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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2748/2022
N.R.G. 3129/2022
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 19.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 2748 - 3129 del R.G. dell'anno 2022, vertenti tra
(10.6.1969 - c.f. - domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv. Francescopaolo Ranieri e Francesco
Cagnetta del Foro di Bari), (10.6.1962 - c.f. in CP_1 C.F._2
proprio e quale l.r.p.t. della (c.f. – domiciliato come in Controparte_2 P.IVA_1 atti;
rappresentato e difeso per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Maria Teresa
Vita del Foro di Locri) e l' (già Controparte_3
) in persona del dirigente e Controparte_4
l.r.p.t. (c.f.: – domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dal predetto P.IVA_2
dirigente l.r.p.t. unitamente e disgiuntamente ai funzionari delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs.
150/2011).
1 1. I ricorsi proposti da e dal , quest'ultimo in proprio e quale Parte_1 CP_1
l.r.p.t. della sono parzialmente fondati e meritano accoglimento per Controparte_2
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito meglio esposti.
A mezzo del proprio ricorso (incardinato con il N.R.G. 2758/2022) ha in via Parte_1 principale chiesto per le ragioni ivi meglio specificate l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 136/2022 del 4.5.2022 emessa a suo carico dall'allora
[...]
: il tutto, chiedendone in via subordinata l'applicazione nel Controparte_4
minimo edittale e, in ogni caso, in misura non superiore al limite fissato dalla legge.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- essergli stata notificata in data 16.5.2022 in qualità di trasgressore la già citata ordinanza ingiunzione n. 136/2022 (prot. n. 10186 del 4/5/2022), emessa dall'allora
[...]
, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di € Controparte_4
91.832,60 a titolo di sanzione amministrativa;
- che detta sanzione era conseguenza della pregressa contestazione di illecito amministrativo per violazione dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. 276/2003, come modificato dall'art. 1 co. 1
D.Lgs.8/2016 – interposizione illecita da pseudo appalto;
- che tale contestazione era stata effettuata a seguito di accertamento ispettivo definito con
ER di accertamento e notificazione dell' di n. Controparte_4 Controparte_4
RC00003/2017-927-01 del 15.12.2017, notificatogli il 4.1.2018;
- che, più specificamente, egli era stato individuato autore dell'illecito amministrativo in qualità di legale rappresentante della società Real Service S.r.l., che per i mesi da aprile 2015
a ottobre 2015 avrebbe fornito in violazione della predetta normativa personale lavorativo alla
Controparte_2
- che tale accertamento doveva in realtà considerarsi del tutto destituito di fondamento, atteso che tali lavoratori non erano stati forniti in base a un contratto di appalto ai sensi dell'art. 29 citato ma erano distaccati presso la ai sensi e nel rispetto della norma di Controparte_2 cui all'art. 30 dello stesso D.Lgs. 276/2003.
Di qui, la proposizione del ricorso.
In relazione alla medesima vicenda altro ricorso, incardinato al N.R.G. 3129/2022, è stato iscritto da , in proprio e nella già ricordata qualità di l.r.p.t. proprio della CP_1 [...]
e questo, al fine di ottenere analogamente in via principale l'annullamento CP_2
dell'ordinanza ingiunzione (quanto alla sua posizione, contrassegnata dal n. 139/2022 - prot.9230 del 26/4/2022) e, in via subordinata, la riduzione di quest'ultima nel minimo
2 edittale e in ogni caso in misura non superiore al limite fissato dalla legge.
A carico del Gullì detta sanzione amministrativa imputava di aver utilizzato tra il 2012 e il
2015 personale fornito in violazione di legge da una pluralità di società (segnatamente: dal gennaio ad ottobre 2012 dalla Commercio & Lavoro soc. coop;
dal novembre 2012 in parte dalla predetta Commercio & Lavoro soc. coop e in parte dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l.; dal dicembre 2012 al novembre 2013 dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l.; nel mese di dicembre 2013 in parte dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l. e in parte dalla Cimini Service di Filippo Cimini;
da gennaio 2014 a febbraio 2014 in parte dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l. e in parte dalla Cimini
Service di Filippo Cimini;
da marzo 2014 a marzo 2015 dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l. e, infine, per i mesi da aprile 2015 a ottobre 2015 dalla Real Service s.r.l.).
Ai fini dell'accoglimento del ricorso, il ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: CP_1
- che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa a seguito di ER di accertamento e notificazione dell' n.RC00003/2017-889- del Controparte_4
15.12.2017, notificatogli il 3.1.2018;
- che tale ER era stato a sua volta emesso all'esito di una verifica ai fini fiscali del
27.10.2015 operata da funzionari dell' , conclusasi in data 14.12.2015 e Controparte_5
in relazione al periodo ricadente tra il 2012 e il 2015;
- che detta ordinanza ingiunzione non era quindi frutto di attività svolta dai funzionari dell' , competente in materia di accertamento di violazioni in Controparte_4
materia di illegittima utilizzazione dei lavoratori secondo un ben preciso iter procedimentale
(ivi compreso l'esperimento della preventiva procedura di prescrizione obbligatoria), con conseguente vizio procedimentale che ne imponeva la declaratoria di nullità;
- che allo stesso modo il ER di accertamento presupposto sarebbe carente di motivazione perché non esplica le ragioni per cui è stata ritenuta sussistente l'interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto: il tutto, dovendosi in particolar modo considerare che per un ben preciso periodo (aprile/ottobre 2015) tra la e la società che forniva il Controparte_2
personale sussisteva un contratto di rete e i lavoratori erano pertanto legittimamente impiegati in distacco;
- che, infine, doveva ritenersi sussistente la prescrizione quinquennale dell'illecito amministrativo.
Di qui la proposizione del ricorso, successivamente riunito al già citato N.R.G.2748/2022.
Nel costituirsi in giudizio in entrambi i procedimenti l'odierno
[...]
(nuova denominazione assunta dall'ente in sostituzione di Controparte_3
quella in essere al momento degli accertamenti di cui si discute) ha integralmente contestato
3 la fondatezza delle opposizioni avversarie, insistendo quanto alla ricorrenza di tutti gli elementi sintomatici dell'appalto illecito di manodopera e concludendo quindi per la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
La causa è stata decisa previo svolgimento di attività istruttoria con audizione dei testi.
1. Tanto sommariamente premesso, e considerato qui di eseguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum del presente giudizio è con ogni evidenza costituito dalla liceità del contratto di appalto intervenuto tra e la società Real Service s.r.l., che a Controparte_2
sua volta ha sottoscritto contratti di subappalto con altre due società, segnatamente
Commercio e Lavoro soc. coop. e Cimini Service di Filippo Cimini.
L'ordinanza ingiunzione notificata al ricorrente quale legale rappresentante della Pt_1
Real Service s.r.l. per aver asseritamente fornito in modo illecito personale alla
[...]
per i mesi da aprile 2015 a ottobre 2015 a ben vedere costituisce infatti - quanto CP_2
alle questioni giuridiche e fattuali da risolvere - un sottoinsieme rispetto alla diversa ordinanza ingiunzione notificata all'altro ricorrente quest'ultimo, infatti, chiamato a rispondere Pt_2
con riferimento ad analoghe condotte che si sono però prolungate in un arco temporale più ampio.
Ne consegue la possibilità e anzi l'utilità di una trattazione unitaria dei due ricorsi, che sono stati per questo motivo riuniti.
1.1. Tanto evidenziato, va sottolineato che le ordinanze ingiunzione opposte rinvengono la loro genesi in una serie di accertamenti posti in essere dall' dai quali è Controparte_5 emersa – secondo la ricostruzione ispettiva – la natura fittizia dei predetti contratti d'appalto e la conseguente contestazione della violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Il correlato giudizio di opposizione, avendo quindi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti da appalto illecito, rinviene la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 18 co. 5 bis D.Lgs. 276/2003.
Quest'ultimo, nella precedente formulazione, statuiva che “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 (per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo”.
Con l'entrata in vigore del l'art. 1 co. 1, 2 e 6 D.lgs. 8/2016, operando in un'ottica deflattiva
4 del contenzioso penale anche in materia di esternalizzazioni (somministrazione di lavoro abusiva, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti) il legislatore ha tuttavia depenalizzato tali fattispecie, punendole con la sola pena pecuniaria.
In particolare, con la nuova disciplina lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore cui è imputata la realizzazione dell'appalto illecito sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale progressivo, pari ad €50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. A ciò va aggiunto che la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000.
L'art. 6 del D. Lgs. 8/2016 appena citato prevede che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
2. Per quanto attiene ai casi in esame, le ordinanze ingiunzioni oggetto di causa sono come detto scaturite dall'attività di accertamento definita dai funzionari dell' Controparte_4
di a seguito della trasmissione degli atti relativi al procedimento penale n. Controparte_4
10023/2015 R.G.N.R. da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Nello specifico, l'indagine era stata condotta nei confronti di una pluralità di soggetti che si erano asseritamente avvalsi di fattispecie di appalto di manodopera prive dei requisiti imposti dalla legge, coinvolgendo una pluralità di lavoratori in tal modo illecitamente occupati.
La dopo aver rilevato l'integrazione del reato di cui agli artt. 81 co. Parte_3
2, 110, 18 comma 5 bis in relazione all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, a seguito della già citata depenalizzazione della fattispecie contravvenzionale punita con la sola pena dell'ammenda e non ricorrendo cause di estinzione tali da imporre una richiesta di archiviazione, ha disposto in data 27.9.2017 l'inoltro degli atti del procedimento all'allora Controparte_4
.
[...]
Le sanzioni irrogate rinvengono in tal modo il proprio fondamento nella presunta violazione, da parte degli opponenti della citata disciplina in tema di genuinità degli appalti e di divieto di somministrazione illecita di lavoratori: in particolare, è stato loro contestato che sia stata fornita manodopera al datore di lavoro senza che sulla stessa fosse esercitata dall'appaltatore la direzione tecnica, realizzandosi così una c.d. interposizione illecita da pseudo appalto.
2.1. In tale ottica, deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di decadenza proposta da entrambi i ricorrenti.
È noto, in tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass., 29068/2023) secondo cui “(…) il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, non
5 decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione”.
Nel caso in esame gli illeciti sono stati contestati nel rispetto di tale termine, dovendosi considerare quest'ultimo decorrente dalla trasmissione degli atti da parte della Procura della
Repubblica, pervenuti all'allora in data 10.10.2017. Controparte_4
2.2. Quanto all'eccezione di nullità per difetto di motivazione del provvedimento opposto, entrambi i ricorrenti hanno contestato l'operato dell' il quale, una volta ricevuta la CP_4
nota della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, non avrebbe svolto alcun autonomo e ulteriore accertamento.
Sostengono, in particolare, che il predetto anziché avviare il procedimento CP_4
ispettivo e svolgere gli accertamenti del caso avrebbe notificato un verbale di accertamento privo di concrete e specifiche contestazioni a supporto del presunto illecito amministrativo.
L'assunto non è condivisibile.
Premesso che l' non era tenuto ad avviare alcun nuovo procedimento ispettivo CP_4
quanto, bensì, a definire il procedimento in via amministrativa - a seguito della trasmissione di quello penale, nell'ambito del quale era già stata svolta apposita istruttoria - alcun difetto di motivazione si manifesta nelle ordinanze di ingiunzione oggetto di opposizione.
Il contenuto di queste ultime risulta infatti determinato per relationem proprio dal ER unico di accertamento e notificazione, correttamente notificato agli stessi opponenti, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita e al contempo le fonti di prova su cui l'accertamento si fonda.
2.3. Parimenti infondata risulta altresì l'eccezione di prescrizione dell'illecito.
In tema di illeciti amministrativi il termine quinquennale di prescrizione decorre “dalla data in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 28 L. 689/1981).
Tuttavia, vertendosi in materia di depenalizzazione del reato di appalto non genuino e di illecita interposizione, “degradato” ad illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità
(Cass., 19897/2018) ha chiarito che “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute
a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. n. 386 del 1990, art. 1), non può identificarsi con quello in cui la
6 violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nella L. n. 689 del
1981, art. 28, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della medesima
L. n. 689 del 1981, art. 41, con più specifico riguardo all'ipotesi in esame, del già citato
d.lgs. n. 507 del 1999, art. 102, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (in tal senso, più recentemente, anche Cass., 9235/2005).
Orbene, nella fattispecie de qua la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento all' di Controparte_4 [...]
Con
in data 27.9.2017 (con nota pervenuta all' in data 10.10.2017) ai fini CP_4 dell'erogazione della sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016.
Ne discende che il dies a quo del decorso del termine di prescrizione coincide – a mente di tale giurisprudenza che si condivide - con tale data di trasmissione.
In seguito, l' opposto ha utilmente interrotto il termine quinquennale di CP_4
prescrizione dapprima con la notifica del ER unico di accertamento, perfezionatasi per in data 3.1.2018 e per il 4.1.2028, e successivamente con la CP_1 Parte_1
notificazione le ordinanze ingiunzione in questa sede opposte.
2.4. Parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione di nullità per mancato esperimento della preventiva procedura di prescrizione obbligatoria.
Dispone l'art 15 D.Lgs. 124/2004 che “
1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1. 3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione”.
L'art. 20 D.Lgs. 758/1994 prevede poi che “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all' articolo 55 c.p.p., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale
7 termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero”.
In breve, quindi, in tema di contestazioni di violazioni della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (poi estese tutti i reati contravvenzionali in materia di lavoro e legislazione sociale puniti con la sola ammenda o con l'ammenda in alternativa all'arresto), il
D.Lgs.758/1994 consente di poter estinguere la procedura sanzionatoria tramite la regolarizzazione delle mancanze rilevate dagli operanti, dietro concessione di un termine entro cui adempiere.
Il comma 4 dello stesso articolo statuisce che “resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 c.p.p.”.
Tale termine sospende la procedura dal punto di vista penalistico, poiché il Pubblico
Ministero che abbia ricevuto la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. da parte degli operanti attende l'esito della procedura “riparatoria” per poter o archiviare il fascicolo in caso di avvenuta ottemperanza (che estingue il reato) ovvero procedere con la contestazione in sede processuale qualora risulti che il soggetto sanzionato non abbia provveduto, nei termini prescritti, ad adempiere alle prescrizioni imposte.
Una volta verificato l'avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del contravventore,
l'autorità di vigilanza ammette il contravventore al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione rilevata.
La disciplina così ricostruita appare però inconferente rispetto al caso in esame, stante la già più volte richiamata depenalizzazione della fattispecie.
Peraltro, deve osservarsi che con la notifica dell'avviso di accertamento è stata concessa ai ricorrenti la possibilità di pagare una somma ridotta, entro 60 giorni dalla notifica, pari ad un terzo dell'importo calcolato, secondo quanto previsto dall'art 16 L. 689/1981. Con Come dedotto dall' , quindi, nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo per l'organo di vigilanza di procedere ad impartire al contravventore la prescrizione laddove - a differenza di quanto sostenuto - nessuna norma di legge pone in correlazione l'invocata nullità dell'ordinanza ingiunzione ab origine per i motivi invocati dagli opponenti: e questo, sottolineandosi altresì il carattere facoltativo e non obbligatorio dell'atto di prescrizione, per
8 come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., 5864/2011: “a) la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, vuoi inizialmente (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), vuoi successivamente (ove sia il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), può determinarsi a non impartirne alcuna (perché, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua); b) la sospensione del processo penale di cui all'art. 23 cit., nell'ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), ovvero possa ancora essere impartita (ove sia il
P.M., che abbia ricevuto al notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), non è mai sine die, ma ha comunque un limite temporale massimo (di cui si è detto sopra) che chiude la parentesi mirata alla conformazione da parte del trasgressore alla prescrizione di regolarizzazione, nel senso sopra chiarito, impartita dall'organo di vigilanza;
c) non c'è alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere;
egli è comunque tenuto a
"regolarizzare" …anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell'organo di vigilanza di rispettarla adottando in particolare "specifiche misure"; ma in ogni caso egli, ove abbia "regolarizzato" adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall'organo di vigilanza.
3. Passando al merito della vicenda oggetto di causa, il Tribunale ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
A mente dell'art. 1655 c.c. l'appalto è il contratto con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionati da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione, a proprio carico, del rischio imprenditoriale.
L'art. 29 D.Lgs. 276/2003, operando una distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, dispone che “l'appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
9 dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Il compimento, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro costituisce in tal modo la caratteristica qualificante l'appalto, sulla scia dello schema dell'obbligazione di risultato.
La più recente giurisprudenza di legittimità maturata in subjecta materia ha ribadito che la distinzione tra appalto genuino ex art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera si individua in virtù della presenza nel primo dei seguenti requisiti: “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima [...];esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. (...) Ciò che caratterizza l'appalto non genuino non è tanto la mancanza di una organizzazione (...), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (...); eterodirezione si ha quando appaltante interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (in tal senso
Cass., 13413/2021).
In sintesi, quindi, se nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice destinata a curarne la direzione e il controllo, nella somministrazione
è l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
l'organizzazione da parte del committente dell'attività.
In concreto, fermo restando che un appalto possa connotarsi per l'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale la prestazione effettiva di manodopera risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore, si configura un fittizio contratto di appalto idoneo ad occultare un'interposizione illecita di manodopera
10 nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti: i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
Pertanto nell'ambito della messa a disposizione della propria capacità gestionale e organizzativa dei dipendenti è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo, con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Al contrario sono integrati gli estremi di una intermediazione illecita "ogni qual volta
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (concordemente in tal senso, tra le tante, Cass., 7898/2011;
Cass., 27213/2018; Cass., 27105/2018)”.
Quanto esposto evidenzia come l'elemento della direzione non possa esprimersi esclusivamente sotto il mero profilo amministrativo (retribuzione, ferie, permessi, ecc.), ma debba concretizzarsi nel senso dell'organizzazione dell'intero processo produttivo attraverso un apporto autonomo rispetto a quello del committente, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera, quantomeno in parte, propria.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, ritiene il decidente che nel caso di specie all'esito dell'esame dell'intero materiale probatorio emergano circostanze tali da far ritenere che la prestazione, in senso stretto intesa, dei dipendenti – a parte i profili amministrativi afferenti al rapporto di lavoro – sia stata resa in effetti sotto l'eterodirezione del committente
[...]
e del suo legale rappresentante . CP_2 CP_1
Quanto alle testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. verbali udienze del 31.1.2024;
13.2.2025; 21.5.2025) va detto che tutti i testimoni dipendenti per il periodo sotto esame della società appaltatrice e poi delle subappaltatrici hanno rappresentato con dichiarazioni sovrapponibili che fosse tale , definito come consulente delle società Persona_1
appaltatrice, il loro unico punto di riferimento sul posto di lavoro.
In questi termini si è espressa, ad esempio, (…) ricordo che ho lavorato dal CP_6
2009 al 2016 come commessa presso il negozio in via Ravagnese;
non ricordo CP_2 con quale società io avessi all'epoca stipulato il contratto di lavoro;
ricordo che fu
a propormi di andare a lavorare lì, e che per qualsiasi mia richiesta Persona_1
11 relativa al mio rapporto di lavoro come ad esempio per le ferie era a quest'ultimo che mi riferivo;
lo stesso valeva anche per l'organizzazione del lavoro”.
Dello stesso tenore, per fare altro esempio, le dichiarazioni di Testimone_1
“(…) in tutto questo tempo non ho mai cambiato né luogo di lavoro né mansioni, e ho avuto come riferimento il dott. , e solo lui;
era quest'ultimo, infatti, che sia come Sicurezza Per_1
e Lavoro, sia come Real Service S.r.l., mi impartiva le direttive sul lavoro da farsi;
era lui, poi, che mi chiamava per farmi firmare le buste paga””;
Ebbene, tali dichiarazioni secondo il giudicante devono però ritenersi inattendibili per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, al momento dell'audizione tutti i testimoni avevano un rapporto di lavoro in essere con la società ed erano quindi per forza di cose non solo sottoposti Controparte_2
a un tendenziale potere conformativo delle proprie dichiarazioni nel senso richiesto dal proprio datore di lavoro ma anche – e di conseguenza - interessati a un positivo esito del procedimento, stante la notevole entità della sanzione amministrativa opposta.
In seconda battuta, e a conferma del primo profilo testé rilevato, tali dichiarazioni risultano incompatibili con una ben precisa serie di dati obiettivi, aliunde acquisiti e costituenti validi indici sintomatici dell'appalto non genuino.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (…) sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati ( da ultimo, Cass., 10634/2025).
In particolare un dato sintomatico quanto mai rilevante dell'esistenza di un appalto illecito è dettato dalla preesistenza di un rapporto di lavoro di alcuni dei dipendenti proprio con la alle cui dipendenze poi alcuni di essi sono tornati al termine del contratto Controparte_2
di appalto, come hanno essi stessi raccontato.
Volgendo inoltre l'attenzione anche al profilo dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, non si riscontrano specifiche deduzioni attoree in ordine alla contestazione di controparte afferente all'assenza di mezzi propri dell'appaltatrice.
12 Con Può dirsi quindi accertata e non contestabile la circostanza indicata dall' in ordine al rapporto di utilizzo tra beni dell'appaltatrice e attrezzature del committente, presuntivamente tutte fornite in comodato d'uso.
Dal compendio probatorio presente in atti, in specie documentale, non emergono quindi dati e indizi relativi all'esistenza di un'effettiva assunzione di rischio d'impresa da parte dell'appaltatrice né di un apporto gestionale e risultato produttivo autonomo, atteso che l'attività esercitata dalle società appaltatrici ricalcava integralmente quella della committente.
Gli atti di causa, in altri termini, non consentono di delineare un quadro tale da certificare l'azzeramento del rischio di impresa in capo alla e l'attribuzione di esso in Controparte_2
via esclusiva né alla Real Service S.r.l., né tantomeno alle altre due società subappaltatrici.
A ciò va aggiunto quale ulteriore elemento oggettivo di riscontro che una dipendente,
[...]
, ha rammentato la presenza sul posto di lavoro oltre che del proprio di Tes_2 Per_1
ossia del rappresentante legale della società appaltante (“(…) ricordo che CP_1
c'era anche un certo , ma dato che nel mio ufficio ero da sola nulla saprei dire CP_1 di quello che accadeva all'esterno e quindi di cosa facesse quest'ultimo” (verbale udienza del
7.5.2025).
Si aggiunga, in via definitiva e del tutto dirimente, che il risulta continuativamente Per_1
rappresentato come un mero consulente della società appaltatrice, ma non è emerso dall'attività istruttoria quale ruolo formale o funzione specifica rivestisse all'interno della stessa.
Appare sul punto quanto mai poco credibile, poi, che detta società abbia inteso avvalersi di un consulente – e quindi di una figura destinata per definizione a fornire pareri e assistenza di tipo tecnico-professionale - per impartire per anni in modo diretto, continuativo e quotidiano ai propri dipendenti disposizioni relative alla prestazione di questi ultimi, e per di più sul luogo di lavoro.
D'altro canto, quale ulteriore indice dell'illiceità dell'appalto non può non conclusivamente evidenziarsi come la società appaltatrice non disponesse di alcun lavoratore dipendente.
3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono nessun rilievo nella prospettazione opposta può quindi attribuirsi alla sussistenza del contratto di rete invocata dal ricorrente e ai Pt_1
contratti di distacco di personale.
A fronte della realtà fattuale così ricostruita gli stessi appaiono quindi come meri elementi simulatori aventi lo scopo di schermare la vera natura dei rapporti tra la società appaltante e le appaltatrici e sub appaltatrici.
13 Le domande principali dei ricorrenti vanno quindi rigettate, con conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte in punto di an debeatur.
4. Devono invece ritenersi fondate le doglianze degli opponenti con riferimento alla erroneità della quantificazione della sanzione comminata.
Sul punto, nel caso in cui le pene pecuniarie delle fattispecie originariamente penali siano articolate in misura proporzionale l'art. 1 co. 6 D.Lgs. 8/2016 stabilisce in effetti che “se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.
Inoltre l'art. 8 co.3 del citato decreto legislativo precisa che “ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
Pertanto, quando per il calcolo proporzionale la somma risulti superiore a € 50.000,00, la sanzione da irrogare in concreto va adeguata a tale massimo.
Ciò è precisato anche nella circolare del M.L.P.S prot. N. 37/0015764/MA007.A002.1475 del
9.8.2016, che dettaglia quanto già stabilito dalla circolare n. 6/2016 dello stesso Ministero sulle indicazioni operative a seguito della depenalizzazione.
In tale circostanza si evidenzia quindi che per “eventuali ipotesi di appalto illecito che coinvolgono più soggetti (esempio committenti e più imprese appaltatrici), il limite degli euro
50.000 trova evidentemente applicazione in riferimento a ciascun appalto”.
Ebbene, nella vicenda in oggetto la somma ingiunta è il prodotto del calcolo tra la somma unitaria, il numero dei lavoratori e delle giornate.
Tuttavia, applicando i limiti sopra menzionati l'Ispettorato opposto avrebbe dovuto calcolare l'importo della sanzione amministrativa nel limite di € 50.000,00, quale soglia massima di punibilità per ogni violazione atteso che, peraltro, come sostenuto da parte ricorrente, la condotta riveste carattere unitario, afferendo ad un unico contratto di appalto (quello con la
Real Service s.r.l., che successivamente ha subappaltato i servizi).
La sanzione amministrativa irrogata a e in solido alla società CP_7 Controparte_2 va, dunque, rideterminata in € 50.000,00, e l'ordinanza-ingiunzione opposta va annullata
[...]
e modificata in tal senso.
14 Quanto all'ordinanza ingiunzione irrogata a , tenuto anche conto del limitato Parte_1 periodo temporale che viene contestato allo stesso e dell'entità della sanzione irrogata agli altri ricorrenti - cui viene contestata una condotta molto più dilatata nel tempo – anche in omaggio agli art. 11 e 23 L.689/1981 - appare equo rideterminare la sanzione nella misura di
€ 40.000.
Come specificato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di sanzioni amministrative l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (previsto dall'art. 23 L.
689/1981) “non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì
l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione (così Cass. civ., sez. un., 4.11.2009, n. 23318)” (Cass.,
29608/2022);
5. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento per importi oggettivamente rilevanti della domanda di rideterminazione della sanzione, in uno con l'obiettiva complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle ordinanze ingiunzione opposte, costituisce giustificato motivo per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte rispettivamente da
[...]
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della e nei CP_1 Controparte_2 Parte_1 confronti dell' (già Controparte_3 [...]
), in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza Controparte_8
ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente le opposizioni e, per l'effetto: a) ridetermina in € 40.000 oltre spese di procedura l'importo dell'ordinanza ingiunzione n. 136/2022; b) ridetermina in € 50.000, oltre spese di procedura l'importo dell'ordinanza ingiunzione n.139/2022;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
15 16
N.R.G. 3129/2022
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 19.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 2748 - 3129 del R.G. dell'anno 2022, vertenti tra
(10.6.1969 - c.f. - domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv. Francescopaolo Ranieri e Francesco
Cagnetta del Foro di Bari), (10.6.1962 - c.f. in CP_1 C.F._2
proprio e quale l.r.p.t. della (c.f. – domiciliato come in Controparte_2 P.IVA_1 atti;
rappresentato e difeso per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Maria Teresa
Vita del Foro di Locri) e l' (già Controparte_3
) in persona del dirigente e Controparte_4
l.r.p.t. (c.f.: – domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dal predetto P.IVA_2
dirigente l.r.p.t. unitamente e disgiuntamente ai funzionari delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs.
150/2011).
1 1. I ricorsi proposti da e dal , quest'ultimo in proprio e quale Parte_1 CP_1
l.r.p.t. della sono parzialmente fondati e meritano accoglimento per Controparte_2
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito meglio esposti.
A mezzo del proprio ricorso (incardinato con il N.R.G. 2758/2022) ha in via Parte_1 principale chiesto per le ragioni ivi meglio specificate l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 136/2022 del 4.5.2022 emessa a suo carico dall'allora
[...]
: il tutto, chiedendone in via subordinata l'applicazione nel Controparte_4
minimo edittale e, in ogni caso, in misura non superiore al limite fissato dalla legge.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- essergli stata notificata in data 16.5.2022 in qualità di trasgressore la già citata ordinanza ingiunzione n. 136/2022 (prot. n. 10186 del 4/5/2022), emessa dall'allora
[...]
, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di € Controparte_4
91.832,60 a titolo di sanzione amministrativa;
- che detta sanzione era conseguenza della pregressa contestazione di illecito amministrativo per violazione dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. 276/2003, come modificato dall'art. 1 co. 1
D.Lgs.8/2016 – interposizione illecita da pseudo appalto;
- che tale contestazione era stata effettuata a seguito di accertamento ispettivo definito con
ER di accertamento e notificazione dell' di n. Controparte_4 Controparte_4
RC00003/2017-927-01 del 15.12.2017, notificatogli il 4.1.2018;
- che, più specificamente, egli era stato individuato autore dell'illecito amministrativo in qualità di legale rappresentante della società Real Service S.r.l., che per i mesi da aprile 2015
a ottobre 2015 avrebbe fornito in violazione della predetta normativa personale lavorativo alla
Controparte_2
- che tale accertamento doveva in realtà considerarsi del tutto destituito di fondamento, atteso che tali lavoratori non erano stati forniti in base a un contratto di appalto ai sensi dell'art. 29 citato ma erano distaccati presso la ai sensi e nel rispetto della norma di Controparte_2 cui all'art. 30 dello stesso D.Lgs. 276/2003.
Di qui, la proposizione del ricorso.
In relazione alla medesima vicenda altro ricorso, incardinato al N.R.G. 3129/2022, è stato iscritto da , in proprio e nella già ricordata qualità di l.r.p.t. proprio della CP_1 [...]
e questo, al fine di ottenere analogamente in via principale l'annullamento CP_2
dell'ordinanza ingiunzione (quanto alla sua posizione, contrassegnata dal n. 139/2022 - prot.9230 del 26/4/2022) e, in via subordinata, la riduzione di quest'ultima nel minimo
2 edittale e in ogni caso in misura non superiore al limite fissato dalla legge.
A carico del Gullì detta sanzione amministrativa imputava di aver utilizzato tra il 2012 e il
2015 personale fornito in violazione di legge da una pluralità di società (segnatamente: dal gennaio ad ottobre 2012 dalla Commercio & Lavoro soc. coop;
dal novembre 2012 in parte dalla predetta Commercio & Lavoro soc. coop e in parte dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l.; dal dicembre 2012 al novembre 2013 dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l.; nel mese di dicembre 2013 in parte dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l. e in parte dalla Cimini Service di Filippo Cimini;
da gennaio 2014 a febbraio 2014 in parte dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l. e in parte dalla Cimini
Service di Filippo Cimini;
da marzo 2014 a marzo 2015 dalla Sicurezza e Lavoro s.r.l. e, infine, per i mesi da aprile 2015 a ottobre 2015 dalla Real Service s.r.l.).
Ai fini dell'accoglimento del ricorso, il ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: CP_1
- che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa a seguito di ER di accertamento e notificazione dell' n.RC00003/2017-889- del Controparte_4
15.12.2017, notificatogli il 3.1.2018;
- che tale ER era stato a sua volta emesso all'esito di una verifica ai fini fiscali del
27.10.2015 operata da funzionari dell' , conclusasi in data 14.12.2015 e Controparte_5
in relazione al periodo ricadente tra il 2012 e il 2015;
- che detta ordinanza ingiunzione non era quindi frutto di attività svolta dai funzionari dell' , competente in materia di accertamento di violazioni in Controparte_4
materia di illegittima utilizzazione dei lavoratori secondo un ben preciso iter procedimentale
(ivi compreso l'esperimento della preventiva procedura di prescrizione obbligatoria), con conseguente vizio procedimentale che ne imponeva la declaratoria di nullità;
- che allo stesso modo il ER di accertamento presupposto sarebbe carente di motivazione perché non esplica le ragioni per cui è stata ritenuta sussistente l'interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto: il tutto, dovendosi in particolar modo considerare che per un ben preciso periodo (aprile/ottobre 2015) tra la e la società che forniva il Controparte_2
personale sussisteva un contratto di rete e i lavoratori erano pertanto legittimamente impiegati in distacco;
- che, infine, doveva ritenersi sussistente la prescrizione quinquennale dell'illecito amministrativo.
Di qui la proposizione del ricorso, successivamente riunito al già citato N.R.G.2748/2022.
Nel costituirsi in giudizio in entrambi i procedimenti l'odierno
[...]
(nuova denominazione assunta dall'ente in sostituzione di Controparte_3
quella in essere al momento degli accertamenti di cui si discute) ha integralmente contestato
3 la fondatezza delle opposizioni avversarie, insistendo quanto alla ricorrenza di tutti gli elementi sintomatici dell'appalto illecito di manodopera e concludendo quindi per la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
La causa è stata decisa previo svolgimento di attività istruttoria con audizione dei testi.
1. Tanto sommariamente premesso, e considerato qui di eseguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum del presente giudizio è con ogni evidenza costituito dalla liceità del contratto di appalto intervenuto tra e la società Real Service s.r.l., che a Controparte_2
sua volta ha sottoscritto contratti di subappalto con altre due società, segnatamente
Commercio e Lavoro soc. coop. e Cimini Service di Filippo Cimini.
L'ordinanza ingiunzione notificata al ricorrente quale legale rappresentante della Pt_1
Real Service s.r.l. per aver asseritamente fornito in modo illecito personale alla
[...]
per i mesi da aprile 2015 a ottobre 2015 a ben vedere costituisce infatti - quanto CP_2
alle questioni giuridiche e fattuali da risolvere - un sottoinsieme rispetto alla diversa ordinanza ingiunzione notificata all'altro ricorrente quest'ultimo, infatti, chiamato a rispondere Pt_2
con riferimento ad analoghe condotte che si sono però prolungate in un arco temporale più ampio.
Ne consegue la possibilità e anzi l'utilità di una trattazione unitaria dei due ricorsi, che sono stati per questo motivo riuniti.
1.1. Tanto evidenziato, va sottolineato che le ordinanze ingiunzione opposte rinvengono la loro genesi in una serie di accertamenti posti in essere dall' dai quali è Controparte_5 emersa – secondo la ricostruzione ispettiva – la natura fittizia dei predetti contratti d'appalto e la conseguente contestazione della violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Il correlato giudizio di opposizione, avendo quindi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti da appalto illecito, rinviene la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 18 co. 5 bis D.Lgs. 276/2003.
Quest'ultimo, nella precedente formulazione, statuiva che “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 (per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo”.
Con l'entrata in vigore del l'art. 1 co. 1, 2 e 6 D.lgs. 8/2016, operando in un'ottica deflattiva
4 del contenzioso penale anche in materia di esternalizzazioni (somministrazione di lavoro abusiva, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti) il legislatore ha tuttavia depenalizzato tali fattispecie, punendole con la sola pena pecuniaria.
In particolare, con la nuova disciplina lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore cui è imputata la realizzazione dell'appalto illecito sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale progressivo, pari ad €50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. A ciò va aggiunto che la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000.
L'art. 6 del D. Lgs. 8/2016 appena citato prevede che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
2. Per quanto attiene ai casi in esame, le ordinanze ingiunzioni oggetto di causa sono come detto scaturite dall'attività di accertamento definita dai funzionari dell' Controparte_4
di a seguito della trasmissione degli atti relativi al procedimento penale n. Controparte_4
10023/2015 R.G.N.R. da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Nello specifico, l'indagine era stata condotta nei confronti di una pluralità di soggetti che si erano asseritamente avvalsi di fattispecie di appalto di manodopera prive dei requisiti imposti dalla legge, coinvolgendo una pluralità di lavoratori in tal modo illecitamente occupati.
La dopo aver rilevato l'integrazione del reato di cui agli artt. 81 co. Parte_3
2, 110, 18 comma 5 bis in relazione all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, a seguito della già citata depenalizzazione della fattispecie contravvenzionale punita con la sola pena dell'ammenda e non ricorrendo cause di estinzione tali da imporre una richiesta di archiviazione, ha disposto in data 27.9.2017 l'inoltro degli atti del procedimento all'allora Controparte_4
.
[...]
Le sanzioni irrogate rinvengono in tal modo il proprio fondamento nella presunta violazione, da parte degli opponenti della citata disciplina in tema di genuinità degli appalti e di divieto di somministrazione illecita di lavoratori: in particolare, è stato loro contestato che sia stata fornita manodopera al datore di lavoro senza che sulla stessa fosse esercitata dall'appaltatore la direzione tecnica, realizzandosi così una c.d. interposizione illecita da pseudo appalto.
2.1. In tale ottica, deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di decadenza proposta da entrambi i ricorrenti.
È noto, in tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass., 29068/2023) secondo cui “(…) il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, non
5 decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione”.
Nel caso in esame gli illeciti sono stati contestati nel rispetto di tale termine, dovendosi considerare quest'ultimo decorrente dalla trasmissione degli atti da parte della Procura della
Repubblica, pervenuti all'allora in data 10.10.2017. Controparte_4
2.2. Quanto all'eccezione di nullità per difetto di motivazione del provvedimento opposto, entrambi i ricorrenti hanno contestato l'operato dell' il quale, una volta ricevuta la CP_4
nota della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, non avrebbe svolto alcun autonomo e ulteriore accertamento.
Sostengono, in particolare, che il predetto anziché avviare il procedimento CP_4
ispettivo e svolgere gli accertamenti del caso avrebbe notificato un verbale di accertamento privo di concrete e specifiche contestazioni a supporto del presunto illecito amministrativo.
L'assunto non è condivisibile.
Premesso che l' non era tenuto ad avviare alcun nuovo procedimento ispettivo CP_4
quanto, bensì, a definire il procedimento in via amministrativa - a seguito della trasmissione di quello penale, nell'ambito del quale era già stata svolta apposita istruttoria - alcun difetto di motivazione si manifesta nelle ordinanze di ingiunzione oggetto di opposizione.
Il contenuto di queste ultime risulta infatti determinato per relationem proprio dal ER unico di accertamento e notificazione, correttamente notificato agli stessi opponenti, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita e al contempo le fonti di prova su cui l'accertamento si fonda.
2.3. Parimenti infondata risulta altresì l'eccezione di prescrizione dell'illecito.
In tema di illeciti amministrativi il termine quinquennale di prescrizione decorre “dalla data in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 28 L. 689/1981).
Tuttavia, vertendosi in materia di depenalizzazione del reato di appalto non genuino e di illecita interposizione, “degradato” ad illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità
(Cass., 19897/2018) ha chiarito che “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute
a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. n. 386 del 1990, art. 1), non può identificarsi con quello in cui la
6 violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nella L. n. 689 del
1981, art. 28, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della medesima
L. n. 689 del 1981, art. 41, con più specifico riguardo all'ipotesi in esame, del già citato
d.lgs. n. 507 del 1999, art. 102, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (in tal senso, più recentemente, anche Cass., 9235/2005).
Orbene, nella fattispecie de qua la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento all' di Controparte_4 [...]
Con
in data 27.9.2017 (con nota pervenuta all' in data 10.10.2017) ai fini CP_4 dell'erogazione della sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016.
Ne discende che il dies a quo del decorso del termine di prescrizione coincide – a mente di tale giurisprudenza che si condivide - con tale data di trasmissione.
In seguito, l' opposto ha utilmente interrotto il termine quinquennale di CP_4
prescrizione dapprima con la notifica del ER unico di accertamento, perfezionatasi per in data 3.1.2018 e per il 4.1.2028, e successivamente con la CP_1 Parte_1
notificazione le ordinanze ingiunzione in questa sede opposte.
2.4. Parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione di nullità per mancato esperimento della preventiva procedura di prescrizione obbligatoria.
Dispone l'art 15 D.Lgs. 124/2004 che “
1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1. 3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione”.
L'art. 20 D.Lgs. 758/1994 prevede poi che “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all' articolo 55 c.p.p., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale
7 termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero”.
In breve, quindi, in tema di contestazioni di violazioni della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (poi estese tutti i reati contravvenzionali in materia di lavoro e legislazione sociale puniti con la sola ammenda o con l'ammenda in alternativa all'arresto), il
D.Lgs.758/1994 consente di poter estinguere la procedura sanzionatoria tramite la regolarizzazione delle mancanze rilevate dagli operanti, dietro concessione di un termine entro cui adempiere.
Il comma 4 dello stesso articolo statuisce che “resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 c.p.p.”.
Tale termine sospende la procedura dal punto di vista penalistico, poiché il Pubblico
Ministero che abbia ricevuto la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. da parte degli operanti attende l'esito della procedura “riparatoria” per poter o archiviare il fascicolo in caso di avvenuta ottemperanza (che estingue il reato) ovvero procedere con la contestazione in sede processuale qualora risulti che il soggetto sanzionato non abbia provveduto, nei termini prescritti, ad adempiere alle prescrizioni imposte.
Una volta verificato l'avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del contravventore,
l'autorità di vigilanza ammette il contravventore al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione rilevata.
La disciplina così ricostruita appare però inconferente rispetto al caso in esame, stante la già più volte richiamata depenalizzazione della fattispecie.
Peraltro, deve osservarsi che con la notifica dell'avviso di accertamento è stata concessa ai ricorrenti la possibilità di pagare una somma ridotta, entro 60 giorni dalla notifica, pari ad un terzo dell'importo calcolato, secondo quanto previsto dall'art 16 L. 689/1981. Con Come dedotto dall' , quindi, nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo per l'organo di vigilanza di procedere ad impartire al contravventore la prescrizione laddove - a differenza di quanto sostenuto - nessuna norma di legge pone in correlazione l'invocata nullità dell'ordinanza ingiunzione ab origine per i motivi invocati dagli opponenti: e questo, sottolineandosi altresì il carattere facoltativo e non obbligatorio dell'atto di prescrizione, per
8 come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., 5864/2011: “a) la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, vuoi inizialmente (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), vuoi successivamente (ove sia il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), può determinarsi a non impartirne alcuna (perché, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua); b) la sospensione del processo penale di cui all'art. 23 cit., nell'ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ove sia quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), ovvero possa ancora essere impartita (ove sia il
P.M., che abbia ricevuto al notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza), non è mai sine die, ma ha comunque un limite temporale massimo (di cui si è detto sopra) che chiude la parentesi mirata alla conformazione da parte del trasgressore alla prescrizione di regolarizzazione, nel senso sopra chiarito, impartita dall'organo di vigilanza;
c) non c'è alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere;
egli è comunque tenuto a
"regolarizzare" …anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell'organo di vigilanza di rispettarla adottando in particolare "specifiche misure"; ma in ogni caso egli, ove abbia "regolarizzato" adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall'organo di vigilanza.
3. Passando al merito della vicenda oggetto di causa, il Tribunale ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
A mente dell'art. 1655 c.c. l'appalto è il contratto con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionati da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione, a proprio carico, del rischio imprenditoriale.
L'art. 29 D.Lgs. 276/2003, operando una distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, dispone che “l'appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
9 dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Il compimento, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro costituisce in tal modo la caratteristica qualificante l'appalto, sulla scia dello schema dell'obbligazione di risultato.
La più recente giurisprudenza di legittimità maturata in subjecta materia ha ribadito che la distinzione tra appalto genuino ex art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera si individua in virtù della presenza nel primo dei seguenti requisiti: “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima [...];esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. (...) Ciò che caratterizza l'appalto non genuino non è tanto la mancanza di una organizzazione (...), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (...); eterodirezione si ha quando appaltante interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (in tal senso
Cass., 13413/2021).
In sintesi, quindi, se nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice destinata a curarne la direzione e il controllo, nella somministrazione
è l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
l'organizzazione da parte del committente dell'attività.
In concreto, fermo restando che un appalto possa connotarsi per l'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale la prestazione effettiva di manodopera risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore, si configura un fittizio contratto di appalto idoneo ad occultare un'interposizione illecita di manodopera
10 nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti: i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
Pertanto nell'ambito della messa a disposizione della propria capacità gestionale e organizzativa dei dipendenti è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo, con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Al contrario sono integrati gli estremi di una intermediazione illecita "ogni qual volta
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (concordemente in tal senso, tra le tante, Cass., 7898/2011;
Cass., 27213/2018; Cass., 27105/2018)”.
Quanto esposto evidenzia come l'elemento della direzione non possa esprimersi esclusivamente sotto il mero profilo amministrativo (retribuzione, ferie, permessi, ecc.), ma debba concretizzarsi nel senso dell'organizzazione dell'intero processo produttivo attraverso un apporto autonomo rispetto a quello del committente, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera, quantomeno in parte, propria.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, ritiene il decidente che nel caso di specie all'esito dell'esame dell'intero materiale probatorio emergano circostanze tali da far ritenere che la prestazione, in senso stretto intesa, dei dipendenti – a parte i profili amministrativi afferenti al rapporto di lavoro – sia stata resa in effetti sotto l'eterodirezione del committente
[...]
e del suo legale rappresentante . CP_2 CP_1
Quanto alle testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. verbali udienze del 31.1.2024;
13.2.2025; 21.5.2025) va detto che tutti i testimoni dipendenti per il periodo sotto esame della società appaltatrice e poi delle subappaltatrici hanno rappresentato con dichiarazioni sovrapponibili che fosse tale , definito come consulente delle società Persona_1
appaltatrice, il loro unico punto di riferimento sul posto di lavoro.
In questi termini si è espressa, ad esempio, (…) ricordo che ho lavorato dal CP_6
2009 al 2016 come commessa presso il negozio in via Ravagnese;
non ricordo CP_2 con quale società io avessi all'epoca stipulato il contratto di lavoro;
ricordo che fu
a propormi di andare a lavorare lì, e che per qualsiasi mia richiesta Persona_1
11 relativa al mio rapporto di lavoro come ad esempio per le ferie era a quest'ultimo che mi riferivo;
lo stesso valeva anche per l'organizzazione del lavoro”.
Dello stesso tenore, per fare altro esempio, le dichiarazioni di Testimone_1
“(…) in tutto questo tempo non ho mai cambiato né luogo di lavoro né mansioni, e ho avuto come riferimento il dott. , e solo lui;
era quest'ultimo, infatti, che sia come Sicurezza Per_1
e Lavoro, sia come Real Service S.r.l., mi impartiva le direttive sul lavoro da farsi;
era lui, poi, che mi chiamava per farmi firmare le buste paga””;
Ebbene, tali dichiarazioni secondo il giudicante devono però ritenersi inattendibili per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, al momento dell'audizione tutti i testimoni avevano un rapporto di lavoro in essere con la società ed erano quindi per forza di cose non solo sottoposti Controparte_2
a un tendenziale potere conformativo delle proprie dichiarazioni nel senso richiesto dal proprio datore di lavoro ma anche – e di conseguenza - interessati a un positivo esito del procedimento, stante la notevole entità della sanzione amministrativa opposta.
In seconda battuta, e a conferma del primo profilo testé rilevato, tali dichiarazioni risultano incompatibili con una ben precisa serie di dati obiettivi, aliunde acquisiti e costituenti validi indici sintomatici dell'appalto non genuino.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (…) sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati ( da ultimo, Cass., 10634/2025).
In particolare un dato sintomatico quanto mai rilevante dell'esistenza di un appalto illecito è dettato dalla preesistenza di un rapporto di lavoro di alcuni dei dipendenti proprio con la alle cui dipendenze poi alcuni di essi sono tornati al termine del contratto Controparte_2
di appalto, come hanno essi stessi raccontato.
Volgendo inoltre l'attenzione anche al profilo dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, non si riscontrano specifiche deduzioni attoree in ordine alla contestazione di controparte afferente all'assenza di mezzi propri dell'appaltatrice.
12 Con Può dirsi quindi accertata e non contestabile la circostanza indicata dall' in ordine al rapporto di utilizzo tra beni dell'appaltatrice e attrezzature del committente, presuntivamente tutte fornite in comodato d'uso.
Dal compendio probatorio presente in atti, in specie documentale, non emergono quindi dati e indizi relativi all'esistenza di un'effettiva assunzione di rischio d'impresa da parte dell'appaltatrice né di un apporto gestionale e risultato produttivo autonomo, atteso che l'attività esercitata dalle società appaltatrici ricalcava integralmente quella della committente.
Gli atti di causa, in altri termini, non consentono di delineare un quadro tale da certificare l'azzeramento del rischio di impresa in capo alla e l'attribuzione di esso in Controparte_2
via esclusiva né alla Real Service S.r.l., né tantomeno alle altre due società subappaltatrici.
A ciò va aggiunto quale ulteriore elemento oggettivo di riscontro che una dipendente,
[...]
, ha rammentato la presenza sul posto di lavoro oltre che del proprio di Tes_2 Per_1
ossia del rappresentante legale della società appaltante (“(…) ricordo che CP_1
c'era anche un certo , ma dato che nel mio ufficio ero da sola nulla saprei dire CP_1 di quello che accadeva all'esterno e quindi di cosa facesse quest'ultimo” (verbale udienza del
7.5.2025).
Si aggiunga, in via definitiva e del tutto dirimente, che il risulta continuativamente Per_1
rappresentato come un mero consulente della società appaltatrice, ma non è emerso dall'attività istruttoria quale ruolo formale o funzione specifica rivestisse all'interno della stessa.
Appare sul punto quanto mai poco credibile, poi, che detta società abbia inteso avvalersi di un consulente – e quindi di una figura destinata per definizione a fornire pareri e assistenza di tipo tecnico-professionale - per impartire per anni in modo diretto, continuativo e quotidiano ai propri dipendenti disposizioni relative alla prestazione di questi ultimi, e per di più sul luogo di lavoro.
D'altro canto, quale ulteriore indice dell'illiceità dell'appalto non può non conclusivamente evidenziarsi come la società appaltatrice non disponesse di alcun lavoratore dipendente.
3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono nessun rilievo nella prospettazione opposta può quindi attribuirsi alla sussistenza del contratto di rete invocata dal ricorrente e ai Pt_1
contratti di distacco di personale.
A fronte della realtà fattuale così ricostruita gli stessi appaiono quindi come meri elementi simulatori aventi lo scopo di schermare la vera natura dei rapporti tra la società appaltante e le appaltatrici e sub appaltatrici.
13 Le domande principali dei ricorrenti vanno quindi rigettate, con conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte in punto di an debeatur.
4. Devono invece ritenersi fondate le doglianze degli opponenti con riferimento alla erroneità della quantificazione della sanzione comminata.
Sul punto, nel caso in cui le pene pecuniarie delle fattispecie originariamente penali siano articolate in misura proporzionale l'art. 1 co. 6 D.Lgs. 8/2016 stabilisce in effetti che “se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.
Inoltre l'art. 8 co.3 del citato decreto legislativo precisa che “ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
Pertanto, quando per il calcolo proporzionale la somma risulti superiore a € 50.000,00, la sanzione da irrogare in concreto va adeguata a tale massimo.
Ciò è precisato anche nella circolare del M.L.P.S prot. N. 37/0015764/MA007.A002.1475 del
9.8.2016, che dettaglia quanto già stabilito dalla circolare n. 6/2016 dello stesso Ministero sulle indicazioni operative a seguito della depenalizzazione.
In tale circostanza si evidenzia quindi che per “eventuali ipotesi di appalto illecito che coinvolgono più soggetti (esempio committenti e più imprese appaltatrici), il limite degli euro
50.000 trova evidentemente applicazione in riferimento a ciascun appalto”.
Ebbene, nella vicenda in oggetto la somma ingiunta è il prodotto del calcolo tra la somma unitaria, il numero dei lavoratori e delle giornate.
Tuttavia, applicando i limiti sopra menzionati l'Ispettorato opposto avrebbe dovuto calcolare l'importo della sanzione amministrativa nel limite di € 50.000,00, quale soglia massima di punibilità per ogni violazione atteso che, peraltro, come sostenuto da parte ricorrente, la condotta riveste carattere unitario, afferendo ad un unico contratto di appalto (quello con la
Real Service s.r.l., che successivamente ha subappaltato i servizi).
La sanzione amministrativa irrogata a e in solido alla società CP_7 Controparte_2 va, dunque, rideterminata in € 50.000,00, e l'ordinanza-ingiunzione opposta va annullata
[...]
e modificata in tal senso.
14 Quanto all'ordinanza ingiunzione irrogata a , tenuto anche conto del limitato Parte_1 periodo temporale che viene contestato allo stesso e dell'entità della sanzione irrogata agli altri ricorrenti - cui viene contestata una condotta molto più dilatata nel tempo – anche in omaggio agli art. 11 e 23 L.689/1981 - appare equo rideterminare la sanzione nella misura di
€ 40.000.
Come specificato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di sanzioni amministrative l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (previsto dall'art. 23 L.
689/1981) “non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì
l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione (così Cass. civ., sez. un., 4.11.2009, n. 23318)” (Cass.,
29608/2022);
5. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento per importi oggettivamente rilevanti della domanda di rideterminazione della sanzione, in uno con l'obiettiva complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle ordinanze ingiunzione opposte, costituisce giustificato motivo per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte rispettivamente da
[...]
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della e nei CP_1 Controparte_2 Parte_1 confronti dell' (già Controparte_3 [...]
), in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza Controparte_8
ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente le opposizioni e, per l'effetto: a) ridetermina in € 40.000 oltre spese di procedura l'importo dell'ordinanza ingiunzione n. 136/2022; b) ridetermina in € 50.000, oltre spese di procedura l'importo dell'ordinanza ingiunzione n.139/2022;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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