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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5154/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5154/2024, promossa con ricorso depositato il 09/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Fabrizio Bini e l'Avv. Stefania Di Pietro;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Fabrizio Bini e l'Avv. Stefania Di Pietro;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arcisate (VA) il 06 ottobre 2001
(anno 2001 atto n. 21 parte II serie A); separati con verbale in data 29.07.2021 omologato con decreto in data 27.10.2021 depositato il 27.10.2021; con i seguenti figli: , nato a Per_1
Varese il 07.09.2003 e nato a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/12/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito
nei registri di Stato Civile competenti;
2) prendere atto che, come concordato tra le parti, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , resti in uso allo stesso;
Pt_2
3) prendere atto che i figli e , come da accordi intervenuti tra le parti, Per_1 Per_2
hanno, allo stato, stabilito la propria dimora presso la casa materna:
4) prendere atto dell'impegno del signor di versare, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento di entrambi i figli, e , l'importo complessivo di Euro Per_1 Per_2
500, 00=, soggetto a rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, così come già previsto in sede di separazione;
5) prendere atto dell'impegno del signor di versare alla signora il 50% Pt_2 Pt_1
delle spese straordinarie, così come individuate dalle Linee Guida Tribunale di Varese del 01.02.2018, inerenti i figli e;
Per_1 Per_2
6) in punto di assegno unico, prendere atto che, come concordato tra le parti, detto assegno, previsto per il figlio , venga percepito dal signor che provvederà a Per_2 Pt_2
“girare” la relativa somma alla signora Pt_1
7) prendere atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun contributo, di alcuna natura, sarà dovuto dall'uno nei confronti dell'altro;
8) prendere atto che le parti si esonerano reciprocamente dal deposito degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
pagina 2 di 3 9) prendere atto che le spese del presente procedimento sono a carico solidale delle parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], contratto in data 06.10.2001 in Arcisate
[...]
(VA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arcisate (VA) (anno 2001, atto n. 21, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5154/2024, promossa con ricorso depositato il 09/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Fabrizio Bini e l'Avv. Stefania Di Pietro;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Fabrizio Bini e l'Avv. Stefania Di Pietro;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arcisate (VA) il 06 ottobre 2001
(anno 2001 atto n. 21 parte II serie A); separati con verbale in data 29.07.2021 omologato con decreto in data 27.10.2021 depositato il 27.10.2021; con i seguenti figli: , nato a Per_1
Varese il 07.09.2003 e nato a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/12/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito
nei registri di Stato Civile competenti;
2) prendere atto che, come concordato tra le parti, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , resti in uso allo stesso;
Pt_2
3) prendere atto che i figli e , come da accordi intervenuti tra le parti, Per_1 Per_2
hanno, allo stato, stabilito la propria dimora presso la casa materna:
4) prendere atto dell'impegno del signor di versare, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento di entrambi i figli, e , l'importo complessivo di Euro Per_1 Per_2
500, 00=, soggetto a rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, così come già previsto in sede di separazione;
5) prendere atto dell'impegno del signor di versare alla signora il 50% Pt_2 Pt_1
delle spese straordinarie, così come individuate dalle Linee Guida Tribunale di Varese del 01.02.2018, inerenti i figli e;
Per_1 Per_2
6) in punto di assegno unico, prendere atto che, come concordato tra le parti, detto assegno, previsto per il figlio , venga percepito dal signor che provvederà a Per_2 Pt_2
“girare” la relativa somma alla signora Pt_1
7) prendere atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun contributo, di alcuna natura, sarà dovuto dall'uno nei confronti dell'altro;
8) prendere atto che le parti si esonerano reciprocamente dal deposito degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
pagina 2 di 3 9) prendere atto che le spese del presente procedimento sono a carico solidale delle parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], contratto in data 06.10.2001 in Arcisate
[...]
(VA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arcisate (VA) (anno 2001, atto n. 21, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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