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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1010/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ssa Ombretta SALVETTI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa AR POZZETTI GIUDICE REL.
nella causa civile iscritta al n. 1010/2025 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Daniela COPOT , con studio a Parte_1
Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18,
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Giulia Controparte_1
Facchini congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Davide Piazzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Torino, via G. Passalacqua 10,
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Canada in data
4/01/1992, trascritto in Italia il 25 maggio 2024, come da certificati 1 A) e 1B) allegati al ricorso introduttivo. pagina 1 di 7 2. Regolare i rapporti tra le Parti conformemente alle seguenti condizioni: a. Il sig. Parte_1 verserà alla signora , a decorrere dalla pubblicazione della
[...] Controparte_1 sentenza di divorzio, assegno divorzile di € 2.700,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità sul conto corrente Iban IT26 C060 8547 3800 0000 0022 753, intestato alla Sig.ra presso Banca D'Asti – Fil. Castelnuovo Don Bosco. CP_1
Tale importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat del costo della vita su base mese e anno della decorrenza.
b. Le parti si danno atto:
i. che tale importo comprende anche la polizza sanitaria integrativa per la moglie che il sig. si era impegnato a versare (punto 4 delle condizioni di separazione) Pt_1
ii. che per un anno dal divorzio in base a quanto previsto dallo statuto dei funzionari UE (art. 72) la signor potrà godere dell'assistenza sanitaria erogata al marito. CP_1
c. Fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio il signo continuerà Parte_1 il versamento dell'assegno pattuito in sede di separazione, attualmente di € 2.830,00 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 su cui lo ha versato sino ad ora, conto che, sino all'estinzione resterà nella esclusiva operatività della signora
CP_1
3. Il sig. a modifica di quanto pattuito in sede di separazione (al punto 5) si impegna Pt_1 inoltre a corrispondere i ratei del mutuo per la casa di Castelnuovo Don Bosco, via Caretto 28, oggi di proprietà esclusiva della signor secondo le seguenti modalità: CP_1
a. in caso di estinzione naturale, Il sig. verserà l'importo della rata mensile, pari a € Pt_1
750,00, sino alla scadenza naturale del piano di ammortamento, prevista per il 31 gennaio 2027;
b. qualora la sig.r decida di vendere l'immobile o di estinguere anticipatamente il mutuo per CP_1 qualsiasi altra ragione, si applicheranno le seguenti condizioni:
i. la sig.ra dovrà comunicare al sig. la sua intenzione di procedere all'estinzione CP_1 Pt_1 anticipata, fornendogli, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'estinzione, copia del conteggio estintivo ufficiale rilasciato dall'istituto di credito. Tale conteggio dovrà indicare in modo chiaro e distinto la somma dovuta a titolo di capitale residuo;
ii. il sig. ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, si impegna a mettere a Pt_1 disposizione della sig.r entro la data fissata per l'estinzione, un importo pari esclusivamente CP_1 alla quota capitale residua indicata nel conteggio estintivo. Sono espressamente esclusi dal rimborso gli interessi futuri non più dovuti e qualsiasi altra spesa di gestione o penale di estinzione, che resteranno a carico della sig.ra L'ultima rata mensile versata dal sig. prima CP_1 Pt_1 dell'estinzione sarà ricalcolata e/o conguagliata in base alla data effettiva di estinzione;
pagina 2 di 7 iii. a seguito dell'avvenuta estinzione, la sig.ra si impegna a consegnare tempestivamente al CP_1 sig. copia della quietanza liberatoria rilasciata dalla banca, attestante l'integrale Pt_1 estinzione del debito.
4. A modifica delle clausole pattuite in sede di separazione sub 9 e 10
a. il sig rinuncia: Pt_1
i. al diritto di prelazione sulla vendita della casa familiare di Castelnuovo pattuito al punto 9 della separazione ii. a qualunque eventuale diritto reale o personale sulla casa ex familiare di Castel nuovo Don Bosco, via Caretto 28 che resta quindi di esclusiva e sola proprietà della signor CP_1
iii. alla divisione di mobili arredi e suppellettili contenuti nella predetta abitazione che rimangono quindi di proprietà esclusiva della signor CP_1
b. la sig.r accetta tali rinunce;
CP_1
5. Il conto corrente cointestato presso WEBANK IBAN IT 44 T 0503 0179501973 -FIL. VIRTUALE
1973 utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo di cui all'art. 3 resterà aperto a tale unico scopo. La signora s'impegna a far volturare la delega per il pagamento delle utenze relative CP_1 all'immobile chiedendone il trasferimento su altro conto corrente a sé sola intestato;
entro 20 giorni dal pagamento dell'ultima rata del mutuo (sia in caso di estinzione naturale che anticipata), i coniugi provvederanno a chiedere l'estinzione del conto corrente. L'eventuale saldo attivo residuo al momento della chiusura sarà di esclusiva competenza del sig. e dovrà essergli trasferito Pt_1 contestualmente alle operazioni di chiusura.
La sentenza è titolo per chiedere l'estinzione del conto una volta estinto il mutuo.
6. Il conto corrente cointestato presso Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 verrà chiuso entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti si danno atto che l'eventuale saldo attivo presente al momento della chiusura sarà di esclusiva competenza della sig.r CP_1
Qualsiasi onere, spesa di gestione, passività o debito di qualsivoglia natura, maturato o addebitato su detto conto corrente successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni, sarà di esclusiva competenza e onere della sig.ra con conseguente manleva e liberazione del sig. CP_1 da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Pt_1
La sentenza è titolo per l'estinzione del relativo conto.
7. Le parti dichiarano che, salvo quanto qui confermato, a partire dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le condizioni di separazione rassegnate in data 24 novembre 2021 e omologate con decreto del 9 dicembre 2021, nonché ogni diverso patto fra i coniugi, precedente al presente atto, circa la regolamentazione dei loro rapporti economici cesserà di produrre effetti e sarà, pertanto, da considerarsi inefficace.
pagina 3 di 7 8. Le parti si danno atto che con il regolare adempimento delle condizioni qui previste nulla hanno più da pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile e/o divisione dei beni.
9. Le spese legali saranno compensate tra le parti e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.”.
***
- I signori e in data 14/01/1992 Controparte_1 Parte_1 contraevano matrimonio in Canada;
- il matrimonio veniva trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Torino al n. 401, parte II, anno 2024;
- dalla loro unione nascevano tre figli, (nata a [...] il [...]), (nata a Per_1 Per_2
Metz il 15/06/1993) e (nato a [...] il [...]); Persona_3
- con decreto n. 10271 del 09/12/2021 il Tribunale di Asti in composizione collegiale omologava la separazione consensuale tra i coniugi;
- con atto a rogito del notaio , in data 31/1/22, cedeva Persona_4 Parte_1
a titolo gratuito alla resistente la sua quota del 50% dell'abitazione familiare sita in Castel Nuovo Don
Bosco;
- la convivenza tra i coniugi non veniva mai ripresa.
- con ricorso depositato in data 20.5.2025, il sig. chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74;
- si costituiva ritualmente la sig.ra aderendo alla richiesta di scioglimento Controparte_1 del matrimonio proposta dal ricorrente, ma chiedendo la condanna del Sig. al pagamento Pt_1 alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile provvisorio, dell'importo di € 3.917,00 e la conferma CP_1 del le ulteriori statuizioni separative
- Avanti al Giudice designato, le parti comparivano e dopo approfondito confronto, raggiungevano un accordo che veniva formalizzato tramite il deposito di note scritte scadenti il 18.12.2025.
- il GD, ad esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74.
E' provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi pronunciato in data 9.12.2021 dal Tribunale di Asti in composizione collegiale.
pagina 4 di 7 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per il mantenimento della sig.ra non sono Controparte_1 contrarie all'ordine pubblico.
Spese di lite compensate stante l'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1 il 14/01/1992 in Canada, matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Torino al n. 401, parte II, anno 2024; ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
dispone che:
a. Il sig. verserà alla signora , a decorrere Parte_1 Controparte_1 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, assegno divorzile di € 2.700,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità sul conto corrente Iban IT26 C060 8547 3800 0000
0022 753, intestato alla Sig.ra presso Banca D'Asti – Fil. Castelnuovo Don Bosco. CP_1
Tale importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat del costo della vita su base mese e anno della decorrenza.
Prende atto:
i. che tale importo comprende anche la polizza sanitaria integrativa per la moglie che il sig. si era impegnato a versare (punto 4 delle condizioni di separazione) Pt_1
ii. che per un anno dal divorzio in base a quanto previsto dallo statuto dei funzionari UE (art. 72) la signora potrà godere dell'assistenza sanitaria erogata al marito. CP_1
c. Fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio il signor continuerà Parte_1 il versamento dell'assegno pattuito in sede di separazione, attualmente di € 2.830,00 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 su cui lo ha versato sino ad ora, conto che, sino all'estinzione resterà nella esclusiva operatività della signora
CP_1
pagina 5 di 7 3. Il sig. a modifica di quanto pattuito in sede di separazione (al punto 5) si impegna Pt_1 inoltre a corrispondere i ratei del mutuo per la casa di Castelnuovo Don Bosco, via Caretto 28, oggi di proprietà esclusiva della signora secondo le seguenti modalità: CP_1
a. in caso di estinzione naturale, Il sig. verserà l'importo della rata mensile, pari a € Pt_1
750,00, sino alla scadenza naturale del piano di ammortamento, prevista per il 31 gennaio 2027;
b. qualora la sig.ra decida di vendere l'immobile o di estinguere anticipatamente il mutuo per CP_1 qualsiasi altra ragione, si applicheranno le seguenti condizioni:
i. la sig.ra dovrà comunicare al sig. la sua intenzione di procedere all'estinzione CP_1 Pt_1 anticipata, fornendogli, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'estinzione, copia del conteggio estintivo ufficiale rilasciato dall'istituto di credito. Tale conteggio dovrà indicare in modo chiaro e distinto la somma dovuta a titolo di capitale residuo;
ii. il sig. ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, si impegna a mettere a Pt_1 disposizione della sig.ra entro la data fissata per l'estinzione, un importo pari esclusivamente CP_1 alla quota capitale residua indicata nel conteggio estintivo. Sono espressamente esclusi dal rimborso gli interessi futuri non più dovuti e qualsiasi altra spesa di gestione o penale di estinzione, che resteranno a carico della sig.ra L'ultima rata mensile versata dal sig. prima CP_1 Pt_1 dell'estinzione sarà ricalcolata e/o conguagliata in base alla data effettiva di estinzione;
iii. a seguito dell'avvenuta estinzione, la sig.ra si impegna a consegnare tempestivamente al CP_1 sig. copia della quietanza liberatoria rilasciata dalla banca, attestante l'integrale Pt_1 estinzione del debito.
4. A modifica delle clausole pattuite in sede di separazione sub 9 e 10
a. il sig. rinuncia: Pt_1
i. al diritto di prelazione sulla vendita della casa familiare di Castelnuovo pattuito al punto 9 della separazione ii. a qualunque eventuale diritto reale o personale sulla casa ex familiare di Castel nuovo Don Bosco, via Caretto 28 che resta quindi di esclusiva e sola proprietà della signora CP_1
iii. alla divisione di mobili arredi e suppellettili contenuti nella predetta abitazione che rimangono quindi di proprietà esclusiva della signora CP_1
b. la sig.ra accetta tali rinunce;
CP_1
5. Il conto corrente cointestato presso WEBANK IBAN IT 44 T 0503 0179501973 -FIL. VIRTUALE
1973 utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo di cui all'art. 3 resterà aperto a tale unico scopo. La signora s'impegna a far volturare la delega per il pagamento delle utenze relative CP_1 all'immobile chiedendone il trasferimento su altro conto corrente a sé sola intestato;
entro 20 giorni dal pagamento dell'ultima rata del mutuo (sia in caso di estinzione naturale che anticipata), i coniugi provvederanno a chiedere l'estinzione del conto corrente. L'eventuale saldo attivo residuo al pagina 6 di 7 momento della chiusura sarà di esclusiva competenza del sig. e dovrà essergli trasferito Pt_1 contestualmente alle operazioni di chiusura.
La sentenza è titolo per chiedere l'estinzione del conto una volta estinto il mutuo.
6. Il conto corrente cointestato presso Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 verrà chiuso entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti si danno atto che l'eventuale saldo attivo presente al momento della chiusura sarà di esclusiva competenza della sig.ra CP_1
Qualsiasi onere, spesa di gestione, passività o debito di qualsivoglia natura, maturato o addebitato su detto conto corrente successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni, sarà di esclusiva competenza e onere della sig.ra con conseguente manleva e liberazione del sig. CP_1 da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Pt_1
La sentenza è titolo per l'estinzione del relativo conto.
7. Le parti dichiarano che, salvo quanto qui confermato, a partire dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le condizioni di separazione rassegnate in data 24 novembre 2021 e omologate con decreto del 9 dicembre 2021, nonché ogni diverso patto fra i coniugi, precedente al presente atto, circa la regolamentazione dei loro rapporti economici cesserà di produrre effetti e sarà, pertanto, da considerarsi inefficace.
8. Le parti si danno atto che con il regolare adempimento delle condizioni qui previste nulla hanno più da pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile e/o divisione dei beni dichiara le spese legali compensate tra le parti prende atto che i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 19.12.2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Ombretta Salvetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ssa Ombretta SALVETTI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa AR POZZETTI GIUDICE REL.
nella causa civile iscritta al n. 1010/2025 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Daniela COPOT , con studio a Parte_1
Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18,
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Giulia Controparte_1
Facchini congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Davide Piazzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Torino, via G. Passalacqua 10,
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Canada in data
4/01/1992, trascritto in Italia il 25 maggio 2024, come da certificati 1 A) e 1B) allegati al ricorso introduttivo. pagina 1 di 7 2. Regolare i rapporti tra le Parti conformemente alle seguenti condizioni: a. Il sig. Parte_1 verserà alla signora , a decorrere dalla pubblicazione della
[...] Controparte_1 sentenza di divorzio, assegno divorzile di € 2.700,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità sul conto corrente Iban IT26 C060 8547 3800 0000 0022 753, intestato alla Sig.ra presso Banca D'Asti – Fil. Castelnuovo Don Bosco. CP_1
Tale importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat del costo della vita su base mese e anno della decorrenza.
b. Le parti si danno atto:
i. che tale importo comprende anche la polizza sanitaria integrativa per la moglie che il sig. si era impegnato a versare (punto 4 delle condizioni di separazione) Pt_1
ii. che per un anno dal divorzio in base a quanto previsto dallo statuto dei funzionari UE (art. 72) la signor potrà godere dell'assistenza sanitaria erogata al marito. CP_1
c. Fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio il signo continuerà Parte_1 il versamento dell'assegno pattuito in sede di separazione, attualmente di € 2.830,00 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 su cui lo ha versato sino ad ora, conto che, sino all'estinzione resterà nella esclusiva operatività della signora
CP_1
3. Il sig. a modifica di quanto pattuito in sede di separazione (al punto 5) si impegna Pt_1 inoltre a corrispondere i ratei del mutuo per la casa di Castelnuovo Don Bosco, via Caretto 28, oggi di proprietà esclusiva della signor secondo le seguenti modalità: CP_1
a. in caso di estinzione naturale, Il sig. verserà l'importo della rata mensile, pari a € Pt_1
750,00, sino alla scadenza naturale del piano di ammortamento, prevista per il 31 gennaio 2027;
b. qualora la sig.r decida di vendere l'immobile o di estinguere anticipatamente il mutuo per CP_1 qualsiasi altra ragione, si applicheranno le seguenti condizioni:
i. la sig.ra dovrà comunicare al sig. la sua intenzione di procedere all'estinzione CP_1 Pt_1 anticipata, fornendogli, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'estinzione, copia del conteggio estintivo ufficiale rilasciato dall'istituto di credito. Tale conteggio dovrà indicare in modo chiaro e distinto la somma dovuta a titolo di capitale residuo;
ii. il sig. ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, si impegna a mettere a Pt_1 disposizione della sig.r entro la data fissata per l'estinzione, un importo pari esclusivamente CP_1 alla quota capitale residua indicata nel conteggio estintivo. Sono espressamente esclusi dal rimborso gli interessi futuri non più dovuti e qualsiasi altra spesa di gestione o penale di estinzione, che resteranno a carico della sig.ra L'ultima rata mensile versata dal sig. prima CP_1 Pt_1 dell'estinzione sarà ricalcolata e/o conguagliata in base alla data effettiva di estinzione;
pagina 2 di 7 iii. a seguito dell'avvenuta estinzione, la sig.ra si impegna a consegnare tempestivamente al CP_1 sig. copia della quietanza liberatoria rilasciata dalla banca, attestante l'integrale Pt_1 estinzione del debito.
4. A modifica delle clausole pattuite in sede di separazione sub 9 e 10
a. il sig rinuncia: Pt_1
i. al diritto di prelazione sulla vendita della casa familiare di Castelnuovo pattuito al punto 9 della separazione ii. a qualunque eventuale diritto reale o personale sulla casa ex familiare di Castel nuovo Don Bosco, via Caretto 28 che resta quindi di esclusiva e sola proprietà della signor CP_1
iii. alla divisione di mobili arredi e suppellettili contenuti nella predetta abitazione che rimangono quindi di proprietà esclusiva della signor CP_1
b. la sig.r accetta tali rinunce;
CP_1
5. Il conto corrente cointestato presso WEBANK IBAN IT 44 T 0503 0179501973 -FIL. VIRTUALE
1973 utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo di cui all'art. 3 resterà aperto a tale unico scopo. La signora s'impegna a far volturare la delega per il pagamento delle utenze relative CP_1 all'immobile chiedendone il trasferimento su altro conto corrente a sé sola intestato;
entro 20 giorni dal pagamento dell'ultima rata del mutuo (sia in caso di estinzione naturale che anticipata), i coniugi provvederanno a chiedere l'estinzione del conto corrente. L'eventuale saldo attivo residuo al momento della chiusura sarà di esclusiva competenza del sig. e dovrà essergli trasferito Pt_1 contestualmente alle operazioni di chiusura.
La sentenza è titolo per chiedere l'estinzione del conto una volta estinto il mutuo.
6. Il conto corrente cointestato presso Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 verrà chiuso entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti si danno atto che l'eventuale saldo attivo presente al momento della chiusura sarà di esclusiva competenza della sig.r CP_1
Qualsiasi onere, spesa di gestione, passività o debito di qualsivoglia natura, maturato o addebitato su detto conto corrente successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni, sarà di esclusiva competenza e onere della sig.ra con conseguente manleva e liberazione del sig. CP_1 da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Pt_1
La sentenza è titolo per l'estinzione del relativo conto.
7. Le parti dichiarano che, salvo quanto qui confermato, a partire dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le condizioni di separazione rassegnate in data 24 novembre 2021 e omologate con decreto del 9 dicembre 2021, nonché ogni diverso patto fra i coniugi, precedente al presente atto, circa la regolamentazione dei loro rapporti economici cesserà di produrre effetti e sarà, pertanto, da considerarsi inefficace.
pagina 3 di 7 8. Le parti si danno atto che con il regolare adempimento delle condizioni qui previste nulla hanno più da pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile e/o divisione dei beni.
9. Le spese legali saranno compensate tra le parti e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.”.
***
- I signori e in data 14/01/1992 Controparte_1 Parte_1 contraevano matrimonio in Canada;
- il matrimonio veniva trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Torino al n. 401, parte II, anno 2024;
- dalla loro unione nascevano tre figli, (nata a [...] il [...]), (nata a Per_1 Per_2
Metz il 15/06/1993) e (nato a [...] il [...]); Persona_3
- con decreto n. 10271 del 09/12/2021 il Tribunale di Asti in composizione collegiale omologava la separazione consensuale tra i coniugi;
- con atto a rogito del notaio , in data 31/1/22, cedeva Persona_4 Parte_1
a titolo gratuito alla resistente la sua quota del 50% dell'abitazione familiare sita in Castel Nuovo Don
Bosco;
- la convivenza tra i coniugi non veniva mai ripresa.
- con ricorso depositato in data 20.5.2025, il sig. chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74;
- si costituiva ritualmente la sig.ra aderendo alla richiesta di scioglimento Controparte_1 del matrimonio proposta dal ricorrente, ma chiedendo la condanna del Sig. al pagamento Pt_1 alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile provvisorio, dell'importo di € 3.917,00 e la conferma CP_1 del le ulteriori statuizioni separative
- Avanti al Giudice designato, le parti comparivano e dopo approfondito confronto, raggiungevano un accordo che veniva formalizzato tramite il deposito di note scritte scadenti il 18.12.2025.
- il GD, ad esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74.
E' provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi pronunciato in data 9.12.2021 dal Tribunale di Asti in composizione collegiale.
pagina 4 di 7 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per il mantenimento della sig.ra non sono Controparte_1 contrarie all'ordine pubblico.
Spese di lite compensate stante l'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1 il 14/01/1992 in Canada, matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Torino al n. 401, parte II, anno 2024; ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
dispone che:
a. Il sig. verserà alla signora , a decorrere Parte_1 Controparte_1 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, assegno divorzile di € 2.700,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità sul conto corrente Iban IT26 C060 8547 3800 0000
0022 753, intestato alla Sig.ra presso Banca D'Asti – Fil. Castelnuovo Don Bosco. CP_1
Tale importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat del costo della vita su base mese e anno della decorrenza.
Prende atto:
i. che tale importo comprende anche la polizza sanitaria integrativa per la moglie che il sig. si era impegnato a versare (punto 4 delle condizioni di separazione) Pt_1
ii. che per un anno dal divorzio in base a quanto previsto dallo statuto dei funzionari UE (art. 72) la signora potrà godere dell'assistenza sanitaria erogata al marito. CP_1
c. Fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio il signor continuerà Parte_1 il versamento dell'assegno pattuito in sede di separazione, attualmente di € 2.830,00 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 su cui lo ha versato sino ad ora, conto che, sino all'estinzione resterà nella esclusiva operatività della signora
CP_1
pagina 5 di 7 3. Il sig. a modifica di quanto pattuito in sede di separazione (al punto 5) si impegna Pt_1 inoltre a corrispondere i ratei del mutuo per la casa di Castelnuovo Don Bosco, via Caretto 28, oggi di proprietà esclusiva della signora secondo le seguenti modalità: CP_1
a. in caso di estinzione naturale, Il sig. verserà l'importo della rata mensile, pari a € Pt_1
750,00, sino alla scadenza naturale del piano di ammortamento, prevista per il 31 gennaio 2027;
b. qualora la sig.ra decida di vendere l'immobile o di estinguere anticipatamente il mutuo per CP_1 qualsiasi altra ragione, si applicheranno le seguenti condizioni:
i. la sig.ra dovrà comunicare al sig. la sua intenzione di procedere all'estinzione CP_1 Pt_1 anticipata, fornendogli, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'estinzione, copia del conteggio estintivo ufficiale rilasciato dall'istituto di credito. Tale conteggio dovrà indicare in modo chiaro e distinto la somma dovuta a titolo di capitale residuo;
ii. il sig. ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, si impegna a mettere a Pt_1 disposizione della sig.ra entro la data fissata per l'estinzione, un importo pari esclusivamente CP_1 alla quota capitale residua indicata nel conteggio estintivo. Sono espressamente esclusi dal rimborso gli interessi futuri non più dovuti e qualsiasi altra spesa di gestione o penale di estinzione, che resteranno a carico della sig.ra L'ultima rata mensile versata dal sig. prima CP_1 Pt_1 dell'estinzione sarà ricalcolata e/o conguagliata in base alla data effettiva di estinzione;
iii. a seguito dell'avvenuta estinzione, la sig.ra si impegna a consegnare tempestivamente al CP_1 sig. copia della quietanza liberatoria rilasciata dalla banca, attestante l'integrale Pt_1 estinzione del debito.
4. A modifica delle clausole pattuite in sede di separazione sub 9 e 10
a. il sig. rinuncia: Pt_1
i. al diritto di prelazione sulla vendita della casa familiare di Castelnuovo pattuito al punto 9 della separazione ii. a qualunque eventuale diritto reale o personale sulla casa ex familiare di Castel nuovo Don Bosco, via Caretto 28 che resta quindi di esclusiva e sola proprietà della signora CP_1
iii. alla divisione di mobili arredi e suppellettili contenuti nella predetta abitazione che rimangono quindi di proprietà esclusiva della signora CP_1
b. la sig.ra accetta tali rinunce;
CP_1
5. Il conto corrente cointestato presso WEBANK IBAN IT 44 T 0503 0179501973 -FIL. VIRTUALE
1973 utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo di cui all'art. 3 resterà aperto a tale unico scopo. La signora s'impegna a far volturare la delega per il pagamento delle utenze relative CP_1 all'immobile chiedendone il trasferimento su altro conto corrente a sé sola intestato;
entro 20 giorni dal pagamento dell'ultima rata del mutuo (sia in caso di estinzione naturale che anticipata), i coniugi provvederanno a chiedere l'estinzione del conto corrente. L'eventuale saldo attivo residuo al pagina 6 di 7 momento della chiusura sarà di esclusiva competenza del sig. e dovrà essergli trasferito Pt_1 contestualmente alle operazioni di chiusura.
La sentenza è titolo per chiedere l'estinzione del conto una volta estinto il mutuo.
6. Il conto corrente cointestato presso Banca d'Asti iban IT59 D060 8547 3800 0000 0020 873 verrà chiuso entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti si danno atto che l'eventuale saldo attivo presente al momento della chiusura sarà di esclusiva competenza della sig.ra CP_1
Qualsiasi onere, spesa di gestione, passività o debito di qualsivoglia natura, maturato o addebitato su detto conto corrente successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni, sarà di esclusiva competenza e onere della sig.ra con conseguente manleva e liberazione del sig. CP_1 da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Pt_1
La sentenza è titolo per l'estinzione del relativo conto.
7. Le parti dichiarano che, salvo quanto qui confermato, a partire dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le condizioni di separazione rassegnate in data 24 novembre 2021 e omologate con decreto del 9 dicembre 2021, nonché ogni diverso patto fra i coniugi, precedente al presente atto, circa la regolamentazione dei loro rapporti economici cesserà di produrre effetti e sarà, pertanto, da considerarsi inefficace.
8. Le parti si danno atto che con il regolare adempimento delle condizioni qui previste nulla hanno più da pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile e/o divisione dei beni dichiara le spese legali compensate tra le parti prende atto che i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 19.12.2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Ombretta Salvetti
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