Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22166 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22166 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MAIONE VINCENZA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti ZANCHINI LUCA e DI VAIA C.F._2
MARIA presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 le parti, Parte_1 Parte_2
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 21/09/2018 (atto n. 89, P. II, S. A, Sez. AR, anno 2018).
All'udienza del 25/02/2025, compariva la sig.ra mentre, per il sig. compariva il solo Pt_1 Pt_2 difensore, che esibiva certificato che giustificava l'assenza dello stesso,
In quella sede si ribadiva la volontà di accoglimento del ricorso e si precisava che “il trasferimento
1
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, come precisate alla suddetta udienza del 25/02/2025, di cui al verbale, qui di seguito riportate:
Trasferimento della Proprietà: Il Sig. , trasferirà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
la sua quota del 50% della proprietà della casa coniugale, sita in sita in Napoli
[...] alla via Attilio Pratella n.8, riportata presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati del Comune di Napoli (Na), sezione AVV, foglio 7, particella 478, subalterno 10, scala A, piano T-5, interno 10, zona censuaria 7, categoria A2, classe 5, vani n.8, Rendita catastale
Euro 1.032,91, con un mutuo ipote-cario cointestato tra i coniugi presso la CP_1
per un importo mensile pari ad euro 825,58. Il trasferimento e' condizionato
[...]
alla liberazione del sig. dalla qualità di coobbligato / co - mutuatario e, quindi, al Pt_2 preventivo consenso dell' originario istituto mutuante alla liberazione di quest'ultimo per l'accollo dell'intero mutuo residuo da parte dell'acquirente, o all'estinzione del mutuo residuo da parte dell'acquirente, o terzi espromittenti, o all'estinzione anche parziale del mutuo residuo da parte dell'acquirente, o di un terzo espromittente, riducendo l'importo del debito residuo, con accollo di quest'ultimo da parte dell''acquirente la quota di proprietà del sig. e liberazione di quest'ultimo da ogni obbligo futuro relativo al Pt_2
suddetto impegno grazie al consenso, preventivo al trasferimento, dell'istituto mutuante.
In assenza della realizzazione della condizione sospensiva il contratto sarà privo di effetti.
Verificatasi la condizione sospensiva il trasferimento sarà formalizzato mediante atto notarile che sarà stipulato presso lo studio notarile della dott.ssa sito in Persona_1
Napoli Piazzetta Nilo n.7, entro e non oltre i dieci giorni successivi al verificarsi della condizione, eventualmente rendendo il termine di sti-pula essenziale con formale comunicazione tra le parti.
La sig.ra oltre l'accollo o l'estinzione della quota di debito residuo, Parte_1
verserà al sig. la somma di Euro 20.000,00 a titolo di prezzo del Parte_2
trasferimento alla medesima della quota di proprietà, pari al 50%, del sig. della Pt_2
2 casa coniugale sopra identificata. Tale somma sarà versata il giorno del trasferimento mediante assegno circolare al venditore.
Modalità di realizzazione della condizione sospensiva La sig.ra al fine Parte_1 di adoperarsi alla realizzazione dell'evento condizionante il trasferimento della proprietà, provvederà entro la fine del mese di novembre c.a. a richiedere la modifica del contratto di mutuo, attualmente cointestato tra i coniugi, all'isti-tuto mutuante per accollarsi interamente il debito residuo, ottenendo il consenso della Banca Intesa SanPaolo, preventivo al trasferimento, alla liberazione del sig. da ogni obbligo Parte_2 futuro relativo al suddetto impegno;
alternativamente l'acquirente, o un terzo espromittente, per rendere certo l'evento condizionante, provvederà all'estinzione del suddetto mutuo contratto dai coniugi con la Banca Intesa Sanpaolo;
alternativa-mente l'acquirente, o un terzo espromittente, provvederà all'estinzione anche parziale del mutuo in essere, riducendo l'importo del debito residuo, con accollo di quest'ultimo da parte dell''acquirente la quota di proprietà del sig. e liberazione di quest'ultimo da ogni Pt_2
obbligo futuro relativo al suddetto impegno grazie al consenso, preventivo al trasferimento, dell'istituto mutuante.
Arredamento della Casa Coniugale: L'arredamento della casa coniugale resterà in loco senza alcuna pretesa economica da parte del Sig. per gli arredi presenti. Parte_2
Consegna delle Chiavi: Il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra Parte_2 [...]
le chiavi del-la casa e il telecomando che consente di accedere al viale di Parte_1
casa (da via Giacinto Gigante a via Attilio Pratella). La consegna avverrà presso lo studio notarile contestualmente al trasferimento.
Rinuncia a Pretese Economiche: I coniugi espressamente convengono che nessun assegno di mantenimento e' tra gli stessi concordato;
le parti espressamente rinunciano reciprocamente a qualsiasi altra pretesa economica relativa alla comproprietà della casa coniugale successiva al trasferimento dell'immobile.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi
3 in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
; Parte_1 Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) atto n. 89, P. II, S. A, Sez.
AR, anno 2018);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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