TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 7355/2024 V.G.
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7355/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/06/2024 da
, con l'avv. Vianello Davide, come da mandato in atti;
Parte_1
e con l'avv. Vianello Davide, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono congiuntamente che questo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 25.06.2005, regolarmente trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Chioggia nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia al N. 78 P. 2 S. A anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_1
l'impegno da parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle eIGenze del figlio minore.
1 2) Tanto premesso, la temporaneità definita di convivenza del minore tra madre e padre, entrambi residenti nel comune di Padova, fermo restando il calendario bisettimanale di 14 giorni, è stabilita – al fine di garantire al figlio stabilità e continuità nel proprio quotidiano
– rispettivamente in 10 notti e 4 notti nel modo che segue: la prima settimana sarà con la madre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, mentre con il padre giovedì ovvero in caso di necessità mercoledì.
Nella seconda settimana il figlio rimarrà con la madre il lunedì, martedì, giovedì, mentre con il padre mercoledì ovvero giovedì, nonché venerdì, e sabato.
3) Al padre, IG. sarà comunque data la possibilità, in accordo con la Controparte_1
IG.ra , di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo Parte_1
quindi trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, IG.ra sarà riconosciuta eventualmente la Parte_1
possibilità, in accordo col IG. di poter tenere con sé il figlio in giornate Controparte_1
non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
4) Il figlio trascorrerà alternativamente ad anni diversi il giorno di Natale e il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre, alternando di anno in anno, Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando di anno in anno;
con il padre anche almeno due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno.
5) In considerazione del tenore di vita di ciascuno dei coniugi e della loro attuale occupazione lavorativa nonché della diversa condizione reddituale, il IG. CP_1
verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per entrambe i figli la
[...] Parte_1
somma complessiva di Euro 450,00= mensili, con rivalutazione annuale ISTAT con base luglio 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, da accreditarsi sul c/c le cui coordinate verranno comunicate dalla IGnora . Tale somma sarà suddivisa in € 225,00 per la Pt_1 figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente, e in € 225,00 per il Persona_2
figlio Persona_1
6) Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative di ciascuno dei figli sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
7) Il IG. riconosce l'esistenza della copertura assicurativa di cui è Controparte_1 titolare la IGnora anche nell'interesse dei figli, quale strumento di parziale Parte_1 ristoro, anche a proprio favore, delle spese sanitarie sopportate nell'interesse dei figli;
2 pertanto, dichiara la propria disponibilità al rimborso del residuo nei termini del 50% sulla base della documentazione prodotta dalla Cassa Mutua Nazionale BCC.
8) Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire ad entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali;
dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, come già da intese, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
9) L'assegno unico previsto dalle norme attualmente vigenti sarà richiesto al 100% in via esclusiva dalla madre.
10) Ciascuno dei coniugi si dichiara integralmente soddisfatto dalla suesposta intesa e dichiara di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro dopo la sottoscrizione della presente regolamentazione.
11) I coniugi si danno reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio, ovvero consenso all'inserimento dei figli minori nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
12) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile competente per la relativa annotazione ed i successivi incombenti”
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 25/06/2005 in Chioggia (VE) e trascritto nel relativo registro al n. 78, Parte
II, Serie A dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
27.9.2022 e la separazione è stata omologata in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 8.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
3 Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., e della figlia maggiorenne non autosufficiente;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti da 1 a 8 e 10.
Con riferimento, poi, ai punti 9 e 11 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 25/06/2005 in Chioggia (VE) e
[...] Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.78 anno 2005 del Comune di
Chioggia (VE);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
4
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7355/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/06/2024 da
, con l'avv. Vianello Davide, come da mandato in atti;
Parte_1
e con l'avv. Vianello Davide, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono congiuntamente che questo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 25.06.2005, regolarmente trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Chioggia nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia al N. 78 P. 2 S. A anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_1
l'impegno da parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle eIGenze del figlio minore.
1 2) Tanto premesso, la temporaneità definita di convivenza del minore tra madre e padre, entrambi residenti nel comune di Padova, fermo restando il calendario bisettimanale di 14 giorni, è stabilita – al fine di garantire al figlio stabilità e continuità nel proprio quotidiano
– rispettivamente in 10 notti e 4 notti nel modo che segue: la prima settimana sarà con la madre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, mentre con il padre giovedì ovvero in caso di necessità mercoledì.
Nella seconda settimana il figlio rimarrà con la madre il lunedì, martedì, giovedì, mentre con il padre mercoledì ovvero giovedì, nonché venerdì, e sabato.
3) Al padre, IG. sarà comunque data la possibilità, in accordo con la Controparte_1
IG.ra , di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo Parte_1
quindi trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, IG.ra sarà riconosciuta eventualmente la Parte_1
possibilità, in accordo col IG. di poter tenere con sé il figlio in giornate Controparte_1
non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
4) Il figlio trascorrerà alternativamente ad anni diversi il giorno di Natale e il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre, alternando di anno in anno, Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando di anno in anno;
con il padre anche almeno due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno.
5) In considerazione del tenore di vita di ciascuno dei coniugi e della loro attuale occupazione lavorativa nonché della diversa condizione reddituale, il IG. CP_1
verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per entrambe i figli la
[...] Parte_1
somma complessiva di Euro 450,00= mensili, con rivalutazione annuale ISTAT con base luglio 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, da accreditarsi sul c/c le cui coordinate verranno comunicate dalla IGnora . Tale somma sarà suddivisa in € 225,00 per la Pt_1 figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente, e in € 225,00 per il Persona_2
figlio Persona_1
6) Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative di ciascuno dei figli sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
7) Il IG. riconosce l'esistenza della copertura assicurativa di cui è Controparte_1 titolare la IGnora anche nell'interesse dei figli, quale strumento di parziale Parte_1 ristoro, anche a proprio favore, delle spese sanitarie sopportate nell'interesse dei figli;
2 pertanto, dichiara la propria disponibilità al rimborso del residuo nei termini del 50% sulla base della documentazione prodotta dalla Cassa Mutua Nazionale BCC.
8) Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire ad entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali;
dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, come già da intese, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
9) L'assegno unico previsto dalle norme attualmente vigenti sarà richiesto al 100% in via esclusiva dalla madre.
10) Ciascuno dei coniugi si dichiara integralmente soddisfatto dalla suesposta intesa e dichiara di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro dopo la sottoscrizione della presente regolamentazione.
11) I coniugi si danno reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio, ovvero consenso all'inserimento dei figli minori nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
12) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile competente per la relativa annotazione ed i successivi incombenti”
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 25/06/2005 in Chioggia (VE) e trascritto nel relativo registro al n. 78, Parte
II, Serie A dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
27.9.2022 e la separazione è stata omologata in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 8.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
3 Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., e della figlia maggiorenne non autosufficiente;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti da 1 a 8 e 10.
Con riferimento, poi, ai punti 9 e 11 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 25/06/2005 in Chioggia (VE) e
[...] Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.78 anno 2005 del Comune di
Chioggia (VE);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
4