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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/09/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 885 /2025 tra le parti:
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lara Chiriconi C.F._2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti congiuntamente: come da note ex art. 127- ter c.p.c. depositate per l'udienza di trattazione scritta del 17.09.2025.
pagina 1 di 4 Pubblico Ministero: «Visto» del 04.07.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.07.2025, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Prato (PO), in data 26.01.1984, secondo le condizioni concordate di tale divorzio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, precisando le condizioni come sopra trascritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine minimo di legge dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura RG 5159/2014 di separazione giudiziale definita con sentenza n. 1355/2015, passata in giudicato, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine alla cessazione dell'obbligo previsto a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia Per_1
essendo ormai quest'ultima maggiorenne ed economicamente
[...] indipendente, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, che possono pertanto essere omologate.
Essendo le parti economicamente indipendenti, null'altro vi è d provvedere.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[...]
e in data 26.01.1984, in Prato (PO) Parte_1 Parte_2 con atto trascritto al predetto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1984 al n. 6, Parte I;
b) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, avendo entrambi redditi propri e pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
5) A modifica delle condizioni economiche prese in sede di separazione che prevedevano il versamento a carico di entrambi i coniugi di un mantenimento per la figlia al tempo della separazione non Persona_1 economicamente autosufficiente, viene stabilito la cessazione di tale obbligo essendo la figlia divenuta economicamente autosufficiente.
c) prende atto che:
1) La casa, di proprietà esclusiva della signora rimarrà Parte_1 definitivamente nella piena proprietà della stessa, che ne continuerà ad avere il totale ed esclusivo godimento.
3) Il SI dal 2017 percepisce una pensione di circa 1.500 euro e non Pt_2 avendo altre entrate ne' proprietà immobiliare, negli ultimi anni non ha provveduto alla dichiarazione dei redditi.
4) La SIa svolge invece attività di badante, è proprietaria Pt_1 dell'immobile presso cui risiede unitamente alla propria madre che l'aiuta anche economicamente.
6) I coniugi confermano altresì di aver già regolato ogni rapporto e diviso i beni mobili, e dichiarano di non avere più altro da pretendere l'una nei confronti dell'altro.
pagina 3 di 4 5) I coniugi confermano la volontà di rilasciare ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti autorità.
d) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di provvedere alle annotazioni di legge;
e) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 885 /2025 tra le parti:
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lara Chiriconi C.F._2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti congiuntamente: come da note ex art. 127- ter c.p.c. depositate per l'udienza di trattazione scritta del 17.09.2025.
pagina 1 di 4 Pubblico Ministero: «Visto» del 04.07.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.07.2025, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Prato (PO), in data 26.01.1984, secondo le condizioni concordate di tale divorzio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, precisando le condizioni come sopra trascritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine minimo di legge dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura RG 5159/2014 di separazione giudiziale definita con sentenza n. 1355/2015, passata in giudicato, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine alla cessazione dell'obbligo previsto a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia Per_1
essendo ormai quest'ultima maggiorenne ed economicamente
[...] indipendente, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, che possono pertanto essere omologate.
Essendo le parti economicamente indipendenti, null'altro vi è d provvedere.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[...]
e in data 26.01.1984, in Prato (PO) Parte_1 Parte_2 con atto trascritto al predetto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1984 al n. 6, Parte I;
b) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, avendo entrambi redditi propri e pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
5) A modifica delle condizioni economiche prese in sede di separazione che prevedevano il versamento a carico di entrambi i coniugi di un mantenimento per la figlia al tempo della separazione non Persona_1 economicamente autosufficiente, viene stabilito la cessazione di tale obbligo essendo la figlia divenuta economicamente autosufficiente.
c) prende atto che:
1) La casa, di proprietà esclusiva della signora rimarrà Parte_1 definitivamente nella piena proprietà della stessa, che ne continuerà ad avere il totale ed esclusivo godimento.
3) Il SI dal 2017 percepisce una pensione di circa 1.500 euro e non Pt_2 avendo altre entrate ne' proprietà immobiliare, negli ultimi anni non ha provveduto alla dichiarazione dei redditi.
4) La SIa svolge invece attività di badante, è proprietaria Pt_1 dell'immobile presso cui risiede unitamente alla propria madre che l'aiuta anche economicamente.
6) I coniugi confermano altresì di aver già regolato ogni rapporto e diviso i beni mobili, e dichiarano di non avere più altro da pretendere l'una nei confronti dell'altro.
pagina 3 di 4 5) I coniugi confermano la volontà di rilasciare ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti autorità.
d) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di provvedere alle annotazioni di legge;
e) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4