TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2770/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
LO MA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Vittor Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno. Gli stessi, ovviamente, saranno sempre tenuti a comunicarsi ogni variazione di indirizzo che li riguardi, onde consentire, sempre, la possibilità di un costante raggiungimento nell'interesse della figlia.
2) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con regime condiviso e con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
3) Il padre terrà con sé la minore, previo accordo con la madre, quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici della figlia e le esigenze di salute della stessa;
in caso di disaccordo comunque il padre terrà la minore secondo il seguente calendario.
1 Calendario invernale (fino al mese di giugno 2025). SETTIMANA UNO: il martedì dall'ora di uscita dalla scuola sino alla sera, alle ore 20:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre, il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30 del sabato sera;
SETTIMANA DUE: il martedì dall'ora di uscita dalla scuola sino alla sera alle ore 20:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre, il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30 e il sabato da dopo pranzo sino alle ore 20:30 della domenica sera. E così via in modo alternato. Nei mesi di luglio fino a fine agosto (tempi di tenuta periodo estivo) la minore pernotterà presso il padre per due notti a settimana e, in particolare, nella settimana uno pernotterà presso la casa paterna la giornata del martedì e venerdì sera e verrà riaccompagnata presso la casa della madre alle ore 20:00 del giorno seguente, nella settimana due, pernotterà presso il padre dal venerdì alla domenica ore 20:00 quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre. Dal mese di settembre 2025 il padre terrà con sé la figlia il martedì all'uscita di scuola sino alle ore 20:30, oltre a tutti i week end, ovvero dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica ore 18:00 quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre. Durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto si torna alla tenuta del periodo estivo sopra indicato. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze della figlia legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (influenze, stati di malessere ecc.). I genitori trascorreranno con la minore, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo - restando convenuto che la figlia per Pasqua starà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
la minore trascorrerà con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle sue esigenze. Per le vacanze la figlia potrà trascorrere un periodo di 7 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori, sempre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) I genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza della figlia presso il genitore stesso.
6) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario della figlia il padre si impegna Per_1 ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
7) I due genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate: Per_1
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche,
2 ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studi all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
8) L'assegno unico per la figlia sarà percepito nella misura del 100% dalla madre.
9) Le parti rinunziano vicendevolmente a ogni pretesa e diritto ad assegni di mantenimento, riconoscendo la carenza, per ciascuno di essi, dei relativi presupposti.
10) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Carrara (MS) il 10/12/2016, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
13/1/2019), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in Carrara (MS) in data 10/12/2016,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara (MS) all'Atto Numero 292, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
LO MA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Vittor Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno. Gli stessi, ovviamente, saranno sempre tenuti a comunicarsi ogni variazione di indirizzo che li riguardi, onde consentire, sempre, la possibilità di un costante raggiungimento nell'interesse della figlia.
2) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con regime condiviso e con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
3) Il padre terrà con sé la minore, previo accordo con la madre, quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici della figlia e le esigenze di salute della stessa;
in caso di disaccordo comunque il padre terrà la minore secondo il seguente calendario.
1 Calendario invernale (fino al mese di giugno 2025). SETTIMANA UNO: il martedì dall'ora di uscita dalla scuola sino alla sera, alle ore 20:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre, il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30 del sabato sera;
SETTIMANA DUE: il martedì dall'ora di uscita dalla scuola sino alla sera alle ore 20:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre, il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30 e il sabato da dopo pranzo sino alle ore 20:30 della domenica sera. E così via in modo alternato. Nei mesi di luglio fino a fine agosto (tempi di tenuta periodo estivo) la minore pernotterà presso il padre per due notti a settimana e, in particolare, nella settimana uno pernotterà presso la casa paterna la giornata del martedì e venerdì sera e verrà riaccompagnata presso la casa della madre alle ore 20:00 del giorno seguente, nella settimana due, pernotterà presso il padre dal venerdì alla domenica ore 20:00 quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre. Dal mese di settembre 2025 il padre terrà con sé la figlia il martedì all'uscita di scuola sino alle ore 20:30, oltre a tutti i week end, ovvero dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica ore 18:00 quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre. Durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto si torna alla tenuta del periodo estivo sopra indicato. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze della figlia legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (influenze, stati di malessere ecc.). I genitori trascorreranno con la minore, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo - restando convenuto che la figlia per Pasqua starà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
la minore trascorrerà con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle sue esigenze. Per le vacanze la figlia potrà trascorrere un periodo di 7 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori, sempre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) I genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza della figlia presso il genitore stesso.
6) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario della figlia il padre si impegna Per_1 ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
7) I due genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate: Per_1
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche,
2 ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studi all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
8) L'assegno unico per la figlia sarà percepito nella misura del 100% dalla madre.
9) Le parti rinunziano vicendevolmente a ogni pretesa e diritto ad assegni di mantenimento, riconoscendo la carenza, per ciascuno di essi, dei relativi presupposti.
10) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Carrara (MS) il 10/12/2016, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
13/1/2019), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in Carrara (MS) in data 10/12/2016,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara (MS) all'Atto Numero 292, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4