Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 13 aprile 1955, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
- per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, e l'accordo collettivo integrativo 20 giugno 1957, relativo alla determinazione delle retribuzioni minime conglobate per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
- per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 21 giugno 1947 per gli operatori, maschere, bigliettai o bigliettaie dipendenti da aziende cinematografiche e teatrali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle province di Livorno, Lucca, e Massa Carrara.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 13 aprile 1955, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
- per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, e l'accordo collettivo integrativo 20 giugno 1957, relativo alla determinazione delle retribuzioni minime conglobate per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
- per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 21 giugno 1947 per gli operatori, maschere, bigliettai o bigliettaie dipendenti da aziende cinematografiche e teatrali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle province di Livorno, Lucca, e Massa Carrara.