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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2020 promossa da:
(C.F./P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. SCIMECA STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Palermo alla via Nicolò Turrisi n. 59;
ATTORE OPPONENTE-
Contro
(C.F./P.IVA: Controparte_2
) rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. CARACCI GIANNI ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso lo studio del predetto in Partanna, via V. Emanuele 24,
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha concluso riportandosi all'atto di citazione e alle memorie 183 co. 6 c.p.c.
La convenuta opposta ha concluso come da comparsa di risposta insistendo nelle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 106 del 2020 Controparte_1
Cont emesso su ricorso di (per brevità anche ) e Controparte_2
proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta opposta rappresentando: che il 9 luglio 2020 ad istanza della convenuta veniva Controparte_2
notificato alla ricorso per decreto ingiuntivo e decreto di accoglimento n. 106/2020 Controparte_1
R.G. 284/2020 del 2 maggio 2020, con il quale le veniva ingiunto di pagare, nel termine di quaranta pagina 1 di 8 giorni dalla notifica e per le causali di cui al ricorso, la somma di euro 287.773,18, oltre interessi, nella misura legale come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria;
che la Controparte_1
faceva parte della R.T.I. esecutrice del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, nonché di altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. di
Mazara del Vallo, il cui piano di intervento è stato approvato con D.D.G. del Dipartimento Regionale acque e rifiuti ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n. 3/2013 e che, dalla esecuzione dei predetti servizi nel territorio dell'A.R.O. di Mazara del Vallo, discendono gli accordi di distacco intercorsi tra la e le imprese componenti la R.T.I., tra le quali la che, in forza CP_2 Controparte_1 dell'accordo di distacco dei lavoratori sottoscritto il 15 febbraio 2017, sussiste un rapporto di delegazione dalla società distaccante, , alla società utilizzatrice del Controparte_2
personale, in base al quale i lavoratori alle dipendenze della Controparte_1 CP_2
sarebbero stati impiegati, per l'espletamento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'A.R.O. del comune di Mazara del Vallo da parte della
[...]
e da quest'ultima pagati con erogazione diretta delle relative retribuzioni nette, non CP_1 essendo ricomprese nelle stesse in forza dell'accordo di distacco le somme che per legge sono a carico degli enti previdenziali ed assicurativi, anche tramite rimborso al datore di lavoro.
Che l'accordo di distacco veniva tra le parti rinnovato varie volte, l'ultima delle quali ad aprile 2020.
Deduceva, quindi, l'infondatezza del credito oggetto di ingiunzione, avendo la ricorrente omesso di rappresentare di aver già incassato cospicui importi e di essere rimasta creditrice di € 195.424,35. Cont Rappresentava altresì che la manteneva un contegno omissivo nei confronti di in CP_1 CP_1
relazione ai solleciti inviati da quest'ultima volti a modificare la gestione tariffaria INAIL. Che la distaccante non ha mai adeguato le proprie tariffe a quelle della distaccataria, né ha mai provveduto ai relativi rimborsi (ANF, malattia e crediti Erario) dovuti in forza dell'accordo del mese 15/02/2017 e dell'accordo sottoscritto in data 17 marzo 2018; che quindi la Srr ha creato una artificiosa esposizione debitoria in relazione ad importi che non sono dovuti dalla Controparte_1
Che dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la società opponente ha corrisposto alla distaccante € 92.348,83 a titolo di emolumenti del personale distaccato, dovendo quindi la pretesa creditoria essere ridotta ad € 195.424,35 e il decreto ingiuntivo revocato. Che inoltre la convenuta opposta ha omesso di conguagliare gli importi riguardanti le voci a carico dell'INPS, ovvero delle somme riguardanti gli assegni familiari, i congedi matrimoniali e le malattie, con indebito arricchimento a suo vantaggio.
Co Quanto alla domanda riconvenzionale ha contestato il contegno tenuto dalla che non ha risposto ai solleciti della distaccataria volti a modificare le tariffe, con conseguente danno economico per la CP_1
pagina 2 di 8 Servizi e indebito arricchimento per la distaccante. Ha quindi chiesto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
l'annullamento o, comunque, la riduzione della pretesa creditoria come da valutazione secondo giustizia e, per l'effetto, la condanna della a corrispondere alla il CP_2 CP_1
risarcimento di quanto incassato, il danno emergente ed il lucro cessante originato dalla situazione soprascritta.
Ha concluso chiedendo: “In via riconvenzionale: - Condannare la Controparte_3
e, pertanto, riconoscere il credito alla per un importo pari
[...] Controparte_1
ad Euro 92.348,83 (novantaduemilatrecentoquarantotto/83) per importi non dovuti ed erroneamente addebitati, così come accertati e determinati anche a seguito di C.T.U. espletata in corso di causa o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie;
- Per tutti i fatti in narrativa ed accertata la responsabilità della Controparte_3
nella determinazione del danno, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, per la
[...]
somma che riterrà il Giudice disporre a favore dell'attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo e così come accertate e determinate a seguito di C.T.U. espletata in corso di causa o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie;
Nel merito in via principale: - Annullare e/o revocare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 106/2020 del Tribunale di Sciacca e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento dell'importo di Euro 92.348,83
(novantaduemilatrecentoquarantotto/83); - Dichiararsi la non debenza degli interessi di mora liquidati nel decreto ingiuntivo opposto in quanto calcolati sulla scorta di un credito per sorte capitale comprensivo delle fatture già pagate;
- Condannare la Controparte_3
per il comportamento omissivo per aver agito in mala fede, ex art. 96 c.p.c., con il
[...]
relativo danno conseguenziale subito dalla società di quella somma che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie;
- Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio;
In via subordinata: Nella ipotesi in cui venisse provato un eventuale residuo di credito della società Controparte_3
ridursi il dovuto secondo giustizia ed equità, anche alla luce delle contestazioni
[...] avanzate dalla nonché per le eventuali condanne richieste in via riconvenzionale”. Controparte_1
Si è costituita che ha contestato quanto dedotto dall'opponente, Controparte_2
evidenziando come, in forza dell'accordo di distacco del 15.2.2017, l'utilizzatrice dovesse corrispondere la retribuzione al netto delle ritenute di legge e che, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo, dovesse trasferire alla distaccante le somme trattenute ai fini dell'assolvimento da parte di quest'ultima degli oneri di legge.
pagina 3 di 8 Che quindi dal 1.6.2017 al 31.8.2019 la risulta debitrice della Controparte_1 Controparte_3
dell'importo di € 287.773,18, pari all'importo fatturato relativo ai costi assicurativi e
[...]
previdenziali, al netto delle retribuzioni destinate ai dipendenti.
Ha inoltre rilevato come la somma di € 287.773,18 vada attualizzata, dovendosi decurtare gli importi corrisposti dall'opponente successivamente al 31.8.2018 pari ad € 80.793,66, residuando un credito di €
206.979,52.
Quanto agli importi dovuti per assegni familiari, ANF, indennità di malattia, permessi L. 104 del 1992, congedi matrimoniali, maternità, bonus IRPEF, ha rappresentato che le relative somme non costituiscono per la distaccante dei costi ma somme anticipate al lavoratore dagli enti previdenziali e dall'erario con i quali scaturisce un credito compensato con i debiti che la società ha nei confronti dei predetti enti come sostituto d'imposta. Ha rappresentato quindi che le somme in questione non sono mai state addebitate alla società opponente in quanto riferibili ai rapporti con gli enti previdenziali e l'erario. Ha rappresentato che non ha anticipato anche le indennità dovute da fisco e CP_1 CP_1
previdenza posto che le somme pagate sono state considerate come acconti sulle fatture emesse avendo la richiesto il pagamento della differenza tra il totale delle fatture e quanto anticipato dalla CP_2
ai lavoratori. Controparte_1
Che quindi le somme in questione non le sono state mai addebitate.
Ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nei limiti dell'importo di € 206.979,52.
Ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE concedere, nel limite di Euro 206.979,52, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo op-posto, non fondandosi l'opposizione su prova scritta né su ele-menti di facile e pronta soluzione;
NEL MERITO confermare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare per l'effetto parte opponente al pagamento del citato importo di Euro 206.979,52”.
Parte opponente, all'udienza del 4.5.2021 ha rilevato che è stata sottoposta ad Controparte_1
amministrazione giudiziaria con decreto di sequestro n. 8 del 2021 nel procedimento 148/20 del
Tribunale di Catania, Misure di prevenzione del 12.3.2021 ai sensi art. 84 dlgs 159 del 2011 e ha chiesto quindi che venisse valutata l'eventuale interruzione del processo e comunque la concessione di un termine per consentire in via subordinata la costituzione dell'amministrazione giudiziaria.
Con ordinanza del 13.7.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la richiesta di interruzione del giudizio per le ragioni nella stessa riportate e alla quali in questa sede si rinvia.
pagina 4 di 8 La causa è stata istruita a mezzo documenti, testimoni ed è stata disposta CTU contabile, quindi è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostrando circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria;
a tal fine, entrambe le parti possono avvalersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass., Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
2. Il presente giudizio prende le mosse dall'accordo di distacco stipulato il 15.2.2017 tra
[...]
e in forza del quale la prima, società di regolamentazione dei rifiuti, Parte_1 Controparte_1 costituita per subentrare alla società d'ambito in liquidazione, che ha alle dipendenze personale per garantire continuità al servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell' ARO di Mazara del Vallo, per conto dei Comuni, ha distaccato i lavoratori presso la Cont società opponente (art. 2 accordo di distacco). La ha delegato la a corrispondere Controparte_1
ai predetti le retribuzioni nette, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10; è previsto inoltre che le retribuzioni nette non prevedono le somme a carico degli enti previdenziali e assicurativi.
L'art. 10 stabilisce che la titolarità del rapporto lavorativo resta in capo alla Controparte_2
cui resta intestata la posizione contributiva e assicurativa dei lavoratori distaccati;
è previsto inoltre che per consentire l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi la distaccataria, oltre alle retribuzioni nette, trasferisca alla distaccante gli importi necessari ad assolvere agli obblighi contributivi ed assicurativi.
L'accordo è stato inoltre rinnovato per i successivi anni fino al 2020; all'art. 12 dell'accordo del marzo
2018 viene riportata la clausola presente all'art. 10 del precedente accordo con la precisazione che sono
Cont esclusi dal rimborso gli importi che gli enti previdenziali rimborseranno alla per la malattia e gli infortuni (clausola contenuta anche nell'art. 11 dell'accordo dell'aprile 2018).
Tra le parti è stato stipulato un contratto di distacco dei lavoratori, istituto disciplinato dall'art. 30
D.lgs. n. 276 del 10/09/2003, disposizione che stabilisce: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa… In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
pagina 5 di 8 3. Tanto premesso risulta incontestato che l'accordo di distacco abbia avuto esecuzione, essendo stati distaccati i lavoratori presso la società opponente.
Oggetto di contestazione è invece il quantum del credito vantato da Parte_1
Sotto tale profilo, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha dichiarato Controparte_1
di aver effettuato dei pagamenti. ha confermato l'assunto rappresentando di avere ricevuto un importo Parte_1
inferiore rispetto a quanto dichiarato dall'opponente.
Quest'ultima infatti sostiene di aver corrisposto, da luglio 2017 a settembre 2019, € 92.348,83 a titolo di emolumenti per il personale, residuando un credito solo per la somma di € 195.424,35 (€ 287.773,18
– € 92.348,83), mentre parte opposta riconosce di aver ricevuto € 80.793,66 e afferma che il saldo al netto dei pagamenti in questione ammonta ad € 206.979,52.
Alla luce del dato pacifico dell'avvenuto parziale pagamento delle somme ingiunte il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4. Quanto alla quantificazione del residuo dovuto, parte opponente ha contestato il credito vantato da
Cont parte convenuta opposta sostenendo che non abbia mai adeguato le proprie tariffe a quelle della distaccataria e non abbia mai provveduto ai relativi rimborsi per ANF, malattia e nucleo familiare, dovuti in ottemperanza all'accordo di febbraio 2017 e marzo 2018 con conseguente artificiosa esposizione per somme non dovute.
Il CTU nominato ha sul punto rilevato come risultino per il periodo 1.6.2017-31.8.2019 importi dovuti per € 612.922,73 e somme corrisposte da per € 438.295,67 con una differenza di € CP_1 CP_1
155.424,06 a titolo di saldo debitorio residuo
Il consulente, sulla scorta dell'assenza di documenti attestanti le modalità di calcolo degli oneri
Cont complessivi da parte della , ha provveduto a calcolarli in un importo complessivo di € 50.332,26 di cui € 43.283,82 per ANF e € 8.048,44 per indennità di malattia;
ha quindi detratto detta somma dal saldo debitorio residuo, per un importo finale calcolato a titolo di credito della Controparte_2 di € 105.091,80.
[...]
Tale importo per ANF e indennità di malattia è stato confermato a fronte delle osservazioni pervenute dal CT della convenuta opposta che invece ha contestato che, nel calcolo dal dare-avere tra le parti, la
Cont
abbia inserito anche le somme dovute da INPS e compensate con quelle dalla stessa dovute per oneri sociali, rappresentando come dette somme siano state conteggiate come crediti nei confronti dell' previdenziale. CP_4
A tal riguardo ha evidenziato come nelle fatture sono state addebitate alla solo le Controparte_1
somme per costo dei salari, contributi previdenziali, premio INAIL, TFR, ferie e permessi non goduti pagina 6 di 8 in quanto le somme per ANF e indennità di malattia sono dovute direttamente da INPS verso
[...]
Cont provincia e compensate con quelle dovute da per gli oneri sociali. CP_2 Pt_1
Sul punto il CTU, nel confermare le conclusioni cui è giunto, ha osservato a pagina 3 delle repliche che: “I prospetti a cui il CTP fa riferimento, denominati “prospetto riepilogativo elaborazioni paghe”, ove vengono evidenziati gli importi mensili per ANF e malattia, rappresentano un documento interno della SRR, utile alla quantificazione del rapporto dare/avere nei confronti dell'INPS. In sostanza, da Cont tali prospetti, risulta che la abbia tenuto conto degli ANF e delle indennità di malattia nel calcolo di quanto versare all'INPS relativamente alla propria posizione debitoria;
tuttavia, ciò non prova in alcun modo che di tale compensazione si sia tenuto conto anche in sede di fatturazione nei confronti della . Controparte_1
Alla luce di quanto sopra il credito residuo tra e Parte_1 Controparte_1 viene in questa sede accertato in € 105.091,80.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente relativa all'accertamento di un credito in capo alla società nei confronti della convenuta opposta per € 92.348,83, la Controparte_1
stessa non merita accoglimento.
Non è stato infatti dimostrato dall'opponente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, che abbia ricevuto pagamenti non dovuti. Parte_1
All'esito della CTU anzi è emerso che la è debitrice nei confronti della Controparte_1 [...]
sebbene in misura minore a quello contenuto nel decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Quanto alla domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la stessa è parimenti infondata avuto riguardo da un lato alla debenza da parte dell'opponente di un importo alla convenuta opposta e dall'altro non ricorrendo nel contegno processuale tenuto dalla convenuta i presupposti della mala fede o colpa grave.
6. Alla luce della diversa quantificazione del credito cui si è addivenuti in questa sede, tenuto conto del fatto che parte dei pagamenti, per stessa ammissione di parte opponente, è avvenuta dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di ricorrono i presupposti Parte_1
per una compensazione parziale delle spese di lite dovute da parte opponente, in forza del riconoscimento di un debito residuo nei confronti dell'opposta, in misura del 50%.
Le spese vengono liquidate sulla base del valore della causa per come accertato all'esito del giudizio, nei parametri medi di cui al D,M, 55/2014 e succ. mod., per tutte le fasi per un totale di € 14.103,00 che decurtato del 50% in ragione della compensazione parziale ammonta ad € 7.051,50, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.
7. Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti in solido e si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accerta che l'importo ancora dovuto da nei confronti di Controparte_1 CP_2 Parte_1 ammonta ad € 105.091,80 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dal dovuto al
[...] saldo e per l'effetto,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 106 del 2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
- condanna in persona del l..r.p..t. a corrispondere in favore di Controparte_1 Controparte_2
l'importo di € 105.091,80, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dal dovuto
[...]
al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_5 [...]
Parte_1
- Compensa in ragione del 50% le spese di lite tra le parti e per il restante 50% le pone a carico dell'opponente spese che si liquidano in € 7.051,50, oltre 15% spese generali, iva e Controparte_1
cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido.
Sciacca, 5 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2020 promossa da:
(C.F./P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. SCIMECA STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Palermo alla via Nicolò Turrisi n. 59;
ATTORE OPPONENTE-
Contro
(C.F./P.IVA: Controparte_2
) rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. CARACCI GIANNI ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso lo studio del predetto in Partanna, via V. Emanuele 24,
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha concluso riportandosi all'atto di citazione e alle memorie 183 co. 6 c.p.c.
La convenuta opposta ha concluso come da comparsa di risposta insistendo nelle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 106 del 2020 Controparte_1
Cont emesso su ricorso di (per brevità anche ) e Controparte_2
proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta opposta rappresentando: che il 9 luglio 2020 ad istanza della convenuta veniva Controparte_2
notificato alla ricorso per decreto ingiuntivo e decreto di accoglimento n. 106/2020 Controparte_1
R.G. 284/2020 del 2 maggio 2020, con il quale le veniva ingiunto di pagare, nel termine di quaranta pagina 1 di 8 giorni dalla notifica e per le causali di cui al ricorso, la somma di euro 287.773,18, oltre interessi, nella misura legale come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria;
che la Controparte_1
faceva parte della R.T.I. esecutrice del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, nonché di altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. di
Mazara del Vallo, il cui piano di intervento è stato approvato con D.D.G. del Dipartimento Regionale acque e rifiuti ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n. 3/2013 e che, dalla esecuzione dei predetti servizi nel territorio dell'A.R.O. di Mazara del Vallo, discendono gli accordi di distacco intercorsi tra la e le imprese componenti la R.T.I., tra le quali la che, in forza CP_2 Controparte_1 dell'accordo di distacco dei lavoratori sottoscritto il 15 febbraio 2017, sussiste un rapporto di delegazione dalla società distaccante, , alla società utilizzatrice del Controparte_2
personale, in base al quale i lavoratori alle dipendenze della Controparte_1 CP_2
sarebbero stati impiegati, per l'espletamento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'A.R.O. del comune di Mazara del Vallo da parte della
[...]
e da quest'ultima pagati con erogazione diretta delle relative retribuzioni nette, non CP_1 essendo ricomprese nelle stesse in forza dell'accordo di distacco le somme che per legge sono a carico degli enti previdenziali ed assicurativi, anche tramite rimborso al datore di lavoro.
Che l'accordo di distacco veniva tra le parti rinnovato varie volte, l'ultima delle quali ad aprile 2020.
Deduceva, quindi, l'infondatezza del credito oggetto di ingiunzione, avendo la ricorrente omesso di rappresentare di aver già incassato cospicui importi e di essere rimasta creditrice di € 195.424,35. Cont Rappresentava altresì che la manteneva un contegno omissivo nei confronti di in CP_1 CP_1
relazione ai solleciti inviati da quest'ultima volti a modificare la gestione tariffaria INAIL. Che la distaccante non ha mai adeguato le proprie tariffe a quelle della distaccataria, né ha mai provveduto ai relativi rimborsi (ANF, malattia e crediti Erario) dovuti in forza dell'accordo del mese 15/02/2017 e dell'accordo sottoscritto in data 17 marzo 2018; che quindi la Srr ha creato una artificiosa esposizione debitoria in relazione ad importi che non sono dovuti dalla Controparte_1
Che dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la società opponente ha corrisposto alla distaccante € 92.348,83 a titolo di emolumenti del personale distaccato, dovendo quindi la pretesa creditoria essere ridotta ad € 195.424,35 e il decreto ingiuntivo revocato. Che inoltre la convenuta opposta ha omesso di conguagliare gli importi riguardanti le voci a carico dell'INPS, ovvero delle somme riguardanti gli assegni familiari, i congedi matrimoniali e le malattie, con indebito arricchimento a suo vantaggio.
Co Quanto alla domanda riconvenzionale ha contestato il contegno tenuto dalla che non ha risposto ai solleciti della distaccataria volti a modificare le tariffe, con conseguente danno economico per la CP_1
pagina 2 di 8 Servizi e indebito arricchimento per la distaccante. Ha quindi chiesto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
l'annullamento o, comunque, la riduzione della pretesa creditoria come da valutazione secondo giustizia e, per l'effetto, la condanna della a corrispondere alla il CP_2 CP_1
risarcimento di quanto incassato, il danno emergente ed il lucro cessante originato dalla situazione soprascritta.
Ha concluso chiedendo: “In via riconvenzionale: - Condannare la Controparte_3
e, pertanto, riconoscere il credito alla per un importo pari
[...] Controparte_1
ad Euro 92.348,83 (novantaduemilatrecentoquarantotto/83) per importi non dovuti ed erroneamente addebitati, così come accertati e determinati anche a seguito di C.T.U. espletata in corso di causa o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie;
- Per tutti i fatti in narrativa ed accertata la responsabilità della Controparte_3
nella determinazione del danno, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, per la
[...]
somma che riterrà il Giudice disporre a favore dell'attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo e così come accertate e determinate a seguito di C.T.U. espletata in corso di causa o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie;
Nel merito in via principale: - Annullare e/o revocare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 106/2020 del Tribunale di Sciacca e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento dell'importo di Euro 92.348,83
(novantaduemilatrecentoquarantotto/83); - Dichiararsi la non debenza degli interessi di mora liquidati nel decreto ingiuntivo opposto in quanto calcolati sulla scorta di un credito per sorte capitale comprensivo delle fatture già pagate;
- Condannare la Controparte_3
per il comportamento omissivo per aver agito in mala fede, ex art. 96 c.p.c., con il
[...]
relativo danno conseguenziale subito dalla società di quella somma che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie;
- Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio;
In via subordinata: Nella ipotesi in cui venisse provato un eventuale residuo di credito della società Controparte_3
ridursi il dovuto secondo giustizia ed equità, anche alla luce delle contestazioni
[...] avanzate dalla nonché per le eventuali condanne richieste in via riconvenzionale”. Controparte_1
Si è costituita che ha contestato quanto dedotto dall'opponente, Controparte_2
evidenziando come, in forza dell'accordo di distacco del 15.2.2017, l'utilizzatrice dovesse corrispondere la retribuzione al netto delle ritenute di legge e che, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo, dovesse trasferire alla distaccante le somme trattenute ai fini dell'assolvimento da parte di quest'ultima degli oneri di legge.
pagina 3 di 8 Che quindi dal 1.6.2017 al 31.8.2019 la risulta debitrice della Controparte_1 Controparte_3
dell'importo di € 287.773,18, pari all'importo fatturato relativo ai costi assicurativi e
[...]
previdenziali, al netto delle retribuzioni destinate ai dipendenti.
Ha inoltre rilevato come la somma di € 287.773,18 vada attualizzata, dovendosi decurtare gli importi corrisposti dall'opponente successivamente al 31.8.2018 pari ad € 80.793,66, residuando un credito di €
206.979,52.
Quanto agli importi dovuti per assegni familiari, ANF, indennità di malattia, permessi L. 104 del 1992, congedi matrimoniali, maternità, bonus IRPEF, ha rappresentato che le relative somme non costituiscono per la distaccante dei costi ma somme anticipate al lavoratore dagli enti previdenziali e dall'erario con i quali scaturisce un credito compensato con i debiti che la società ha nei confronti dei predetti enti come sostituto d'imposta. Ha rappresentato quindi che le somme in questione non sono mai state addebitate alla società opponente in quanto riferibili ai rapporti con gli enti previdenziali e l'erario. Ha rappresentato che non ha anticipato anche le indennità dovute da fisco e CP_1 CP_1
previdenza posto che le somme pagate sono state considerate come acconti sulle fatture emesse avendo la richiesto il pagamento della differenza tra il totale delle fatture e quanto anticipato dalla CP_2
ai lavoratori. Controparte_1
Che quindi le somme in questione non le sono state mai addebitate.
Ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nei limiti dell'importo di € 206.979,52.
Ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE concedere, nel limite di Euro 206.979,52, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo op-posto, non fondandosi l'opposizione su prova scritta né su ele-menti di facile e pronta soluzione;
NEL MERITO confermare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare per l'effetto parte opponente al pagamento del citato importo di Euro 206.979,52”.
Parte opponente, all'udienza del 4.5.2021 ha rilevato che è stata sottoposta ad Controparte_1
amministrazione giudiziaria con decreto di sequestro n. 8 del 2021 nel procedimento 148/20 del
Tribunale di Catania, Misure di prevenzione del 12.3.2021 ai sensi art. 84 dlgs 159 del 2011 e ha chiesto quindi che venisse valutata l'eventuale interruzione del processo e comunque la concessione di un termine per consentire in via subordinata la costituzione dell'amministrazione giudiziaria.
Con ordinanza del 13.7.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la richiesta di interruzione del giudizio per le ragioni nella stessa riportate e alla quali in questa sede si rinvia.
pagina 4 di 8 La causa è stata istruita a mezzo documenti, testimoni ed è stata disposta CTU contabile, quindi è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostrando circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria;
a tal fine, entrambe le parti possono avvalersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass., Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
2. Il presente giudizio prende le mosse dall'accordo di distacco stipulato il 15.2.2017 tra
[...]
e in forza del quale la prima, società di regolamentazione dei rifiuti, Parte_1 Controparte_1 costituita per subentrare alla società d'ambito in liquidazione, che ha alle dipendenze personale per garantire continuità al servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell' ARO di Mazara del Vallo, per conto dei Comuni, ha distaccato i lavoratori presso la Cont società opponente (art. 2 accordo di distacco). La ha delegato la a corrispondere Controparte_1
ai predetti le retribuzioni nette, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10; è previsto inoltre che le retribuzioni nette non prevedono le somme a carico degli enti previdenziali e assicurativi.
L'art. 10 stabilisce che la titolarità del rapporto lavorativo resta in capo alla Controparte_2
cui resta intestata la posizione contributiva e assicurativa dei lavoratori distaccati;
è previsto inoltre che per consentire l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi la distaccataria, oltre alle retribuzioni nette, trasferisca alla distaccante gli importi necessari ad assolvere agli obblighi contributivi ed assicurativi.
L'accordo è stato inoltre rinnovato per i successivi anni fino al 2020; all'art. 12 dell'accordo del marzo
2018 viene riportata la clausola presente all'art. 10 del precedente accordo con la precisazione che sono
Cont esclusi dal rimborso gli importi che gli enti previdenziali rimborseranno alla per la malattia e gli infortuni (clausola contenuta anche nell'art. 11 dell'accordo dell'aprile 2018).
Tra le parti è stato stipulato un contratto di distacco dei lavoratori, istituto disciplinato dall'art. 30
D.lgs. n. 276 del 10/09/2003, disposizione che stabilisce: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa… In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
pagina 5 di 8 3. Tanto premesso risulta incontestato che l'accordo di distacco abbia avuto esecuzione, essendo stati distaccati i lavoratori presso la società opponente.
Oggetto di contestazione è invece il quantum del credito vantato da Parte_1
Sotto tale profilo, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha dichiarato Controparte_1
di aver effettuato dei pagamenti. ha confermato l'assunto rappresentando di avere ricevuto un importo Parte_1
inferiore rispetto a quanto dichiarato dall'opponente.
Quest'ultima infatti sostiene di aver corrisposto, da luglio 2017 a settembre 2019, € 92.348,83 a titolo di emolumenti per il personale, residuando un credito solo per la somma di € 195.424,35 (€ 287.773,18
– € 92.348,83), mentre parte opposta riconosce di aver ricevuto € 80.793,66 e afferma che il saldo al netto dei pagamenti in questione ammonta ad € 206.979,52.
Alla luce del dato pacifico dell'avvenuto parziale pagamento delle somme ingiunte il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4. Quanto alla quantificazione del residuo dovuto, parte opponente ha contestato il credito vantato da
Cont parte convenuta opposta sostenendo che non abbia mai adeguato le proprie tariffe a quelle della distaccataria e non abbia mai provveduto ai relativi rimborsi per ANF, malattia e nucleo familiare, dovuti in ottemperanza all'accordo di febbraio 2017 e marzo 2018 con conseguente artificiosa esposizione per somme non dovute.
Il CTU nominato ha sul punto rilevato come risultino per il periodo 1.6.2017-31.8.2019 importi dovuti per € 612.922,73 e somme corrisposte da per € 438.295,67 con una differenza di € CP_1 CP_1
155.424,06 a titolo di saldo debitorio residuo
Il consulente, sulla scorta dell'assenza di documenti attestanti le modalità di calcolo degli oneri
Cont complessivi da parte della , ha provveduto a calcolarli in un importo complessivo di € 50.332,26 di cui € 43.283,82 per ANF e € 8.048,44 per indennità di malattia;
ha quindi detratto detta somma dal saldo debitorio residuo, per un importo finale calcolato a titolo di credito della Controparte_2 di € 105.091,80.
[...]
Tale importo per ANF e indennità di malattia è stato confermato a fronte delle osservazioni pervenute dal CT della convenuta opposta che invece ha contestato che, nel calcolo dal dare-avere tra le parti, la
Cont
abbia inserito anche le somme dovute da INPS e compensate con quelle dalla stessa dovute per oneri sociali, rappresentando come dette somme siano state conteggiate come crediti nei confronti dell' previdenziale. CP_4
A tal riguardo ha evidenziato come nelle fatture sono state addebitate alla solo le Controparte_1
somme per costo dei salari, contributi previdenziali, premio INAIL, TFR, ferie e permessi non goduti pagina 6 di 8 in quanto le somme per ANF e indennità di malattia sono dovute direttamente da INPS verso
[...]
Cont provincia e compensate con quelle dovute da per gli oneri sociali. CP_2 Pt_1
Sul punto il CTU, nel confermare le conclusioni cui è giunto, ha osservato a pagina 3 delle repliche che: “I prospetti a cui il CTP fa riferimento, denominati “prospetto riepilogativo elaborazioni paghe”, ove vengono evidenziati gli importi mensili per ANF e malattia, rappresentano un documento interno della SRR, utile alla quantificazione del rapporto dare/avere nei confronti dell'INPS. In sostanza, da Cont tali prospetti, risulta che la abbia tenuto conto degli ANF e delle indennità di malattia nel calcolo di quanto versare all'INPS relativamente alla propria posizione debitoria;
tuttavia, ciò non prova in alcun modo che di tale compensazione si sia tenuto conto anche in sede di fatturazione nei confronti della . Controparte_1
Alla luce di quanto sopra il credito residuo tra e Parte_1 Controparte_1 viene in questa sede accertato in € 105.091,80.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente relativa all'accertamento di un credito in capo alla società nei confronti della convenuta opposta per € 92.348,83, la Controparte_1
stessa non merita accoglimento.
Non è stato infatti dimostrato dall'opponente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, che abbia ricevuto pagamenti non dovuti. Parte_1
All'esito della CTU anzi è emerso che la è debitrice nei confronti della Controparte_1 [...]
sebbene in misura minore a quello contenuto nel decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Quanto alla domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la stessa è parimenti infondata avuto riguardo da un lato alla debenza da parte dell'opponente di un importo alla convenuta opposta e dall'altro non ricorrendo nel contegno processuale tenuto dalla convenuta i presupposti della mala fede o colpa grave.
6. Alla luce della diversa quantificazione del credito cui si è addivenuti in questa sede, tenuto conto del fatto che parte dei pagamenti, per stessa ammissione di parte opponente, è avvenuta dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di ricorrono i presupposti Parte_1
per una compensazione parziale delle spese di lite dovute da parte opponente, in forza del riconoscimento di un debito residuo nei confronti dell'opposta, in misura del 50%.
Le spese vengono liquidate sulla base del valore della causa per come accertato all'esito del giudizio, nei parametri medi di cui al D,M, 55/2014 e succ. mod., per tutte le fasi per un totale di € 14.103,00 che decurtato del 50% in ragione della compensazione parziale ammonta ad € 7.051,50, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.
7. Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti in solido e si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accerta che l'importo ancora dovuto da nei confronti di Controparte_1 CP_2 Parte_1 ammonta ad € 105.091,80 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dal dovuto al
[...] saldo e per l'effetto,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 106 del 2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
- condanna in persona del l..r.p..t. a corrispondere in favore di Controparte_1 Controparte_2
l'importo di € 105.091,80, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dal dovuto
[...]
al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_5 [...]
Parte_1
- Compensa in ragione del 50% le spese di lite tra le parti e per il restante 50% le pone a carico dell'opponente spese che si liquidano in € 7.051,50, oltre 15% spese generali, iva e Controparte_1
cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido.
Sciacca, 5 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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