Sentenza 25 ottobre 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2005, n. 20657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20657 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TE CO, AR EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARAPELLE ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 498/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 31/07/02 - R.G.N. 848/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/05 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CIABATTINI per delega TOSI;
udito l'Avvocato DE MICHELI per delega MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Milano - in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede n. 3058/2000 - accoglieva la domanda proposta, contro la S.p.a. Ferrovie dello stato, dai dipendenti NF TE e GI AR - per ottenere il trasferimento al compartimento di Bari - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- i due lavoratori erano "compirei nello scaglione di cinque trasferimenti previsti per Bari entro il 1^ marzo 1998";
- "il testo dell'accordo è chiaro: esso prevede che i trasferimenti programmati per il 1998 dovevano essere attuati entro una data precisa, senza necessità d ulteriori definizioni, come è invece - e soltanto - previsto per l'integrazione delle graduatorie per realizzare il contingente di trasferimenti convenuto per il 2000";
- pertanto "lo stretto collegamento, tra l'impegno sottoscritto tra le parti e i nominativi inseriti nelle graduatorie, è esplicito ed inequivoco";
- "è errato sostenere che le parti intendessero stabilire dei criteri astratti, vincolanti per il datore di lavoro in caso do trasferimenti, quando la volontà espressa è quella di anticipare i trasferimenti di lavoratori nominativamente indicati, precisando i termini per attuarli".
Avverso la sentenza d'appello, la Rete ferroviaria italiana s.p.a. (già Ferrovie dello stato società di trasporti e servizi per azioni) e Trenitalia S.p.a. propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.
5. c.p.c.) - la Rete ferroviaria italiana s.p.a. (già Ferrovie dello stato società di trasporti e servizi per azioni) e Trenitalia s.p.a. censurano la sentenza impugnata - per avere riconosciuto il diritto delle controparti al trasferimento al compartimento di Bari - sebbene non avessero diritto ai trasferimento preteso, in quanto l'accordo invocato aveva la "sola funzione (...) di anticipare le date di decorrenza dei trasferimenti programmati per il 1999 e per il 2000, sulla base di una disciplina in realtà prevista da altri e precedenti accordi (in particolare l'accordo del 17.2.1992)".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ari 1362 ss. c.c), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto il diritto delle controparti al trasferimento al compartimento di Bari - sebbene abbiano natura gestionale gli accordi (succedutisi dal 1992 al 1997) e, come tali, "vincolino la società, esclusivamente nei confronti delle organizzazioni sindacali, al rispetto delle procedure e dei criteri ivi stabiliti, senza tuttavia generare alcun diritto soggettivo in capo al lavoratore (prima del provvedimento individuale)" e, peraltro, la disciplina contrattuale successiva a quella invocata ha, comunque, "validamente ridisciplinato la materia e lo ha fatto anche nei riguardi di coloro che, nel precedente contesto contrattuale, erano già collocati in posizione utile nelle liste di mobilità extracompartimentale".
Il ricorso non è fondato.
2. Con riferimento a fattispecie identica a quella dedotta nel presente giudizio, questa Corte (sentenza n. 11634 del 22 giugno 2004; conforme la sentenza n. 9456 del 6 marzo 2005) - pronunciando su sentenza impugnata e su questioni proposte, parimenti identiche - ha enunciato principi di diritto, che risultano così massimati:
"il contratto collettivo di diritto comune può avere non solo una funzione normativa - in quanto volto a conformare il contenuto dei contratti individuali di lavoro - ovvero una funzione obbligatoria - quale si esprime nella instaurazione di rapporti obbligatori destinati a vincolare soltanto le parti stipulanti lo stesso contratto collettivo (organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un lato, e, dall'altro, organizzazioni dei datori di lavoro o, nel caso di contratto aziendale, lo stesso datore di lavoro), ma anche una funzione gestionale - diretta essenzialmente alla composizione di conflitti (di diritti o di interessi) in forma di transazione o di accertamento, che spiega la propria efficacia diretta nei confronti delle parti stipulanti - anche se, indirettamente, può incidere anche su singoli lavoratori - e non è soggetta ai limiti, circa l'efficacia "erga omnes", stabiliti costituzionalmente per i contratti collettivi. L'interpretazione in ordine alla funzione del contratto e alla sua efficacia soggettiva, oltre che al loro contenuto, è accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, e, in quanto tale, può essere censurata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oppure per vizio di motivazione, con l'onere tuttavia, per il ricorrente, di indicare specificamente il punto e il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendo il medesimo ricorrente limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative, o comunque diverse, rispetto a quelle proposte dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un accordo collettivo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato che aveva deliberato l'effettuazione dei trasferimenti dei lavoratori interessati e che fossero utilmente collocati in graduatoria con una anticipazione temporale rispetto a quella stabilita da un precedente accordo, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore, utilmente collocato in graduatoria, al trasferimento, ritenendo che lo scaglionamento previsto dal precedente contratto costituisse solo una modalità attuativa del trasferimento e non un elemento della fattispecie costitutiva del diritto).". "Ai contratti collettivi non è consentito, in forza del principio della intangibilità dei diritti quesiti, di incidere su diritti soggettivi, che siano già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi.".
Questa Corte non può non confermare tali principio di diritto, in quanto risultano riproposte nel presente giudizio - come è stato anticipato - le medesime questioni, che sono state già esaminate e decise dai propri precedenti (sentenza n. 11634 del 22 giugno 2004 e n. 9456 del 6 marzo 2005, cit). La sentenza impugnata si uniforma ai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il ricorso. Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 385, 1 comma, in relazione all'art. 91, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di Cassazione, che liquida in euro 27,00,00, oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2005