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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14416/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14416/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(MAURITANIA) il 19.11.1979 entrambi, rappresentati e difesi dall'avv.
SA LE e dall'avv. Laura Barberio, con elezione di domicilio presso avv. Barberio (Pec: - Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in
Riyadh (Mauritania) in data 01.11.2013, matrimonio trascritto presso il Comune di
UO (NA), e precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
09.04.2016). Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. 2
All'esito dell'udienza del 19.06.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via delle
Palme n. 37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre,
Sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed Parte_1 in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. Il figlio Per_2
resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente
[...] la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti concordano e accettano che, nel caso in cui si necessiti di autorizzazione da parte di entrambi i genitori ad atti amministrativi, burocratici, scolastici o sanitari in favore del minore e il padre si dovesse trovare all'estero senza la disponibilità di entrare in contatto con l'altro genitore, quest'ultimo avrà diritto dopo 48 ore dall'assenza di comunicazioni con il padre, anche solo telefoniche e/o messaggi di testo, di sottoscrivere le necessarie autorizzazioni anche in nome e per conto dell'altro genitore. Detto accordo costituisce formale delega da parte del padre in favore della madre del minore a sostituirlo per tutte le necessarie autorizzazioni che dovessero servire per il minore nel periodo di sua assenza dal territorio della
Repubblica Italiana.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente Persona_2 presso la dimora materna dalla quale il padre si allontanerà entro la data dell'udienza.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) quando il padre sarà in Italia, a fine settimana alternati nei quali il padre potrà prendere il figlio dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio e fino a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna la domenica entro le ore 20,00, rimanendo a carico del padre ogni spesa relativa al pernotto, sostentamento e cura del minore nel predetto periodo di permanenza con lo stesso;
b) quando il padre sarà in Italia, il figlio trascorrerà le festività mussulmane con il padre (festa di fine ramadan e festa grande del montone) e le festività cattoliche con la madre (Natale, 3
Epifania e Pasqua), rimanendo a carico di ciascun genitore le spese relative al pernotto, sostentamento e cura del minore nel predetto periodo di permanenza con lo stesso;
quando il padre sarà in Italia, il figlio trascorrerà il capodanno e il compleanno ad anni alterni tra i due genitori;
c) durante le vacanze estive, da intendersi nei mesi di luglio e agosto, il padre potrà trascorrere con il figlio 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, rimanendo a carico del padre ogni spesa relativa al pernotto, viaggi, sostentamento e cura del minore nel predetto periodo di permanenza con lo stesso.
6. Il padre, in ragione della temporanea difficoltà nel rinvenire un lavoro stabile, verserà presso il domicilio della madre, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 150,00 per i primi due anni dalla firma del presente ricorso, per poi versare €. 300,00 per gli anni successivi;
l'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 75% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Roma.
8. I coniugi dichiarano che ognuno si manterrà con le proprie risorse economiche.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni di separazione proposte dalle parti che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14416/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Riyad – (MAURITANIA) il
[...]
01.11.2013, matrimonio trascritto presso il Comune di UO (NA); 4
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di UO (NA) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 1, parte 2, serie C);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza .
Così deciso in Roma in data 10.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14416/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(MAURITANIA) il 19.11.1979 entrambi, rappresentati e difesi dall'avv.
SA LE e dall'avv. Laura Barberio, con elezione di domicilio presso avv. Barberio (Pec: - Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in
Riyadh (Mauritania) in data 01.11.2013, matrimonio trascritto presso il Comune di
UO (NA), e precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
09.04.2016). Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. 2
All'esito dell'udienza del 19.06.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via delle
Palme n. 37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre,
Sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed Parte_1 in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. Il figlio Per_2
resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente
[...] la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti concordano e accettano che, nel caso in cui si necessiti di autorizzazione da parte di entrambi i genitori ad atti amministrativi, burocratici, scolastici o sanitari in favore del minore e il padre si dovesse trovare all'estero senza la disponibilità di entrare in contatto con l'altro genitore, quest'ultimo avrà diritto dopo 48 ore dall'assenza di comunicazioni con il padre, anche solo telefoniche e/o messaggi di testo, di sottoscrivere le necessarie autorizzazioni anche in nome e per conto dell'altro genitore. Detto accordo costituisce formale delega da parte del padre in favore della madre del minore a sostituirlo per tutte le necessarie autorizzazioni che dovessero servire per il minore nel periodo di sua assenza dal territorio della
Repubblica Italiana.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente Persona_2 presso la dimora materna dalla quale il padre si allontanerà entro la data dell'udienza.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) quando il padre sarà in Italia, a fine settimana alternati nei quali il padre potrà prendere il figlio dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio e fino a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna la domenica entro le ore 20,00, rimanendo a carico del padre ogni spesa relativa al pernotto, sostentamento e cura del minore nel predetto periodo di permanenza con lo stesso;
b) quando il padre sarà in Italia, il figlio trascorrerà le festività mussulmane con il padre (festa di fine ramadan e festa grande del montone) e le festività cattoliche con la madre (Natale, 3
Epifania e Pasqua), rimanendo a carico di ciascun genitore le spese relative al pernotto, sostentamento e cura del minore nel predetto periodo di permanenza con lo stesso;
quando il padre sarà in Italia, il figlio trascorrerà il capodanno e il compleanno ad anni alterni tra i due genitori;
c) durante le vacanze estive, da intendersi nei mesi di luglio e agosto, il padre potrà trascorrere con il figlio 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, rimanendo a carico del padre ogni spesa relativa al pernotto, viaggi, sostentamento e cura del minore nel predetto periodo di permanenza con lo stesso.
6. Il padre, in ragione della temporanea difficoltà nel rinvenire un lavoro stabile, verserà presso il domicilio della madre, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 150,00 per i primi due anni dalla firma del presente ricorso, per poi versare €. 300,00 per gli anni successivi;
l'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 75% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Roma.
8. I coniugi dichiarano che ognuno si manterrà con le proprie risorse economiche.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni di separazione proposte dalle parti che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14416/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Riyad – (MAURITANIA) il
[...]
01.11.2013, matrimonio trascritto presso il Comune di UO (NA); 4
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di UO (NA) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 1, parte 2, serie C);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza .
Così deciso in Roma in data 10.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi