Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 3860
Articolo 2
Versione
6 febbraio 1953
Art. 1.
L'Ente edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700 , e' soppresso.
Il comune di Reggio Calabria conserva la proprieta' del suo patrimonio edilizio gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita azienda.
Sono trasferite in proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Le case gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprieta' dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostoche' sia costituito.
Le altre case costruite a totale carico dello stato e gia' gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terra' per esse una contabilita' separata.
Passano anche in gestione a detto Istituto, che terra' del pari per esse una contabilita' separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria.
Il trasferimento di proprieta' degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, e' riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
La consegna degli edifici trasferiti e' effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente, con l'intervento dell'intendente di finanza e del presidente dell'istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.
Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari.
Il comune di Reggio Calabria e l'istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case gia' amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1928, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1°) in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1953