritenere parimenti infondata la censura dell'appellante nella parte in cui sostiene l'assenza di un rapporto di convivenza con la madre per affermare la nullità della notifica del ricorso per la separazione giudiziale.
Infatti spettava all'appellante dimostrare l'inesistenza del rapporto di convivenza o l'occasionale presenza del consegnatario (cfr. “Cassazione civile sez. lav., 05/04/2018, n.8418: “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica,
4 incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario”).
Si può aggiungere che il giudizio di separazione personale tra i coniugi ratione temporis vigente ha natura bifasica e la fase cd. presidenziale, deputata alla verifica della possibilità di addivenire alla separazione consensuale o alla riconciliazione tra i coniugi, si conclude con l'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708, co. 3 c.p.c., contenente anche la fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, da notificare al resistente non costituitosi in giudizio, che segna anche l'inizio della fase contenziosa che si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;
la costituzione del convenuto avviene, ai seni dell'art. 709 c.p.c., con la comparsa di risposta sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. sicchè il convenuto, all'esito della prima comparizione, conserva ancora la pienezza dei poteri di difesa.
Nel caso di specie la notifica dell'ordinanza presidenziale è stata notificata a mani dell'appellante e, peraltro, presso l'indirizzo di via Fiume 1, luogo in cui egli asserisce, con il presente appello, di non dimorare (cfr. note di trattazione scritta del 26.10.2022 e del 14.11.2022 nel giudizio di primo grado).
Pertanto, può affermarsi che ha avuto piena ed effettiva cognizione della pendenza del Parte_1 giudizio di separazione e tuttavia, a fronte della rituale notifica dell'atto introduttivo della fase di merito, si determinava a restare contumace, precludendosi la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
L'appello va pertanto rigettato.
Quanto alla richiesta di parte appellata di pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, deve rilevarsi che la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione e parte appellata, ove avesse voluto dolersi della compensazione delle spese disposta in primo grado, avrebbe dovuto proporre un autonomo gravame (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 20/02/2018 n. 4009).
Le spese di lite del giudizio di appello seguono, invece, la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile ovvero in base allo scaglione delle cause davanti alla Corte d'Appello di valore compreso tra €. 26.001,00 ed €. 52.000,00, giusta l'art. 5 comma 5 e 6 del d.m. 55/2014, e con la riduzione del 50% in relazione alle attività concretamente svolte e all'assenza di questioni complesse.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
PQM
5 la Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 225/2024
R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, conferma la sentenza del Tribunale di Enna
n. 12/2024 pubblicata in data 8.01.2024, nel procedimento n. 396/2022 R.G. appellata da , Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di , che si Controparte_1 liquidano in € 3.473,00 per compenso, di cui €. 1.029,00 per la fase studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.735,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 31 gennaio 2025
ConSIliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Giuseppe Melisenda Giambertoni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dott. Emanuele De Gregorio ConSIliere dott.ssa Flavia Strazzanti ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 12/2024 pubblicata in data
8.01.2024
DA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(EN), alla Piazza San Francesco n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Sabina Mameli, (C.F.:
, FAX: 095/276533, indirizzo PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE-APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Villarosa (EN) alla Piazza San Francesco n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Lombardo (C.F.:
), FAX: 0935/31948, indirizzo PEC: C.F._4 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Villarosa (EN), Corso Garibaldi n. 49
RESISTENTE-APPELLATA
1 All'udienza del 4.12.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, reiectis contrariis, in riforma Parte_1 della sentenza appellata accogliere le seguenti conclusioni:
1. ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia della notifica del ricorso introduttivo, degli atti successivi, di tutto il procedimento di separazione giudiziale e della sentenza impugnata;
2. per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da a;
3. Con vittoria di spese e compensi dei due Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art 93 c.p.c.”.
chiedeva di rigettarsi l'appello proposto da controparte, con conferma integrale della Controparte_1 sentenza gravata, ovvero: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, reiectis contrariis, confermare la sentenza appellata e accogliere le seguenti conclusioni: 1) ritenere e dichiarare infondato il proposto atto di appello attesa
l'assoluta infondatezza ed erroneità in fatto e diritto della sollevata eccezione di nullità ed inefficacia della notifica del ricorso introduttivo, degli atti successivi, di tutto il procedimento di separazione giudiziale e della sentenza impugnata;
2) per l'effetto rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 12/2024 resa dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento n. 396/2022. 3) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'appellata.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 12/2024, Parte_1 pubblicata in data 8.1.2024, del Tribunale di Enna in composizione collegiale che, in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente , nella contumacia di esso appellante, ha pronunciato Controparte_1 la separazione personale tra i coniugi e disposto a carico dello stesso il contributo per il mantenimento del coniuge e della figlia, non autosufficiente e divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, con conferma, altresì, dell'ordine, adottato nel corso del giudizio, al datore di lavoro dell'appellante, di versare la somma corrispondente al mantenimento direttamente al coniuge ex art. 156, co. 6 c.c., Controparte_1 nonché con conferma dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Villarosa, Piazza San Francesco 4, a
, presso la quale veniva collocata in via prevalente la figlia, già disposta con l'ordinanza Controparte_1 presidenziale.
Il Tribunale, infine, ha dichiarato irripetibili le spese di lite.
Con il primo ed unico motivo di gravame, intitolato “Nullità/Inesistenza del giudizio di primo grado e della sentenza appellata”, lamenta l'illegittimità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 di primo grado. In particolare, l'appellante afferma che la notifica veniva tentata in data 19 aprile 2022 presso il luogo di residenza dello stesso in Villarosa, piazza San Francesco n.4, e poiché in tale luogo non veniva rinvenuto né il destinatario né altri a cui consegnare la copia dell'atto, la notifica veniva eseguita presso il luogo di residenza della madre, , mediante consegna a mani di quest'ultima Parte_2 dichiaratasi madre convivente.
Secondo l'appellante la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è invalida perché compiuta in violazione dell'art. 139 comma 2° c.p.c. in quanto la notifica a persona di famiglia o addetta
2 alla casa, all'ufficio o all'azienda, può essere validamente eseguita solo se il consegnatario si trova presso la residenza del destinatario;
aggiunge che la presunzione di convivenza non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto.
Viene infatti precisato con l'impugnazione che “la madre dell'appellante al momento della notifica del ricorso non era con lui convivente ed aveva la propria residenza in Villarosa (EN) via Fiume n.1 (cfr certificato di residenza storico di
), mentre aveva la propria residenza in Villarosa (EN) p.zza San Francesco n.4 (cfr Parte_2 Parte_1 certificato di residenza storico)”.
Sostiene l'appellante che, pertanto, l'ufficiale giudiziario, esperito con esito negativo il tentativo di notifica presso il luogo di residenza del destinatario, avrebbe dovuto procedere secondo la modalità di cui all'art. 140 c.p.c.; per tali ragioni, conclude che dall'invalidità della notifica consegue “la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di tutti gli atti successivi, dell'intero giudizio fino alla sentenza”.
************
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
La doglianza di parte appellante si fonda sulla circostanza che egli, al tempo della notifica, aveva fissato la residenza in Villarosa, piazza San Francesco n. 4, come risultante dal certificato anagrafico, e che pertanto in tale luogo andava effettuata la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 138 c.p.c. a mani proprie,
o mediante consegna dell'atto ad uno fra i soggetti indicati dalla norma e legittimati a riceverlo ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
L'appellante, tuttavia, omette di considerare talune consolidate regole che presiedono la disciplina del procedimento notificatorio.
Innanzitutto l'art. 139 c.p.c., prevedendo che il notificando venga ricercato «nella casa di abitazione o dove ha
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio» fa riferimento al luogo normalmente frequentato dal destinatario, perché egli vi abita o vi lavora;
del resto anche l'art. 43 c.c. definisce residenza il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Secondariamente, ed in ragione di ciò, in caso di difformità tra la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva, corrispondente, appunto, alla dimora abituale, prevale quest'ultima nella scelta del luogo ove eseguire la notifica avendo le risultanze anagrafiche un valore meramente presuntivo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, n.23521: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito”).
Secondariamente spetta al destinatario della notifica, che ne eccepisca la nullità, dimostrare che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna dell'atto e tale prova non può essere fornita mediante le risultanze anagrafiche (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/09/2004, n.19132: “Al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del
3 destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica”).
La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che la dimora abituale del destinatario della notifica può essere determinato, anche superando il valore presuntivo delle risultanze anagrafiche, mediante prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento come le dichiarazioni e il comportamento del consegnatario che abbia dichiarato di convivere stabilmente con il notificando (cfr. Cassazione civile sez.
III, 25/07/2003, n.11562: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario”).
Nel caso di specie deve rilevarsi che il luogo nel quale l'appellante dichiara di dimorare – Villarosa, piazza
San Francesco n. 4 -, invero, costituisce casa coniugale e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la controparte, odierna appellata, affermava che l'appellante se ne era allontanato nel gennaio 2022
e tali allegazioni non sono state contestate;
con ordinanza del giorno 15 luglio 2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., inoltre, la casa coniugale veniva assegnata all'appellata e tale statuizione era confermata con la sentenza impugnata.
Le superiori circostanze consentono di affermare che risulta inverosimile che l'appellante abbia continuato a dimorare nella casa coniugale, in Piazza San Francesco 4, in Villarosa, dal momento in cui è insorta la crisi coniugale ed essendo stato riconosciuto all'altro coniuge il diritto di abitarvi.
D'altro canto presso l'indirizzo di via Fiume 1, in Villarosa, l'ufficiale giudiziario rinveniva la madre dell'appellante che dichiarava di convivere con lui: se ne desume che l'appellante dimora stabilmente presso la madre in tale luogo;
la copia del ricorso per la separazione giudiziale reca in calce la relata di notifica ove l'ufficiale giudiziario certifica che la notifica era effettuata in via Fiume n. 1, Villarosa, nella mani “della SI.ra , madre convivente, la quale si incarica della consegna in busta chiusa e SIillata”. Parte_2
Peraltro la superiore circostanza consente di ritenere parimenti infondata la censura dell'appellante nella parte in cui sostiene l'assenza di un rapporto di convivenza con la madre per affermare la nullità della notifica del ricorso per la separazione giudiziale.
Infatti spettava all'appellante dimostrare l'inesistenza del rapporto di convivenza o l'occasionale presenza del consegnatario (cfr. “Cassazione civile sez. lav., 05/04/2018, n.8418: “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica,
4 incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario”).
Si può aggiungere che il giudizio di separazione personale tra i coniugi ratione temporis vigente ha natura bifasica e la fase cd. presidenziale, deputata alla verifica della possibilità di addivenire alla separazione consensuale o alla riconciliazione tra i coniugi, si conclude con l'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708, co. 3 c.p.c., contenente anche la fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, da notificare al resistente non costituitosi in giudizio, che segna anche l'inizio della fase contenziosa che si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;
la costituzione del convenuto avviene, ai seni dell'art. 709 c.p.c., con la comparsa di risposta sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. sicchè il convenuto, all'esito della prima comparizione, conserva ancora la pienezza dei poteri di difesa.
Nel caso di specie la notifica dell'ordinanza presidenziale è stata notificata a mani dell'appellante e, peraltro, presso l'indirizzo di via Fiume 1, luogo in cui egli asserisce, con il presente appello, di non dimorare (cfr. note di trattazione scritta del 26.10.2022 e del 14.11.2022 nel giudizio di primo grado).
Pertanto, può affermarsi che ha avuto piena ed effettiva cognizione della pendenza del Parte_1 giudizio di separazione e tuttavia, a fronte della rituale notifica dell'atto introduttivo della fase di merito, si determinava a restare contumace, precludendosi la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
L'appello va pertanto rigettato.
Quanto alla richiesta di parte appellata di pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, deve rilevarsi che la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione e parte appellata, ove avesse voluto dolersi della compensazione delle spese disposta in primo grado, avrebbe dovuto proporre un autonomo gravame (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 20/02/2018 n. 4009).
Le spese di lite del giudizio di appello seguono, invece, la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile ovvero in base allo scaglione delle cause davanti alla Corte d'Appello di valore compreso tra €. 26.001,00 ed €. 52.000,00, giusta l'art. 5 comma 5 e 6 del d.m. 55/2014, e con la riduzione del 50% in relazione alle attività concretamente svolte e all'assenza di questioni complesse.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
PQM
5 la Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 225/2024
R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, conferma la sentenza del Tribunale di Enna
n. 12/2024 pubblicata in data 8.01.2024, nel procedimento n. 396/2022 R.G. appellata da , Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di , che si Controparte_1 liquidano in € 3.473,00 per compenso, di cui €. 1.029,00 per la fase studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.735,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 31 gennaio 2025
ConSIliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Giuseppe Melisenda Giambertoni
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