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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. IA TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3575/2024
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Parte_1
Castellaneta
Appellante
CONTRO
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
EN OL
Appellata
NONCHE' CONTRO
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto notificato in data 15.3.2024, ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1691/2023, depositata il 18.9.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di e Controparte_3 Controparte_2
rispettivamente in qualità di proprietaria e conducente del veicolo “Fiat 500” (tg. EP391GD), nonché
di , in qualità di compagnia assicuratrice per la r.c. del predetto veicolo, al fine di CP_4
ottenere la condanna dell'impresa di assicurazione, previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, al pagamento dell'importo di € 2.308,45, ovvero di quella CP_2
ritenuta di giustizia, già detratta la somma di € 700,00 corrisposta in data 2.10.2020 dalla , CP_1
a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio autocarro “Renault”, tg. CA392YN, in conseguenza del sinistro verificatosi in Gioia del Colle, in via dei Peuceti, il 7.12.2019, alle ore 15.20
circa, allorquando il veicolo di sua proprietà “veniva coinvolto in un sinistro stradale con
l'autovettura Fiat 500 tg. EP 391 GD, assicurata con di proprietà della sig.ra CP_5 CP_3
e condotta nell'occasione dal sig. ”, che, “provenendo da via L.
[...] Controparte_2
Einaudi, con direzione di marcia verso via dei Peuceti, poneva in essere una manovra di sorpasso,
vietata in quel tratto di strada, ai danni dell'Autocarro Renault che in quel frangente effettuava una
regolare e presegnalata manovra di svolta a sinistra per accedere in un box privato”.
La compagnia di assicurazioni, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria sia nell'an che nel quantum debeatur.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.1.2023 si sono costituiti nel giudizio di primo grado i convenuti e , i quali hanno istato per la reiezione delle richieste CP_2 CP_3
risarcitorie in quanto ritenute illegittime nell'an e nel quantum debeatur poiché prive di fondamento e prova, oltre che eccessive.
Istruita la causa con produzione documentale, prove orali e CTU, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendo non provato l'an debeatur e, in particolare, non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Avverso la decisione del GdP, ha interposto appello deducendo (i) l'erronea Pt_1
valutazione delle prove assunte in corso di causa e (ii) il difetto di motivazione in ordine alla Ctu
espletata. La compagnia assicuratrice, costituitasi con comparsa depositata il 7.10.2024, ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità, illegittimità e inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c; nel merito, richiamando le difese già articolate in primo grado con riferimento all'infondatezza della domanda poiché non provata sia nell'an che nel quantum debeatur, ha sostenuto la correttezza della pronuncia gravata,
concludendo per l'integrale rigetto dell'appello proposto e per la conferma della sentenza, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
e , sebbene ritualmente evocati, hanno disertato il giudizio di appello;
sicché, CP_2 CP_3
all'udienza del 29.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati.
A sostegno della pronuncia di integrale reiezione della domanda attorea, il GdP ha rimarcato che: - parte attrice non ha fornito la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente della “Fiat
500” nella causazione dell'incidente e, in generale, della dinamica del sinistro;
- “la relazione di
incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia Municipale, salvo illustrare la posizione di quiete
assunta dai veicoli in conseguenza dell'impatto, evidenzia di non avere elementi per stabilire se il
veicolo” dell'attore, “al sopraggiungere” di quello condotto dal convenuto, “fosse fermo sul lato
destro della carreggiata oppure fosse in fase di manovra”; - il teste escusso, indicato dall'impresa di assicurazione, è inattendibile in quanto non identificato al momento del sinistro dagli agenti accertatori;
- la ctu espletata “non comporta l'accertamento di responsabilità dei conducenti nel
causare il sinistro”, avendo avuto il “solo fine di accertare la compatibilità dei danni riportati dal
veicolo attoreo con la dinamica del sinistro”.
La motivazione del GdP non può essere condivisa.
In primo luogo, va chiarito che il compendio probatorio sul quale deve formarsi -anche in sede di gravame- il convincimento del giusdicente è costituito da: - verbale di incidente stradale redatto dagli agenti di PM intervenuti in loco a seguito del sinistro, cui sono allegati i verbali delle dichiarazioni spontanee rese agli agenti da e le fotografie Controparte_2 Testimone_1
raffiguranti lo stato dei luoghi, i punti di impatto e i danni riportati dai veicoli, la “tabella veicoli”; -
documentazione fotografica versata in atti dall'attore; - interrogatorio formale di Controparte_2
- dichiarazione testimoniali di;
- relazione consulenziale. Testimone_2
Orbene, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria espletata, se è
vero che non si ravvisano elementi per addebitare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro unicamente al , è altresì vero che va applicata al caso di specie la regola di cui all'art. CP_2
2054, comma 2, c.c., come, d'altronde, richiesto in primo grado, in via subordinata, da tutti i convenuti.
Invero, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054,
comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056;
Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054,
comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. 4130/2017).
D'altronde, anche nei casi di accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, è ben possibile il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento.
In altri termini, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
In definitiva, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2,
ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto [ossia, nonostante l'istruttoria svolta] in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v.
anche Cass., 3696/2018)
Orbene, facendo applicazione degli enunciati principi di diritto alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la sentenza di primo grado vada riformata per le ragioni di seguito illustrate.
Gli agenti intervenuti -sulla scorta delle dichiarazioni spontanee ree dai conducenti dei veicoli coinvolti nella collisione, dei rilievi effettuati e della posizione di quiete assunta dalle autovetture a seguito dell'impatto- hanno così ricostruito la dinamica dell'incidente: “si può affermare solo che il
veicolo fiat 500 […] percorreva via Einaudi con direzione di marcia da palazzetto dello sport verso
via dei Peuceti e, giunto all'altezza del civ. 562, impattava con la parte anteriore destra, la parte
anteriore sx del veicolo autocarro Renault […] in fase di manovra di svolta a sinistra in area privata.
Non si può stabilire se il veicolo” “Renault”, “al sopraggiungere del veicolo n. 1 [“Fiat 500”, ndr]
fosse fermo sul lato destro della carreggiata oppure fosse in fase di manovra”.
A nessuno dei due conducenti è stata contestata la violazione di norme del CdS.
Dalla documentazione fotografica in atti si evince chiaramente che: - sebbene il tratto di strada ove si è verificata la collisione fosse a doppio senso di marcia, entrambi i veicoli proseguivano nella medesima direzione;
- la “Fiat 500”, allorché ha impattato con l'autocarro di proprietà dell'odierno appellante, si trovava sulla carreggiata del senso di marcia opposto rispetto a quello percorso, che,
dunque, stando alle fotografie in atti, sembra aver invaso;
- l'autocarro dei proprietà dell'appellante proveniva da destra rispetto alla “Fiat 500”.
Non v'è prova alcuna né, da un lato, che il conducente della “Fiat 500” stesse eseguendo una manovra di sorpasso (sicuramente non consentita in quel tratto di strada) né, dall'altro, che il conducente del veicolo “Renault”, prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra, avesse azionato l'indicatore di direzione per segnarla.
Allo stesso modo, non v'è prova della circostanza meramente allegata dai convenuti, ossia che , prima dell'impatto, procedesse “a velocità moderata e conforme allo stato dei luoghi”. CP_2
Siffatta allegazione non trova, di certo, conferma nei danni materiali riportati dalle autovetture e, in specie, dalla “Fiat 500”, la cui entità appare, al contrario, smentirla.
Prive di qualsivoglia rilievo probatorio, in quanto non apportano alcun elemento dirimente ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, appaiono le spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai conducenti dei veicoli coinvolti, le quali -in sostanza- finiscono per elidersi a vicenda.
ha riferito di aver svoltato verso sinistra soltanto “dopo aver azionato la freccia e Pt_1
verificato che non venisse nessuno”.
ha dichiarato che l'autocarro (condotto dall'odierno appellante) “all'improvviso” “si CP_2
spostava verso sinistra senza preannunciare la svolta”, ragion per cui -a causa di questa svolta improvvisa- non sarebbe riuscito a evitare l'impatto nonostante avesse “frenato e suonato per
avvisare l'altro conducente”.
In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 23.1.2023, oltre ad aver, di fatto, confermato il contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli agenti di PM, ha riferito di non rammentare la velocità
a cui procedeva prima della collisione.
Né le rimarcate lacune possono ritenersi colmate dalla testimonianza resa in corso di causa dal teste . Testimone_2 Ciò per un duplice ordine di ragioni, correttamente evidenziate dal GdP con motivazione che il Tribunale condivide.
In primo luogo, non si comprende in che modo il teste - che ha dichiarato di conoscere CP_2
in quanto figlio di un suo collega di studio di commercialisti (ma di non averlo riconosciuto in quel frangente) e che al momento del sinistro percorreva (deve ritenersi, alla luce del tenore delle dichiarazioni rese, alla guida di un'autovettura) la medesima strada teatro dell'occorso “con direzione
opposta” (deve ritenersi, a quella dei due veicoli coinvolti) - sia riuscito a proseguire in quella direzione senza essere obbligato a fermarsi, atteso che, come sottolineato dal GdP, dalla documentazione fotografica in atti si desume che i due veicoli, a seguito della collisione, avevano
“occupato tutta la carreggiata invero di ristrette dimensioni”, sì da rendere alquanto inverosimile che altre autovetture potessero transitare e proseguire la marcia.
In secondo luogo, nella menzionata relazione di incidente stradale redatta dagli agenti intervenuti non si fa riferimento alcuno alla presenza sui luoghi di causa di persone informate sui fatti
(ossia, di testimoni oculari dell'occorso), e, dunque, neanche del teste , essendo stata Tes_2
“sbarrata” l'apposita sezione, lasciata in bianco.
Tale circostanza, con tutta evidenza, concorre inevitabilmente a inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste.
In definitiva, sulla scorta del materiale probatorio in atti e dell'istruttoria espletata, deve ritenersi (i) che sussista un concorso di colpa dei conducenti nella causazione del sinistro e (ii) che nessuno dei due conducenti abbia mantenuto una condotta di guida irreprensibile in modo tale da poter superare la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
3 – S'impone, a questo punto, di scrutinare gli aspetti della controversia afferenti al quantum
debeatur.
Il Ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado -all'esito degli accertamenti espletati,
acclarata la compatibilità con la dinamica del sinistro emersa ex actis dei danni riportati dai veicoli,
tenuto conto della loro morfologia e della loro localizzazione, della loro localizzazione e della “perfetta sovrapposizione dei profili danneggiati”- ha stimato “la somma complessiva occorrente per
l'eliminazione dei danni subiti dal veicolo attoreo in occasione del sinistro” in € 1.650,87, oltre €
363,19 per VA (quindi, in totale, € 2.014,06).
Sicché, in ragione della paritaria percentuale di responsabilità gravante sui due conducenti,
dev'essere posta a carico di , in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal CP_1
, esclusivamente la somma di € 1.007,03 (comprensiva, appunto, di VA), calcolata nel maggio CP_2
del 2023, che in seguito all'operazione di riadeguamento monetario all'attualità, ammonta ad €
1.033,21.
Da tale somma, come ammesso dallo stesso odierno appellante, va detratta quella di € 700,00
(che, rivalutata all'attualità, ammonta ad € 835,10), corrisposta a in data 3.10.2020 Pt_1
dall'impresa di assicurazione.
Conseguentemente, l'impresa di assicurazione dev'essere condanna a corrispondere a in qualità di proprietario dell'autocarro “Renault”, a titolo di risarcimento dei danni materiali Pt_1
all'autovettura, l'importo complessivo di € 198,11, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
4 – Il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo,
l'applicazione al caso di specie dell'art. 2054, comma 2, c.c. e il significativo ridimensionamento dell'originaria pretesa risarcitoria, equivalendo a un accoglimento parziale sul piano quantitativo della domanda proposta in primo grado e integrando una situazione di soccombenza reciproca (cfr. sul punto Cass., sez. III, ord. 21.10.2009, n. 22381), giustificano una pronuncia di compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La residua metà, alla luce dell'esito della controversia, dev'essere posta a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro.
Esse sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come novellato dal D.M.
n. 147/2022, in base al decisum (Cass., S. U., 11.9.2007, n. 19014) e secondo gli importi medi dello scaglione di riferimento, escludendo dal computo, per il giudizio di appello, il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
Le spese della Ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., di e Controparte_6 Controparte_2
di avverso la sentenza n. 1691/2023 emessa il 18.9.2023 dal Giudice di Pace di Controparte_3
Bari, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello;
- per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è controversia nella misura del 50% a carico di e Testimone_1
; Controparte_2
- per l'effetto, condanna “ ” al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
della somma complessiva di € 198,11, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al
[...]
saldo;
- compensa, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro, la residua metà, che si liquida in complessivi € 73,15 per esborsi ed € 173,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, relativamente al giudizio di primo grado, e in complessivi € 87,00 per esborsi ed € 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, relativamente al giudizio di appello;
- pone definitivamente a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro, le spese di Ctu, per come liquidate nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025
Il Giudice
IA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. IA TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3575/2024
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Parte_1
Castellaneta
Appellante
CONTRO
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
EN OL
Appellata
NONCHE' CONTRO
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto notificato in data 15.3.2024, ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1691/2023, depositata il 18.9.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di e Controparte_3 Controparte_2
rispettivamente in qualità di proprietaria e conducente del veicolo “Fiat 500” (tg. EP391GD), nonché
di , in qualità di compagnia assicuratrice per la r.c. del predetto veicolo, al fine di CP_4
ottenere la condanna dell'impresa di assicurazione, previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, al pagamento dell'importo di € 2.308,45, ovvero di quella CP_2
ritenuta di giustizia, già detratta la somma di € 700,00 corrisposta in data 2.10.2020 dalla , CP_1
a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio autocarro “Renault”, tg. CA392YN, in conseguenza del sinistro verificatosi in Gioia del Colle, in via dei Peuceti, il 7.12.2019, alle ore 15.20
circa, allorquando il veicolo di sua proprietà “veniva coinvolto in un sinistro stradale con
l'autovettura Fiat 500 tg. EP 391 GD, assicurata con di proprietà della sig.ra CP_5 CP_3
e condotta nell'occasione dal sig. ”, che, “provenendo da via L.
[...] Controparte_2
Einaudi, con direzione di marcia verso via dei Peuceti, poneva in essere una manovra di sorpasso,
vietata in quel tratto di strada, ai danni dell'Autocarro Renault che in quel frangente effettuava una
regolare e presegnalata manovra di svolta a sinistra per accedere in un box privato”.
La compagnia di assicurazioni, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria sia nell'an che nel quantum debeatur.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.1.2023 si sono costituiti nel giudizio di primo grado i convenuti e , i quali hanno istato per la reiezione delle richieste CP_2 CP_3
risarcitorie in quanto ritenute illegittime nell'an e nel quantum debeatur poiché prive di fondamento e prova, oltre che eccessive.
Istruita la causa con produzione documentale, prove orali e CTU, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendo non provato l'an debeatur e, in particolare, non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Avverso la decisione del GdP, ha interposto appello deducendo (i) l'erronea Pt_1
valutazione delle prove assunte in corso di causa e (ii) il difetto di motivazione in ordine alla Ctu
espletata. La compagnia assicuratrice, costituitasi con comparsa depositata il 7.10.2024, ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità, illegittimità e inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c; nel merito, richiamando le difese già articolate in primo grado con riferimento all'infondatezza della domanda poiché non provata sia nell'an che nel quantum debeatur, ha sostenuto la correttezza della pronuncia gravata,
concludendo per l'integrale rigetto dell'appello proposto e per la conferma della sentenza, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
e , sebbene ritualmente evocati, hanno disertato il giudizio di appello;
sicché, CP_2 CP_3
all'udienza del 29.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati.
A sostegno della pronuncia di integrale reiezione della domanda attorea, il GdP ha rimarcato che: - parte attrice non ha fornito la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente della “Fiat
500” nella causazione dell'incidente e, in generale, della dinamica del sinistro;
- “la relazione di
incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia Municipale, salvo illustrare la posizione di quiete
assunta dai veicoli in conseguenza dell'impatto, evidenzia di non avere elementi per stabilire se il
veicolo” dell'attore, “al sopraggiungere” di quello condotto dal convenuto, “fosse fermo sul lato
destro della carreggiata oppure fosse in fase di manovra”; - il teste escusso, indicato dall'impresa di assicurazione, è inattendibile in quanto non identificato al momento del sinistro dagli agenti accertatori;
- la ctu espletata “non comporta l'accertamento di responsabilità dei conducenti nel
causare il sinistro”, avendo avuto il “solo fine di accertare la compatibilità dei danni riportati dal
veicolo attoreo con la dinamica del sinistro”.
La motivazione del GdP non può essere condivisa.
In primo luogo, va chiarito che il compendio probatorio sul quale deve formarsi -anche in sede di gravame- il convincimento del giusdicente è costituito da: - verbale di incidente stradale redatto dagli agenti di PM intervenuti in loco a seguito del sinistro, cui sono allegati i verbali delle dichiarazioni spontanee rese agli agenti da e le fotografie Controparte_2 Testimone_1
raffiguranti lo stato dei luoghi, i punti di impatto e i danni riportati dai veicoli, la “tabella veicoli”; -
documentazione fotografica versata in atti dall'attore; - interrogatorio formale di Controparte_2
- dichiarazione testimoniali di;
- relazione consulenziale. Testimone_2
Orbene, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria espletata, se è
vero che non si ravvisano elementi per addebitare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro unicamente al , è altresì vero che va applicata al caso di specie la regola di cui all'art. CP_2
2054, comma 2, c.c., come, d'altronde, richiesto in primo grado, in via subordinata, da tutti i convenuti.
Invero, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054,
comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056;
Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054,
comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. 4130/2017).
D'altronde, anche nei casi di accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, è ben possibile il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento.
In altri termini, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
In definitiva, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2,
ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto [ossia, nonostante l'istruttoria svolta] in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v.
anche Cass., 3696/2018)
Orbene, facendo applicazione degli enunciati principi di diritto alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la sentenza di primo grado vada riformata per le ragioni di seguito illustrate.
Gli agenti intervenuti -sulla scorta delle dichiarazioni spontanee ree dai conducenti dei veicoli coinvolti nella collisione, dei rilievi effettuati e della posizione di quiete assunta dalle autovetture a seguito dell'impatto- hanno così ricostruito la dinamica dell'incidente: “si può affermare solo che il
veicolo fiat 500 […] percorreva via Einaudi con direzione di marcia da palazzetto dello sport verso
via dei Peuceti e, giunto all'altezza del civ. 562, impattava con la parte anteriore destra, la parte
anteriore sx del veicolo autocarro Renault […] in fase di manovra di svolta a sinistra in area privata.
Non si può stabilire se il veicolo” “Renault”, “al sopraggiungere del veicolo n. 1 [“Fiat 500”, ndr]
fosse fermo sul lato destro della carreggiata oppure fosse in fase di manovra”.
A nessuno dei due conducenti è stata contestata la violazione di norme del CdS.
Dalla documentazione fotografica in atti si evince chiaramente che: - sebbene il tratto di strada ove si è verificata la collisione fosse a doppio senso di marcia, entrambi i veicoli proseguivano nella medesima direzione;
- la “Fiat 500”, allorché ha impattato con l'autocarro di proprietà dell'odierno appellante, si trovava sulla carreggiata del senso di marcia opposto rispetto a quello percorso, che,
dunque, stando alle fotografie in atti, sembra aver invaso;
- l'autocarro dei proprietà dell'appellante proveniva da destra rispetto alla “Fiat 500”.
Non v'è prova alcuna né, da un lato, che il conducente della “Fiat 500” stesse eseguendo una manovra di sorpasso (sicuramente non consentita in quel tratto di strada) né, dall'altro, che il conducente del veicolo “Renault”, prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra, avesse azionato l'indicatore di direzione per segnarla.
Allo stesso modo, non v'è prova della circostanza meramente allegata dai convenuti, ossia che , prima dell'impatto, procedesse “a velocità moderata e conforme allo stato dei luoghi”. CP_2
Siffatta allegazione non trova, di certo, conferma nei danni materiali riportati dalle autovetture e, in specie, dalla “Fiat 500”, la cui entità appare, al contrario, smentirla.
Prive di qualsivoglia rilievo probatorio, in quanto non apportano alcun elemento dirimente ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, appaiono le spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai conducenti dei veicoli coinvolti, le quali -in sostanza- finiscono per elidersi a vicenda.
ha riferito di aver svoltato verso sinistra soltanto “dopo aver azionato la freccia e Pt_1
verificato che non venisse nessuno”.
ha dichiarato che l'autocarro (condotto dall'odierno appellante) “all'improvviso” “si CP_2
spostava verso sinistra senza preannunciare la svolta”, ragion per cui -a causa di questa svolta improvvisa- non sarebbe riuscito a evitare l'impatto nonostante avesse “frenato e suonato per
avvisare l'altro conducente”.
In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 23.1.2023, oltre ad aver, di fatto, confermato il contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli agenti di PM, ha riferito di non rammentare la velocità
a cui procedeva prima della collisione.
Né le rimarcate lacune possono ritenersi colmate dalla testimonianza resa in corso di causa dal teste . Testimone_2 Ciò per un duplice ordine di ragioni, correttamente evidenziate dal GdP con motivazione che il Tribunale condivide.
In primo luogo, non si comprende in che modo il teste - che ha dichiarato di conoscere CP_2
in quanto figlio di un suo collega di studio di commercialisti (ma di non averlo riconosciuto in quel frangente) e che al momento del sinistro percorreva (deve ritenersi, alla luce del tenore delle dichiarazioni rese, alla guida di un'autovettura) la medesima strada teatro dell'occorso “con direzione
opposta” (deve ritenersi, a quella dei due veicoli coinvolti) - sia riuscito a proseguire in quella direzione senza essere obbligato a fermarsi, atteso che, come sottolineato dal GdP, dalla documentazione fotografica in atti si desume che i due veicoli, a seguito della collisione, avevano
“occupato tutta la carreggiata invero di ristrette dimensioni”, sì da rendere alquanto inverosimile che altre autovetture potessero transitare e proseguire la marcia.
In secondo luogo, nella menzionata relazione di incidente stradale redatta dagli agenti intervenuti non si fa riferimento alcuno alla presenza sui luoghi di causa di persone informate sui fatti
(ossia, di testimoni oculari dell'occorso), e, dunque, neanche del teste , essendo stata Tes_2
“sbarrata” l'apposita sezione, lasciata in bianco.
Tale circostanza, con tutta evidenza, concorre inevitabilmente a inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste.
In definitiva, sulla scorta del materiale probatorio in atti e dell'istruttoria espletata, deve ritenersi (i) che sussista un concorso di colpa dei conducenti nella causazione del sinistro e (ii) che nessuno dei due conducenti abbia mantenuto una condotta di guida irreprensibile in modo tale da poter superare la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
3 – S'impone, a questo punto, di scrutinare gli aspetti della controversia afferenti al quantum
debeatur.
Il Ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado -all'esito degli accertamenti espletati,
acclarata la compatibilità con la dinamica del sinistro emersa ex actis dei danni riportati dai veicoli,
tenuto conto della loro morfologia e della loro localizzazione, della loro localizzazione e della “perfetta sovrapposizione dei profili danneggiati”- ha stimato “la somma complessiva occorrente per
l'eliminazione dei danni subiti dal veicolo attoreo in occasione del sinistro” in € 1.650,87, oltre €
363,19 per VA (quindi, in totale, € 2.014,06).
Sicché, in ragione della paritaria percentuale di responsabilità gravante sui due conducenti,
dev'essere posta a carico di , in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal CP_1
, esclusivamente la somma di € 1.007,03 (comprensiva, appunto, di VA), calcolata nel maggio CP_2
del 2023, che in seguito all'operazione di riadeguamento monetario all'attualità, ammonta ad €
1.033,21.
Da tale somma, come ammesso dallo stesso odierno appellante, va detratta quella di € 700,00
(che, rivalutata all'attualità, ammonta ad € 835,10), corrisposta a in data 3.10.2020 Pt_1
dall'impresa di assicurazione.
Conseguentemente, l'impresa di assicurazione dev'essere condanna a corrispondere a in qualità di proprietario dell'autocarro “Renault”, a titolo di risarcimento dei danni materiali Pt_1
all'autovettura, l'importo complessivo di € 198,11, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
4 – Il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo,
l'applicazione al caso di specie dell'art. 2054, comma 2, c.c. e il significativo ridimensionamento dell'originaria pretesa risarcitoria, equivalendo a un accoglimento parziale sul piano quantitativo della domanda proposta in primo grado e integrando una situazione di soccombenza reciproca (cfr. sul punto Cass., sez. III, ord. 21.10.2009, n. 22381), giustificano una pronuncia di compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La residua metà, alla luce dell'esito della controversia, dev'essere posta a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro.
Esse sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come novellato dal D.M.
n. 147/2022, in base al decisum (Cass., S. U., 11.9.2007, n. 19014) e secondo gli importi medi dello scaglione di riferimento, escludendo dal computo, per il giudizio di appello, il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
Le spese della Ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., di e Controparte_6 Controparte_2
di avverso la sentenza n. 1691/2023 emessa il 18.9.2023 dal Giudice di Pace di Controparte_3
Bari, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello;
- per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è controversia nella misura del 50% a carico di e Testimone_1
; Controparte_2
- per l'effetto, condanna “ ” al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
della somma complessiva di € 198,11, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al
[...]
saldo;
- compensa, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro, la residua metà, che si liquida in complessivi € 73,15 per esborsi ed € 173,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, relativamente al giudizio di primo grado, e in complessivi € 87,00 per esborsi ed € 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, relativamente al giudizio di appello;
- pone definitivamente a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro, le spese di Ctu, per come liquidate nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025
Il Giudice
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