Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 366/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Minasi Della Rocca ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Como, via
Varesina n. 201
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Giovanna Ghielmetti e Lorena Maghetti C.F._3 presso il cui studio in Cantù (CO), via Reno n. 3, hanno eletto domicilio
CONVENUTI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <in via principale e nel merito: accertare dichiarare il diritto dell ad ottenere risarcimento per tutti i danni da fatto illecito derivati dal fallimento della cp_3> nonché per tutti quelli subiti dallo stesso personalmente, a seguito dell'illegittima
[...] compensazione dei debiti tributari con crediti inesistenti fatta dai convenuti e, conseguentemente condannarli al pagamento della somma di euro 1.000.000 o a quella minore o maggiore che sarà
pagina 1 di 7 ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui alla narrativa. In via subordinata ma sempre nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere un parziale risarcimento da fatto illecito per quei danni derivati dal fallimento della nonché per tutti quelli subiti Controparte_3 dallo stesso personalmente, a seguito dell'illegittima compensazione dei debiti tributari con crediti inesistenti meglio accertati in corso di causa e, conseguentemente condannarli al relativo pagamento. In ogni caso ma sempre nel merito: accertata e dichiarata la nullità dei contratti
(tutti, compravendita del credito ed intermediazione – professionale o non qualificata) relativi all'operazione illegale perpetrata dai convenuti e come meglio descritta in narrativa, nonché, conseguentemente, condannare i convenuti tutti in via solidale a restituire la somma di € 20.000 al Sig. , quale ripetizione del contratto privo di causa. In ogni caso, con vittoria Parte_1 di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione con distrazione degli stessi a favore dell'odierno procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi. In via istruttoria: si chiede di ammettersi la querela ex art. 221 c.p.c. ed il successivo disconoscimento formale ex art. 214 c.p.c. essendo questo atto sua formale presentazione ai sensi di legge, chiedendo da subito le perizie atte ad accertare la compilazione e sottoscrizione degli atti di cui all. 2 di questa difesa, nonché le bolle relative all'allegato 10 sempre di questa difesa.
Si chiede, altresì, perizia tecnica per accertare a chi appartengono le voci di cui alle registrazioni di cui all. 8 di questa difesa, con espressa richiesta di deposito degli originali file audio in forma fisica. Si chiede di ammettersi l'interrogatorio del Sig. testimone CP_4 oculare dei fatti e degli accordi tra il ed i convenuti, ovvero sulle seguenti circostanze: Pt_1
1. Vero che lei era presente all'incontro, avvenuto in data prossima al maggio 2015, tra il Sig.
ed il Sig. nel quale lo stesso spiegava e proponeva la compensazione dei Parte_1 CP_2 crediti fiscali? 2. Vero che lei era presente all'incontro, avvenuto in data prossima al maggio
2015, tra il Sig. e la Sig.ra nel quale la stessa spiegava e proponeva la Parte_1 CP_1 compensazione dei crediti fiscali? 3. Vero che nell'occasione di cui ai punti precedenti i convenuti si proponevano di aiutare il , favorendolo anche nella compilazione dei
Pt_1 documenti? 4. Vero che nelle circostanze di cui alle domande precedenti, il riferiva ai
Pt_1 convenuti che non sapeva nulla delle compensazioni e che non ne aveva mai fatte? 5. Vero che nelle circostanze di cui alle domande precedenti, i convenuti riferivano al di aver già
Pt_1 fatto delle compensazioni con il Dotto per la loro società? 6. Vero che i convenuti tutti Pt_2 hanno proposto di effettuare l'operazione di compensazione al per la somma
Pt_1
pagina 2 di 7 complessiva di € 20.000, oltre un “regalo” per loro? Nonché sulle medesime circostanze,
l'interpello formale dei convenuti e l'interrogatorio libero dell'attore>>.
Per parte convenuta: <in via principale e nel merito: accertare dichiarare il diritto dell ad ottenere risarcimento per tutti i danni da fatto illecito derivati dal fallimento della cp_3>l'effetto respingere ogni domanda formulata dall'Attore.
2. Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c., previo accertamento della sua applicabilità al caso di specie e per l'effetto respingere ogni domanda formulata dall'Attore.
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per vizio dell'editio actionis con ogni conseguente provvedimento.
NEL MERITO In via principale 1. Rigettare tutte le domande formulate dal Sig. Parte_1
nei confronti dei Convenuti perché infondate in fatto ed in diritto, e perché comunque
[...] non provate. In via subordinata 2. Nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'Attore, previo accertamento di avvenuta cooperazione o concorso colposo nella condotta del
Dott. in qualità di professionista incaricato dall'Attore, nonché del concorso di Parte_3 colpa attribuibile a quest'ultimo ex Art. 1227 Cod. Civ., escludere il risarcimento ai sensi del secondo comma o in subordine ridurre ai sensi del primo comma la quantificazione dell'importo dei danni risarcibili all'Attore in misura proporzionale all'effettiva incidenza dagli stessa rivestita nella concausazione del danno tenuto anche conto dell'intenzionalità manifestata dall'Attore nella ricerca di determinate prestazioni professionali ed in ogni caso rispondente ai danni personali che effettivamente l'Attore dimostrerà di avere subito, determinando, ai sensi dell'Art. 1314 CC ovvero degli Artt. 2055 e 1299 CC, la ripartizione delle quote di responsabilità tra tutti i soggetti ritenuti responsabili. IN VIA ISTRUTTORIA a) Ammettere interrogatorio formale e disporsi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig.
[...]
, negli anni 2014 e 2015 accedeva agli uffici della Pt_1 Controparte_5 incontrando la Dott.ssa per discutere solo delle modalità di rientro dal debito CP_1 maturato dalla 2) Vero che il sig. , necessitando di acquistare CP_3 Parte_1 ulteriore materiale dalla per la realizzazione e/o ultimazione da Controparte_5 parte della sua società delle opere edili ancora in corso, nel marzo 2014, CP_3 concordava con la Dott.ssa di pagare le nuove forniture (quindi quelle avvenute CP_1
a partire dal mese di aprile 2014) contestualmente all'emissione delle relative fatture di vendita,
e si impegnava a saldare entro breve termine il debito pregresso mediante versamento di importi pagina 3 di 7 rateali? 3) Vero che in esecuzione del sopra citato accordo nell'anno 2014 versava CP_3 tre acconti alla mediante assegni bancari ed in particolare Euro Controparte_5
3.000,00= il giorno 11/08/2014 mediante assegno bancario 3700521651270 tratto su Credito
Valtellinese / Filiale di Erba;
Euro 15.000,00= il giorno 15/12/2014 mediante assegno bancario
3400521651270 tratto su Credito Valtellinese / Filiale di Erba;
Euro8.000,00= il giorno
31/12/2015 mediante assegno bancario 5640521651270 tratto su Credito Valtellinese / Filiale di
Erba come da doc. 15 che si rammostra? 4) Vero che successivamente cessava di CP_3 versare acconti e pertanto la si determinava ad adire le vie legali Controparte_5 per recuperare il proprio credito? 5) Vero che la Dott.ssa svolge la propria CP_1 attività professionale e lavorativa esclusivamente nel settore dell'edilizia presso la società di famiglia 6) Vero che la Dott.ssa e l'Ing. CP_5 Controparte_5 CP_1 sono del tutto estranei all'ambito della consulenza fiscale e contabile? 7) Controparte_2
Vero che Lei riveste la mansione di unica impiegata amministrativa presso la Controparte_5
8) Vero che è assistita da commercialista diverso dal
[...] Controparte_5
Dott. - Si indica a testimone su tutti i capitoli di prova la Sig.ra Parte_3 Tes_1 residente in [...] - 22060 Carimate (Co). Con espressa richiesta di essere ammessi alla prova contraria con il testimone sopra indicato sui capitoli di prova formulati dall'Attore che dovessero essere ammessi. b) A pag. n. 2 dell'Atto di Citazione l'Attore asserisce che “alcuni giorni dopo questi incontri iniziali, tornò, presso la ditta di chi scrive, l'Ing. con “in mano” il preventivo: era di 20.000 euro, di cui 17.000 fatturati Controparte_2 direttamente al consulente tributario e 3.000 per il suo “disturbo” e quello della moglie” e che
“Nell'occasione, infatti, la stessa pretese un assegno firmato in bianco a garanzia, dicendo che se non si fosse rispettato il piano di rientro, lo avrebbe compilato e versato. Così vi fu anche questa seconda dazione” mentre, al secondo capoverso di pag. n. 3 l'Attore ulteriormente asserisce che “Recuperati con somma fatica parte del pattuito (in realtà tutta quella che andava alla […]”. Considerato che i Convenuti contestano le suddette circostanze ribadendo di CP_1 non avere mai consegnato preventivi al e nemmeno di avere allo stesso chiesto a Pt_1 qualsivoglia titolo e tanto meno percepito somme di denaro da parte del , si formula Pt_1 istanza ex Art. 210 c.p.c. affinché il Giudice adito voglia ordinare al Sig. Parte_1
l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: - preventivo dallo stesso indicato al sopra citato settimo capoverso di pag. n. 2 dell'atto di citazione laddove viene precisato che “[…] Alcuni
pagina 4 di 7 giorni dopo questi incontri iniziali, tornò, presso la ditta di chi scrive, l'Ing. Controparte_2 con “in mano” il preventivo […]; - matrice dell'assegno in bianco menzionato nel terzultimo capoverso di pag. 3 della citazione laddove viene precisato che […] la chiese di pagare le CP_1 forniture ancora scoperte nei confronti della società. Cosa che ottenne a mani basse.
Nell'occasione, infatti, la stessa pretese un assegno firmato in bianco a garanzia, dicendo che se non si fosse rispettato il piano di rientro, lo avrebbe compilato e versato. Così vi fu anche questa seconda dazione […], ovvero ogni altra documentazione bancaria dalla quale possa risultare che l'incasso dei titoli sia avvenuto da parte dei soggetti indicati dal Sig. ; - matrice Pt_1 dell'assegno di importo pari a € 3.000,00.= che l'Attore avrebbe versato alla Dott.ssa CP_1
e/o all'Ing. o ricevuta / quietanza che questi ultimi avrebbero rilasciato
[...] Controparte_2
a seguito dell'avvenuto percepimento del suddetto importo, ovvero ogni altra documentazione bancaria dalla quale possa risultare che l'incasso dei titoli sia avvenuto da parte dei soggetti indicati dal Sig. ; - documentazione a riprova dell'attività che il Dott. Pt_1 Parte_3 avrebbe svolto in esecuzione del mandato ricevuto. IN OGNI CASO Con vittoria del compenso e delle spese di giudizio e con condanna dell'Attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per avere in mala fede avviato e portato a sentenza un giudizio in sede civile ordinaria totalmente e palesemente infondato>>.
Fatto e diritto ha citato in giudizio e per chiederne la Parte_1 CP_1 Controparte_2 <manleva per tutti i danni derivati dal fallimento della nonch quelli controparte_3 subiti dallo stesso personalmente a seguito dell compensazione dei debiti tributari con crediti inesistenti fatta dai convenuti>> e la restituzione della somma di €20.000,00 in ragione della nullità dei contratti relativi a tale operazione.
La pretesa attorea risulta priva di dimostrazione sotto svariati profili. Nello specifico:
- la narrativa e i documenti allegati non consentono di delineare con chiarezza né i profili dell'asserita
o nel doc. 1 si parla di un assegno non meglio identificato e della cui consegna non pagina 5 di 7 v'è prova;
o il doc. 2 è composto da dichiarazioni sottoscritte esclusivamente dall'attore;
o il doc. 3 viene riferito in citazione a un pagamento di cui non v'è prova;
o il doc. 4 si riferisce a un rimborso non meglio precisato;
o il doc. 5 riporta due conversazioni telefoniche di cui l'attore manca di indicare le parti asseritamente rilevanti;
- nessun atto penale di quelli citati (avviso di garanzia, sequestro) è stato prodotto;
- non c'è prova dei danni asseritamente patiti dall'attore sia perché l'operazione ha riguardato la posizione debitoria non sua personale, ma di una società di capitali (di cui neppure si cura di produrre una visura), sia perché la quantificazione operata a pag. 9 della citazione non è corredata da documentazione alcuna (nemmeno con riguardo alla somma per cui si agisce in restituzione) e neppure, conseguentemente, permette di distinguere tra pregiudizio patito dalla società (rispetto al quale l'attore è privo di titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio) e pregiudizio patito dall'attore “in proprio”.
Le istanze istruttorie di prova orale articolate dall'attore, anche ove ammesse, non avrebbero potuto colmare tutte le lacune evidenziate.
Resta da osservare che va negata l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso proposta dall'attore nella seconda memoria istruttoria, siccome irrilevante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stante la natura documentale della controversia. Il valore della causa non è indeterminabile, come asserisce l'attore in citazione, ma è pari a €1.000.000,00. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, posto che l'azione è stata rigettata per difetto di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
pagina 6 di 7 - condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- manda alla cancelleria per la dovuta integrazione, da parte dell'attore, del contributo unificato, posto che il valore della causa è pari a €1.000.000,00.
Como, 17/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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