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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 107/2024 estensore
Dott.ssa Rachele Bignami promossa da
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. , elettivamente domiciliata in COMO,
[...] Parte_3
VIA GIULINI, 20 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO DEL GATTO e dall'avv. ROBERTO MAIO
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso i C.F._1
difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Nel merito in via principale CP_ Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dall' con avviso di addebito n.
33320210000100464000, notificato in data 16.10.2021 e, per l'effetto, dichiararne la pagina 1 di 10 nullità/illegittimità, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, e/o revocare l'avviso di addebito n. 333 2021 64 000, notificato in data 16.10.2021, e gli atti presupposti, CP_ nonché dell'atto presupposto dell'avviso di addebito: verbale ispettivo n. 2019010403 prot.
2.400 24/02/2020 0042452.
Con vittoria di spese e compensi.
Nel merito in via subordinata
Nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse, anche solo parzialmente legittimo e valido l'avviso di addebito n. 333 2021 00001004 64 000, notificato in data 16.10.2021, per i motivi esposti in narrativa, in ordine alla determinazione dell'imponibile contributivo e delle sanzioni a carico della ricorrente;
accertato e dichiarato, previa anche eventuale disponenda C.T.U. tecnico contabile, per le ragioni appena esposte, il minor importo dovuto da alle resistenti, a titolo di contributi, Parte_1 sanzioni, interessi e somme aggiuntive, compensi di riscossione accessori e spese, nonché dell'atto CP_ presupposto dell'avviso di addebito: verbale ispettivo n. 2019010403 prot. 2.400 24/02/2020
0042452 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, quanto meno parziale, dell'avviso di addebito n. 333 2021 00001004 64 000, notificato in data 16.10.2021, in relazione alle somme ivi indicate e non dovute, rideterminando, altresì, il minor importo eventualmente dovuto da nonché dell'atto presupposto Parte_1
CP_ dell'avviso di addebito: verbale ispettivo n. 2019010403 prot. 2.400 24/02/2020 0042452.
In via istruttoria
Senza che ciò possa comportare accettazione dell'inversione dell'onere della prova, in caso di contestazione delle circostanze, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, nonché prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte, insistendo per l'ammissione dei testi già indicati nel ricorso introduttivo di primo grado.
1 Vero che percepiva la retribuzione da in franchi svizzeri. Parte_1
2 Vero che le oscillazioni di cambio tra valuta Euro – franco svizzero, rispetto al Tasso ufficiale, sono sempre state a carico della Parte_1
3 Vero che in qualità di consulente della provvede agli adempimenti per conto CP_2 CP_1
della . Pt_1
4 Vero che ha provveduto ad inviare i documenti richiesti dall' . CP_1
5 Vero che il Comune di Campione è un Comune con un numero di abitanti pari a 2000.
6 Vero che l'attività di ristorazione di si svolge in Campione d'Italia e gli avventori Parte_1
pagano in franchi svizzeri.
pagina 2 di 10 7 Vero che il funzionario della Banca è venuto a conoscenza che la aveva ricevuto avviso di Pt_1 addebito da parte dell' . CP_1
8 Vero che dopo la presenza dei funzionari presso la , vi è stata minor clientela nel CP_1 Parte_4
ristorante.
9 Vero che la presenza dei funzionari ha indotto a far credere ai campionesi del luogo che la CP_1
gestione del Ristorante fosse poco regolare.
10 Vero che le assenze non retribuite erano quelle oltre le previsioni contrattuali ed erano assenze ingiustificate passibili di licenziamento.
11 Vero che, venuto a conoscenza dell'accertamento , ha ordinato il rientro. CP_1
12 Vero che la è affittuaria della ed ha sospeso i pagamenti del Controparte_3 Pt_1
canone di locazione relativo alla filiale di Campione da anni 10 per un canone annuo di Fr.sv. 87.000
e quindi per complessivi € 829.000,00.
Si indicano a testi sulle circostanze de quibus:
- Sig. , Via Totone n. 2, Campione d'Italia; - Sig. , Via Testimone_1 Testimone_2
Tagliaferri, n.10, Campione d'Italia; - Sig. Campione d'Italia; - Sig. Testimone_3 [...]
presso di Como;
- Sig. , Campione d'Italia; - Dr. Tes_4 CP_2 Testimone_5 Per_1 con studio professionale in Campione d'Italia; - Sig.ra residente in [...]
[...] Testimone_6
(Mb), Via Adda n. 36; - Dott. presso BPB – sede di;
- Dott. Persona_2 CP_3 Tes_7
commercialista e Sindaco del Comune di Campione d'Italia; - Sig.
[...] Testimone_8
Segretario comunale del Comune di Campione d'Italia, Piazza Maestri Campionesi, Campione
d'Italia; - Sig.ra Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Campione Testimone_9
d'Italia, Piazza Maestri Campionesi, Campione d'Italia.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare, nel merito, l'avversa impugnazione e, conseguentemente, tutte le domande in essa contenute e per l'effetto confermare la
Sentenza n. 107 del 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa rubricata al numero R.G. 870/2021.
In via istruttoria, dichiarare inammissibili le avverse istanze per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa;
se del caso, disporre l'audizione, quali testi o ex art. 421 c.p.c., degli Controparte_4
e , sui fatti riportati ai capitoli da 1 a 21 del paragrafo “I” della presente
[...] Controparte_5 comparsa, premessa la locuzione “vero che” ed espunta ogni espressione valutativa.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 3 di 10 Con la sentenza n. 107/24 pubblicata il 04/06/24 il Tribunale Ordinario di Como, Sezione Lavoro, nella causa promossa da contro ha così deciso: “Dichiara il difetto di Parte_1 CP_1
legittimazione attiva di in proprio. Dichiara il difetto di legittimazione passiva Parte_2 di rigetta il ricorso, compensa le spese di lite”. CP_6
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2021, in persona del legale rappresentante Parte_1
, nonché quest'ultimo in proprio, avevano convenuto in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_6 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33320210000100464000, notificato in
[...] data 16 ottobre 2021 a mezzo del quale l'Ente Previdenziale aveva richiesto il pagamento di complessivi € 110.508,19, per contributi dovuti al Fondo Lavoratori Dipendenti istituito presso l' , somme aggiuntive e oneri di riscossione, il tutto relativo al periodo da 1.8.2015 a 31.12.2019. CP_1
La pretesa contributiva traeva origine dal verbale unico di accertamento n. 2019 10403/DDL con il quale, fra l'altro, era stato contestato alla società di avere indebitamente usufruito dell'agevolazione contributiva prevista dall'art 1 quater D.L. n. 688/1985 conv. in L. n. 11/1986, pur in assenza delle condizioni previste dalla norma. Parte ricorrente, in particolare, contestava la pretesa dell' CP_1 rilevando: il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l'insussistenza della pretesa azionata posta l'applicabilità dell'art.
1-quater DL 688/85 al caso di specie (il quale prevede che “le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”), l'intervenuta decadenza dell' dal potere di iscrivere a ruolo i crediti previdenziali nonché la prescrizione degli CP_1
stessi.
Secondo la ricostruzione di i presupposti legittimanti l'applicazione della normativa Parte_1 sopra richiamata erano: 1) l'operatività del datore di lavoro in Campione d'Italia; 2) la corresponsione della retribuzione in franchi svizzeri.
Ritenendo che la condotta dell' avesse causato alla società un danno, insisteva inoltre per la CP_1 condanna dell' al risarcimento dei danni patiti. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , anche per conto di eccependo CP_1 Controparte_6
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, ritenendo non dovuta l'agevolazione in quanto: 1) ai lavoratori veniva applicata, fin dall'assunzione, la parte normativa e la retribuzione contrattuale prevista dal CCNL italiano
TURISMO PUBBLICI ESERCIZI;
2) non risultava concordato né erogato alcun superminimo;
3) la retribuzione espressa in franchi svizzeri corrispondeva a quella prevista dal CCNL di riferimento.
pagina 4 di 10 Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione ad agire di e il difetto di Parte_2
legittimazione passiva di Controparte_6
Il Giudice di primo grado ha accolto le eccezioni preliminari dell' , sulle quali non vi è CP_1
impugnazione.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la pronuncia di legittimità intervenuta in pendenza di giudizio, costituita dall'ordinanza n. 15799/2023 della Corte di Cassazione la quale, cassando una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva accolto la tesi del contribuente, aveva affermato che la norma deve essere interpretata nel senso che, ai fini della agevolazione contributiva in questione, la retribuzione deve essere fissata in franchi svizzeri nel contratto di lavoro, ovvero vi deve essere una esplicita pattuizione di pagamento nella moneta svizzera.
Respingeva per il resto tutte le altre eccezioni sollevate da parte ricorrente, anche in merito alla prescrizione dei crediti previdenziali, rilevando, quanto alla decadenza dall'esecuzione tramite ruolo ex art. 25 D.L. 46/99, che l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 09/10/2021 e dunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato compiuto l'accertamento.
con atto depositato in data 03/10/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello la società impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.
1 - quater del D.L. 688/85 convertito con modificazioni nella Legge n. 11 del 31.1.1986. Parte appellante, a supporto della sua tesi, richiama diverse pronunce di merito del Tribunale di Como e di questa Corte di Appello, intervenute a dirimere la controversia relativa proprio alla norma oggetto del presente giudizio;
secondo tale giurisprudenza, non vi è spazio per un'interpretazione della norma diversa da quella letterale e, in particolare, non è consentito all'interprete di introdurre requisiti ulteriori quali la pattuizione della retribuzione in franchi svizzeri, nonché la pattuizione di una retribuzione in misura “nettamente superiore” a quella dei contratti collettivi nazionali, anche per le difficoltà applicative di tale criterio comparativo, non chiaramente definito.
In particolare, la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 496/2018) aveva sostenuto, che in base alla ratio della normativa -che è quella di sottrarre il datore di lavoro al rischio delle variazioni del cambio fra le valute- è sufficiente che il pagamento avvenga di fatto e non occasionalmente in franchi svizzeri. L'appellante evidenzia, inoltre, che la circostanza che il pagamento sia sempre stato effettuato in franchi, con sottoscrizione da parte dei lavoratori delle buste paga per accettazione, equivale in sostanza a una pattuizione in tal senso, per cui i requisiti della norma sarebbero rispettati anche seguendo la prospettazione avversaria.
pagina 5 di 10 Con ulteriore argomentazione, l'appellante sostiene di non essere tenuta, in base al principio della libertà sindacale, ad applicare il CCNL di categoria nazionale, per cui le quantificazioni operate dall' sarebbero comunque errate. Trattandosi di dipendenti di società privata, non risulta, infatti, CP_1
applicabile ex lege il CCNL di categoria e, pertanto, il datore di lavoro ben potrebbe, o avrebbe
CP_ potuto, applicarne uno diverso. L' erroneamente e in via autonoma, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame “uno tra i CCNL esistenti”, “estrapolato dal modello UNILAV telematico standardizzato”.
L'appellante reitera l'eccezione di disconoscimento delle dichiarazioni confessorie contenute negli atti ispettivi, affermando: “l'odierna appellante ha disconosciuto le asserite dichiarazioni confessorie, ed ogni eventuale trasmissione cartacea e/o telematica, con riserva di proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c.”. Poiché l' non aveva chiesto la verificazione delle CP_1
scritture, tali documenti, secondo l'appellante, sono inutilizzabili.
Infine, l'appellante sostiene che nella denegata ipotesi in cui la pretesa dell'Ente dovesse ritenersi fondata, essa sarebbe frutto di un'interpretazione estensiva che non potrebbe, in alcun caso, avere efficacia retroattiva e quindi la pretesa non potrebbe che valere per il futuro, previa messa in mora rispetto al nuovo criterio interpretativo.
Con il secondo motivo di gravame, formulato quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza nel capo sulle spese, chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata in data 17/10/24 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
In data 10.12.2024 la difesa dell'appellante ha depositato una memoria non autorizzata con cui si eccepiva la nullità della procura generale alle liti al difensore dell' depositata in primo grado CP_1 poiché al momento della costituzione in giudizio il Presidente e legale rappresentante dell'istituto era il Prof. , come da DPR prodotto, mentre la procura generale alle liti risultava Persona_3
rilasciata dal Prof. Persona_4
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita al difensore dell' in primo grado. Questa, a prescindere da ogni valutazione di ordine processuale, quale la CP_1
tardività del rilievo, anche in ragione dell'ininfluenza del vizio prospettato sulla validità della sentenza del Tribunale (in appello risulta depositata un'ulteriore procura), si rivela infondata, posto pagina 6 di 10 che non è stato contestato che al momento del conferimento della procura prodotta (maggio 2015) il
Presidente dell' era effettivamente il Prof Quindi, vale il principio per cui CP_1 Persona_4
la procura alle liti rimane valida anche dopo la sostituzione o cessazione dalla carica del legale rappresentante dell'ente, in quanto si tratta dell'atto dell'ente e non della persona (cfr. Cass.
1373/2016, Cass. 11536/2014, Cass. 5319/2007).
Proseguendo in ordine logico, va osservato che l'appellante non censura la sentenza riguardo all'accoglimento delle eccezioni preliminari dell' , né riguardo al rigetto delle eccezioni di CP_1
prescrizione e decadenza formulate in primo grado, e neppure con riferimento alle questioni di merito diverse da quella dell'applicazione della agevolazione contributiva. Infatti, il verbale unico contestato e di conseguenza l'AVA impugnato contenevano ulteriori pretese, diverse dalla revoca delle agevolazioni contributive (contributi per assenze non retribuite non adeguatamente giustificate, mancato pagamento di contributi per i tre giorni di carenza per il lavoratore Persona_5
mancata trasmissione del modello UNIEMENS per il mese di dicembre 2018): tutte questioni non riproposte in appello e sulle quali si è formato il giudicato.
Quanto al merito del gravame, le argomentazioni di parte appellante non sono idonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, essendo incontroverso che le retribuzioni corrisposte ai dipendenti della società nel periodo oggetto dell'accertamento non erano pattuite in franchi svizzeri, ma in euro e che le medesime corrispondevano alle previsioni del CCNL nazionale di categoria
Turismo-Pubblici Esercizi, senza la corresponsione di superminimi comunque denominati. A tale proposito si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15799/2023, che ha enunciato il principio di diritto applicabile alla fattispecie, pronuncia già riportata testualmente nella sentenza di primo grado, cui ha fatto seguito nel medesimo processo la sentenza di questa Corte n. 80/2024 in sede di rinvio, nella quale è stato ulteriormente riportato quanto affermato dalla Corte di Cassazione:
“L'art.
1-quater del D.L. nr. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 11 del 1986, prevede una riduzione nella misura del 50% delle aliquote contributive previdenziali ed assistenziali
a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri;
testualmente, così recita la disposizione: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può, essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente»;
pagina 7 di 10 l'art.5, comma 8, del D.L. nr. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 48 del 1988, ha poi esteso, con la stessa decorrenza, detto beneficio ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti;
[…]
è pacifico che i lavoratori, […], siano stati retribuiti, a decorrere da una certa data, in franchi svizzeri, a seguito della conversione, nella corrispondente moneta e al relativo tasso di cambio, della retribuzione, originariamente fissata in euro. È accertato, anche, che detto cambio è rimasto invariato, nel senso che il valore della retribuzione oraria, come determinato in certo momento storico per effetto dell'operazione di conversione, è stato utilizzato per le retribuzioni mensili successive, a prescindere dalle successive oscillazioni del tasso di cambio;
secondo la sentenza impugnata, la descritta situazione ha integrato la condizione richiesta dalla fattispecie astratta per il riconoscimento del beneficio della riduzione dell'ordinario onere contributivo;
per la Corte di appello «la lettera della legge [...] richiede il mero pagamento della retribuzione in franchi svizzeri e non la pattuizione di essa in tale moneta: in altri termini, non è richiesta una pattuizione della retribuzione in franchi, e cioè un atto negoziale in tale senso, essendo piuttosto sufficiente che, di fatto e non occasionalmente, il pagamento avvenga in franchi» (così si legge a pag. 11, primo cpv., sentenza impugnata); giudica il Collegio non corretta la statuizione resa;
l'art. 1 quater cit. richiede, per il riconoscimento dello sgravio contributivo, la sussistenza di due condizioni: che i lavoratori dipendenti debbano operare nel Comune di Campione d'Italia; che i lavoratori dipendenti debbano essere «retribuiti in franchi svizzeri»; nel caso concreto, pacifica la prima condizione, vi è contrasto sulla seconda nel senso che è dubbia
l'interpretazione del sintagma «retribuiti in franchi svizzeri»; per questa Corte, la norma, sorta con finalità premiale dei datori di lavoro che scelgono di corrispondere la retribuzione in una moneta avente maggiore garanzia di stabilità, richiede, quale condizione per la sua applicazione, che la retribuzione sia, però, fissata, nel contratto di lavoro, in moneta estera (id est: in franchi svizzeri), non essendo, invece, sufficiente che, in sede di esecuzione dell'accordo contrattuale, l'obbligazione retributiva sia adempiuta con pagamento in moneta estera…”.
Questo Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tale precedente, atteso che, una volta individuata la chiara intenzione nomofilattica della pronuncia della Suprema Corte,
l'interpretazione della regula iuris “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.
374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1) (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente
pagina 8 di 10 affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità
e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). Non rileva, peraltro, l'osservazione dell'appellante secondo cui si tratta di una pronuncia isolata, poiché, vista la serialità del contenzioso e la sua limitata consistenza dovuta al carattere locale del medesimo, la pronuncia di legittimità, anche se non seguita da ulteriori arresti conformi, appare logicamente idonea a dirimere la questione.
Quanto alla tesi dell'appellante sulla non applicabilità del CCNL Nazionale di categoria, questa è infondata, perché è evidente che ha applicato ai propri dipendenti tale contratto Parte_1
collettivo, come risulta dai contratti di lavoro e dalle buste paga recanti le relative retribuzioni, sia pure “tradotte” in franchi. È, d'altronde, chiaramente infondata la tesi di una pattuizione implicita della retribuzione in franchi, derivante dalla sottoscrizione (solo per ricevuta) delle buste paga da parte dei lavoratori. La questione dell'applicabilità di un diverso CCNL ai rapporti di lavoro è quindi una circostanza ininfluente, poiché si tratta di una mera ipotesi teorica;
in ogni caso si applicherebbero i minimali contributivi secondo la norma inderogabile contenuta nell'art. 1, comma
1, D.L. 338/1989, vigendo il generale principio di autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva.
Deve anche essere respinta l'ulteriore tesi dell'appellante, circa l'applicabilità solo per il futuro della norma come interpretata dalla Corte di Cassazione, poiché non si versa in un caso di affidamento nell'interpretazione giurisprudenziale meritevole di specifica tutela, come nei casi di overruling, trattandosi di una materia su cui non vi erano precedenti di legittimità.
Quanto alla reiterazione dell'eccezione del disconoscimento di dichiarazioni asseritamente confessorie e di ogni eventuale trasmissione cartacea e/o telematica, questa è irrilevante perché
l'appellante non ha riproposto in appello elementi di fatto idonei a contrastare la ricostruzione operata dal Tribunale;
è, inoltre, inammissibile, poiché non sono indicati né i documenti e le dichiarazioni disconosciute, né quali sarebbero gli elementi attestanti la difformità fra la realtà fattuale e quella rappresentata.
Il secondo motivo di gravame non ha una autonoma rilevanza, poiché con esso l'appellante chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite di primo grado a seguito dell'accoglimento delle censure pagina 9 di 10 svolte, che conseguirebbe comunque ex art. 336 c.p.c., e comunque è assorbito dal rigetto del primo motivo di gravame.
L'appello merita quindi integrale reiezione.
La particolarità della questione, sulla quale la giurisprudenza di merito maggioritaria era, fino alla pronuncia di legittimità, in senso favorevole ai datori di lavoro contribuenti, costituisce eccezionale ragione ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c., come risultante dopo la sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, per la compensazione delle spese di lite del grado di appello. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Como.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 107/2024 estensore
Dott.ssa Rachele Bignami promossa da
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. , elettivamente domiciliata in COMO,
[...] Parte_3
VIA GIULINI, 20 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO DEL GATTO e dall'avv. ROBERTO MAIO
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso i C.F._1
difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Nel merito in via principale CP_ Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dall' con avviso di addebito n.
33320210000100464000, notificato in data 16.10.2021 e, per l'effetto, dichiararne la pagina 1 di 10 nullità/illegittimità, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, e/o revocare l'avviso di addebito n. 333 2021 64 000, notificato in data 16.10.2021, e gli atti presupposti, CP_ nonché dell'atto presupposto dell'avviso di addebito: verbale ispettivo n. 2019010403 prot.
2.400 24/02/2020 0042452.
Con vittoria di spese e compensi.
Nel merito in via subordinata
Nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse, anche solo parzialmente legittimo e valido l'avviso di addebito n. 333 2021 00001004 64 000, notificato in data 16.10.2021, per i motivi esposti in narrativa, in ordine alla determinazione dell'imponibile contributivo e delle sanzioni a carico della ricorrente;
accertato e dichiarato, previa anche eventuale disponenda C.T.U. tecnico contabile, per le ragioni appena esposte, il minor importo dovuto da alle resistenti, a titolo di contributi, Parte_1 sanzioni, interessi e somme aggiuntive, compensi di riscossione accessori e spese, nonché dell'atto CP_ presupposto dell'avviso di addebito: verbale ispettivo n. 2019010403 prot. 2.400 24/02/2020
0042452 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, quanto meno parziale, dell'avviso di addebito n. 333 2021 00001004 64 000, notificato in data 16.10.2021, in relazione alle somme ivi indicate e non dovute, rideterminando, altresì, il minor importo eventualmente dovuto da nonché dell'atto presupposto Parte_1
CP_ dell'avviso di addebito: verbale ispettivo n. 2019010403 prot. 2.400 24/02/2020 0042452.
In via istruttoria
Senza che ciò possa comportare accettazione dell'inversione dell'onere della prova, in caso di contestazione delle circostanze, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, nonché prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte, insistendo per l'ammissione dei testi già indicati nel ricorso introduttivo di primo grado.
1 Vero che percepiva la retribuzione da in franchi svizzeri. Parte_1
2 Vero che le oscillazioni di cambio tra valuta Euro – franco svizzero, rispetto al Tasso ufficiale, sono sempre state a carico della Parte_1
3 Vero che in qualità di consulente della provvede agli adempimenti per conto CP_2 CP_1
della . Pt_1
4 Vero che ha provveduto ad inviare i documenti richiesti dall' . CP_1
5 Vero che il Comune di Campione è un Comune con un numero di abitanti pari a 2000.
6 Vero che l'attività di ristorazione di si svolge in Campione d'Italia e gli avventori Parte_1
pagano in franchi svizzeri.
pagina 2 di 10 7 Vero che il funzionario della Banca è venuto a conoscenza che la aveva ricevuto avviso di Pt_1 addebito da parte dell' . CP_1
8 Vero che dopo la presenza dei funzionari presso la , vi è stata minor clientela nel CP_1 Parte_4
ristorante.
9 Vero che la presenza dei funzionari ha indotto a far credere ai campionesi del luogo che la CP_1
gestione del Ristorante fosse poco regolare.
10 Vero che le assenze non retribuite erano quelle oltre le previsioni contrattuali ed erano assenze ingiustificate passibili di licenziamento.
11 Vero che, venuto a conoscenza dell'accertamento , ha ordinato il rientro. CP_1
12 Vero che la è affittuaria della ed ha sospeso i pagamenti del Controparte_3 Pt_1
canone di locazione relativo alla filiale di Campione da anni 10 per un canone annuo di Fr.sv. 87.000
e quindi per complessivi € 829.000,00.
Si indicano a testi sulle circostanze de quibus:
- Sig. , Via Totone n. 2, Campione d'Italia; - Sig. , Via Testimone_1 Testimone_2
Tagliaferri, n.10, Campione d'Italia; - Sig. Campione d'Italia; - Sig. Testimone_3 [...]
presso di Como;
- Sig. , Campione d'Italia; - Dr. Tes_4 CP_2 Testimone_5 Per_1 con studio professionale in Campione d'Italia; - Sig.ra residente in [...]
[...] Testimone_6
(Mb), Via Adda n. 36; - Dott. presso BPB – sede di;
- Dott. Persona_2 CP_3 Tes_7
commercialista e Sindaco del Comune di Campione d'Italia; - Sig.
[...] Testimone_8
Segretario comunale del Comune di Campione d'Italia, Piazza Maestri Campionesi, Campione
d'Italia; - Sig.ra Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Campione Testimone_9
d'Italia, Piazza Maestri Campionesi, Campione d'Italia.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare, nel merito, l'avversa impugnazione e, conseguentemente, tutte le domande in essa contenute e per l'effetto confermare la
Sentenza n. 107 del 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa rubricata al numero R.G. 870/2021.
In via istruttoria, dichiarare inammissibili le avverse istanze per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa;
se del caso, disporre l'audizione, quali testi o ex art. 421 c.p.c., degli Controparte_4
e , sui fatti riportati ai capitoli da 1 a 21 del paragrafo “I” della presente
[...] Controparte_5 comparsa, premessa la locuzione “vero che” ed espunta ogni espressione valutativa.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 3 di 10 Con la sentenza n. 107/24 pubblicata il 04/06/24 il Tribunale Ordinario di Como, Sezione Lavoro, nella causa promossa da contro ha così deciso: “Dichiara il difetto di Parte_1 CP_1
legittimazione attiva di in proprio. Dichiara il difetto di legittimazione passiva Parte_2 di rigetta il ricorso, compensa le spese di lite”. CP_6
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2021, in persona del legale rappresentante Parte_1
, nonché quest'ultimo in proprio, avevano convenuto in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_6 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33320210000100464000, notificato in
[...] data 16 ottobre 2021 a mezzo del quale l'Ente Previdenziale aveva richiesto il pagamento di complessivi € 110.508,19, per contributi dovuti al Fondo Lavoratori Dipendenti istituito presso l' , somme aggiuntive e oneri di riscossione, il tutto relativo al periodo da 1.8.2015 a 31.12.2019. CP_1
La pretesa contributiva traeva origine dal verbale unico di accertamento n. 2019 10403/DDL con il quale, fra l'altro, era stato contestato alla società di avere indebitamente usufruito dell'agevolazione contributiva prevista dall'art 1 quater D.L. n. 688/1985 conv. in L. n. 11/1986, pur in assenza delle condizioni previste dalla norma. Parte ricorrente, in particolare, contestava la pretesa dell' CP_1 rilevando: il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l'insussistenza della pretesa azionata posta l'applicabilità dell'art.
1-quater DL 688/85 al caso di specie (il quale prevede che “le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”), l'intervenuta decadenza dell' dal potere di iscrivere a ruolo i crediti previdenziali nonché la prescrizione degli CP_1
stessi.
Secondo la ricostruzione di i presupposti legittimanti l'applicazione della normativa Parte_1 sopra richiamata erano: 1) l'operatività del datore di lavoro in Campione d'Italia; 2) la corresponsione della retribuzione in franchi svizzeri.
Ritenendo che la condotta dell' avesse causato alla società un danno, insisteva inoltre per la CP_1 condanna dell' al risarcimento dei danni patiti. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , anche per conto di eccependo CP_1 Controparte_6
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, ritenendo non dovuta l'agevolazione in quanto: 1) ai lavoratori veniva applicata, fin dall'assunzione, la parte normativa e la retribuzione contrattuale prevista dal CCNL italiano
TURISMO PUBBLICI ESERCIZI;
2) non risultava concordato né erogato alcun superminimo;
3) la retribuzione espressa in franchi svizzeri corrispondeva a quella prevista dal CCNL di riferimento.
pagina 4 di 10 Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione ad agire di e il difetto di Parte_2
legittimazione passiva di Controparte_6
Il Giudice di primo grado ha accolto le eccezioni preliminari dell' , sulle quali non vi è CP_1
impugnazione.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la pronuncia di legittimità intervenuta in pendenza di giudizio, costituita dall'ordinanza n. 15799/2023 della Corte di Cassazione la quale, cassando una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva accolto la tesi del contribuente, aveva affermato che la norma deve essere interpretata nel senso che, ai fini della agevolazione contributiva in questione, la retribuzione deve essere fissata in franchi svizzeri nel contratto di lavoro, ovvero vi deve essere una esplicita pattuizione di pagamento nella moneta svizzera.
Respingeva per il resto tutte le altre eccezioni sollevate da parte ricorrente, anche in merito alla prescrizione dei crediti previdenziali, rilevando, quanto alla decadenza dall'esecuzione tramite ruolo ex art. 25 D.L. 46/99, che l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 09/10/2021 e dunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato compiuto l'accertamento.
con atto depositato in data 03/10/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello la società impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.
1 - quater del D.L. 688/85 convertito con modificazioni nella Legge n. 11 del 31.1.1986. Parte appellante, a supporto della sua tesi, richiama diverse pronunce di merito del Tribunale di Como e di questa Corte di Appello, intervenute a dirimere la controversia relativa proprio alla norma oggetto del presente giudizio;
secondo tale giurisprudenza, non vi è spazio per un'interpretazione della norma diversa da quella letterale e, in particolare, non è consentito all'interprete di introdurre requisiti ulteriori quali la pattuizione della retribuzione in franchi svizzeri, nonché la pattuizione di una retribuzione in misura “nettamente superiore” a quella dei contratti collettivi nazionali, anche per le difficoltà applicative di tale criterio comparativo, non chiaramente definito.
In particolare, la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 496/2018) aveva sostenuto, che in base alla ratio della normativa -che è quella di sottrarre il datore di lavoro al rischio delle variazioni del cambio fra le valute- è sufficiente che il pagamento avvenga di fatto e non occasionalmente in franchi svizzeri. L'appellante evidenzia, inoltre, che la circostanza che il pagamento sia sempre stato effettuato in franchi, con sottoscrizione da parte dei lavoratori delle buste paga per accettazione, equivale in sostanza a una pattuizione in tal senso, per cui i requisiti della norma sarebbero rispettati anche seguendo la prospettazione avversaria.
pagina 5 di 10 Con ulteriore argomentazione, l'appellante sostiene di non essere tenuta, in base al principio della libertà sindacale, ad applicare il CCNL di categoria nazionale, per cui le quantificazioni operate dall' sarebbero comunque errate. Trattandosi di dipendenti di società privata, non risulta, infatti, CP_1
applicabile ex lege il CCNL di categoria e, pertanto, il datore di lavoro ben potrebbe, o avrebbe
CP_ potuto, applicarne uno diverso. L' erroneamente e in via autonoma, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame “uno tra i CCNL esistenti”, “estrapolato dal modello UNILAV telematico standardizzato”.
L'appellante reitera l'eccezione di disconoscimento delle dichiarazioni confessorie contenute negli atti ispettivi, affermando: “l'odierna appellante ha disconosciuto le asserite dichiarazioni confessorie, ed ogni eventuale trasmissione cartacea e/o telematica, con riserva di proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c.”. Poiché l' non aveva chiesto la verificazione delle CP_1
scritture, tali documenti, secondo l'appellante, sono inutilizzabili.
Infine, l'appellante sostiene che nella denegata ipotesi in cui la pretesa dell'Ente dovesse ritenersi fondata, essa sarebbe frutto di un'interpretazione estensiva che non potrebbe, in alcun caso, avere efficacia retroattiva e quindi la pretesa non potrebbe che valere per il futuro, previa messa in mora rispetto al nuovo criterio interpretativo.
Con il secondo motivo di gravame, formulato quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza nel capo sulle spese, chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata in data 17/10/24 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
In data 10.12.2024 la difesa dell'appellante ha depositato una memoria non autorizzata con cui si eccepiva la nullità della procura generale alle liti al difensore dell' depositata in primo grado CP_1 poiché al momento della costituzione in giudizio il Presidente e legale rappresentante dell'istituto era il Prof. , come da DPR prodotto, mentre la procura generale alle liti risultava Persona_3
rilasciata dal Prof. Persona_4
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita al difensore dell' in primo grado. Questa, a prescindere da ogni valutazione di ordine processuale, quale la CP_1
tardività del rilievo, anche in ragione dell'ininfluenza del vizio prospettato sulla validità della sentenza del Tribunale (in appello risulta depositata un'ulteriore procura), si rivela infondata, posto pagina 6 di 10 che non è stato contestato che al momento del conferimento della procura prodotta (maggio 2015) il
Presidente dell' era effettivamente il Prof Quindi, vale il principio per cui CP_1 Persona_4
la procura alle liti rimane valida anche dopo la sostituzione o cessazione dalla carica del legale rappresentante dell'ente, in quanto si tratta dell'atto dell'ente e non della persona (cfr. Cass.
1373/2016, Cass. 11536/2014, Cass. 5319/2007).
Proseguendo in ordine logico, va osservato che l'appellante non censura la sentenza riguardo all'accoglimento delle eccezioni preliminari dell' , né riguardo al rigetto delle eccezioni di CP_1
prescrizione e decadenza formulate in primo grado, e neppure con riferimento alle questioni di merito diverse da quella dell'applicazione della agevolazione contributiva. Infatti, il verbale unico contestato e di conseguenza l'AVA impugnato contenevano ulteriori pretese, diverse dalla revoca delle agevolazioni contributive (contributi per assenze non retribuite non adeguatamente giustificate, mancato pagamento di contributi per i tre giorni di carenza per il lavoratore Persona_5
mancata trasmissione del modello UNIEMENS per il mese di dicembre 2018): tutte questioni non riproposte in appello e sulle quali si è formato il giudicato.
Quanto al merito del gravame, le argomentazioni di parte appellante non sono idonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, essendo incontroverso che le retribuzioni corrisposte ai dipendenti della società nel periodo oggetto dell'accertamento non erano pattuite in franchi svizzeri, ma in euro e che le medesime corrispondevano alle previsioni del CCNL nazionale di categoria
Turismo-Pubblici Esercizi, senza la corresponsione di superminimi comunque denominati. A tale proposito si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15799/2023, che ha enunciato il principio di diritto applicabile alla fattispecie, pronuncia già riportata testualmente nella sentenza di primo grado, cui ha fatto seguito nel medesimo processo la sentenza di questa Corte n. 80/2024 in sede di rinvio, nella quale è stato ulteriormente riportato quanto affermato dalla Corte di Cassazione:
“L'art.
1-quater del D.L. nr. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 11 del 1986, prevede una riduzione nella misura del 50% delle aliquote contributive previdenziali ed assistenziali
a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri;
testualmente, così recita la disposizione: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può, essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente»;
pagina 7 di 10 l'art.5, comma 8, del D.L. nr. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 48 del 1988, ha poi esteso, con la stessa decorrenza, detto beneficio ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti;
[…]
è pacifico che i lavoratori, […], siano stati retribuiti, a decorrere da una certa data, in franchi svizzeri, a seguito della conversione, nella corrispondente moneta e al relativo tasso di cambio, della retribuzione, originariamente fissata in euro. È accertato, anche, che detto cambio è rimasto invariato, nel senso che il valore della retribuzione oraria, come determinato in certo momento storico per effetto dell'operazione di conversione, è stato utilizzato per le retribuzioni mensili successive, a prescindere dalle successive oscillazioni del tasso di cambio;
secondo la sentenza impugnata, la descritta situazione ha integrato la condizione richiesta dalla fattispecie astratta per il riconoscimento del beneficio della riduzione dell'ordinario onere contributivo;
per la Corte di appello «la lettera della legge [...] richiede il mero pagamento della retribuzione in franchi svizzeri e non la pattuizione di essa in tale moneta: in altri termini, non è richiesta una pattuizione della retribuzione in franchi, e cioè un atto negoziale in tale senso, essendo piuttosto sufficiente che, di fatto e non occasionalmente, il pagamento avvenga in franchi» (così si legge a pag. 11, primo cpv., sentenza impugnata); giudica il Collegio non corretta la statuizione resa;
l'art. 1 quater cit. richiede, per il riconoscimento dello sgravio contributivo, la sussistenza di due condizioni: che i lavoratori dipendenti debbano operare nel Comune di Campione d'Italia; che i lavoratori dipendenti debbano essere «retribuiti in franchi svizzeri»; nel caso concreto, pacifica la prima condizione, vi è contrasto sulla seconda nel senso che è dubbia
l'interpretazione del sintagma «retribuiti in franchi svizzeri»; per questa Corte, la norma, sorta con finalità premiale dei datori di lavoro che scelgono di corrispondere la retribuzione in una moneta avente maggiore garanzia di stabilità, richiede, quale condizione per la sua applicazione, che la retribuzione sia, però, fissata, nel contratto di lavoro, in moneta estera (id est: in franchi svizzeri), non essendo, invece, sufficiente che, in sede di esecuzione dell'accordo contrattuale, l'obbligazione retributiva sia adempiuta con pagamento in moneta estera…”.
Questo Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tale precedente, atteso che, una volta individuata la chiara intenzione nomofilattica della pronuncia della Suprema Corte,
l'interpretazione della regula iuris “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.
374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1) (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente
pagina 8 di 10 affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità
e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). Non rileva, peraltro, l'osservazione dell'appellante secondo cui si tratta di una pronuncia isolata, poiché, vista la serialità del contenzioso e la sua limitata consistenza dovuta al carattere locale del medesimo, la pronuncia di legittimità, anche se non seguita da ulteriori arresti conformi, appare logicamente idonea a dirimere la questione.
Quanto alla tesi dell'appellante sulla non applicabilità del CCNL Nazionale di categoria, questa è infondata, perché è evidente che ha applicato ai propri dipendenti tale contratto Parte_1
collettivo, come risulta dai contratti di lavoro e dalle buste paga recanti le relative retribuzioni, sia pure “tradotte” in franchi. È, d'altronde, chiaramente infondata la tesi di una pattuizione implicita della retribuzione in franchi, derivante dalla sottoscrizione (solo per ricevuta) delle buste paga da parte dei lavoratori. La questione dell'applicabilità di un diverso CCNL ai rapporti di lavoro è quindi una circostanza ininfluente, poiché si tratta di una mera ipotesi teorica;
in ogni caso si applicherebbero i minimali contributivi secondo la norma inderogabile contenuta nell'art. 1, comma
1, D.L. 338/1989, vigendo il generale principio di autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva.
Deve anche essere respinta l'ulteriore tesi dell'appellante, circa l'applicabilità solo per il futuro della norma come interpretata dalla Corte di Cassazione, poiché non si versa in un caso di affidamento nell'interpretazione giurisprudenziale meritevole di specifica tutela, come nei casi di overruling, trattandosi di una materia su cui non vi erano precedenti di legittimità.
Quanto alla reiterazione dell'eccezione del disconoscimento di dichiarazioni asseritamente confessorie e di ogni eventuale trasmissione cartacea e/o telematica, questa è irrilevante perché
l'appellante non ha riproposto in appello elementi di fatto idonei a contrastare la ricostruzione operata dal Tribunale;
è, inoltre, inammissibile, poiché non sono indicati né i documenti e le dichiarazioni disconosciute, né quali sarebbero gli elementi attestanti la difformità fra la realtà fattuale e quella rappresentata.
Il secondo motivo di gravame non ha una autonoma rilevanza, poiché con esso l'appellante chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite di primo grado a seguito dell'accoglimento delle censure pagina 9 di 10 svolte, che conseguirebbe comunque ex art. 336 c.p.c., e comunque è assorbito dal rigetto del primo motivo di gravame.
L'appello merita quindi integrale reiezione.
La particolarità della questione, sulla quale la giurisprudenza di merito maggioritaria era, fino alla pronuncia di legittimità, in senso favorevole ai datori di lavoro contribuenti, costituisce eccezionale ragione ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c., come risultante dopo la sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, per la compensazione delle spese di lite del grado di appello. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Como.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
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