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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 166/2025 R.G. promosso con ricorso in data 23 gennaio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]int.3, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ), presso il cui studio CodiceFiscale_2
in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, è elettivamente domiciliata, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
e nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: , ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_3 in Via Valle Zavelea n. 13, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv.
Laura Bonora (Cod. Fisc.: ), presso il cui studio in Ferrara, Via Boccaleone CodiceFiscale_4
n. 12, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 gennaio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Disporre l'affidamento del figlio a entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1
2) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal sabato mattina, quando la madre lo condurrà presso l'abitazione del padre, fino al lunedì mattina alle ore 08:30, quando il sig. lo condurrà a scuola e inoltre, nel corso della settimana, Pt_2
due giorni, da individuarsi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e Per_1
lavorativi del padre, comprendenti il pernottamento, indicativamente il martedì e il giovedì quando il sig. o il di lui padre lo preleverà all'uscita da scuola o, nel periodo estivo, dai campi solari sino Pt_2
al mattino successivo alle ore 08:30 quando lo riaccompagnerà a scuola o ai campi solari;
in caso di assenza di impegni scolastici o extrascolastici, il padre lo preleverà alle ore 09:00; - nel corso delle vacanze natalizie: cinque giorni consecutivi, periodi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di
Natale con la madre e il giorno di Capodanno con il padre e l'anno successivo il giorno di Natale con il padre e il giorno di Capodanno con la madre;
- nel corso delle vacanze pasquali: tre giorni consecutivi, periodi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive (dal termine delle lezioni scolastiche alla ripresa): due settimane consecutive o non consecutive in periodi da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
nei restanti periodi, al netto del periodo di due settimane consecutive o non consecutive che la madre potrà trascorrere con il figlio, i genitori si atterranno alle ordinarie modalità di frequentazione. Sia durante l'anno scolastico che durante i periodi di vacanza, ciascun genitore avrà la facoltà di contattare telefonicamente il figlio durante le giornate e i periodi di permanenza presso l'altro genitore. I ricorrenti si impegnano ad attenersi alle suindicate modalità di frequentazione e a collaborare tra loro nel superiore interesse di , con espressa facoltà per entrambi di ricorrere Per_1 all'aiuto e alla collaborazione dei nonni.
3) Disporre che il sig. versi, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese alla sig.ra Pt_2 Parte_1
l'importo di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
4) L'assegno unico erogato dall' per i figli verrà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% CP_1
ciascuno in base ai rispettivi redditi. 5) Disporre che i genitori concorrano, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio : a) spese mediche (da documentare) che Per_1
non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal pediatra di base o medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal pediatra o medico curante;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e medicinali da banco anche senza prescrizione medica;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4) farmaci omeopatici, integratori di varia natura e tipologia, probiotici, prodotti estetici/curativi; c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo;
3) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); 5) assicurazione scolastica;
6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
7) gite scolastiche senza pernottamento;
8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza del padre e della madre all'istituto scolastico;
9) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
2) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; 6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di lingue;
2) baby sitter;
3) campi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 4) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
5) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); 6) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli;
7) quote per partecipazioni a regali di compleanno, laurea o altri eventi, regali di gruppo in ambito scolastico e non. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione o a mezzo whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno quindici del mese successivo alla richiesta.
6) Qualora il sig. fosse impossibilitato a tenere il figlio per impegni personali di Pt_2 Per_1
qualsiasi natura, si farà carico della spesa della baby sitter che verrà eventualmente incaricata dell'accudimento del minore nei giorni di sua spettanza.
7) L'intestazione del libretto postale al minore con delega alla sig.ra rimarrà invariata Per_1 Pt_1
e le somme ivi accreditate dall' a titolo di pensione di invalidità/indennità di frequenza dovranno CP_1
essere utilizzate per coprire le spese mediche da sostenersi nell'interesse del figlio minore mentre il resto rimarrà depositato in accantonamento a disposizione delle esigenze del minore.
8) Spese legali compensate.
***
Le parti personalmente comparse all'udienza del 20 febbraio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 25 febbraio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 166/2025 R.G. promosso con ricorso in data 23 gennaio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]int.3, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ), presso il cui studio CodiceFiscale_2
in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, è elettivamente domiciliata, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
e nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: , ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_3 in Via Valle Zavelea n. 13, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv.
Laura Bonora (Cod. Fisc.: ), presso il cui studio in Ferrara, Via Boccaleone CodiceFiscale_4
n. 12, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 gennaio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Disporre l'affidamento del figlio a entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1
2) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal sabato mattina, quando la madre lo condurrà presso l'abitazione del padre, fino al lunedì mattina alle ore 08:30, quando il sig. lo condurrà a scuola e inoltre, nel corso della settimana, Pt_2
due giorni, da individuarsi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e Per_1
lavorativi del padre, comprendenti il pernottamento, indicativamente il martedì e il giovedì quando il sig. o il di lui padre lo preleverà all'uscita da scuola o, nel periodo estivo, dai campi solari sino Pt_2
al mattino successivo alle ore 08:30 quando lo riaccompagnerà a scuola o ai campi solari;
in caso di assenza di impegni scolastici o extrascolastici, il padre lo preleverà alle ore 09:00; - nel corso delle vacanze natalizie: cinque giorni consecutivi, periodi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di
Natale con la madre e il giorno di Capodanno con il padre e l'anno successivo il giorno di Natale con il padre e il giorno di Capodanno con la madre;
- nel corso delle vacanze pasquali: tre giorni consecutivi, periodi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive (dal termine delle lezioni scolastiche alla ripresa): due settimane consecutive o non consecutive in periodi da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
nei restanti periodi, al netto del periodo di due settimane consecutive o non consecutive che la madre potrà trascorrere con il figlio, i genitori si atterranno alle ordinarie modalità di frequentazione. Sia durante l'anno scolastico che durante i periodi di vacanza, ciascun genitore avrà la facoltà di contattare telefonicamente il figlio durante le giornate e i periodi di permanenza presso l'altro genitore. I ricorrenti si impegnano ad attenersi alle suindicate modalità di frequentazione e a collaborare tra loro nel superiore interesse di , con espressa facoltà per entrambi di ricorrere Per_1 all'aiuto e alla collaborazione dei nonni.
3) Disporre che il sig. versi, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese alla sig.ra Pt_2 Parte_1
l'importo di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
4) L'assegno unico erogato dall' per i figli verrà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% CP_1
ciascuno in base ai rispettivi redditi. 5) Disporre che i genitori concorrano, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio : a) spese mediche (da documentare) che Per_1
non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal pediatra di base o medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal pediatra o medico curante;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e medicinali da banco anche senza prescrizione medica;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4) farmaci omeopatici, integratori di varia natura e tipologia, probiotici, prodotti estetici/curativi; c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo;
3) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); 5) assicurazione scolastica;
6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
7) gite scolastiche senza pernottamento;
8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza del padre e della madre all'istituto scolastico;
9) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
2) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; 6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di lingue;
2) baby sitter;
3) campi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 4) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
5) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); 6) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli;
7) quote per partecipazioni a regali di compleanno, laurea o altri eventi, regali di gruppo in ambito scolastico e non. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione o a mezzo whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno quindici del mese successivo alla richiesta.
6) Qualora il sig. fosse impossibilitato a tenere il figlio per impegni personali di Pt_2 Per_1
qualsiasi natura, si farà carico della spesa della baby sitter che verrà eventualmente incaricata dell'accudimento del minore nei giorni di sua spettanza.
7) L'intestazione del libretto postale al minore con delega alla sig.ra rimarrà invariata Per_1 Pt_1
e le somme ivi accreditate dall' a titolo di pensione di invalidità/indennità di frequenza dovranno CP_1
essere utilizzate per coprire le spese mediche da sostenersi nell'interesse del figlio minore mentre il resto rimarrà depositato in accantonamento a disposizione delle esigenze del minore.
8) Spese legali compensate.
***
Le parti personalmente comparse all'udienza del 20 febbraio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 25 febbraio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri