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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2180 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] (a Tucuman) il 04/12/1972; Parte_1
• , nato in [...] (a Tucuman) il 11/09/1969; Parte_2
• , nato in [...] (a Tucuman) il 27/12/1997; Controparte_1
• , nata in [...] (a Tucuman) il 14/05/2002; Parte_3
• , nato in [...] (a Tucuman) il 08/01/2003; CP_2
• , nata in [...] (a Tucuman) il 18/09/1970; Controparte_3
• nato in [...] (a Tucuman) il 28/04/2009, tramite i genitori CP_4
esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzata) e Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Persona_1
• , nata in [...] (a Tucuman) il 04/03/2001; Parte_4
tutti elettivamente domiciliati a Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, presso lo studio dell'avv.
Federico Sparti, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_5
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 5 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
*** Del pari preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Palata (Campobasso), Persona_2
successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , ai di lui figli: Persona_3
o , nato il [...]; Persona_4
o , nato il [...]; Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data Persona_6
22/03/1968;
- da , al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato Persona_4 Parte_1
il 04/12/1972;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nato il [...]; Controparte_1
o , nata il [...]; Parte_3
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Persona_5 Controparte_3
18/09/1970;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_3
o , nata il [...]; Parte_4
o , nato il [...]; CP_2
o , nato il [...]; CP_4 - da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), Persona_6 Parte_2
nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da PE
(coniugatasi nel 1968 con cittadino argentino), al figlio, , nato
[...] Parte_2
nel 1969.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, i doc. n. 23, n. 24 e n. 25 (file-video) allegati al Parte_5 ricorso, raffiguranti le pagine del sito web del , portale “Prenotami”, Parte_6
ove si evince che, nei mesi di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2024, “non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto, a causa dell'elevata domanda”).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa che, notoriamente, è anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_5
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2180/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2180 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] (a Tucuman) il 04/12/1972; Parte_1
• , nato in [...] (a Tucuman) il 11/09/1969; Parte_2
• , nato in [...] (a Tucuman) il 27/12/1997; Controparte_1
• , nata in [...] (a Tucuman) il 14/05/2002; Parte_3
• , nato in [...] (a Tucuman) il 08/01/2003; CP_2
• , nata in [...] (a Tucuman) il 18/09/1970; Controparte_3
• nato in [...] (a Tucuman) il 28/04/2009, tramite i genitori CP_4
esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzata) e Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Persona_1
• , nata in [...] (a Tucuman) il 04/03/2001; Parte_4
tutti elettivamente domiciliati a Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, presso lo studio dell'avv.
Federico Sparti, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_5
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 5 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
*** Del pari preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Palata (Campobasso), Persona_2
successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , ai di lui figli: Persona_3
o , nato il [...]; Persona_4
o , nato il [...]; Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data Persona_6
22/03/1968;
- da , al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato Persona_4 Parte_1
il 04/12/1972;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nato il [...]; Controparte_1
o , nata il [...]; Parte_3
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Persona_5 Controparte_3
18/09/1970;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_3
o , nata il [...]; Parte_4
o , nato il [...]; CP_2
o , nato il [...]; CP_4 - da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), Persona_6 Parte_2
nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da PE
(coniugatasi nel 1968 con cittadino argentino), al figlio, , nato
[...] Parte_2
nel 1969.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, i doc. n. 23, n. 24 e n. 25 (file-video) allegati al Parte_5 ricorso, raffiguranti le pagine del sito web del , portale “Prenotami”, Parte_6
ove si evince che, nei mesi di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2024, “non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto, a causa dell'elevata domanda”).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa che, notoriamente, è anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_5
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2180/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo