Articolo 3 della Legge 12 giugno 1984, n. 231
Articolo 2
Versione
3 luglio 1984
Art. 3.
All'onere di L. 132.159.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 luglio 1984