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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10 luglio 2025 ha pronunciato, in data 26 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18317/23 del ruolo generale T R A
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Domenico n. 75 presso lo studio dell'abogado Alessandro De Muro (C.F.: ) Avvocato stabilito presso il Foro di Napoli ai sensi C.F._2 del D LGS 96/01, il quale esercita d'intesa ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 96/2001 con l'avv. Michele Loffredo del Foro di Napoli giusta dichiarazione d'intesa in atti, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti ricorrente E
in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Napoli, Ufficio Legale alla Via CP_1 Alcide De Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano anche per Controparte_2 in p.l.r.p.t., elett.te dom.to ope legis per ragione della carica in Roma (Rm) al Viale Manzoni n. 22, 00185 Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 DM 30 gennaio 2015 che gli era stato notificato, in data 06/09/2023, con la relativa alla posizione contributiva n. 27711056 da parte dell' sede di Napoli Soccavo,; CP_1 che, a mezzo del predetto invito, il Sig. , veniva a conoscenza di una sua posizione Parte_1 debitoria nei confronti dell' , derivante dai presunti omessi versamenti di Contributi relativamente CP_1 ai periodi 2002/01, 2014/01 e 2016/01, per un importo complessivo di € 7.567,58, comprensivo di interessi di mora, somme aggiuntive e diritti di notifica;
lamentava che soltanto a mezzo della notifica del predetto invito a regolarizzare era venuto a conoscenza della pretesa tributaria, stante la mancata notifica degli avvisi di addebito Eccepiva. l'illegittimità dell'invito a regolarizzare per omessa notifica degli avvisi di addebito;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la violazione dell'art. 2948 c.c. e la illegittimità e/o erronea applicazione degli interessi di mora Rassegnava le seguenti conclusioni: A. in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'invito alla regolarizzazione impugnato, in quanto titolo idoneo a procedere in executivis;
stante il pericolo di grave pregiudizio per parte ricorrente e la palese fondatezza della presente opposizione;
B. Nel merito in via principale: accogliere l'opposizione e di conseguenza annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inammissibile e/o improponibile l'invito a regolarizzare impugnato, nonché inesistenti ed inesigibili i contributi relativi ai periodi 200201, 201401 e 201601 nello stesso indicati per i motivi esposti in ricorso;
C. Accertare e dichiarare, di conseguenza, l'intervenuta
1 prescrizione dei crediti contributivi relativi ai periodi 200201, 201401 e 201601 indicati nell'invito a regolarizzare impugnato;
D. In ogni caso condannare in solido le parti convenute o chi di ragione, in relazione all'accoglimento dei motivi del ricorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo ai sensi ex art. 93 c.p.c. Accolta l'istanza di sospensione, di fissava udienza di discussione per il 28-3-2024. L' convenuto si costituiva tempestivamente con memoria depositata in data 18-3-2024, CP_1 contestando preliminarmente, la richiesta di sospensione e, nel merito, le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda;
precisava che l'invito a regolarizzare era stato notificato da parte dell' CP_1 sede di Napoli ai sensi dell'art. 4 DM 30 Gennaio 2015 in data 06/09/2023, in relazione alla posizione contributiva n. 27711056, al fine di recuperare il requisito del cd “correntezza contributiva” per le permanenti omissioni contributive relative ai Contributi % relativamente ai periodi 2002/01, 2014/01 e 2016/01, per un importo complessivo di € 7.567,58. Deduceva, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, poiché parte ricorrente aveva impugnato un atto interno dell'amministrazione, tentando così di recuperare un termine (per impugnativa dell'avviso di addebito ad esso riferibile), oramai inesorabilmente elasso;
specificava, infatti, che l'invito a regolarizzare è previsto dalla normativa sul DURC e costituisce uno strumento per consentire ai contribuenti di regolarizzare, nel termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione del medesimo, i debiti
“fotografati” nell'invito stesso;
ciò perché la permanenza di debiti contributivi ha notevoli ricadute negative, poiché ad esempio, l'emissione del DURC negativo preclude l'accesso agli sgravi contributivi e ne cagiona la decadenza, ove già fruiti, con obbligo di versare le differenze contributive. Riepilogato l'iter amministrativo che aveva originato la propria azione, l'Istituto rassegnava le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, si chiede rigettarsi integralmente il ricorso con vittoria di spese di lite”. Nel corso dell'udienza di discussione, a seguito di breve discussione orale, la causa veniva differita per la discussione con concessione di termine per il deposito di note illustrative. Parte ricorrente osservava che, in merito agli anni contributivi 2002 e 2014, gli stessi erano stati eliminati e sgravati dalla resistente a seguito della notifica del ricorso introduttivo, mentre, in relazione all'omesso versamento dei CP_1 contributi previdenziali dell'anno 2016 ed inclusi nell'avviso di addebito avente n. 37120190021308108 000, lo stesso risultava essere oggetto di apposita rateizzazione effettuata dal ricorrente presso Agenzia delle Entrate Riscossione (accoglimento identificativo 623542 del 13/12/2022) con regolari pagamenti in corso;
pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Fissata nuova udienza di discussione per la necessaria interlocuzione con l'Istituto, che si opponeva alla declaratoria richiesta dal ricorrente, richiamando le originarie posizioni. All'esito, la causa veniva rinviata per discussione. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Ritiene il giudicante che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Deve osservarsi che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato CP_1 dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei
2 quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria Pt_2 delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. In particolare, i commi 1175 e 1176 dell'art 1, commi 1175 e 1176 della l. 296/06 dispongono: 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché' le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Il dm 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC, in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione statuisce all'art 4 (Assenza di regolarità): 1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' CP_1 l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Chiarita la natura e la portata dell'invito a regolarizzare, ritiene il Tribunale che questo non costituisca atto autonomamente impugnabile e che, conseguentemente, la domanda debba essere dichiarata inammissibile, per carenza di interesse ad agire. In ordine all'interesse di agire deve, infatti, rilevarsi come l'atto con cui si invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, effettuata ai fini già indicati. Premesso, quindi, che l'invito a regolarizzare non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ed al principio di diritto ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte, pur avendo ad oggetto estratto di ruolo e intimazione ad adempiere. In particolare, con la pronuncia n. 26275 dell'11.9.2023, la Suprema Corte (premesso che “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da avverso la sentenza del Pt_3 tribunale che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e
3 inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato: “risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4- bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata
4 disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata. Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione. Alla luce dei richiamati principi, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata. Peraltro e in ogni caso, il segno della decisione non muterebbe, anche a voler seguire il tradizionale principio (al quale questo giudicante aveva aderito in passato) in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo, secondo cui l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse soltanto se le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate o portate a conoscenza del contribuente, nel loro significato, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 5443 e 6166 del 2019). Va rilevato, infatti, che, nella specie, parte ricorrente ha contestato la esistenza della notificazione dell'avviso di addebito presupposto dell'invito a regolarizzare oggi impugnato
, dal contenuto della documentazione prodotta dall' si evince il perfezionamento della CP_3 CP_1 notificazione dell'atto suddetto, come da pec inviata Il giorno 21/12/2019 alle ore 17:48:46 proveniente da " t" ed indirizzato a " che Email_1 Email_2 attesta la consegna dell'avviso nella casella di destinazione. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa dell'invito a regolarizzare di cui al d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: a) dichiara il ricorso inammissibile b) compensa le spese di lite. Si comunichi
Napoli, 26 luglio 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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