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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3455/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230002897045000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 18.8.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 4.12.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e quivi residente in [...], C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, come da separata procura, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.
546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n. 29720230002897045000, notificata in data 9/6/2023, portante un carico di € 4.592,29, a titolo di IRPEF, anno 2018, e relativi interessi e diritti di notifica, a seguito di controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n° 600/1973.
Il ricorrente, premesso che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata derivava dal disconoscimento delle detrazioni relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per mancanza di documenti già precedentemente forniti a seguito di avviso bonario, evidenziava di aver chiesto più volte l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella impugnata con condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Ragusa al pagamento delle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate il 4.11.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, comunicava di aver proceduto in autotutela allo sgravio totale della cartella oggetto del giudizio, come da provvedimento prot. n. 2025S579246 che allegava.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 4.11.2025 erano presenti: per il ricorrente, il dr. Difensore_1 e per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_1. Entrambe le parti chiedevano l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
il difensore di parte ricorrente insisteva nella richiesta di condanna alle spese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della concorde richiesta delle parti, verificata la documentazione prodotta ed in particolare il provvedimento prot. n° 2025S579246, datato 3.11.2025, di sgravio totale degli importi iscritti a ruolo, richiesti con la cartella impugnata, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992.
Il suddetto provvedimento di sgravio, tuttavia, è stato emesso successivamente al tempestivo deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4.12.2023), e non è giustificato da fatti o circostanze sopraggiunti dopo il suddetto deposito.
In particolare i presupposti per operare, da parte dell'ente impositore, l'annullamento sussistevano ancor prima della notifica del ricorso.
Le condotte negligente dell'ente impositore ha costretto il ricorrente a depositare il gravame sostenendo le spese del contenzioso e, per il principio della cd. “soccombenza virtuale”, il citato articolo 46 va applicato in osservanza di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n° 274 del 12 luglio 2005, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali che vanno determinate tenendo conto dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano, comprensive della maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n° 546/1992
(applicabile ratione temporis), in € 400,00 di cui € 60,00 per spese vive ed € 340,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
IU TA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3455/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230002897045000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 18.8.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 4.12.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e quivi residente in [...], C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, come da separata procura, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.
546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n. 29720230002897045000, notificata in data 9/6/2023, portante un carico di € 4.592,29, a titolo di IRPEF, anno 2018, e relativi interessi e diritti di notifica, a seguito di controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n° 600/1973.
Il ricorrente, premesso che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata derivava dal disconoscimento delle detrazioni relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per mancanza di documenti già precedentemente forniti a seguito di avviso bonario, evidenziava di aver chiesto più volte l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella impugnata con condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Ragusa al pagamento delle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate il 4.11.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, comunicava di aver proceduto in autotutela allo sgravio totale della cartella oggetto del giudizio, come da provvedimento prot. n. 2025S579246 che allegava.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 4.11.2025 erano presenti: per il ricorrente, il dr. Difensore_1 e per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_1. Entrambe le parti chiedevano l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
il difensore di parte ricorrente insisteva nella richiesta di condanna alle spese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della concorde richiesta delle parti, verificata la documentazione prodotta ed in particolare il provvedimento prot. n° 2025S579246, datato 3.11.2025, di sgravio totale degli importi iscritti a ruolo, richiesti con la cartella impugnata, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992.
Il suddetto provvedimento di sgravio, tuttavia, è stato emesso successivamente al tempestivo deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4.12.2023), e non è giustificato da fatti o circostanze sopraggiunti dopo il suddetto deposito.
In particolare i presupposti per operare, da parte dell'ente impositore, l'annullamento sussistevano ancor prima della notifica del ricorso.
Le condotte negligente dell'ente impositore ha costretto il ricorrente a depositare il gravame sostenendo le spese del contenzioso e, per il principio della cd. “soccombenza virtuale”, il citato articolo 46 va applicato in osservanza di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n° 274 del 12 luglio 2005, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali che vanno determinate tenendo conto dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano, comprensive della maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n° 546/1992
(applicabile ratione temporis), in € 400,00 di cui € 60,00 per spese vive ed € 340,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
IU TA