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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1759/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pontestura (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Sellitti Emilio Antonio del Foro di Asti
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/05/1985 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sellitti Emilio Antonio del Foro di Asti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Solonghello (AL) il
26/06/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2016.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, in data 22/05/2020, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Solonghello (AL) il 26/06/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio venga affidato in regime condiviso, con collocamento presso Per_1 la dimora della madre in Loc. Cascina Cignale n. 13 in Solonghello (AL);
2. DISPONE che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore debbano essere pagina 2 di 4 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. DISPONE che il padre trattenga con sé il figlio dalla serata del venerdì fino alla Per_1 domenica mattina, a settimane alterne;
potrà comunque trattenere con sé il figlio durante tutti i giorni feriali ove ne faccia richiesta con preavviso e compatibilmente con le necessità contingenti del bambino;
5. vacanze natalizie: salvi diversi accordi che tengano conto degli impegni di ciascun genitore e dei desideri e delle necessità contingenti, il figlio starà la vigilia ed il giorno di Natale Per_1 con la madre;
dal giorno di Santo Stefano al 6 gennaio con il padre;
6. vacanze pasquali ed infrannuali: suddivise secondo il criterio dell'alternanza;
7. vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da suddividere nei mesi di luglio ed agosto. I genitori si daranno comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza possibilmente entro il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi - con congruo anticipo - i luoghi di villeggiatura in cui si recano con il figlio indicando i relativi recapiti per eventuali urgenze/emergenze;
8. DISPONE che le parti concordino eventuali modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, tenuto conto dei sopravvenienti impegni del figlio e dei genitori stessi;
9. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento per il figlio la somma di € 500,00 (cinquecento00) entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, con annuale rivalutazione in base agli indici Istat;
10. DISPONE che il genitore tenga a proprio carico il 100% delle spese straordinarie (c.d. extra assegno) sostenute nell'interesse del figlio minore così come definite ed individuate nel protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati presso il Foro di Vercelli del quale entrambi i sottoscritti genitori danno atto di aver preso piena contezza;
11. DISPONE che il sig. corrisponda un contributo diretto al sostentamento della Parte_1 moglie dell'importo di Euro 100,00 (cento/00) mensili per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno dell'anno 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
12. DÀ ATTO che ogni altra questione di carattere patrimoniale fra i coniugi ivi compreso ripartizione di arredi e corredi ecc. è già stata affrontata e concordemente definita;
13. DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno. Per_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1759/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pontestura (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Sellitti Emilio Antonio del Foro di Asti
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/05/1985 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sellitti Emilio Antonio del Foro di Asti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Solonghello (AL) il
26/06/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2016.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, in data 22/05/2020, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Solonghello (AL) il 26/06/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio venga affidato in regime condiviso, con collocamento presso Per_1 la dimora della madre in Loc. Cascina Cignale n. 13 in Solonghello (AL);
2. DISPONE che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore debbano essere pagina 2 di 4 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. DISPONE che il padre trattenga con sé il figlio dalla serata del venerdì fino alla Per_1 domenica mattina, a settimane alterne;
potrà comunque trattenere con sé il figlio durante tutti i giorni feriali ove ne faccia richiesta con preavviso e compatibilmente con le necessità contingenti del bambino;
5. vacanze natalizie: salvi diversi accordi che tengano conto degli impegni di ciascun genitore e dei desideri e delle necessità contingenti, il figlio starà la vigilia ed il giorno di Natale Per_1 con la madre;
dal giorno di Santo Stefano al 6 gennaio con il padre;
6. vacanze pasquali ed infrannuali: suddivise secondo il criterio dell'alternanza;
7. vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da suddividere nei mesi di luglio ed agosto. I genitori si daranno comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza possibilmente entro il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi - con congruo anticipo - i luoghi di villeggiatura in cui si recano con il figlio indicando i relativi recapiti per eventuali urgenze/emergenze;
8. DISPONE che le parti concordino eventuali modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, tenuto conto dei sopravvenienti impegni del figlio e dei genitori stessi;
9. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento per il figlio la somma di € 500,00 (cinquecento00) entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, con annuale rivalutazione in base agli indici Istat;
10. DISPONE che il genitore tenga a proprio carico il 100% delle spese straordinarie (c.d. extra assegno) sostenute nell'interesse del figlio minore così come definite ed individuate nel protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati presso il Foro di Vercelli del quale entrambi i sottoscritti genitori danno atto di aver preso piena contezza;
11. DISPONE che il sig. corrisponda un contributo diretto al sostentamento della Parte_1 moglie dell'importo di Euro 100,00 (cento/00) mensili per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno dell'anno 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
12. DÀ ATTO che ogni altra questione di carattere patrimoniale fra i coniugi ivi compreso ripartizione di arredi e corredi ecc. è già stata affrontata e concordemente definita;
13. DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno. Per_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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