Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1929
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Insussistenza della violazione contestata (interposizione illecita da pseudo appalto)

    Il Tribunale ritiene provata l'interposizione illecita da pseudo appalto sulla base delle testimonianze e di dati oggettivi, ritenendo inattendibili le dichiarazioni dei testimoni.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per vizio procedurale (mancanza di accertamento autonomo)

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, affermando che l'ente non era tenuto ad avviare un nuovo procedimento ispettivo e che le ordinanze ingiunzioni erano motivate per relationem al verbale di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'illecito amministrativo

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo che il termine di prescrizione decorra dalla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e che sia stato utilmente interrotto dalla notifica del verbale di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni.

  • Rigettato
    Nullità per mancato esperimento della preventiva procedura di prescrizione obbligatoria

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo la procedura di prescrizione obbligatoria non applicabile ai casi di depenalizzazione e sottolineando il carattere facoltativo dell'atto di prescrizione.

  • Accolto
    Erronea quantificazione della sanzione

    Il Tribunale accoglie la doglianza, rideterminando la sanzione nel massimo di € 50.000,00, in applicazione dei limiti previsti dalla normativa.

  • Rigettato
    Insussistenza della violazione contestata (interposizione illecita da pseudo appalto)

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo provata l'interposizione illecita da pseudo appalto e infondate le eccezioni procedurali.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per vizio procedurale (mancanza di accertamento autonomo)

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, affermando che l'ente non era tenuto ad avviare un nuovo procedimento ispettivo e che le ordinanze ingiunzioni erano motivate per relationem al verbale di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'illecito amministrativo

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo che il termine di prescrizione decorra dalla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e che sia stato utilmente interrotto dalla notifica del verbale di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni.

  • Rigettato
    Nullità per mancato esperimento della preventiva procedura di prescrizione obbligatoria

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo la procedura di prescrizione obbligatoria non applicabile ai casi di depenalizzazione e sottolineando il carattere facoltativo dell'atto di prescrizione.

  • Accolto
    Erronea quantificazione della sanzione

    Il Tribunale accoglie la doglianza, rideterminando la sanzione in € 40.000,00, in considerazione del limitato periodo temporale contestato e dell'entità delle sanzioni irrogate agli altri ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1929
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 1929
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo