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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione civile nella persona della Dott.ssa Valentina
Ferrara, all'udienza del 02-07-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7911/2020 avente ad oggetto “azione di accertamento – mutuo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Grimaldi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Mercato Sanseverino (SA), Via Supportico Napoli, n. 4;
- Attore –
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
Giulio Cesare, n. 2;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio la Parte_2
al fine di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 TUB Controparte_1 all'odierna banca convenuta di esibire il piano di ammortamento connesso al mutuo con cui è causa con tutti gli allegati, estratti conto completi di scalare dall'inizio del rapporto di mutuo, ricevute di versamento, schede della banca;
ammettere la ctu contabile;
dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi nel contratto di mutuo ex art. 1815, co. 2, c.c. nonché per difetto di forma ex artt. 1418 e
1325 n. 4, c.c.; dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nel contratto;
dichiarare che gli interessi corrispettivi
Par incassati dall'istituto non siano dovuti in forza della divergenza tra indicato in
Par contratto ed effettivamente applicato, con condanna alla restituzione degli interessi incamerati oltre alla rivalutazione;
condannare la banca alla restituzione della somma di euro 77.140,65 per violazione della l. 108/96 ovvero alla restituzione della somma di euro 41.656,94 per mancata corrispondenza tra ISC pattuito ed ISC
effettivamente applicato;
dichiarare l'illegittima applicazione da parte della banca degli interessi di mora, con condanna alla restituzione oltre al risarcimento per il danno subito dall'odierno attore (segnalazione in CR Banca D'Italia – CRIF / CTC /
Experian); dichiarare la nullità, e/o annullabilità, e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria relativa al contratto di mutuo di cui è causa;
accertata la nullità della clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse nel contratto de quo ridurre il credito della banca rispetto a quello preteso;
condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'odierno attore per l'illegittimo contegno tenuto dall'istituto di credito, contrario ai generali principi di affidamento, di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa e da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Esponeva: di aver concluso in data 16.04.1999 un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria con la banca convenuta di importo pari ad euro 222.076,21 (£ 430.000.000),
da rimborsarsi mediante il versamento di ratei mensili;
la nullità/aleatorietà delle clausole di determinazione del tasso di interesse (corrispettivo – moratorio)
contenute nel contratto di mutuo e il relativo capitolato allegato per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola ex artt. 1284, 1346, 1418 c.c.; l'illegittima applicazione degli interessi di mura sulle rate, la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., la violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del principio di trasparenza;
la mancanza di valido accordo delle parti sul tasso effettivamente applicato, violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c., l'errata indicazione da parte dell'istituto di credito dei costi effettivi connessi all'erogazione del credito;
mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta nell'interesse ultralegale, violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c., violazione delle norme in materia di buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente.
Con comparsa depositata in data 12.02.2021, si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo accertare e dichiarare la radicale infondatezza, in fatto e in diritto,
[...]
di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'attrice, con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avverse eccezioni, richieste e domande;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata usura originaria con riferimento a determinate clausole, riconoscere e conteggiare in ogni caso gli interessi corrispettivi e gli altri oneri lecitamente pattuiti;
condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Eccepiva: che la somma mutuata relativa al contratto di mutuo fondiario per cui è
causa veniva versata contestualmente alla parte mutuata;
che il contratto era pattuito con il sistema dell'ammortamento rateale nel senso che la parte mutuataria si obbligava a rimborsare il capitale ricevuto ed a pagare i relativi interessi convenuti avevano un tasso annuo fisso del 6,250% (convenuto nei limiti del tasso soglia che al momento della stipula era, in relazione al periodo 01.04.1999 – 30.06.1999, pari al
7,635%) mediante il versamento, in anni dieci, di n. 120 rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi, con decorrenza dal 31.05.1999 per finire al
30.04.2009, come da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo;
commissione per l'estinzione anticipata pari al 3%, correlata al capitale restituito anticipatamente;
non veniva stabilito nel contratto uno spread per il tasso di mora, per cui nel prosieguo del rapporto trovava applicazione il mero disposto di cui all'art. 1224 c.c.; l'infondatezza delle contestazioni di parte attrice relative alla mancanza
Par dell'indicazione dell' ; la mancanza di usura originaria del contratto di mutuo per cui è causa;
che la banca si era comportata con correttezza e nel rispetto del principio generale di buona fede.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., esperita la CTU
contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa può essere decisa.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito,
senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla
rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile
incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di
precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili
e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art.
83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24
aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale
della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note
scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione
dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino
al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause
trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale
modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di
ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui
all'art. 190 c.p.c..
Qualificazione della domanda e merito
In punto di qualificazione della domanda, l'azione proposta può essere qualificata come azione di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16 aprile 1999 inter partes limitatamente alla clausola determinativa degli interessi anche moratori per contrarietà alla legge 108/96, della clausola determinativa degli interessi anatocistici, della clausola determinativa di un TA
difforme da quello applicato con condanna della banca convenuta alla ripetizione di quanto versato indebitamente.
Dunque, nel caso di accertamento e domanda di condanna, su domanda della parte mutuataria, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve depositare il contratto, il piano di ammortamento (cfr.
anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Partendo, dunque, dall'esame della documentazione depositata da parte attrice,
questo Giudice rileva la presenza del contratto di mutuo e del piano di ammortamento.
In ogni caso procedendo all'esame della domanda sulla scorta della documentazione versata in atti, questo Giudice deve rilevare che la domanda principale è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In parte iniziale di motivazione è bene chiarire che nel corso del processo è
intervenuta la decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a
tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla
francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa
di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25,
n. 1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
Fatta questa necessaria premessa, si osserva che parte attrice deduce che gli interessi pattuiti ed applicati al contratto di mutuo di cui è causa sarebbero usurari, quindi nulli e, conseguentemente, chiedono che la banca sia condannata alla restituzione degli stessi, alla luce della sanzione prevista dall'art. 1815, II comma, c.c.
Dal documento contrattuale esibito risulta stipulato contratto di mutuo ipotecario n.
rep.21045, racc.5074 notaio dott. , in data 16.04.1999 dell'importo di euro Persona_1
222.076,47. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31.08.1999. Si stabilisce che il tasso di interesse nominale per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 6,250%. Non viene convenuto un tasso di mora da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. Il consulente nominato ha verificato, con una indagine scevra di vizi logici e metodologici, che il contratto originario, stipulato in data 09/04/1999 non è
usuraio, in quanto il Teg è pari a 6,32%, di gran lunga inferiore al tasso soglia del
7,338%, ottenuto dal TEGM aumentato del 50%, rilevato dalla Banca d'Italia, in riferimento alle operazioni di mutuo di aprile 1999, è pari a 5,090%.
Il controllo è stato effettuato anche in sede di rinegoziazione del debito a settembre
2008, tasso soglia era pari a 8,99 % , mentre il Teg è risultato pari a 6,432%.
Ne consegue che non si è verificato alcuno sforamento usurario.
Par Par 2. Parte attrice deduce la discordanza tra pattuito e applicato nel corso del rapporto. Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla definizione di TA .
Il TA rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore,
comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TA è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TA), è solo
un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi
ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa,
di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e
delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n.
39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza
bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella
Par del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II
Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III,
disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale
ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TA/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto.
In tale stato di cose, la omessa indicazione del TA/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TA/ISC non
è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di
contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione
del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC),
altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TA), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui
mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina
una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati
in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III, 13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ).
Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di TA;
invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di TA e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo ipotecario - a rogito Notar
Dott. in data 16.4.1999 per 120 mesi per l'importo di euro Persona_2
222.076,47. Il contratto prevedeva un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31/08/1999. Si stabilisce che il tasso di interesse nominale per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 6,25%. Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta in contratto e il taeg effettivamente applicato. Ma come precisato poc'anzi tale circostanza non assume rilievo nei contratti di mutuo diversi da quelli stipulati in ambito consumeristico.
Nel dettaglio il TA previsto in contratto è pari a 6,25 % mentre quello applicato è pari a 6,33%.
Se il TA ha una funzione informativa e orientativa della clientela, rappresentando il costo totale dell'operazione di finanziamento e non un tasso di interesse, uno scostamento dello 0,08% nel corso del rapporto non è pregiudizievole per il cliente (e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno. Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ha già aderito e a cui intende in questa sede dare continuità, eventuali scostamenti minimali tra TA pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole e sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali ( cfr. Tribunale Modena sez. II, 17/02/2023, n.258, Trib.
Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017 e
9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Torino 30.5.2018, ABF Palermo, decisione 21 novembre 2019, n. 25181).
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite
Con riferimento alle spese processuali, tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale in materia intervenuta nel corso del processo, le stesse meritano di essere compensate.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Parte_1
1) Rigetta la domanda.
2) Spese processuali compensate.
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione civile nella persona della Dott.ssa Valentina
Ferrara, all'udienza del 02-07-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7911/2020 avente ad oggetto “azione di accertamento – mutuo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Grimaldi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Mercato Sanseverino (SA), Via Supportico Napoli, n. 4;
- Attore –
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
Giulio Cesare, n. 2;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio la Parte_2
al fine di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 TUB Controparte_1 all'odierna banca convenuta di esibire il piano di ammortamento connesso al mutuo con cui è causa con tutti gli allegati, estratti conto completi di scalare dall'inizio del rapporto di mutuo, ricevute di versamento, schede della banca;
ammettere la ctu contabile;
dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi nel contratto di mutuo ex art. 1815, co. 2, c.c. nonché per difetto di forma ex artt. 1418 e
1325 n. 4, c.c.; dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nel contratto;
dichiarare che gli interessi corrispettivi
Par incassati dall'istituto non siano dovuti in forza della divergenza tra indicato in
Par contratto ed effettivamente applicato, con condanna alla restituzione degli interessi incamerati oltre alla rivalutazione;
condannare la banca alla restituzione della somma di euro 77.140,65 per violazione della l. 108/96 ovvero alla restituzione della somma di euro 41.656,94 per mancata corrispondenza tra ISC pattuito ed ISC
effettivamente applicato;
dichiarare l'illegittima applicazione da parte della banca degli interessi di mora, con condanna alla restituzione oltre al risarcimento per il danno subito dall'odierno attore (segnalazione in CR Banca D'Italia – CRIF / CTC /
Experian); dichiarare la nullità, e/o annullabilità, e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria relativa al contratto di mutuo di cui è causa;
accertata la nullità della clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse nel contratto de quo ridurre il credito della banca rispetto a quello preteso;
condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'odierno attore per l'illegittimo contegno tenuto dall'istituto di credito, contrario ai generali principi di affidamento, di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa e da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Esponeva: di aver concluso in data 16.04.1999 un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria con la banca convenuta di importo pari ad euro 222.076,21 (£ 430.000.000),
da rimborsarsi mediante il versamento di ratei mensili;
la nullità/aleatorietà delle clausole di determinazione del tasso di interesse (corrispettivo – moratorio)
contenute nel contratto di mutuo e il relativo capitolato allegato per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola ex artt. 1284, 1346, 1418 c.c.; l'illegittima applicazione degli interessi di mura sulle rate, la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., la violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del principio di trasparenza;
la mancanza di valido accordo delle parti sul tasso effettivamente applicato, violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c., l'errata indicazione da parte dell'istituto di credito dei costi effettivi connessi all'erogazione del credito;
mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta nell'interesse ultralegale, violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c., violazione delle norme in materia di buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente.
Con comparsa depositata in data 12.02.2021, si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo accertare e dichiarare la radicale infondatezza, in fatto e in diritto,
[...]
di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'attrice, con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avverse eccezioni, richieste e domande;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata usura originaria con riferimento a determinate clausole, riconoscere e conteggiare in ogni caso gli interessi corrispettivi e gli altri oneri lecitamente pattuiti;
condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Eccepiva: che la somma mutuata relativa al contratto di mutuo fondiario per cui è
causa veniva versata contestualmente alla parte mutuata;
che il contratto era pattuito con il sistema dell'ammortamento rateale nel senso che la parte mutuataria si obbligava a rimborsare il capitale ricevuto ed a pagare i relativi interessi convenuti avevano un tasso annuo fisso del 6,250% (convenuto nei limiti del tasso soglia che al momento della stipula era, in relazione al periodo 01.04.1999 – 30.06.1999, pari al
7,635%) mediante il versamento, in anni dieci, di n. 120 rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi, con decorrenza dal 31.05.1999 per finire al
30.04.2009, come da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo;
commissione per l'estinzione anticipata pari al 3%, correlata al capitale restituito anticipatamente;
non veniva stabilito nel contratto uno spread per il tasso di mora, per cui nel prosieguo del rapporto trovava applicazione il mero disposto di cui all'art. 1224 c.c.; l'infondatezza delle contestazioni di parte attrice relative alla mancanza
Par dell'indicazione dell' ; la mancanza di usura originaria del contratto di mutuo per cui è causa;
che la banca si era comportata con correttezza e nel rispetto del principio generale di buona fede.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., esperita la CTU
contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa può essere decisa.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito,
senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla
rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile
incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di
precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili
e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art.
83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24
aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale
della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note
scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione
dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino
al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause
trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale
modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di
ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui
all'art. 190 c.p.c..
Qualificazione della domanda e merito
In punto di qualificazione della domanda, l'azione proposta può essere qualificata come azione di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16 aprile 1999 inter partes limitatamente alla clausola determinativa degli interessi anche moratori per contrarietà alla legge 108/96, della clausola determinativa degli interessi anatocistici, della clausola determinativa di un TA
difforme da quello applicato con condanna della banca convenuta alla ripetizione di quanto versato indebitamente.
Dunque, nel caso di accertamento e domanda di condanna, su domanda della parte mutuataria, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve depositare il contratto, il piano di ammortamento (cfr.
anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Partendo, dunque, dall'esame della documentazione depositata da parte attrice,
questo Giudice rileva la presenza del contratto di mutuo e del piano di ammortamento.
In ogni caso procedendo all'esame della domanda sulla scorta della documentazione versata in atti, questo Giudice deve rilevare che la domanda principale è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In parte iniziale di motivazione è bene chiarire che nel corso del processo è
intervenuta la decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a
tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla
francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa
di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25,
n. 1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
Fatta questa necessaria premessa, si osserva che parte attrice deduce che gli interessi pattuiti ed applicati al contratto di mutuo di cui è causa sarebbero usurari, quindi nulli e, conseguentemente, chiedono che la banca sia condannata alla restituzione degli stessi, alla luce della sanzione prevista dall'art. 1815, II comma, c.c.
Dal documento contrattuale esibito risulta stipulato contratto di mutuo ipotecario n.
rep.21045, racc.5074 notaio dott. , in data 16.04.1999 dell'importo di euro Persona_1
222.076,47. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31.08.1999. Si stabilisce che il tasso di interesse nominale per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 6,250%. Non viene convenuto un tasso di mora da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. Il consulente nominato ha verificato, con una indagine scevra di vizi logici e metodologici, che il contratto originario, stipulato in data 09/04/1999 non è
usuraio, in quanto il Teg è pari a 6,32%, di gran lunga inferiore al tasso soglia del
7,338%, ottenuto dal TEGM aumentato del 50%, rilevato dalla Banca d'Italia, in riferimento alle operazioni di mutuo di aprile 1999, è pari a 5,090%.
Il controllo è stato effettuato anche in sede di rinegoziazione del debito a settembre
2008, tasso soglia era pari a 8,99 % , mentre il Teg è risultato pari a 6,432%.
Ne consegue che non si è verificato alcuno sforamento usurario.
Par Par 2. Parte attrice deduce la discordanza tra pattuito e applicato nel corso del rapporto. Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla definizione di TA .
Il TA rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore,
comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TA è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TA), è solo
un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi
ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa,
di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e
delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n.
39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza
bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella
Par del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II
Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III,
disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale
ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TA/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto.
In tale stato di cose, la omessa indicazione del TA/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TA/ISC non
è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di
contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione
del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC),
altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TA), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui
mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina
una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati
in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III, 13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ).
Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di TA;
invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di TA e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo ipotecario - a rogito Notar
Dott. in data 16.4.1999 per 120 mesi per l'importo di euro Persona_2
222.076,47. Il contratto prevedeva un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31/08/1999. Si stabilisce che il tasso di interesse nominale per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 6,25%. Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta in contratto e il taeg effettivamente applicato. Ma come precisato poc'anzi tale circostanza non assume rilievo nei contratti di mutuo diversi da quelli stipulati in ambito consumeristico.
Nel dettaglio il TA previsto in contratto è pari a 6,25 % mentre quello applicato è pari a 6,33%.
Se il TA ha una funzione informativa e orientativa della clientela, rappresentando il costo totale dell'operazione di finanziamento e non un tasso di interesse, uno scostamento dello 0,08% nel corso del rapporto non è pregiudizievole per il cliente (e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno. Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ha già aderito e a cui intende in questa sede dare continuità, eventuali scostamenti minimali tra TA pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole e sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali ( cfr. Tribunale Modena sez. II, 17/02/2023, n.258, Trib.
Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017 e
9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Torino 30.5.2018, ABF Palermo, decisione 21 novembre 2019, n. 25181).
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite
Con riferimento alle spese processuali, tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale in materia intervenuta nel corso del processo, le stesse meritano di essere compensate.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Parte_1
1) Rigetta la domanda.
2) Spese processuali compensate.
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara