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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito del deposito delle note, ha pronunciato e pubblicato, in data 19.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 221 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barella che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di ricorso
ricorrente
contro
(c.f. , in proprio e quale ex liquidatore – Controparte_1 C.F._2
sino alla data del 07.01.2025 – della società
[...]
(c.f. ), oggi cessata, con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Cagliari, Viale Umberto Ticca n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Corrado Viola in Cagliari, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
pagina 1 Scaramella del Foro di Milano, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio
intervenuto
nonché
in breve Controparte_3
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentate Controparte_4 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Milano (MI), alla Via Lago di Nemi, n. 25, in qualità di socio unico di Controparte_2
(c.f. ), con sede in Cagliari (CA), alla Via Ticca, n. 7, cessata a P.IVA_1
seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese dal 07.01.2025 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Corrado Viola in Cagliari, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Scaramella del Foro di Milano, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio
resistente in riassunzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente, come da nota del 16.12.2025:
“Nell'interesse del ricorrente, il sottoscritto Avv. Maurizio Barrella, quale
procuratore speciale della ricorrente DICHIARA di rinunciare al ricorso, con
spese di giudizio compensate integralmente compensate tra le parti.. Dichiara, in
particolare, di nulla avere più a pretendere nei confronti di Controparte_5
e
[...] Controparte_4
Nell'interesse della resistente Controparte_3
in breve come da nota del
[...] Controparte_4
18.12.2025:
pagina 2 “….Ciò premesso, il sottoscritto Avv. Roberto Scaramella, in qualità di
procuratore speciale della resistente, giusta procura in atti, DICHIARA di
accettare la rinuncia agli atti e all'azione presentata da parte ricorrente e,
pertanto, CHIEDE che sia dichiarata l'estinzione del processo, a spese legali
integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio, davanti l'Intestato Tribunale, la
[...]
affinché quest'ultima – previo accertamento della Controparte_2
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente – fosse condannata al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'inquadramento di nel 4° livello retributivo previsto dal Parte_1
CCNL di settore (o, in subordine, nel 3° livello retributivo), con maggiorazione delle somme a credito nella misura degli interessi e della rivalutazione monetaria,
da quantificarsi in separato giudizio.
2. Su tali basi, la ricorrente ha rassegnato, all'atto dell'introduzione del presente giudizio, le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua effettiva attuazione, con conseguente
invalidità ed inefficacia della certificazione qui impugnata;
- accertare e dichiarare che tra le parti cui è controversia e nel periodo dedotto è
intercorso un rapporto di lavoro subordinato, in luogo di quello fittiziamente
qualificato come coordinato e contributivo, ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. A,
D.Lvo 81/2015, e per l'effetto;
- accertare e dichiarare l'applicabilità al contratto per cui è causa del
[...]
ed il diritto all'inquadramento al 4° livello, ovvero in Controparte_6
subordine al 3° livello, di detto CCNL;
pagina 3 - accertare e dichiarare la spettanza del corrispondente trattamento economico,
ove occorra anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 cod. civ., con
condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze
retributive, oltre interessi e rivalutazione, da quantificarsi in separato giudizio;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, ordinandone la distrazione in
favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
3. In data 4.04.2025, si è costituito in giudizio, in proprio e nella sua veste di ex liquidatore della Controparte_2
, il quale ha domandato l'interruzione del
[...] Controparte_1
giudizio, dando atto che la società convenuta era stata liquidata e,
successivamente, cancellata dal Registro delle Imprese e che nessuna somma e/o utile era stato corrisposto al socio unico Controparte_7
[...]
4. In data 15.04.2025, preso atto di quanto riferito dal convenuto
[...] CP_1
il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
[...]
5. In data 28.04.2025, il giudizio in atti è stato riassunto dal ricorrente nei confronti della Controparte_3
in breve – nella sua qualità di socio unico della Controparte_4 [...]
. Controparte_2
6. In data 30.10.2025, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha contestato, in fatto ed in Controparte_3
diritto, le argomentazioni di parte avversa, evidenziando che, attesa la cancellazione dal Registro delle Imprese della
[...]
e la mancata attribuzione di qualsiasi utile o Controparte_2
somma residua all'ex socio unico, l'azione della ricorrente era da ritenersi priva di legittimazione passiva nei suoi confronti.
pagina 4
7. All'udienza del 18.12.2025 – tenuta in forma cartolare, mediante il deposito di note scritte – la ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia all'azione giudiziale, affermando “….di nulla avere più a pretendere nei confronti di
[...]
e . Controparte_5 Controparte_4
8. Nella medesima sede, la Controparte_3
ha dichiarato di accettare la rinuncia di parte
[...]
ricorrente, concordando per l'estinzione del giudizio a spese compensate.
9. Deve, pertanto, esser dichiarata la cessata la materia del contendere.
Sul punto, è opportuno richiamate il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr. ex
multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo
tributario, come nel processo civile, la pronuncia
di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio,
senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che,
indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice
valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul
merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere, in tale ottica, può essere rilevata anche d'ufficio, a seguito dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non essendovi interesse delle parti – e segnatamente di quella ricorrente – a coltivare ulteriormente il giudizio.
10. Nel caso di specie, le parti hanno concluso un accordo transattivo avente a oggetto la definizione della lite nella sua interezza – concretizzatosi nella rinuncia all'azione esperita nel presente giudizio, accettata dalla controparte, con
pagina 5 compensazione integrale delle spese di lite – e dando atto, di conseguenza, della mancanza di un interesse alla prosecuzione del giudizio (la ricorrente, ha, infatti,
dichiarato di “….di nulla avere più a pretendere nei confronti di
[...]
e ). Controparte_5 Controparte_4
11. Le parti, hanno, altresì, dato atto di essere pervenute ad un accordo sulle spese del giudizio, che, pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., dovranno essere integralmente compensate.
12. Verificata la regolarità delle procure in atti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 19.12.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 6