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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2101/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
14.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. RELA ALBERTO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Alvise Conte n.
7 - Schio
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente - rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLUTI FRANCESCO e SCHIAVULLI PASQUALE,
giusta procura generale alle liti rep. n 118151, racc. n. 33798, in data 29.8.2024, del Notaio
di Venezia, con domicilio eletto in Santa Croce 712 - Venezia Persona_1
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti di per il riconoscimento dell'origine CP_1
professionale della patologia “gonalgia bilaterale in quadro di gonartrosi, condropatia
bilaterale e segni clinici di borsite bilaterale” fonte di invalidità complessiva dell'11% -
tenuto conto di precedente evento tutelato da – a fronte di rigetto in sede CP_1
amministrativa.
2. L' negava fondatezza alla domanda. CP_1
3. La causa veniva istruita mediane CTU medicolegale, e perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha, con adeguata e coerente motivazione,
ha concluso nel senso dell'origine professionale della patologia per cui é causa,
ravvisando in capo al ricorrente una inabilità complessiva dell'8%, riferibile nella misura del 3% alla malattia oggetto del giudizio.
5. Aderendo alle conclusioni del CTU – rispetto alle quali alcuna osservazione è stata presentata dalle parti -, va condannato ad erogare al ricorrente le conseguenti CP_1
prestazioni di legge, oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
7. Spese di CTU definitivamente in capo al , per l'importo di cui al decreto di CP_1
liquidazione provvisoria del 18.6.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata in capo al ricorrente inabilità
complessiva dell'8%, condanna a corrispondergli le provvidenze conseguentemente CP_1
dovute per legge, oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
2 Condanna altresì a rifondere al procuratore ai procuratori del ricorrente – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.705,00, oltre ad IVA e
CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Spese di CTU definitivamente in capo ad . CP_1
Venezia, 16/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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