Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8375/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 8375/2024 R.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
( ), con Avv. Alessandro Vernole, Parte_1 C.F._1
-parte attrice-
e
( ), con Avv. Pietro Cristiano CP_1 C.F._2
Cacciapaglia,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo che Parte_1 con sentenza n. 5078/2018 del 03.12.2018 il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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matrimonio con pronunciandosi sulle questioni CP_1 accessorie in adesione al ricorso congiunto delle parti1.
Ha dedotto che entrambe le figlie vivono a Roma in locazione e che, in particolare, (23.02.2001) ha frequentato un Per_1 corso universitario sino al 24.07.2024 e la gemella Per_2
(23.02.2001) ha trovato occupazione lavorativa. Ha lamentato di non aver potuto condividere la scelta locativa delle figlie che sostengono una spesa mensile di canone pari ad € 1.200,00.
Ha dichiarato la sopravvenienza di uno squilibrio economico a causa delle mutate esigenze delle figlie.
Ha concluso domandando: la revoca del contributo al mantenimento della FI;
disporsi in favore della Per_2 FI un contributo pari ad € 500,00 omnicomprensivo Per_1 anche delle spese straordinarie;
fissarsi un contributo a carico della madre per il mantenimento di disporsi che Per_1 le figlie non siano più collocate presso la madre. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 31.07.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato che la FI sia divenuta indipendente Per_2 rilevando che la stessa ha avuto esperienze lavorative limitate nel tempo e nella retribuzione e che soffre di una sindrome depressiva per la quale l'esperienza romana ha rappresentato una terapia.
Ha dichiarato che le spese per l'alloggio in Roma sono congrue in relazione al relativo mercato.
Ha dedotto che le esigenze di si sono accresciute. Per_1
Ha concluso per: il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, l'aumento della contribuzione paterna al mantenimento della FI in misura pari ad € 600,00. Per_1
I.3.- All'udienza del 24.02.2025 sono state ascoltate le parti e il giudice delegato ha direttamente rimesso la causa al Collegio per la decisione. 1 Per quello che ivi rileva, i provvedimenti attualmente in vigore prevedono: la contribuzione paterna al mantenimento ordinario delle due figlie pari ad € 300,00 per ciascuna oltre 50% per spese straordinarie;
collocamento prevalente delle figlie presso la madre;
godimento della casa familiare in capo al padre;
pagamento del mutuo sulla casa familiare a carico esclusivo del padre.
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II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico, con la precisazione che la modifica delle condizioni di divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede di divorzio.
III.- La domanda del ricorrente relativa ai provvedimenti economici riguardanti la FI (23.02.2001) è meritevole Per_2 di parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.
Dall'istruttoria documentale e orale è emerso che la FI
, conseguito un diploma di scuola superiore, ha iniziato Per_2 ad avere esperienze lavorative trasferendosi a Roma. Tali occupazioni le hanno procurato redditi nell'ordine di €
1.000,00 al mese circa, ma si sono svolte per periodi di tempo limitati. La ragazza infatti è attualmente tornata presso la casa della madre in Bari e non lavora. Sebbene l'età della ragazza, il suo titolo di studi e le esperienze lavorative già svolte possano astrattamente essere tali da considerare ormai assolto l'obbligo genitoriale di mantenimento, deve però osservarsi che nel caso di specie non può giungersi ad una tale conclusione per il fatto che la ragazza soffre di un disturbo depressivo che impone una valutazione concreta delle sue esigenze da ritenersi maggiori rispetto alla norma. Sotto quest'ottica devono ritenersi verosimili le deduzioni materne in ordine al fatto che l'esperienza romana, anche lavorativa, ha certamente avuto una componente di sostegno terapico per la ragazza.
Pertanto, non si può affermare il raggiungimento della piena indipendenza della FI tale da comportare la revoca Per_2 degli obblighi genitoriali di mantenimento;
nondimeno, però, deve osservarsi che tali obblighi possono ritenersi attenuati poiché i genitori hanno comunque almeno avviato la FI verso un percorso di indipendenza.
Il Collegio ritiene pertanto congruo ridurre l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento della FI in Per_2 misura pari ad € 150,00 a far data dalla corrente mensilità di aprile 2025.
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IV.- Le reciproche domande relative al mantenimento della FI devono essere decise in base alle seguenti comuni Per_1 argomentazioni.
È incontestato tra le parti che la FI non si sia ancora resa indipendente poiché si è da poco laureata e sta svolgendo attualmente un tirocinio abilitante.
Le sue esigenze si sono oggettivamente accresciute rispetto all'epoca del divorzio che risale ad oltre cinque anni orsono.
Peraltro, anche da un punto di vista qualitativo, la ragazza ha avviato una vita da studentessa fuori sede che comporta un sensibile aumento delle sue necessità basilari.
Pertanto, la contribuzione al di lei mantenimento deve essere aumentata con la precisazione che anche a carico della madre deve essere posto un obbligo di contribuzione diretta.
Infatti, da oltre un lustro è domiciliata in maniera Per_1 quasi esclusiva in altra città sicché ha reciso ogni legame con il precedente domicilio materno che, peraltro, non corrispondeva neanche alla casa familiare.
Quanto alla misura, il Collegio ritiene opportuno fissare una somma da intendersi comprensiva anche degli oneri necessari alla locazione che attualmente ammontano ad € 1.150 mensili
(cfr. contratto in vigore) e appaiono sproporzionati rispetto alle capacità economiche dei genitori (pari a circa € 2.300,00 mensili cadauno) in riferimento al mantenimento di una sola FI, atteso che è oramai rientrata a Bari. Sicché sarà Per_2 onere della FI trovare una occupazione meno onerosa alla scadenza del contratto (prevista per ottobre 2025) ovvero contribuire personalmente alle spese di locazione anche con entrate derivanti da occupazioni precarie e accessorie.
Pertanto, il Collegio stima congruo fissare in € 750,00 mensili la contribuzione di ciascun genitore al mantenimento ordinario e alle spese di locazione della FI . Tale Per_1 importo dovrà essere corrisposto da ciascuno direttamente alla FI. Resta fermo che ogni altra ulteriore spesa straordinaria continuerà a gravare sui genitori nella misura del 50% ciascuno e sarà regolata nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
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V.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti in ragione della sostanziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8375/2024, introdotto con ricorso del 31.07.2024 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, a parziale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale di
Bari con sentenza n. 5078/2018 del 03.12.2018, così provvede:
1) DISPONE che, a far data dalla corrente mensilità di aprile
2025, il contributo paterno al mantenimento ordinario della FI (23.02.2001) sia ridotto ad € 150,00 mensili;
Per_2
2) DISPONE che, a far data dalla corrente mensilità di aprile
2025, ciascun genitore dovrà contribuire al mantenimento ordinario e alle spese della locazione in Roma per la FI (23.02.2001) in misura complessivamente pari ad Per_1
€ 750,00 mensili cadauno;
3) DISPONE che ogni ulteriore spesa straordinaria per la FI resterà a carico di entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno e sarà regolata nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo
Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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