Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1164
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 10 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il diritto di credito si prescrive in dieci anni per la sorte capitale e in cinque anni per gli interessi. Ha inoltre chiarito che non opera il termine prescrizionale breve ex art. 3 Regolamento CE 2988/95. Sono stati considerati gli atti interruttivi della prescrizione, inclusi i giudizi pendenti e le sentenze passate in giudicato.

  • Rigettato
    Illegittimità comunitaria

    Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che l'intimazione di pagamento è un atto della fase esecutiva, impugnabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto di accertamento. Ha inoltre ribadito che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo genera annullabilità e non nullità.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

    Il Collegio ha ritenuto la censura infondata, specificando che i termini di decadenza dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA. Il credito per prelievo latte non ha carattere tributario. Inoltre, quando la riscossione è fondata su un accertamento definitivo, si applica il termine di prescrizione decennale, non quello di decadenza.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti e genericità motivazione

    Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata, poiché tutti gli atti presupposti sono stati impugnati tempestivamente dal produttore. L'intimazione è corretta anche sotto il profilo della motivazione, non essendo necessario allegare la cartella di cui è certa la notifica nel 2018. Non è stata dimostrata la duplicazione dei ruoli o il recupero tramite PAC.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione dei ruoli

    Il Collegio ha ritenuto il rilievo infondato, poiché la duplicazione del ruolo non è stata adeguatamente dimostrata e l'intimazione fa riferimento a un solo ruolo. Eventuali vizi della cartella, una volta divenuta definitiva, non sono più opponibili agli atti successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1164
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1164
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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