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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17870 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa DR IM, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies e 189 c.p.c., si è
tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
atteso che entrambe le parti hanno depositato le note di udienza, chiedendo la decisione della lite,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45924 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
14172/2023”, e pendente tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] via Ruggero di Lauria n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Piero Carletti, che lo Pt_1
rappresenta e difende per procura a margine dello scritto introduttivo attore opponente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in via Nizza n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Chiappini, Pt_1
che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso monitorio convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 14172/2023,
emesso in data 13 settembre 2023 per la complessiva somma di € 137.138,20, pretesa in pagamento, dalla a titolo di corrispettivo dei lavori e servizi di pronto CP_1
1 2
intervento, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, forniti a beneficio degli immobili dell' della Provincia di facenti parte della zona BETA NORD, in Pt_1 Pt_1
forza del contratto di appalto inter partes, esibito unitamente al ricorso ingiuntivo.
L' ha svolto opposizione per i motivi a seguire distintamente esaminati;
attivato Pt_1
il contraddittorio, la parte convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione;
autorizzata la provvisoria esecuzione (parziale) del decreto opposto la causa, ritenuta non bisognevole di ulteriore istruttoria, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, ex art. 281-quinquies c.p.c.
2. merito della lite.
2.1 Il tribunale deve prendere atto del sopravvenuto pagamento, nelle more della lite,
della somma di € 25.000,00, quindi della somma di € 50.000,00, a deconto del maggiore avere portato dal decreto opposto, sì come riconosciuto dalla difesa della in CP_1 sede di costituzione in giudizio ed in corso di causa.
Difatti, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa convenuta opposta, tali pagamenti, benché sopravvenuti a lite pendente, sono bastevoli alla revoca dell'ingiunzione, salvo il potere-dovere del tribunale di valutare la soccombenza virtuale delle parti in ordine alla porzione di credito ormai estinta, nonché il potere-dovere di scrutinare la fondatezza della restante pretesa creditoria della ingiungente, nella misura in cui ancora controversa.
È infatti principio pacifico quello secondo cui «il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della
somma effettivamente dovuta» (tale la massima ufficiale tratta da Cass. n. 15026 del
15/07/2005; conf. Cass. n. 6514 del 19/03/2007; il principio è ripetuto dalla giurisprudenza successiva: v. da ultimo Cass. 30/11/2010, n. 24258; Cass. sez. L, 17/10/2011, n. 21432; Cass.
sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).
2.2 Ciò posto, l'opposizione dell' risulta nel merito infondata, per quanto a Pt_1
seguire considerato.
Va rammentato che, come già accennato, la ha agito in giudizio per CP_1
ottenere il corrispettivo pattuito per i lavori e servizi previsti nel contratto di appalto esibito in atti (all. 1 al ricorso ingiuntivo), in dettaglio indicati nelle fatture accluse al ricorso monitorio (v. all. 2 al fascicolo monitorio).
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, è principio ormai
2 3
tradizionale quello secondo cui «in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.» (così per tutte
Cass. Sez. 6, 12/10/2018, n. 25584; in termini Cass. Sez. 2, 21/05/2019, n. 13685).
Orbene la convenuta opposta (attrice sostanziale) ha esaudito gli oneri di prova
spettantile, esibendo in giudizio: (a) il contratto di appalto concluso con l' della Pt_1
Provincia di (all. 1 al ricorso ingiuntivo), che risulta debitamente sottoscritto da Pt_1
entrambi e contraenti, e che reca le generalità delle persone fisiche rispettivamente
rappresentanti di ciascuna persona giuridica contraente (v. pagine 1 e 2, lett. A) e B); (b)
il certificato di regolare esecuzione dei lavori e servizi ricevuti in appalto (all. 5 alla comparsa di costituzione in giudizio); (c) il certificato di conformità dell'impianto idrico realizzato nell'ambito della commessa di che trattasi (all. C alla comparsa di costituzione in giudizio); (d) l'autorizzazione ad emettere fattura a fronte del 1° SAL, rilasciata dalla committenza, in persona del RUP (all. 6 alla comparsa di costituzione in giudizio); (e)
l'autorizzazione rilasciata dal Direttore dei lavori per tutte le fatture a corredo del ricorso ingiuntivo (all. G alla comparsa di costituzione).
Gravava quindi sull'opponente (convenuto sostanziale) eccepire e documentare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a precludere l'accoglimento della domanda.
2.3 In disparte dell'eccezione (in senso lato) di pagamento della somma di € 75.000,00,
come detto sopravvenuto a lite pendente, le questioni sollevate dalla difesa dell' Pt_1 risultano inconsistenti anzichenò.
In particolare:
- la copia notificata del decreto ingiuntivo risulta accompagnata dalla relata ove presente l'attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale prevista dall'art. 3-bis
legge n. 53/1994, sì che francamente non si intende il senso dell'eccezione, in effetti basata su quella che risulta una mera imprecisione terminologica;
in ogni caso qualsivoglia questione di nullità della notificazione del decreto (ivi inclusa quella relativa al domicilio digitale ove effettuata la notifica) risulta superata, per raggiungimento dello scopo
3 4
dell'atto (art. 156, comma 3 c.p.c.), grazie all'opposizione tempestivamente proposta dal destinatario;
- la difesa convenuta opposta ha documentato di avere attivato, nelle more, il procedimento di media-conciliazione (v. all. E alla comparsa di costituzione in giudizio, e il verbale di mediazione negativa successivamente prodotto), talché ogni questione di procedibilità della domanda (laddove ipoteticamente sussistente) risulta superata in corso di lite;
- palesemente smentito dal documento negoziale di appalto (che, come detto, alla pagina 2 riporta il nominativo di quale legale rappresentante della Parte_2
, è l'argomento secondo cui il contratto di appalto inter partes sarebbe CP_1
sprovvisto delle generalità delle persone fisiche comparenti, in rappresentanza dell'Azienda e della società appaltatrice;
- le contestazioni levate in ordine alla (presunta) assenza di certificazioni di regolare
esecuzione dei lavori e di certificazioni di conformità degli impianti risultano smentite dalla documentazione sopra richiamata, ed esibita dalla difesa convenuta opposta in sede di costituzione in giudizio;
- la questione inerente alla (presunta) mancata attestazione SOA per la partecipazione
alla gara di affidamento del contratto risulta quantomeno intempestiva, e comunque contraria a buona fede oggettiva (art. 1375 c.c., art. 1460 c.c.), ché semmai l'assenza della qualificazione prevista per la partecipazione alla gara avrebbe dovuto precludere
l'aggiudicazione del contratto, non già la sua esecuzione (una volta stipulato): la questione pertanto, poiché sollevata per la prima volta in occasione del presente giudizio,
risulta manifestamente contraria a buona fede (Cass. Sez. 3, 03/11/2010, n. 22353: «per la
legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento -
oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra
prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia
determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come
quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per
mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza
la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del
giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione
spontanea del contratto»; conf. Cass. Sez. 2, 07/12/1994, n. 10506; Cass. Sez. 2, 18/05/1988, n.
3465: «con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve
4 5
valutare se costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il
proprio inadempimento, assumendo a tale fine Rilevanza il fatto che la giustificazione del rifiuto o
del ritardo nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non,
come la correttezza e la buona fede imporrebbero, durante l'esecuzione del contratto»; da ultimo,
v. Cass. Sez. 2, 28/12/2023, n. 36295: «in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine
volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria
che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione
del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per
ottenere la spontanea esecuzione del contratto»);
- questo, senza considerare che l'eventuale assenza delle qualità (tecnico-giuridiche)
eventualmente essenziali ai fini della stipula del contratto pubblico non è tale da produrne
ipso iure la nullità, comportandone semmai (in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge) la mera annullabilità, che peraltro è di competenza del giudice
amministrativo, non già del giudice ordinario: donde profilo di radicale inammissibilità
della questione;
- la questione relativa al possesso di certificazione di regolarità contributiva (DURC),
oltre a scontare il vizio di intempestività sopra evidenziato (non risultando mai sollevata prima dell'odierno giudizio) è comunque infondata, a fronte della certificazione esibita in giudizio dalla convenuta opposta (v. all. D alla comparsa di costituzione in giudizio).
Infine, vale aggiungere che:
- l'opponente non ha inteso neppure indicare in cosa sarebbe consistito il presunto
inadempimento della controparte, limitandosi ad evidenziare che l'ingiungente non avesse fornito prova del credito vantato in giudizio: tale argomento di mero stile neppure assurge a contestazione propriamente detta (art. 115 c.p.c.; v. Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889: «in
materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico
non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»);
- il ricorso ingiuntivo reca, nell'intestazione, la seguente dicitura: «ricorso ex art. 633
c.p.c. con richiesta di applicazione interessi moratori ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231», sicché
francamente non si capisce il senso dell'assunto secondo cui la misura (e decorrenza)
degli interessi non sarebbe stata esattamente indicata, dalla ingiungente, nel ricorso monitorio (v. anche alla pagina 2 del ricorso, ove si legge: «oltre interessi moratori dalla
scadenza delle fatture fino al soddisfo»).
Né è dubbio che il contratto inter partes sia annoverabile tra le transazioni commerciali
5 6
a cui è riferita la normativa di lotta ai ritardi di pagamento;
donde l'assoluta irrilevanza delle questioni attinenti alle procedure amministrative di spesa cui l' è tenuta, in Pt_1
quanto ente pubblico, dovendosi configurare la mora automatica della committente alla scadenza (trentesimo giorno) delle fatture azionate con il ricorso monitorio.
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
dandosi atto del sopravvenuto pagamento della somma di € 75.000,00, nelle more della lite, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della (residua) somma di € 62.138,20,
oltre IVA, nonché oltre interessi di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, sull'importo delle singole fatture azionate in ricorso, dalla rispettiva scadenza fino alla data dell'avvenuto o del futuro pagamento.
La soccombenza (reale e virtuale) dell'opponente regola le spese (incluse quelle attinenti alla fase monitoria); i pagamenti operati nelle more del giudizio evitano all' la condanna ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così
provvede:
- dato atto del sopravvenuto pagamento della somma di € 75.000,00, in corso di causa:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 14172/2023, emesso in data 13 settembre 2023 su istanza della CP_1
- rigetta, per il resto, le ragioni di opposizione, e per l'effetto:
• condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 62.138,20, oltre IVA e oltre interessi di cui agli CP_1
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, sull'importo delle fatture indicate nel ricorso monitorio, dalla rispettiva scadenza al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore della controparte delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 379,00 per esborsi, € 14.103,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 21 dicembre 2025 il giudice
DR IM
6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa DR IM, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies e 189 c.p.c., si è
tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
atteso che entrambe le parti hanno depositato le note di udienza, chiedendo la decisione della lite,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45924 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
14172/2023”, e pendente tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] via Ruggero di Lauria n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Piero Carletti, che lo Pt_1
rappresenta e difende per procura a margine dello scritto introduttivo attore opponente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in via Nizza n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Chiappini, Pt_1
che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso monitorio convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 14172/2023,
emesso in data 13 settembre 2023 per la complessiva somma di € 137.138,20, pretesa in pagamento, dalla a titolo di corrispettivo dei lavori e servizi di pronto CP_1
1 2
intervento, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, forniti a beneficio degli immobili dell' della Provincia di facenti parte della zona BETA NORD, in Pt_1 Pt_1
forza del contratto di appalto inter partes, esibito unitamente al ricorso ingiuntivo.
L' ha svolto opposizione per i motivi a seguire distintamente esaminati;
attivato Pt_1
il contraddittorio, la parte convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione;
autorizzata la provvisoria esecuzione (parziale) del decreto opposto la causa, ritenuta non bisognevole di ulteriore istruttoria, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, ex art. 281-quinquies c.p.c.
2. merito della lite.
2.1 Il tribunale deve prendere atto del sopravvenuto pagamento, nelle more della lite,
della somma di € 25.000,00, quindi della somma di € 50.000,00, a deconto del maggiore avere portato dal decreto opposto, sì come riconosciuto dalla difesa della in CP_1 sede di costituzione in giudizio ed in corso di causa.
Difatti, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa convenuta opposta, tali pagamenti, benché sopravvenuti a lite pendente, sono bastevoli alla revoca dell'ingiunzione, salvo il potere-dovere del tribunale di valutare la soccombenza virtuale delle parti in ordine alla porzione di credito ormai estinta, nonché il potere-dovere di scrutinare la fondatezza della restante pretesa creditoria della ingiungente, nella misura in cui ancora controversa.
È infatti principio pacifico quello secondo cui «il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della
somma effettivamente dovuta» (tale la massima ufficiale tratta da Cass. n. 15026 del
15/07/2005; conf. Cass. n. 6514 del 19/03/2007; il principio è ripetuto dalla giurisprudenza successiva: v. da ultimo Cass. 30/11/2010, n. 24258; Cass. sez. L, 17/10/2011, n. 21432; Cass.
sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).
2.2 Ciò posto, l'opposizione dell' risulta nel merito infondata, per quanto a Pt_1
seguire considerato.
Va rammentato che, come già accennato, la ha agito in giudizio per CP_1
ottenere il corrispettivo pattuito per i lavori e servizi previsti nel contratto di appalto esibito in atti (all. 1 al ricorso ingiuntivo), in dettaglio indicati nelle fatture accluse al ricorso monitorio (v. all. 2 al fascicolo monitorio).
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, è principio ormai
2 3
tradizionale quello secondo cui «in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.» (così per tutte
Cass. Sez. 6, 12/10/2018, n. 25584; in termini Cass. Sez. 2, 21/05/2019, n. 13685).
Orbene la convenuta opposta (attrice sostanziale) ha esaudito gli oneri di prova
spettantile, esibendo in giudizio: (a) il contratto di appalto concluso con l' della Pt_1
Provincia di (all. 1 al ricorso ingiuntivo), che risulta debitamente sottoscritto da Pt_1
entrambi e contraenti, e che reca le generalità delle persone fisiche rispettivamente
rappresentanti di ciascuna persona giuridica contraente (v. pagine 1 e 2, lett. A) e B); (b)
il certificato di regolare esecuzione dei lavori e servizi ricevuti in appalto (all. 5 alla comparsa di costituzione in giudizio); (c) il certificato di conformità dell'impianto idrico realizzato nell'ambito della commessa di che trattasi (all. C alla comparsa di costituzione in giudizio); (d) l'autorizzazione ad emettere fattura a fronte del 1° SAL, rilasciata dalla committenza, in persona del RUP (all. 6 alla comparsa di costituzione in giudizio); (e)
l'autorizzazione rilasciata dal Direttore dei lavori per tutte le fatture a corredo del ricorso ingiuntivo (all. G alla comparsa di costituzione).
Gravava quindi sull'opponente (convenuto sostanziale) eccepire e documentare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a precludere l'accoglimento della domanda.
2.3 In disparte dell'eccezione (in senso lato) di pagamento della somma di € 75.000,00,
come detto sopravvenuto a lite pendente, le questioni sollevate dalla difesa dell' Pt_1 risultano inconsistenti anzichenò.
In particolare:
- la copia notificata del decreto ingiuntivo risulta accompagnata dalla relata ove presente l'attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale prevista dall'art. 3-bis
legge n. 53/1994, sì che francamente non si intende il senso dell'eccezione, in effetti basata su quella che risulta una mera imprecisione terminologica;
in ogni caso qualsivoglia questione di nullità della notificazione del decreto (ivi inclusa quella relativa al domicilio digitale ove effettuata la notifica) risulta superata, per raggiungimento dello scopo
3 4
dell'atto (art. 156, comma 3 c.p.c.), grazie all'opposizione tempestivamente proposta dal destinatario;
- la difesa convenuta opposta ha documentato di avere attivato, nelle more, il procedimento di media-conciliazione (v. all. E alla comparsa di costituzione in giudizio, e il verbale di mediazione negativa successivamente prodotto), talché ogni questione di procedibilità della domanda (laddove ipoteticamente sussistente) risulta superata in corso di lite;
- palesemente smentito dal documento negoziale di appalto (che, come detto, alla pagina 2 riporta il nominativo di quale legale rappresentante della Parte_2
, è l'argomento secondo cui il contratto di appalto inter partes sarebbe CP_1
sprovvisto delle generalità delle persone fisiche comparenti, in rappresentanza dell'Azienda e della società appaltatrice;
- le contestazioni levate in ordine alla (presunta) assenza di certificazioni di regolare
esecuzione dei lavori e di certificazioni di conformità degli impianti risultano smentite dalla documentazione sopra richiamata, ed esibita dalla difesa convenuta opposta in sede di costituzione in giudizio;
- la questione inerente alla (presunta) mancata attestazione SOA per la partecipazione
alla gara di affidamento del contratto risulta quantomeno intempestiva, e comunque contraria a buona fede oggettiva (art. 1375 c.c., art. 1460 c.c.), ché semmai l'assenza della qualificazione prevista per la partecipazione alla gara avrebbe dovuto precludere
l'aggiudicazione del contratto, non già la sua esecuzione (una volta stipulato): la questione pertanto, poiché sollevata per la prima volta in occasione del presente giudizio,
risulta manifestamente contraria a buona fede (Cass. Sez. 3, 03/11/2010, n. 22353: «per la
legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento -
oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra
prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia
determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come
quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per
mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza
la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del
giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione
spontanea del contratto»; conf. Cass. Sez. 2, 07/12/1994, n. 10506; Cass. Sez. 2, 18/05/1988, n.
3465: «con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve
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valutare se costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il
proprio inadempimento, assumendo a tale fine Rilevanza il fatto che la giustificazione del rifiuto o
del ritardo nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non,
come la correttezza e la buona fede imporrebbero, durante l'esecuzione del contratto»; da ultimo,
v. Cass. Sez. 2, 28/12/2023, n. 36295: «in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine
volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria
che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione
del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per
ottenere la spontanea esecuzione del contratto»);
- questo, senza considerare che l'eventuale assenza delle qualità (tecnico-giuridiche)
eventualmente essenziali ai fini della stipula del contratto pubblico non è tale da produrne
ipso iure la nullità, comportandone semmai (in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge) la mera annullabilità, che peraltro è di competenza del giudice
amministrativo, non già del giudice ordinario: donde profilo di radicale inammissibilità
della questione;
- la questione relativa al possesso di certificazione di regolarità contributiva (DURC),
oltre a scontare il vizio di intempestività sopra evidenziato (non risultando mai sollevata prima dell'odierno giudizio) è comunque infondata, a fronte della certificazione esibita in giudizio dalla convenuta opposta (v. all. D alla comparsa di costituzione in giudizio).
Infine, vale aggiungere che:
- l'opponente non ha inteso neppure indicare in cosa sarebbe consistito il presunto
inadempimento della controparte, limitandosi ad evidenziare che l'ingiungente non avesse fornito prova del credito vantato in giudizio: tale argomento di mero stile neppure assurge a contestazione propriamente detta (art. 115 c.p.c.; v. Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889: «in
materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico
non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»);
- il ricorso ingiuntivo reca, nell'intestazione, la seguente dicitura: «ricorso ex art. 633
c.p.c. con richiesta di applicazione interessi moratori ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231», sicché
francamente non si capisce il senso dell'assunto secondo cui la misura (e decorrenza)
degli interessi non sarebbe stata esattamente indicata, dalla ingiungente, nel ricorso monitorio (v. anche alla pagina 2 del ricorso, ove si legge: «oltre interessi moratori dalla
scadenza delle fatture fino al soddisfo»).
Né è dubbio che il contratto inter partes sia annoverabile tra le transazioni commerciali
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a cui è riferita la normativa di lotta ai ritardi di pagamento;
donde l'assoluta irrilevanza delle questioni attinenti alle procedure amministrative di spesa cui l' è tenuta, in Pt_1
quanto ente pubblico, dovendosi configurare la mora automatica della committente alla scadenza (trentesimo giorno) delle fatture azionate con il ricorso monitorio.
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
dandosi atto del sopravvenuto pagamento della somma di € 75.000,00, nelle more della lite, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della (residua) somma di € 62.138,20,
oltre IVA, nonché oltre interessi di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, sull'importo delle singole fatture azionate in ricorso, dalla rispettiva scadenza fino alla data dell'avvenuto o del futuro pagamento.
La soccombenza (reale e virtuale) dell'opponente regola le spese (incluse quelle attinenti alla fase monitoria); i pagamenti operati nelle more del giudizio evitano all' la condanna ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così
provvede:
- dato atto del sopravvenuto pagamento della somma di € 75.000,00, in corso di causa:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 14172/2023, emesso in data 13 settembre 2023 su istanza della CP_1
- rigetta, per il resto, le ragioni di opposizione, e per l'effetto:
• condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 62.138,20, oltre IVA e oltre interessi di cui agli CP_1
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, sull'importo delle fatture indicate nel ricorso monitorio, dalla rispettiva scadenza al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore della controparte delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 379,00 per esborsi, € 14.103,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 21 dicembre 2025 il giudice
DR IM
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