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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1304 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. MININNO ROSSANA, PREVITI
[...] P.IVA_1
ST, ZI DA, CI STEFANIA;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. DE Controparte_1 C.F._1
ZO AO resistente avente ad oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 10 Con ricorso depositato il 30.4.2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio il Sig. già suo agente, per Controparte_1
ottenerne la condanna al pagamento della somma complessiva di euro
173.958,50, così ripartita:
- € 26.838,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 146.772,18 per provvigioni integrative e bonus provvigionali da restituire in forza dell'art. 8 dell'accordo integrativo;
- € 1.801,52 per indennità di portafoglio residua;
- già detratto per compensazione l'importo netto di € 1.453,30 (€
1.867,08 lordi) spettante al resistente a titolo di F.I.R.R.
La banca ha dedotto che il rapporto di agenzia, instaurato con contratto del 29.5.2015 e integrato da accordo accessorio, si è risolto per recesso unilaterale del Sig. comunicato l'11.6.2017, senza rispetto del CP_1
termine di preavviso di tre mesi previsto contrattualmente. Ha inoltre sostenuto che, in virtù dell'accordo integrativo, il recesso entro 60 mesi comportava l'obbligo di restituzione delle provvigioni integrative e dei bonus ricevuti, e che il resistente risultava ancora debitore di somme per indennità di portafoglio relative a tre autorizzazioni specifiche.
Il resistente ha contestato integralmente le domande della Controparte_1
banca, eccependo la giusta causa del recesso per gravi inadempimenti della preponente. In particolare, ha lamentato:
- l'inserimento solo sostanziale non anche formale, come invece promesso in fase di reclutamento, nella struttura manageriale del Dott.
; Persona_1
- l'inserimento formale nella struttura del Dott. con Pt_2
conseguente accesso non autorizzato ai dati dei clienti da parte di soggetti terzi;
- la percezione da parte del manager di provvigioni “over” Pt_2
senza svolgimento di attività di coordinamento;
Pagina 2 di 10 - l'impossibilità di adempiere correttamente agli obblighi normativi e aziendali (antiriciclaggio, MIFID, audit) per assenza di un referente gerarchico effettivo.
Il resistente ha inoltre dedotto l'inefficacia dell'art. 8 dell'accordo integrativo, in quanto superato dal successivo contratto di agenzia. In subordine, ne ha dedotto la nullità per frode all'art. 1750 c.c. che prevede la libertà di recesso nonché per mancata approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Ancora, il resistente ha preteso il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., avendo egli procacciato alla banca 57 nuovi clienti, generando un portafoglio di investimenti per oltre
7 milioni di euro, da cui la banca continuerebbe a trarre vantaggi sostanziali;
ha richiamato le circostanze già evidenziate a sostegno della giusta causa del proprio recesso per evidenziare la debenza dell'indennità ai sensi del secondo comma della disposizione invocata.
In subordine rispetto a tale indennità, ha preteso il pagamento dell'indennità per risoluzione del rapporto, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ai sensi degli artt. 12 e ss. dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia.
Inoltre, ha dedotto il proprio diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in base al combinato disposto degli artt. 2118 e 2119
c.c.
Ha quindi chiesto, in via riconvenzionale:
- la dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia delle clausole dell'accordo integrativo del 16.5.2015, in quanto superate dal successivo contratto di agenzia e in violazione degli artt. 1750, 1341, 1342 e 1344
c.c.;
Pagina 3 di 10 - l'accertamento della giusta causa del recesso o della sua attribuibilità alla banca;
- la condanna della banca al pagamento di € 92.396,92 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o, in subordine, delle indennità previste dall'Accordo Economico Collettivo del
16.2.2009, nella misura di € 7.391,77 (risoluzione), € 5.543,81
(clientela), € 79.461,34 (meritocratica); nonché di € 23.099,22 per indennità di mancato preavviso.
Con memoria difensiva del 17 gennaio 2020, ha Parte_1
replicato alle domande riconvenzionali, deducendo:
- l'insussistenza della giusta causa, evidenziando che il Sig. CP_1
ha iniziato a collaborare con solo tre giorni dopo il recesso, CP_2
dimostrando che il passaggio era già pianificato, e che comunque essa non è in alcun modo coinvolta nell'organizzazione degli agenti;
- la validità e l'efficacia dell'accordo integrativo, applicato e accettato dal resistente fino all'ultimo mese di collaborazione;
- la decadenza ex art. 1751, comma 5, c.c. e la mancanza di prova circa i nuovi clienti e i vantaggi per la banca;
La banca ha inoltre formulato domanda subordinata di restituzione delle provvigioni integrative ex art. 2033 c.c. in caso di accoglimento della domanda di nullità dell'accordo integrativo.
Con provvedimento del 15.7.2025, espletata la prova orale, la causa è stata rinviata per la discussione e viene quindi ora decisa senza ulteriori rinvii richiesti dalle parti.
***
La giusta causa dedotta dal resistente a sostegno del proprio recesso dal rapporto di agenzia consisterebbe nella violazione, da parte della banca, di un accordo, intervenuto all'instaurazione del rapporto, secondo cui
Pagina 4 di 10 egli avrebbe dovuto essere “inserito gerarchicamente nella linea commerciale manageriale” del dott. , che l'aveva reclutato. Per_1
Orbene, premesso che il resistente nemmeno allega che tale accordo sarebbe stato consacrato nel documento contrattuale, si tratta di una deduzione assolutamente generica, non essendo nemmeno specificato il soggetto che avrebbe partecipato alla stipulazione di tale accordo per la banca preponente, né le circostanze di tempo e luogo in cui questo accordo sarebbe intervenuto.
Conseguentemente generico (nonostante la sua ammissione) è il capitolo di prova testimoniale n. 1 di parte resistente, con cui si è chiesto di provare che egli “doveva essere assegnato, secondo gli accordi in fase di reclutamento” al manager : tale capitolato non è Persona_1
idoneo a provare la stipulazione di alcun accordo vincolante per la preponente, per il semplice fatto che non identifica il soggetto che vi sarebbe intervenuto in nome di questa.
Mancando quindi la specifica allegazione, nonché la prova, dei fatti costitutivi dell'obbligo la cui violazione avrebbe giustificato il recesso dell'agente, deve escludersi che questo sia avvenuto per giusta causa.
E la conclusione sarebbe la stessa anche a voler ammettere che la banca si fosse obbligata ad assegnare il resistente al dott. . Per_1
Infatti il resistente non ha spiegato per quale motivo l'accessibilità, da parte dei dott.ri e , alle posizioni patrimoniali Pt_2 CP_3 CP_4
dei clienti rientranti nel suo portafoglio, ne avrebbe compromesso la riservatezza: infatti, si tratta comunque di soggetti legati alla preponente da rapporti analoghi a quelli tra la stessa ed il dott. , e dunque non Per_1
si comprende (in mancanza di puntuali allegazioni) la ragione per cui i clienti del resistente si sarebbero dovuti lamentare di tale situazione mentre, in ipotesi, lo stesso non avrebbero fatto se al posto dei dott.ri e vi fosse stato il dott. . Pt_2 CP_3 CP_4 Per_1
Pagina 5 di 10 Ne consegue l'irrilevanza dell'eventualità che alcuni clienti si siano lamentati di tale situazione, fermo che peraltro il resistente non ha nemmeno allegato che tali lamentele si siano poi evolute in ulteriori iniziative (ad es., recesso dai rapporti di investimento) e gli abbiano quindi cagionato un pregiudizio.
Il fatto che il dott. percepisse provvigioni c.d. over sulle Pt_2
provvigioni del resistente “pur non svolgendo il primo alcuna attività di supervisione e coordinamento sostanziale” è parimenti irrilevante perché non risulta (né è stato allegato) che ne sia derivato alcun pregiudizio per il resistente, dovendosi presumere (in mancanza di ogni specifica allegazione sul punto) che le medesime provvigioni, nella situazione da lui auspicata, sarebbero state percepite dal dott. . Per_1
Generica è infine la deduzione secondo cui tale situazione avrebbe cagionato al resistente “il perdurante rischio di trovarsi in una situazione di grave irregolarità e di inadempimento degli obblighi di legge e di policy aziendale”: non viene infatti chiarito quale sia la “normativa antiriciclaggio e MIFID” presuntivamente violata, che viene qui in rilievo quale mero elemento di fatto e deve quindi essere specificamente allegata, riguardando il principio iura novit curia le sole norme da applicare per la decisione della causa (art. 113 c.p.c.); né, per lo stesso motivo, è possibile apprezzare la dedotta gravità della violazione lamentata.
Va quindi esclusa la ricorrenza della giusta causa di recesso da parte dell'agente. Da ciò consegue la fondatezza della pretesa della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, che spetta alla parte non recedente in caso di recesso senza preavviso e senza giusta causa in applicazione analogica degli artt. 2118 e 2119 c.c. (C. 4218/1974).
Tale indennità si calcola, in base all'art. 11 del contratto collettivo prodotto dal resistente, in “tanti dodicesimi delle provvigioni di
Pagina 6 di 10 competenza dell'anno civile precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Dato che nel caso di specie il preavviso è di tre mesi (art. 2 contratto di agenzia); e che non è contestato che nell'anno civile precedente il recesso l'agente abbia percepito provvigioni lorde per €
107.352,39 (cfr. doc. 80 ricorrente) avendo egli solo indicato la diversa
(ed irrilevante a questi fini) misura delle provvigioni medie percepite negli anni di vigenza del rapporto, l'indennità ammonta ad € 26.838,10
(107.352,39 * 3/12).
Correlativamente infondata è l'analoga domanda proposta dal resistente.
Parimenti fondata è la pretesa relativa alla restituzione degli emolumenti erogati in virtù dell'accordo integrativo.
L'art. 8 di tale accordo prevede la propria risoluzione in caso di recesso da parte dell'agente dal contratto principale entro il termine di 60 mesi dal suo perfezionamento;
e che in tal caso l'agente dovrà restituire alla banca quanto percepito a titolo di provvigioni integrative, di bonus provvigionale speed e di bonus provvigionale aggiuntivo.
Le eccezioni sollevate dal resistente in ordine alla efficacia e validità di tale clausola sono infondate.
In primo luogo, egli sostiene che tale clausola sarebbe stata superata dal contratto di agenzia stipulato successivamente che non ne richiama il contenuto.
Tale deduzione è errata anzitutto nella misura in cui non spiega perché sia limitata alla sola clausola in esame e non all'intero accordo integrativo. Invero, il mancato richiamo da parte del contratto di agenzia dovrebbe coerentemente travolgere interamente tale accordo, e da ciò deriverebbe comunque l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in sua attuazione, che sarebbero oggettivamente indebite.
In secondo luogo, è lo stesso accordo integrativo, datato 19.5.2015, a richiamare espressamente un contratto di agenzia ancora da stipulare.
Pagina 7 di 10 L'art. 9, infatti, prevede che “la presente proposta è sottoposta alla condizione sospensiva del perfezionamento del contratto principale, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 10.6.2015”: il che esclude che la posteriorità del contratto di agenzia possa valere a rendere inefficace l'accordo integrativo.
Nemmeno può dirsi, come pretende il resistente, che tale clausola limiti la facoltà di recesso dell'agente dal contratto di agenzia in violazione o elusione dell'art. 1750 c.c.
Anche tale deduzione è anzitutto generica, non spiegandosi per quale ragione dovrebbe ritenersi che l'obbligo di restituzione delle provvigioni integrative previste dall'accordo integrativo comporti una limitazione del diritto di recesso dal contratto di agenzia.
Infatti, tale clausola non limita in alcun modo il recesso dal contratto di agenzia, che rimane libero, facendone semplicemente derivare la risoluzione dell'accordo integrativo con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute in virtù dello stesso.
Tali prestazioni sono aggiuntive rispetto alle provvigioni dovute in virtù del contratto di agenzia, e sono correlate al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta netta da parte dell'agente: all'agente non sono quindi richieste prestazioni ulteriori rispetto alla promozione della conclusione dei contratti per il preponente;
ed egli riceve, oltre alla provvigione per i contratti conclusi, delle ulteriori elargizioni che dipendono dall'importo complessivo del risparmio raccolto nel tempo tramite i contratti dallo stesso promossi.
La ratio delle provvigioni aggiuntive è evidente, oltre ad essere esplicitata nell'accordo stesso, ed è quella di “favorire una duratura e soddisfacente prosecuzione della collaborazione”: in altri termini, la banca elargisce somme ulteriori rispetto a quelle dovute in base al contratto principale per meglio garantirsene la durata nel tempo. È quindi
Pagina 8 di 10 coerente con tale ratio la scelta di subordinare l'efficacia dell'accordo al raggiungimento di una soglia minima di durata del rapporto di agenzia.
Infine, non è spiegato perché dovrebbe trattarsi di una clausola vessatoria, non rientrando in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1341 co. 2
c.c. e comunque la clausola è stata approvata specificamente (cfr. ultima pagina del documento).
In ordine al quantum, il resistente non ha contestato di aver ricevuto, a titolo di provvigioni integrative oggetto dell'obbligo restitutorio in esame, la somma di € 146.772,18. Tale somma deve quindi essere restituita alla preponente.
Parimenti dovuta è la somma di € 1.801,52 a titolo di indennità di portafoglio, non avendo il resistente dedotto alcunché sul punto.
La pretesa del resistente all'indennità di cui all'art. 1751 co. 1 c.c. ed a quelle di cui agli artt. 12 e 13 dell'Accordo collettivo è infondata.
Tali disposizioni collettive hanno la funzione di “dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 c.c. […] individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto”.
Le indennità pretese dal ricorrente sono quindi, solo delle componenti dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c. e la loro corresponsione è quindi subordinata alle medesime condizioni (C. 28109/2024).
Ciò posto, l'art. 1751 co. 2 esclude tale indennità “quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività” e nel caso di specie: è stato l'agente a recedere;
si è già visto, esaminando la questione della giusta causa del recesso (che è integrata dalle stesse circostanze che determinano il diritto all'indennità anche in caso di recesso dell'agente: cfr. C. 19300/2015),
Pagina 9 di 10 che tale recesso non può essere imputato a circostanze attribuibili al preponente;
non è nemmeno allegato che sia dipeso dall'impossibilità oggettiva dell'agente di proseguire l'attività.
La domanda è quindi infondata, fermo che all'importo preteso dalla ricorrente va comunque detratto, per compensazione, l'importo di €
1.453,30 dovuto al resistente a titolo di FIRR, in quanto ammessa dalla ricorrente stessa e perché comunque la domanda è limitata all'importo dovuto al netto di tale compensazione.
Il resistente deve quindi essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 173.958,50 oltre interessi dal deposito del ricorso e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 173.958,50 oltre interessi legali dal 30.4.2019;
- rigetta le domande riconvenzionali di Controparte_1
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 12.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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