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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9946/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. AUGUGLIARO WALTER per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è CP_2 presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:24 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9946 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con gli avv.ti AUGUGLIARO WALTER e AUGUGLIARO MASSIMILIANO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con le avv.te VIVIAN CRISTIANA e
CERNIGLIARO DELIA
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GULLO
ALESSANDRO
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n.
2 59620160004864719000, n. 59620180000407553 e n.
59620180002476504, annullandosi relativamente a tali crediti l'intimazione impugnata n. n. 2962024 9023632071000;
- rigetta per il resto il ricorso.;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_4
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962024
9023632071000 limitatamente agli avvisi di addebito: n. 5962016
0004864719, n. 59620170001499920, n. 59620170006251816, n.
59620180000407553, n. 59620180002476504, n. 59620180004455881; n.
59620180004602863, n. 59620180005218279 per contributi previdenziali degli anni dal 2016 al 2018, deducendo per essa l'illegittimità per omessa notificazione dei titoli esecuti ad essa sottesi, intercorsa prescrizione, violazione dell'articolo 8, comma 3, della Legge n. 212 del 2000, chiedendone per questo l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
P.Q.M.
Preliminarmente, in ordine alla qualificazione dell'azione e alla lamentata violazione del disposto dell'art. 617 C.p.c., giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze 3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che:
“qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti
3 tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv.
632102 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del
13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
Tanto premesso di osserva che i titoli esecutivi sono stati tutti, tranne uno, notificati a mezzo PEC, dei quali l'Ente creditore da sufficiente prova depositando in giudizio i messaggi di posta in forma integrale.
Per uno, l'avviso d'addebito n. 596 201600048647 19000, viceversa deposita una ricevuta XML dalla quale non è possibile desumere a quale atto essa sia riferita.
Nel caso di invio a mezzo PEC, posto che il file “xml” prova l'invio e la ricezione di qualcosa, senza specificare cosa e che, nel caso di specie, prova l'invio di qualcosa, non necessariamente di un allegato, ma non prova l'invio
4 di un qualsivoglia titolo esecutivo né di quel titolo esecutivo.
Va quindi obbligatoriamente osservato ancora che, trattandosi di materia previdenziale, (ove la prescrizione opera di diritto indipendentemente dalla volontà delle parti, ricadendo sul giudice l'obbligo di verifica della stessa) la data di notifica di ogni singolo avviso d'addebito, da confrontare con i successivi atti interruttivi, è determinante.
Essendo per questo motivo ancor più dirimente e determinante la certezza dell'atto inviato a mezzo notifica PEC.
Sul punto, pur genericamente allegando la mancata prescrizione dei crediti, l'agente della riscossione produce intimazione di pagamento n. 296
2022 90211950 08/000 notificata in data 12.2.2022 e contenente gli avvisi d'addebito n. 59620170001499920, n. 59620170006251816, n.
59620180004455881; n. 59620180004602863, n. 59620180005218279, per essi avendo quindi utilmente interrotto il termine di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9° della L.
8.8.1995 n. 335.
L'avviso d'addebito n. 59620180000407553, è stato notificato a mezzo
PEC in data 30.3.2018, venendo naturalmente a maturarsi il termine di prescrizione in data 30.3.2023.
L'avviso d'addebito n. 59620180002476504, è stato notificato a mezzo
PEC in data 9.7.2018 venendo naturalmente a maturarsi il termine di prescrizione in data 9.7.2023.
Deve quindi tenersi conto dello slittamento dei termini dovuti alla legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da -C
(l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n.
104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99).
Essendo entrambi i termini posteriori al 31.12.2020 e dovendosi comunque applicare la sospensione anche se il dies ad quem ricadeva oltre i termini temporali della pandemia (cfr. Cass. Ord. n. 960/2025 “…3 Occorre
5 pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (orientamento reiterato con ordinanza n.
1630/2025), lo slittamento è di 311 giorni, venendo così rispettivamente a maturare la prescrizione in date 5.2.2024 e 16.5.2024, quindi prima della data di notifica dell'intimazione impugnata (21.5.2024).
Deve quindi accogliersi parzialmente il ricorso sul punto, dichiarando prescritto il diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n.
59620160004864719000, n. 59620180000407553 e n.
59620180002476504, annullandosi relativamente a tali crediti l'intimazione impugnata e rigettando per il resto il ricorso.
Appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6 7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9946/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. AUGUGLIARO WALTER per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è CP_2 presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:24 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9946 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con gli avv.ti AUGUGLIARO WALTER e AUGUGLIARO MASSIMILIANO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con le avv.te VIVIAN CRISTIANA e
CERNIGLIARO DELIA
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GULLO
ALESSANDRO
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n.
2 59620160004864719000, n. 59620180000407553 e n.
59620180002476504, annullandosi relativamente a tali crediti l'intimazione impugnata n. n. 2962024 9023632071000;
- rigetta per il resto il ricorso.;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_4
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962024
9023632071000 limitatamente agli avvisi di addebito: n. 5962016
0004864719, n. 59620170001499920, n. 59620170006251816, n.
59620180000407553, n. 59620180002476504, n. 59620180004455881; n.
59620180004602863, n. 59620180005218279 per contributi previdenziali degli anni dal 2016 al 2018, deducendo per essa l'illegittimità per omessa notificazione dei titoli esecuti ad essa sottesi, intercorsa prescrizione, violazione dell'articolo 8, comma 3, della Legge n. 212 del 2000, chiedendone per questo l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
P.Q.M.
Preliminarmente, in ordine alla qualificazione dell'azione e alla lamentata violazione del disposto dell'art. 617 C.p.c., giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze 3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che:
“qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti
3 tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv.
632102 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del
13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
Tanto premesso di osserva che i titoli esecutivi sono stati tutti, tranne uno, notificati a mezzo PEC, dei quali l'Ente creditore da sufficiente prova depositando in giudizio i messaggi di posta in forma integrale.
Per uno, l'avviso d'addebito n. 596 201600048647 19000, viceversa deposita una ricevuta XML dalla quale non è possibile desumere a quale atto essa sia riferita.
Nel caso di invio a mezzo PEC, posto che il file “xml” prova l'invio e la ricezione di qualcosa, senza specificare cosa e che, nel caso di specie, prova l'invio di qualcosa, non necessariamente di un allegato, ma non prova l'invio
4 di un qualsivoglia titolo esecutivo né di quel titolo esecutivo.
Va quindi obbligatoriamente osservato ancora che, trattandosi di materia previdenziale, (ove la prescrizione opera di diritto indipendentemente dalla volontà delle parti, ricadendo sul giudice l'obbligo di verifica della stessa) la data di notifica di ogni singolo avviso d'addebito, da confrontare con i successivi atti interruttivi, è determinante.
Essendo per questo motivo ancor più dirimente e determinante la certezza dell'atto inviato a mezzo notifica PEC.
Sul punto, pur genericamente allegando la mancata prescrizione dei crediti, l'agente della riscossione produce intimazione di pagamento n. 296
2022 90211950 08/000 notificata in data 12.2.2022 e contenente gli avvisi d'addebito n. 59620170001499920, n. 59620170006251816, n.
59620180004455881; n. 59620180004602863, n. 59620180005218279, per essi avendo quindi utilmente interrotto il termine di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9° della L.
8.8.1995 n. 335.
L'avviso d'addebito n. 59620180000407553, è stato notificato a mezzo
PEC in data 30.3.2018, venendo naturalmente a maturarsi il termine di prescrizione in data 30.3.2023.
L'avviso d'addebito n. 59620180002476504, è stato notificato a mezzo
PEC in data 9.7.2018 venendo naturalmente a maturarsi il termine di prescrizione in data 9.7.2023.
Deve quindi tenersi conto dello slittamento dei termini dovuti alla legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da -C
(l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n.
104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99).
Essendo entrambi i termini posteriori al 31.12.2020 e dovendosi comunque applicare la sospensione anche se il dies ad quem ricadeva oltre i termini temporali della pandemia (cfr. Cass. Ord. n. 960/2025 “…3 Occorre
5 pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (orientamento reiterato con ordinanza n.
1630/2025), lo slittamento è di 311 giorni, venendo così rispettivamente a maturare la prescrizione in date 5.2.2024 e 16.5.2024, quindi prima della data di notifica dell'intimazione impugnata (21.5.2024).
Deve quindi accogliersi parzialmente il ricorso sul punto, dichiarando prescritto il diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n.
59620160004864719000, n. 59620180000407553 e n.
59620180002476504, annullandosi relativamente a tali crediti l'intimazione impugnata e rigettando per il resto il ricorso.
Appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6 7