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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3851/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata l'1.03.2024, proposto da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Di Nicuolo (C.F. ) e Alessandro Gurreri, (C.F. C.F._2
), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Picozzi (c.f.: ) e C.F._4
Giovanna Munzi (c.f.: ), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellata
(C.F. , P.I. del Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), quale successore della già a
[...] P.IVA_3 Controparte_4
seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del (autorizzato Controparte_3 con provvedimento Ivass n. 0073646 del 28 marzo 2023), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò (C.F.
, come da procura alle liti in atti. C.F._6
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Per quanto in questa sede ancora rileva, in ragione della pronuncia da rendere su accordo delle parti, va fatto integrale rinvio alla sentenza impugnata per la descrizione dello svolgimento dei fatti di causa.
La ridetta sentenza, che ha così statuito: <<-) rigetta la domanda proposta da Pt_1
nei confronti della e del in Roma;
[...] CP_1 Controparte_5
-) dichiara assorbite le domande proposte dalla e dal CP_1 Controparte_5
in Roma nei confronti della e della
[...] Controparte_6 [...]
Controparte_7
-) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute e delle terze chiamate, che liquida, per ciascuna parte, in € 35,00 per spese ed € 2.400,00 per spese, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge>>.
Tale sentenza è stata in questa sede impugnata dall'originaria attrice, che ne ha chiesto la riforma per tutti i motivi illustrati nell'atto di appello – da intendersi qui riportato, quale parte espressa e necessaria di questa decisione – in accoglimento delle seguenti richieste,
preliminarmente disposta la sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata: <
da parte attrice/appellante e provati nel giudizio di primo grado, nonché cosi come esposti nel presente atto di appello, ed in accoglimento della ricostruzione giuridica offerta o,
comunque, in applicazione del principio iura novit curia:
- Accertare e dichiarare la responsabilità della n persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, nonché il in Controparte_8 persona del sua amministratore pro tempore, nella verificazione dell'occorso sinistro in subito dalla SI.ra - per l'effetto - condannare in Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché il Controparte_8
in persona del sua amministratore pro tempore, a risarcire i
[...]
pregiudizi patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attrice per i fatti di cui è
causa, quantificati nella complessiva somma di Euro 6.219,20 per le voci di danno indicate in atti (danno biologico, danno biologico temporaneo, invalidità temporanea assoluta e relativa e per danno morale (personalizzazione), oltre Euro 302,00 per spese mediche come documentate, con rivalutazione monetaria computata dall'evento o, in via subordinata, dalla domanda sino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi legali da tale data al saldo;
- Condannare altresì in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, nonché il in persona del suo Controparte_8
amministratore pro tempore al pagamento in favore della SI.ra al Parte_1
risarcimento del danno per lucro cessante come indicato nel corpo dell'atto ovvero in via equitativa.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CA oltre spese generali, del presente giudizio e del precedente grado di giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma;
- in via subordinata, e salvo gravame in accoglimento del motivo appello di cui al paragrafo 3 del presente atto di appello proposto dalla SI.ra , modificare Parte_1
integralmente e/o annullare la sentenza del Tribunale di Roma n. 3851/2024, del
29.02.2024, pubblicata il 01.03.2024, non notificata e per l'effetto, nella denegata ipotesi e salvo gravame qualora, venisse accertato dalla Corte un eventuale comportamento colposo della danneggiata, che avrebbe contribuito alla causazione del danno, ridurre il risarcimento in ragione della misura che la Corte secondo la propria valutazione riterrà legittima, con vittoria delle spese di lite del presente grado e del precedente grado di giudizio dinnanzi il Tribunale in favore della SI.ra ; Parte_1
-in via ancora più subordinata e salvo gravame, qualora la Corte di appello non ritenesse di accogliere i precedenti motivi di appello e le precedenti conclusioni, in accoglimento del motivo appello di cui al paragrafo 4 del presente atto di appello proposto dalla SI.ra modificare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
3851/2024, del 29.02.2024, pubblicata il 01.03.2024, non notificata e per l'effetto disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio tra tutte le parti in causa e con vittoria della spese di lite in favore della SI.ra del presente Parte_1
grado di giudizio>>.
1.1-Si sono costituite le parti appellate e, quanto alla ha chiesto, in via CP_1
preliminare, il rigetto della chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, il rigetto dell'appello; in via subordinata, dichiararsi il concorso di colpa dell'infortunata; in ogni caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, dichiararsi la compagnia assicurativa chiamata in causa tenuta alla manleva.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi. Quanto alla compagnia assicurativa, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
§2-La Corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha disatteso la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e ha formulato proposta conciliativa, rinviando per la verifica della sua accettazione.
All'udienza del 26.06.2025, tutte le parti costituite hanno dichiarato la loro disponibilità
alla definizione bonaria della contesa, avendo tutte concordemente ed espressamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, sulla base del seguente accordo: rinuncia all'appello e compensazione delle spese di lite del grado.
Ora, attesa la concorde richiesta di cui innanzi, la corte deve constatare il sopravvenuto disinteresse alla lite, univocamente desumibile dal descritto contegno delle parti. E,
pertanto, anche se le stesse non hanno chiesto che la causa sia definita così come prevede l'art. 185 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, mediante sottoscrizione del verbale contenente la proposta conciliativa, deve senz'altro accogliersi la congiunta richiesta di cui si è detto, sulla base della univoca dichiarazione di rinuncia all'impugnativa da parte dell'appellante e della concorde istanza di tutte le parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite del grado.
Per completezza va anche detto che la procura alle liti rilasciata dall'appellante al suo difensore costituito in giudizio rende senz'altro valida ed efficace la ridetta rinuncia,
leggendosi nella procura stessa che è rilasciata per ogni stato e grado, con ogni più ampia facoltà anche di transigere e conciliare (cfr. procura allegata all'atto di appello, rilasciata al momento dell'instaurazione della prima fase di giudizio).
Le spese del grado vanno quindi regolate come da accordo delle parti.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3851/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata l'1.03.2024, proposto da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Di Nicuolo (C.F. ) e Alessandro Gurreri, (C.F. C.F._2
), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Picozzi (c.f.: ) e C.F._4
Giovanna Munzi (c.f.: ), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellata
(C.F. , P.I. del Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), quale successore della già a
[...] P.IVA_3 Controparte_4
seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del (autorizzato Controparte_3 con provvedimento Ivass n. 0073646 del 28 marzo 2023), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò (C.F.
, come da procura alle liti in atti. C.F._6
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Per quanto in questa sede ancora rileva, in ragione della pronuncia da rendere su accordo delle parti, va fatto integrale rinvio alla sentenza impugnata per la descrizione dello svolgimento dei fatti di causa.
La ridetta sentenza, che ha così statuito: <<-) rigetta la domanda proposta da Pt_1
nei confronti della e del in Roma;
[...] CP_1 Controparte_5
-) dichiara assorbite le domande proposte dalla e dal CP_1 Controparte_5
in Roma nei confronti della e della
[...] Controparte_6 [...]
Controparte_7
-) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute e delle terze chiamate, che liquida, per ciascuna parte, in € 35,00 per spese ed € 2.400,00 per spese, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge>>.
Tale sentenza è stata in questa sede impugnata dall'originaria attrice, che ne ha chiesto la riforma per tutti i motivi illustrati nell'atto di appello – da intendersi qui riportato, quale parte espressa e necessaria di questa decisione – in accoglimento delle seguenti richieste,
preliminarmente disposta la sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata: <
da parte attrice/appellante e provati nel giudizio di primo grado, nonché cosi come esposti nel presente atto di appello, ed in accoglimento della ricostruzione giuridica offerta o,
comunque, in applicazione del principio iura novit curia:
- Accertare e dichiarare la responsabilità della n persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, nonché il in Controparte_8 persona del sua amministratore pro tempore, nella verificazione dell'occorso sinistro in subito dalla SI.ra - per l'effetto - condannare in Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché il Controparte_8
in persona del sua amministratore pro tempore, a risarcire i
[...]
pregiudizi patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attrice per i fatti di cui è
causa, quantificati nella complessiva somma di Euro 6.219,20 per le voci di danno indicate in atti (danno biologico, danno biologico temporaneo, invalidità temporanea assoluta e relativa e per danno morale (personalizzazione), oltre Euro 302,00 per spese mediche come documentate, con rivalutazione monetaria computata dall'evento o, in via subordinata, dalla domanda sino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi legali da tale data al saldo;
- Condannare altresì in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, nonché il in persona del suo Controparte_8
amministratore pro tempore al pagamento in favore della SI.ra al Parte_1
risarcimento del danno per lucro cessante come indicato nel corpo dell'atto ovvero in via equitativa.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CA oltre spese generali, del presente giudizio e del precedente grado di giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma;
- in via subordinata, e salvo gravame in accoglimento del motivo appello di cui al paragrafo 3 del presente atto di appello proposto dalla SI.ra , modificare Parte_1
integralmente e/o annullare la sentenza del Tribunale di Roma n. 3851/2024, del
29.02.2024, pubblicata il 01.03.2024, non notificata e per l'effetto, nella denegata ipotesi e salvo gravame qualora, venisse accertato dalla Corte un eventuale comportamento colposo della danneggiata, che avrebbe contribuito alla causazione del danno, ridurre il risarcimento in ragione della misura che la Corte secondo la propria valutazione riterrà legittima, con vittoria delle spese di lite del presente grado e del precedente grado di giudizio dinnanzi il Tribunale in favore della SI.ra ; Parte_1
-in via ancora più subordinata e salvo gravame, qualora la Corte di appello non ritenesse di accogliere i precedenti motivi di appello e le precedenti conclusioni, in accoglimento del motivo appello di cui al paragrafo 4 del presente atto di appello proposto dalla SI.ra modificare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
3851/2024, del 29.02.2024, pubblicata il 01.03.2024, non notificata e per l'effetto disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio tra tutte le parti in causa e con vittoria della spese di lite in favore della SI.ra del presente Parte_1
grado di giudizio>>.
1.1-Si sono costituite le parti appellate e, quanto alla ha chiesto, in via CP_1
preliminare, il rigetto della chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, il rigetto dell'appello; in via subordinata, dichiararsi il concorso di colpa dell'infortunata; in ogni caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, dichiararsi la compagnia assicurativa chiamata in causa tenuta alla manleva.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi. Quanto alla compagnia assicurativa, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
§2-La Corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha disatteso la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e ha formulato proposta conciliativa, rinviando per la verifica della sua accettazione.
All'udienza del 26.06.2025, tutte le parti costituite hanno dichiarato la loro disponibilità
alla definizione bonaria della contesa, avendo tutte concordemente ed espressamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, sulla base del seguente accordo: rinuncia all'appello e compensazione delle spese di lite del grado.
Ora, attesa la concorde richiesta di cui innanzi, la corte deve constatare il sopravvenuto disinteresse alla lite, univocamente desumibile dal descritto contegno delle parti. E,
pertanto, anche se le stesse non hanno chiesto che la causa sia definita così come prevede l'art. 185 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, mediante sottoscrizione del verbale contenente la proposta conciliativa, deve senz'altro accogliersi la congiunta richiesta di cui si è detto, sulla base della univoca dichiarazione di rinuncia all'impugnativa da parte dell'appellante e della concorde istanza di tutte le parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite del grado.
Per completezza va anche detto che la procura alle liti rilasciata dall'appellante al suo difensore costituito in giudizio rende senz'altro valida ed efficace la ridetta rinuncia,
leggendosi nella procura stessa che è rilasciata per ogni stato e grado, con ogni più ampia facoltà anche di transigere e conciliare (cfr. procura allegata all'atto di appello, rilasciata al momento dell'instaurazione della prima fase di giudizio).
Le spese del grado vanno quindi regolate come da accordo delle parti.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino