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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 22782 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
7 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Carducci n. 37, presso lo studio dell'avv. Nicola Lavorgna che la rappresenta e difende giusta procura alle liti so foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, VIA Controparte_1 C.F._1
Augusto Riboty n. 23 presso lo studio dell'avv. Davide Binda che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec il 23 novembre 2020 depositato il giorno 24 novembre 2020 aveva proposto opposizione alla esecuzione Controparte_1
ai sensi dell'articolo 615 cpc avverso le cartelle di pagamento n. 09720190058511663,
09720190188548300, 09720190189214166, 0972090189308681, 09720190263244901 e
09720200045863848 con le quali era stato richiesto il pagamento di sanzioni amministrative per un totale di euro 7.139,22 della cui esistenza era venuto a conoscenza attraverso gli estratti di ruolo ricevuti dalla previa Parte_1
richiesta in data 4 novembre 2020.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica dei verbali di accertamento, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981, la mancata indicazione del calcolo degli interessi richiesti al fine di consentirne il controllo ed ha chiesto il deposito della esistenza dei ruoli e la avvenuta consegna al concessionario per la riscossione.
Si era costituita la deducendo la inammissibilità della Parte_1
opposizione proposta per contestare la notifica delle cartelle di pagamento, la regolare notifica della cartella di pagamento che rendeva inammissibile la proposizione della opposizione basata sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento stessa in quanto il
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ricorrente era decaduto dalla facoltà di impugnare per essere decaduta dalla stessa per non aver proposto la stessa nei termini previsti. Essendo state notificate tutte le cartelle di pagamento a mezzo pec rispettivamente in data 28 febbraio 2019, 20 settembre 2019, 18
dicembre 2019 e 27 febbraio 2020 Aveva dedotto la inammissibilità della contestazione proposta avverso ila notifica dei verbali di accertamento per non essere stato introdotto il ricorso nel termine di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dall'Ente creditore.
Ha dedotto la inammissibilità della opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo in quanto, non avendo lo stesso alcuna efficacia nel procedimento esecutivo difettava nell'opponente l'interesse alla azione.
Aveva contestato la dedotta prescrizione evidenziando che la prescrizione in caso di mancata opposizione alle cartelle di pagamento, la prescrizione diveniva decennale.
Si era costituito il evidenziando che nella cartella di pagamento Controparte_4
0972020004586348 era stato sollecitato il pagamento del verbale di accertamento
6420/Z/18 verbale notificato in data 17 gennaio 2019 per compiuta giacenza con raccomandata depositata il 27 dicembre 2008 e CAD immesso in cassetta il 7 gennaio
2019.
Non si era costituita la ed il venendo dichiarati Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 32357/2021 ha accolto la opposizione ritenendo che la documentazione depositata dalle parti non fosse idonea a provare la notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento non depositate condannando la al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
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Avverso detta sentenza ha proposto appello l Parte_1
deducendo la erroneità della decisione nella parte in cui aveva esaminato la questione di prescrizione dedotta ritenendo che non fosse stata adeguatamente provata la interruzione della prescrizione non risultando indicate le cartelle di pagamento per le quali era stata emessa la intimazione di pagamento.
Si è costituita la deducendo la erroneità della decizione Parte_1
del giudice di pace in quanto non aveva considerato che il atti ea stata depositata la prova della avvenuta notifica a messo pec delle cartelle di pagamento evidenziando come la stessa corte dio cassazione avesse indicato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec.
Di conseguenza la opposizione proposta avverso gli estratti di ruolo doveva ritenersi tardiva, essendo stata provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la notifica a mezzo pec CP_5
non era regolare non essendo stete allegate le cartelle di pagamento in formato p7m
ribadendo che non era stano stati depositati gli originali delle cartelle di pagamento. e che non vi era prova dell'allegazione della cartella alla pec.
Non si sono costituiti la ed i Comuni di e venendo Controparte_2 CP_3 CP_4
dichiarati contumaci.
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato impugnato un atto proprio del concessionario.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza che è partita, sia pure con diverse sfumature in relazione a
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crediti di natura tributaria e crediti di competenza del giudice ordinario in conseguenza delle differenze conseguenti alla tipologia del tipo di giudizio: l'uno impugnatorio e l'altro basato su opposizioni regolate dalla legge (art 19 del d.P.R. 602/1973 con il, successivo contrasto esistente in ordine alla ammissibilità della deduzione dell'accertamento negativo del credito innanzi al giudice tributario e art 22 e 23 legge 689/1981 poi sostituiti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 160/2011 per le sanzioni amministrative, la disciplina delle opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi e più recentemente all'accertamento negativo del credito), dalla considerazione che l'estratto di ruolo che l'interessato può
ottenere dal concessionario per la riscossione, al quale il credito sia stato affidato per la riscossione, è un atto interno della pubblica amministrazione avente esclusivamente finalità informative ed è privo di efficacia all'interno del procedimento esecutivo e ritenuto,
dalla giurisprudenza della corte di cassazione, inidoneo persino a produrre gli effetti della costituzione in mora non essendo idoneo a determinare la interruzione della prescrizione.
La giurisprudenza, quindi, non ha mai ritenuto che l'estratto di ruolo potesse essere impugnato per se stesso ma solo in quanto lo strumento attraverso il quale il contribuente o il destinatario della sanzione amministrativa, era venuto a conoscenza della esistenza di credito della pubblica amministrazione, a titolo di tributi o sanzioni consentendogli, qualora si trattasse del primo atto attraverso il quale venisse a conoscenza della esistenza di tali crediti consentendo allo stesso di recupere la possibilità di esercitare quelle facoltà
difensive, sottoposte a termine di decadenza, che la mancata conoscenza degli atti gli aveva impedito di esercitare tempestivamente.
Tale facoltà aveva trovato riconoscimento più sollecito in relazione alla materia delle sanzioni amministrative, anche se fino al 2017 era rimasto controverso il mezzo formale da utilizzare per recuperare la facoltà di difesa, mentre in relazione ai crediti tributari il riconoscimento è stato successivo in quanto oltre al regime di decadenza il sistema di
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difesa in giudizio avverso gli atti impositivi ed esecutivi della pubblica amministrazione era consentito solo in presenza di un atto suscettibile di impugnazione secondo la elencazione dell'articolo 19 del d.P.R. 602/1973.
La possibilità di introdurre una azione giurisdizionale da parte del contribuente che era venuto a conoscenza di un credito tributario vantato dalla Amministrazione nei suoi confronti è stata confermata dalla sezioni unite che, con sentenza 17904/2015 ha ritenuto che il contribuente possa impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione;
in quanto non er di CP_6
impedimento l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della norma imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato -
impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità
stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Nel frattempo le sezioni unite, con sentenza 22080/2017 hanno chiarito che nel caso delle sanzioni amministrative, attraverso l'estratto di ruolo potessero essere esercitate le facoltà
di difesa pregiudicante dalla mancata conoscenza prima della ricezione dell'estratto di ruolo della esistenza di crediti basati su verbali di accertamento o carelle di pagamento prevedendo che il debitore dovesse proporre, in funzione recuperatoria, la opposizione di cui agli art. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011 quando la contestazione fosse rivolta avverso la
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mancata notifica del verbale di accertamento o della ordinanza ingiunzione prefettizia, la opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 cpc nel caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento o dei vizi della stessa e del ruolo esecutivo, mentre la opposizione alla esecuzione di cui all'articolo 615 cpc era utilizzabile solo nel caso di questioni che riguardavano la estinzione del titolo esecutivo verificatisi successivamente,
quali ad esempio la prescrizione, l'avvenuto pagamento della somma dovuta, la mancata emissione nei termini della ordinanza ingiunzione prefettizia etc. o la applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981.
Di conseguenza, sulla base di tale situazione, per la ammissibilità della opposizione era necessario il rispetto dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni recuperatoria
– con l'unica eccezione formulata solo per il primo grado dalle sezioni unite con sentenza
758/2022 secondo cui nel caso di opposizione diretta al recupero della facoltà di impugnazione avverso il verbale di accertamento o della ordinanza ingiunzione prefettizia o dirigenziale il termine di decadenza deve essere calcolato sulla base dello strumento specificamente utilizzato per la opposizione ritenendo che il termine di 30 giorni previsto dalla norma per il deposito del ricorso presso l'ufficio giudiziario, dovesse ritenersi rispettato con tale deposito, nel caso di utilizzazione della forma del ricorso, ma nel caso di notifica dell'atto di citazione lo stesso si deve intendere rispettato con il passaggio per la notifica dell'atto di citazione stesso anche se concretamente depositato presso l'ufficio giudiziario, oltre il termine di trenta giorni -.
Nel caso di proposizione tempestiva della opposizione si poneva un duplice profilo di questioni: la prima era relativa alla condizione di ammissibilità della opposizione recuperatoria, - vale a dire che per essere ammissibile la opposizione basata sul fatto che non si avesse avuto in precedenza conoscenza della esistenza dei verbali di accertamento o delle cartelle di pagamento era necessario che non emergesse la prova della avvenuta
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conoscenza di tali atti per effetto della notifica provata di tali atti non contenendo l'estratto di ruolo alcuna nuova o autonoma pretesa dell'amministrazione ”.(Cass. Sez. V, 2 ottobre
2019 n. 31240).
D'altra parte, sempre In materia di tributaria, era stato evidenziato che era inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione. (Cass. Sez. VI-V, 5
0ttobre 2020 n. 21289)
La seconda questione era collegata alla esistenza di un interesse ad agire in quanto è
stato ritenuto, ad esempio In materia di riscossione di crediti previdenziali, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,
la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva. (Cass. Sez. L, 7 marzo 2019, n. 6723)
Tale questione era oggetto di contrasto essendo stato ritenuto ad esempio che Il
contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma
3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente, del quale il contribuente
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sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. (Cass. Sez. V, 31 ottobre 2018, n.
27799)
Sul punto la questione era resa maggiormente complessa in conseguenza del dissidio interpretativo esistente nella giurisprudenza della corte di cassazione in relazione alla proponibilità sulla base dell'estratto di ruolo di una azione di accertamento negativo del credito.
Infatti, la corte di cassazione, nella elaborazione più recente, ha ritenuto che In materia di tributaria, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già
nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione”(Cass.
Sez. VI, 5 ottobre 2020 n. 21289; conf. Cass., Sez. V, 2 ottobre 2019 n. 31240; Cass. Sez.
VI-V, 22 settembre 2017, n. 22184), orientamento condiviso anche dalla III Sezione della cassazione che ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando
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nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione. (Cass. Sez. III, 7
marzo 2022, n. 7353)
In questo contesto si è posta la norma introdotta nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha convertito l'articolo 3 bis del dl 146/20221 che ha a sua volta introdotto il comma 4 bis all'articolo 12 del d.P.R. 602/1973 che ha stabilito il principio generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo in sé stesso, in ciò confermando i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'estratto di ruolo non era una atto di per sé
impugnabile sulla base dell'articolo 19 del d.P.R. 602/1973 trattandosi di un atto interno della pubblica amministrazione di natura meramente informativa rilasciato a richiesta dell'interessato non avente neppure effetti interruttivi sulla prescrizione, da impugnare unitamente alla cartella di pagamento, salvo nella ipotesi in cui la cartella di pagamento non sia stata conosciuta, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546
cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza (Cass. Sez., VI-V,
9 settembre 2019, n. 22507).
In base alla nuova normativa si dovrebbe ritenere che non soltanto l'estratto di ruolo non è
impugnabile in se stesso, ma anche che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione, non sulla base della sola mancata conoscenza conseguente a mancata notifica degli atti pregressi, ma è necessaria la sussistenza di un ulteriore requisito che il legislatore ha inteso precisare indicando che per la impugnazione è necessario che l'opponente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
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al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La prima questione che si è posta in relazione a detta normativa è consistita nell'esame della stessa al fine di stabilire la natura dell'intervento al fine di stabilire se la norma fosse applicabile ai giudizi in corso e, quindi se si trattasse della introduzione di condizioni di procedibilità, applicabili al processo nella fase in cui si trova secondo il principio del tempus regit actum ove la questione sia ancora esaminabile – in assenza ad esempio di giudicato esplicito o implicito interno – o se si trattasse di una norma di interpretazione autentica, e quindi, retroattiva, o infine una norma destinata a trovare applicazione solo per l'avvenire.
Con la sentenza delle sezioni unite civili n. 26283 del 6 settembre 2022 la Corte ha ritenuto di fatto introdotta una norma diretta a precisare le condizioni di proponibilità della domanda nel caso di proposizione di opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi sul presupposto della conoscenza della cartella di pagamento per effetto della ricezione dell'estratto di ruolo.
Infatti, l'articolo 3-bis del d.l. 146/2021, convertito con la legge 215/2021 che ha inserito il comma 4 bis nell'articolo 12 del d.P.R. 602/1973, ha inteso dare continuità all'indirizzo inaugurato con la sentenza delle sezioni unite del 19704/2015 che aveva ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo non in sé ma in quanto elemento idoneo a far conoscere la esistenza i crediti in relazione ai quali attivare la propria difesa in quanto non in precedenza conosciuti.
Ciò sul presupposto per cui l'elencazione di cui all'art. 19 del Dlgs 546/92 dovesse considerarsi esemplificativa e non tassativa e che quindi qualsiasi atto autoritativo - tra cui
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l'estratto di ruolo - anche se non espressamente previsto, fosse (facoltativamente)
impugnabile non potendo questi atti sostituire la prova della notifica della cartella.
E' stata confermata, quindi, che l'ammissibilità della impugnazione si basava sul bisogno di tutela dato dall'interesse di interrompere la sequenza procedimentale (avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione) proseguita illegittimamente, perché
viziata dall'omessa o irrituale notificazione dell'atto presupposto del quale il destinatario non avesse avuto conoscenza.
In ogni caso, detta decisione ha ritenuto che il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite 17904/2015 sia stato superato proprio come inevitabile conseguenza dell'ampliamento delle tutele esperibili, che hanno escluso qualsivoglia vuoto di tutela (gravi limitazioni al diritto di difesa in caso di progressione dell'azione esecutiva), a fronte della omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere
(Cass. Sez. un. n 13913/2017; in termini, sez. un. n. 7822/20; Corte Costituzionale sent. n.
114/2018).
La stessa corte di cassazione si è posta il problema della rispendenza della nuova normativa ai principi costituzionale anche in relazione all'equo processo sulla base della giurisprudenza della CEDU.
La corte, quindi ha esaminato la questione di costituzionalità della norma sulla base della ipotizzata la retroattività della stessa evidenziando che nel caso di specie non si era in presenza, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
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Ha escluso anche che si trattasse di una norma retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa, secondo la corte, non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia in modo diverso quelli che già potevano essere proposti.
Sulla base di tali elementi la corte ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. relativamente al fatto che la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza,
di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (principi,
applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Si tratta, quindi, di una condizione dell'azione di natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21),
e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere,
e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È stato, quindi, ritenuto coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato dal momento che sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di
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una sola parte, mossa da intenti defatigatori e, come tale, non meritevole di tutela giuridica» La manifesta infondatezza di questi dubbi, secondo la corte, scaturisce dall'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte cost. nn. 58 e
80/20; 13/22; n. 73/22). La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria.
Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte
cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già
sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. Nel contempo, però, la norma sopravvenuta assicura comunque tutela anche al contribuente, e anche nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Infatti, il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, §33;
Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, §78). Le limitazioni, d'altronde,
sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice.
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E' stato dedotto anche dedotta la inapplicabilità della stessa ai giudizi in corso dovendo essere applicato il principio dell'overruling alla sentenza delle Sezioni Unite 20683/2022
con la conseguenza della applicabilità della nuova normativa solo ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore. Tale deduzione, tuttavia, non costituirebbe è una applicazione del principio della overruling giurisprudenziale in quanto vi ostano due questioni, la prima e che avendo la corte ritenuto che la nuova normativa abbia inteso introdurre una condizione della azione come tale applicabile sulla base del principio tempus regit actum, con i soli limiti già individuati alla possibilità di operare tale valutazione – come già indicato, ad esempio la presenza di un giudicato interno – e quindi la applicazione di una interpretazione quale quella proposta verrebbe ad incidere sulla stessa natura delle condizioni dell'azione operando un travalicamento del limite del potere interpretativo del giudice nell'individuare che pur trattandosi di condizioni dell'azione le stesse si applicano solo per l'avvenire, potere riservato al solo legislatore.
Inoltre il meccanismo operativo dell'overruling è destinata ad operare solo in mancanza di una normativa positiva, in quanto la normale efficacia delle norme è che valgano dal momento della loro introduzione e quindi, la applicazione dell'overruling alla decisione delle sezioni unite comporterebbe che la interpretazione proposta sarebbe applicabile solo ai giudizi introdotti dopo la decisione stessa, con l'effetto paradossale di ritenere che la stessa sia già entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 ed abbia trovato applicazione anche nei giudizi in corso per cessare, poi, trovare applicazione dalla pronunzia della corte di cassazione, venendo in questo modo anche ad interferire sulla ordinaria entrata in vigore della normativa per effetto della decretazione di urgenza, scelta sulla quale non può
interferire il giudice che può interpretare la norma ma non decidere che la stessa, già
entrata in vigore, non trovi applicazione fino alla decisione giurisdizionale che la interpreta.
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E' stata anche dedotta una violazione dei principi della eguaglianza delle parti nel giudizio in quanto lo Stato avrebbe modificato le norme rendendole applicabili anche ai giudizi in corso in modo più favorevole alla propria posizione. Anche in questo caso in realtà non è
quello che avvenuto dal momento che l'orientamento interpretativo prevalente della corte di cassazione era giunto sostanzialmente ad escludere del tutto la ammissibilità della opposizione per dedurre la prescrizione sulla base dell'estratto di ruolo, mentre la nuova normativa, che ha data continuità a quanto già inizialmente previsto dalla decisione delle sezioni unite del 17904/2015, ha inciso su tale interpretazione ritenendo che non fosse esclusa in generale la presenza di un interesse evidenziando, tuttavia quali fossero gli interessi meritevoli di tutela. Di conseguenza la nuova normativa non appare più
favorevole alla posizione dello Stato parte del giudizio in quanto a fronte di un orientamento che non consentiva mai la valutazione della prescrizione sulla base dell'estratto di ruolo ritenuto non in grado di produrre pregiudizi avendo solo una efficacia informativa essendo rilasciato a richiesta del contribuente o acquisito dallo stesso in via autonoma attraverso il sistema informativo, introducendo una normativa più favorevole al debitore prevedendo una serie di casi nei quali l'interesse alla opposizione può essere era ritenuto sussistente consentendo che lo stesso debba essere dimostrato dall'opponete al momento della decisione, prevedendo specificamente che lo stesso sia messo in condizione di argomentare e depositare gli elementi probatori ritenuti adeguato a provare l'esistenza dell'interesse.
D'altra parte la corte di cassazione ha ricordato che sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori e, come tale, non meritevole di tutela giuridica, ritenendo, inoltre, che la manifesta infondatezza di questi dubbi scaturisca dall'ampia discrezionalità di cui dispone il
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legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte cost. nn. 58 e 80/20; 13/22; n. 73/22).
Sulla base di tali considerazione è stato ritenuto che la disciplina in questione non sia irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14).
In particolare, ha evidenziato la corte di cassazione che le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. Nel contempo, però,
la norma sopravvenuta assicura comunque tutela anche al contribuente, e anche nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Infatti, il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda,
che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15
settembre 2016, §33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, §78). Le
limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice.
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Fatta questa premessa si devono esaminare le questioni relative alla ammissibilità della opposizione anche sotto l'aspetto che la stessa sia stata effettivamente proposta in relazione a crediti dei quali sia stata conosciuta la esistenza solo attraverso l'estratto di ruolo e, ove effettivamente risulti provato che la conoscenza è avvenuta solo attraverso tale atto, dovrà essere esaminato il requisito dell'interesse così come disciplinato dall'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del
2021, convertito con modificazioni che la legge n. 215 del 2021.
La questione di costituzionalità, ritenuta insussistente dalle sezioni unite della corte di cassazione, è stata riproposta dalla giustizia tributaria ed è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2023.
Prima di esaminare tale profilo di ammissibilità della opposizione occorre verificare se la proposizione possa essere considerata ammissibile sotto l'aspetto della tempestività ai sensi di quanto chiarito dalle sezioni unite con la sentenza 22082/2017.
Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto intercorrente tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa la notifica, trova applicazione il disposto dell'articolo 617 cpc. Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni dalla notifica o come ricorso ex articolo 7 del decreto legislativo
150/2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base della prospettazione della parte nella data di consegna dell'estratto di ruolo.
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Sotto questo aspetto la opposizione era stata proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'articolo 617 cpc. Infatti, nel caso di specie, infatti, parte attrice ha dedotto di aver ricevuto l'estratto di ruolo da parte della in data 4 Parte_1
novembre 2020, proponendo l'opposizione con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec il 23 novembre 2020 e depositato il 24 novembre 2020.
Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità
di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla
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formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la
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notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06; Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n.
21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
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Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art.
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204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
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Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle
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parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che nel presente giudizio era in contestazione la notifica dei verbali di accertamento, censura per la quale era necessaria la utilizzazione,
in funzione recuperatoria della azione di cui all'articolo 7 del d.lgs 150/2011 da introdurre nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della esistenza dei verbali stessi o dalla consegna degli estratti di ruolo ove gli stessi fossero il primo atto con il quale lo stesso abbia avuto notizia delle stesse.
Trattandosi di una opposizione da proporre con riscorso la decadenza del termine di proposizione era ritenuta essere interrotta con il deposito dello stesso entro trenta giorni.
Tuttavia, con sentenza 758/2022 le sezioni unite della corte di cassazione hanno ritenuto che nel caso l'opposizione fosse stata introdotta con atto di citazione, detto termine di decadenza dovesse intendersi rispettato con il passaggio per la notifica dell'atto di citazione.
Nel caso di specie essendo stato depositato l'atto di citazione il 24 novembre 2020 era stato rispettato il termine di decadenza e quindi il ricorso era ammissibile a condizione che
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gli estratti di ruolo fossero effettivamente il primo momento in cui l'opponente era venuto a conoscenza della esistenza dei verbali.
Di conseguenza occorre prima verificare se la dedotta notifica delle cartelle di pagamento affermata dalla si sia integrata effettivamente. Parte_1
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento la opposizione doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla consegna dell'estratto di ruolo e vale a dire entro il giorno 24 novembre 2020. Essendo stato passato per la notifica a mezzo pec l'atto di citazione in data 23 novembre 2020 il termine di decadenza per l'esercizio della facoltà di opposizione in funzione recuperatoria era stato rispettato e quindi la opposizione era ammissibile da questo punto di vista.
La nel giudizio di primo grado ha depositato le cartelle di Parte_1
pagamento e la documentazione attestante la avvenuta notifica a mezzo pec delle stesse ed in particolare la cartella di pagamento 09720190058511663 era stata notificata il 28
febbraio 2019, la cartella di pagamento 09720190188548311 era stata notificata a mezzo pec in data 28 settembre 2019, la cartella di pagamento 09720190189214166 era stata notificata il 20 settembre 2019, la cartella di pagamento 0972090189308681 era stata notificata l 20 settembre 2019, la cartella di pagamento 09720190263244901 era stata notificata il 18 dicembre 2019 e la cartella di pagamento 09720200045863848 era stata notificata il 27 febbraio 2020.
Per quanto riguarda la validità della notifica a mezzo pec le questioni che si sono poste riguardano la provenienza della pec da un indirizzo non indicato nei registri ufficiali per la e la allegazione della cartella di pagamento in formato Parte_1
PDF invece che p7m e priva di attestazione di conformità.
Per quanto riguarda il primo aspetto osserva il giudicante che la deduzione della inesistenza della notifica a mezzo pec a causa della provenienza della pec da un indirizzo
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non presente nei registri pubblici osserva il giudicante che ha comunque errato il giudice di primo grado dal momento che le sezioni unite hanno già esaminato la questione ritenendo che pure nel caso che costituisca un vizio, tale vizio non comporterebbe la inesistenza della notifica ma la sola nullità della stessa suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 156 cpc avendo l'atto raggiunto il suo effetto essendo entrato nella disponibilità giuridica del destinatario come dimostrato dal possesso dell'atto da parte dell'opponente che lo ha anche impugnato.
Sotto questo aspetto, infatti, la questione della ritualità o meno della consegna della cartella di pagamento posta in essere a mezzo pec nel caso che la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it” che presuppone l'avvenuto riscontro del fatto che si tratti di uno degli Enti autorizzati a registrare un indirizzo in tale dominio.
Inoltre, l'accertamento deve essere posto anche sulle conseguenze che il vizio può
produrre sulla notifica, vale a dire se comporti nullità dell'atto o inesistenza dello stesso della notifica.
Al riguardo la corte di cassazione ha chiarito che In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2016, n.
21865)
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Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità
delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario,
ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata
(anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (vedi Cass. 384/16; 14925/11).
D'altra parte la corte ha confermato , in materia di notifica di atti giudiziari, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto,
nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cass. Sez. V,
20 ottobre 2022, n. 31085)
Fatta questa premessa deve essere esaminata la questione dedotta dal giudice di rpimo grado in ordine alla validità della consegna della intimazione di pagamento mediante pec.
E' stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri ed è quindi pacifico che l'appellato era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta
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certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla Parte_1
essendo stato presentato il ricorso con notifica dello stesso alla
[...] [...]
ed alla in relazione ai crediti contenuti nella Parte_1 Parte_1
intimazione di pagamento.
Il giudice ha dedotto d'ufficio la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo osserva il collegio che la corte di cassazione ha in più occasione chiarito che in relazione alle cartelle di pagamento non è necessario l'utilizzo della normativa in materia di notifica trattandosi di una richiesta di pagamento non avente natura provvedimentale e quindi non destinataria della applicazione della normativa in materia di notifica a mezzo
Ufficiale giudiziario o ufficiale postale, potendo essere utilizzato il sistema di posta ordinaria, sia pure raccomandata.
Ed infatti l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
Infatti osserva il collegio che, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario oltre ad avvalersi della notifica a mezzo del messo di conciliazione il quale può procedere anche alla notifica a mezzo posta non rientrando il concessionario tra i soggetti autorizzati alla notifica postale ai sensi della legge 890/1982, può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge 890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario
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mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte,
del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (Cass. Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23511).
Inoltre In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24
luglio 2014, n. 16949) Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non
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quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte sempre la corte di cassazione ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 precede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice ha ritenuto invalida la notifica sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente occorrerebbe l'invio di una seconda raccomandata. (cfr Cass.
Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1304)
Nel caso di specie trattandosi di cartella spedita direttamente dal concessionario ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, non trovavano applicazione le disposizioni della legge 890/1982 e quindi la stessa si era perfezionata con la spedizione della seconda raccomandata, poi consegnata al portiere non essendo
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richiesta alcuna altra ulteriore attività per il perfezionamento della stessa, essendo evidente che nel caso di specie non trova applicazione la legge 890/1982 e che trattandosi di corrispondenza ordinaria, anche se raccomandata il portiere risulta autorizzato al ritiro della corrispondenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 31 del d.m. 2001.
Tenuto conto che l'utilizzo della pec, prima ancora della utilizzazione della stessa ai fini di notifica di atti, ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie non trovano applicazione le norme poste affinché la pec possa essere utilizzata quale forma di notifica.
Inoltre, la individuazione dell'indirizzo prevista dalle norme in materia di notifica sono destinate ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Nel caso di specie, come dimostra la avvenuta impugnazione della intimazione di pagamento nessun dubbio aveva il ricorrente in ordine al fatto che quello pervenuto fosse un atto proveniente dal concessionario per la riscossione,
D'altra parte, gli atti provenivano da una pec il cui dominio era riservato alla
[...]
non potendo essere registrati indirizzi di pec in quel dominio se non Parte_1
tramite il soggetto avente la disponibilità del dominio.
Inoltre, gli atti notificati erano chiaramente riconducibili alla Parte_1
, sulla base degli stessi elementi già in precedenza ritenuti sufficienti dalla
[...]
corte di cassazione per ritenere possibile la allegazione di documenti in formato PDF e non p7m e senza attestazione di conformità, documento che già prima, quando veniva trasmesso con posta raccomandata ordinaria non aveva bisogno di sottoscrizione essendo stata ritenuta chiaramente riconducibile alla stessa . Pt_1
D'altra parte la provenienza delle cartelle e della intimazione di pagamento dal concessionario, poteva essere verificata sul sito della Parte_1
nella sezione dedicata proprio a consentire ai singoli contribuenti di verificare gli eventuali atti della riscossione adottati nei loro confronti.
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La regolare consegna delle cartelle di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R.
602/1973, determina la inammissibilità del ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle di pagamento in quanto tardivo, dovendo essere proposto il ricorso avverso alle singole cartelle risultate correttamente consegnate a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973.
Inoltre, la questione è già stata esaminata dalle sezioni unite della corte di cassazione che con sentenza 18 maggio 2022, n. 15979 ha ritenuto che in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte
dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più
stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82
del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Per quanto riguarda la deduzione relativa alla trasmissione della cartella di pagamento in allegato alla pec con formato pdf e non p7m osserva il giudicante che la cartella in formato
PDF proveniente dal sistema informatico corrisponde all'originale ai sensi delle disposizioni del d.lgs 39/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed in relazione alle norme relative agli atti telematici.
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Inoltre è appena il caso di precisare che la attuale normativa prevede la autenticazione solo nel caso della allegazione di un file nativo analogico (cartaceo) trasformato in digitale ma non per i files nativi digitali.
D'altra parte le stesse sezioni unite della corte di cassazione hanno chiarito che secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci,
anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.( Cass. Sez. Un., 27
aprile 2018, n. 10266)
D'altra parte la provenienza delle cartelle e della intimazione di pagamento dal concessionario, poteva essere verificata sul sito della Parte_1
nella sezione dedicata proprio a consentire ai singoli contribuenti di verificare gli eventuali atti della riscossione adottati nei loro confronti.
La regolare consegna delle cartelle di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R.
602/1973, determina la inammissibilità del ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle di pagamento in quanto tardivo, dovendo essere proposto il ricorso avverso alle singole cartelle risultate correttamente consegnate a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973.
Infine, essendo stata dedotta la nullità della notifica, la stessa non avrebbe, comunque,
potuto essere dichiarata stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, cpc che esclude che possa essere dichiarala la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle sezioni unite della corte di cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di
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notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale,
rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
La inammissibilità della opposizione si estende anche alla deducibilità degli eventuali vizi delle stesse e quindi alle modalità di calcolo degli interessi.
Inoltre la avvenuta notifica delle cartelle di pagamento comporeta la inammissibilità anche della censura in ordine alla notifica dei verbali di accertamento dal momento che il trmine ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 ha iniziato a decorrere dalla nata di notifica delle cartelle di pagamento e, quindi, al momento della notifica dell'atto di citazione il 23 novembre 2020
il termine di decadenza era ormai decorso.
Per quanto riguarda la applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge
689/1981, questione correttamente dedotta con la opposizione di cui all'articolo 615 cpc,
osserva il giudicante che in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa,
per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del
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provvedimento sanzionatorio;
non osta l'art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981, che,
prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale,
persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva. (Cass. Sez. U, 15
giugno 2016, n. 12324)
La sentenza delle sezioni unite appare aver confermato l'orientamento già presente nella giurisprudenza della corte di cassazione secondo cui in materia di sanzioni amministrative
(nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale,
anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.(Cass. Sez. VI –II, 1 febbraio 2016, n.
1884)
L'articolo 27 prevede, inoltre, la misura della applicazione della maggiorazione ed i periodi di applicazione di guisa che il contribuente non ha alcuna difficolta a verificare che l'importo richiesto sia corretto, come peraltro confermato dal recente orientamento espresso dalle sezioni unite della cassazione con sentenza 33381/2022.
Deve, pertanto essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza n. 20492/2022 deve essere respinta la opposizione proposta e confermata la cartella di pagamento
09220220050734481.
Difetta, quindi, il primo requisito necessario per la impugnazione dell'estratto di ruolo, vale a dire la mancata notifica della cartella di pagamento contestata.
A fini di completezza dell'esame deve, essere quindi esaminata la sussistenza del secondo requisito richiesto dal medesimo articolo per la proponibilità della opposizione sulla base di estratto di ruolo.
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Sotto questo aspetto nulla appare essere stato dedotto o provato in relazione agli altri requisiti richiesti perché potesse essere considerata sussistente una situazione atta a far sorgere un interesse ad agire, considerato che la somma oggetto dell'estratto di ruolo pur essendo superiore ai settemila euro non rientrava nelle ipotesi previste tra le condizioni di procedibilità..
Per quanto riguarda, infine, la prescrizione, non contestata da parte opponente e trattata dalla malgrado i verbali siano relativi agli anni 2015, Parte_1
2017e 2018 e che la prescrizione sia quinquennale ai sensi dell'articolo 28 dellea legge
689/1981 essendo connessa la modifica della stess asolo agli effetti dell'actio iudicati,
osserva il giudicante che fino alla entrata in vigore della nuova normativa era discusso in giurisprudenza se potesse essere comunque dedotta la prescrizione dei crediti anche in caso di conoscenza delle cartelle di pagamento sulla base della notifica e non per effetto dell'estratto di ruolo.
Sul punto occorre considerare che la opposizione ex articolo 615 è preordinata alla contestazione dei fatti estintivi del titolo esecutivo sopravvenuti alla emissione dello stesso.
Un orientamento ha ritenuto che la opposizione non potesse essere proposta sulla base di un estratto dir ruolo per carenza di interesse ad agire in quanto l'estratto di ruolo non aveva alcuna efficacia nel procedimento esecutivo, avendo lo stesso unicamente una valenza informativa.
Altro orientamento facendo leva sull'accertamento negativo del credito riteneva che la domanda potesse comunque essere proposta essendo l'interesse da individuarsi in quello del debitore di veder eleminare i crediti della p.a. per i quali la stessa non potesse più agire per conseguirli essendo eccepibile la prescrizione in caso di azione.
In questa situazione la normativa sopravvenuta, ritenuta di fatto applicabile anche ai giudizi precedentemente introdotti in quanto relativa a condizioni di procedibilità già presenti nel
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precedente arresto delle sezioni unite del 2015 e solo meglio delimitate con la normativa in esame, dalle sezioni unite della corte di cassazione, ha assunto una posizione mediana tra i due orientamenti ritenendo che non potesse essere affermata in generale la insussistenza dell'interesse alla opposizione ma la opposizione avverso l'estratto di ruolo,
anche al solo fine dell'accertamento della intervenuta prescrizione, dovesse ritenersi consentita in presenza di un interesse qualificato specificato dal legislatore nella norma introdotta, ove l'estratto di ruolo fosse il primo atto attraverso il quale l'opponente avesse acquisito notizia della esistenza dei crediti.
Nel caso di specie, tenuto conto che l'importo del credito richiesto era di poco superiore ai
700 euro non appaiono sussistere elemento che possano far ritenere sussistente un concreto interesse ad agire in anticipo alla notifica di un atto effettivamente espressivo della volontà del concessionario di agire in via esecutiva per la riscossioen del credito affidato e per il quale non aveva depositato alcun atto interruttivo della prescisione dalla notifica del verbale di accertamento, né ha dedotto nulla in relazione alle ragioni per le quali nel caso di specie sarebbe presente tale interesse.
Inoltre, occorre evidenziare che se l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, tale facoltà è
possibile solo relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), di guisa che non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass. Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7 marzo 2022, n. 7353),
orientamento confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sez. II, 27 aprile
2023, n. 18118.
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Deve, pertanto, essere accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 3235/2021 deve essere respinta la opposizione.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto che la opposizione proposta era inammissibile anche ai sensi della sentenza delle sezioni unite 17904/2015.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 3235/2021
Respinge la opposizione proposta da nei confronti delle cartelle di Controparte_1
pagamento 09720190058511663, 09720190188548311, 09720190189214166,
0972090189308681, 09720190263244901 e 09720200045863848
condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1
del presente gradi di giudizio, spese che liquida in euro 4.264 di cui euro 4.000 per onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.500 di cui euro 1.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 3 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 22782 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
7 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Carducci n. 37, presso lo studio dell'avv. Nicola Lavorgna che la rappresenta e difende giusta procura alle liti so foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, VIA Controparte_1 C.F._1
Augusto Riboty n. 23 presso lo studio dell'avv. Davide Binda che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec il 23 novembre 2020 depositato il giorno 24 novembre 2020 aveva proposto opposizione alla esecuzione Controparte_1
ai sensi dell'articolo 615 cpc avverso le cartelle di pagamento n. 09720190058511663,
09720190188548300, 09720190189214166, 0972090189308681, 09720190263244901 e
09720200045863848 con le quali era stato richiesto il pagamento di sanzioni amministrative per un totale di euro 7.139,22 della cui esistenza era venuto a conoscenza attraverso gli estratti di ruolo ricevuti dalla previa Parte_1
richiesta in data 4 novembre 2020.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica dei verbali di accertamento, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981, la mancata indicazione del calcolo degli interessi richiesti al fine di consentirne il controllo ed ha chiesto il deposito della esistenza dei ruoli e la avvenuta consegna al concessionario per la riscossione.
Si era costituita la deducendo la inammissibilità della Parte_1
opposizione proposta per contestare la notifica delle cartelle di pagamento, la regolare notifica della cartella di pagamento che rendeva inammissibile la proposizione della opposizione basata sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento stessa in quanto il
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ricorrente era decaduto dalla facoltà di impugnare per essere decaduta dalla stessa per non aver proposto la stessa nei termini previsti. Essendo state notificate tutte le cartelle di pagamento a mezzo pec rispettivamente in data 28 febbraio 2019, 20 settembre 2019, 18
dicembre 2019 e 27 febbraio 2020 Aveva dedotto la inammissibilità della contestazione proposta avverso ila notifica dei verbali di accertamento per non essere stato introdotto il ricorso nel termine di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dall'Ente creditore.
Ha dedotto la inammissibilità della opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo in quanto, non avendo lo stesso alcuna efficacia nel procedimento esecutivo difettava nell'opponente l'interesse alla azione.
Aveva contestato la dedotta prescrizione evidenziando che la prescrizione in caso di mancata opposizione alle cartelle di pagamento, la prescrizione diveniva decennale.
Si era costituito il evidenziando che nella cartella di pagamento Controparte_4
0972020004586348 era stato sollecitato il pagamento del verbale di accertamento
6420/Z/18 verbale notificato in data 17 gennaio 2019 per compiuta giacenza con raccomandata depositata il 27 dicembre 2008 e CAD immesso in cassetta il 7 gennaio
2019.
Non si era costituita la ed il venendo dichiarati Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 32357/2021 ha accolto la opposizione ritenendo che la documentazione depositata dalle parti non fosse idonea a provare la notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento non depositate condannando la al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
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Avverso detta sentenza ha proposto appello l Parte_1
deducendo la erroneità della decisione nella parte in cui aveva esaminato la questione di prescrizione dedotta ritenendo che non fosse stata adeguatamente provata la interruzione della prescrizione non risultando indicate le cartelle di pagamento per le quali era stata emessa la intimazione di pagamento.
Si è costituita la deducendo la erroneità della decizione Parte_1
del giudice di pace in quanto non aveva considerato che il atti ea stata depositata la prova della avvenuta notifica a messo pec delle cartelle di pagamento evidenziando come la stessa corte dio cassazione avesse indicato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec.
Di conseguenza la opposizione proposta avverso gli estratti di ruolo doveva ritenersi tardiva, essendo stata provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la notifica a mezzo pec CP_5
non era regolare non essendo stete allegate le cartelle di pagamento in formato p7m
ribadendo che non era stano stati depositati gli originali delle cartelle di pagamento. e che non vi era prova dell'allegazione della cartella alla pec.
Non si sono costituiti la ed i Comuni di e venendo Controparte_2 CP_3 CP_4
dichiarati contumaci.
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato impugnato un atto proprio del concessionario.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza che è partita, sia pure con diverse sfumature in relazione a
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crediti di natura tributaria e crediti di competenza del giudice ordinario in conseguenza delle differenze conseguenti alla tipologia del tipo di giudizio: l'uno impugnatorio e l'altro basato su opposizioni regolate dalla legge (art 19 del d.P.R. 602/1973 con il, successivo contrasto esistente in ordine alla ammissibilità della deduzione dell'accertamento negativo del credito innanzi al giudice tributario e art 22 e 23 legge 689/1981 poi sostituiti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 160/2011 per le sanzioni amministrative, la disciplina delle opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi e più recentemente all'accertamento negativo del credito), dalla considerazione che l'estratto di ruolo che l'interessato può
ottenere dal concessionario per la riscossione, al quale il credito sia stato affidato per la riscossione, è un atto interno della pubblica amministrazione avente esclusivamente finalità informative ed è privo di efficacia all'interno del procedimento esecutivo e ritenuto,
dalla giurisprudenza della corte di cassazione, inidoneo persino a produrre gli effetti della costituzione in mora non essendo idoneo a determinare la interruzione della prescrizione.
La giurisprudenza, quindi, non ha mai ritenuto che l'estratto di ruolo potesse essere impugnato per se stesso ma solo in quanto lo strumento attraverso il quale il contribuente o il destinatario della sanzione amministrativa, era venuto a conoscenza della esistenza di credito della pubblica amministrazione, a titolo di tributi o sanzioni consentendogli, qualora si trattasse del primo atto attraverso il quale venisse a conoscenza della esistenza di tali crediti consentendo allo stesso di recupere la possibilità di esercitare quelle facoltà
difensive, sottoposte a termine di decadenza, che la mancata conoscenza degli atti gli aveva impedito di esercitare tempestivamente.
Tale facoltà aveva trovato riconoscimento più sollecito in relazione alla materia delle sanzioni amministrative, anche se fino al 2017 era rimasto controverso il mezzo formale da utilizzare per recuperare la facoltà di difesa, mentre in relazione ai crediti tributari il riconoscimento è stato successivo in quanto oltre al regime di decadenza il sistema di
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difesa in giudizio avverso gli atti impositivi ed esecutivi della pubblica amministrazione era consentito solo in presenza di un atto suscettibile di impugnazione secondo la elencazione dell'articolo 19 del d.P.R. 602/1973.
La possibilità di introdurre una azione giurisdizionale da parte del contribuente che era venuto a conoscenza di un credito tributario vantato dalla Amministrazione nei suoi confronti è stata confermata dalla sezioni unite che, con sentenza 17904/2015 ha ritenuto che il contribuente possa impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione;
in quanto non er di CP_6
impedimento l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della norma imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato -
impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità
stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Nel frattempo le sezioni unite, con sentenza 22080/2017 hanno chiarito che nel caso delle sanzioni amministrative, attraverso l'estratto di ruolo potessero essere esercitate le facoltà
di difesa pregiudicante dalla mancata conoscenza prima della ricezione dell'estratto di ruolo della esistenza di crediti basati su verbali di accertamento o carelle di pagamento prevedendo che il debitore dovesse proporre, in funzione recuperatoria, la opposizione di cui agli art. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011 quando la contestazione fosse rivolta avverso la
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mancata notifica del verbale di accertamento o della ordinanza ingiunzione prefettizia, la opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 cpc nel caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento o dei vizi della stessa e del ruolo esecutivo, mentre la opposizione alla esecuzione di cui all'articolo 615 cpc era utilizzabile solo nel caso di questioni che riguardavano la estinzione del titolo esecutivo verificatisi successivamente,
quali ad esempio la prescrizione, l'avvenuto pagamento della somma dovuta, la mancata emissione nei termini della ordinanza ingiunzione prefettizia etc. o la applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981.
Di conseguenza, sulla base di tale situazione, per la ammissibilità della opposizione era necessario il rispetto dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni recuperatoria
– con l'unica eccezione formulata solo per il primo grado dalle sezioni unite con sentenza
758/2022 secondo cui nel caso di opposizione diretta al recupero della facoltà di impugnazione avverso il verbale di accertamento o della ordinanza ingiunzione prefettizia o dirigenziale il termine di decadenza deve essere calcolato sulla base dello strumento specificamente utilizzato per la opposizione ritenendo che il termine di 30 giorni previsto dalla norma per il deposito del ricorso presso l'ufficio giudiziario, dovesse ritenersi rispettato con tale deposito, nel caso di utilizzazione della forma del ricorso, ma nel caso di notifica dell'atto di citazione lo stesso si deve intendere rispettato con il passaggio per la notifica dell'atto di citazione stesso anche se concretamente depositato presso l'ufficio giudiziario, oltre il termine di trenta giorni -.
Nel caso di proposizione tempestiva della opposizione si poneva un duplice profilo di questioni: la prima era relativa alla condizione di ammissibilità della opposizione recuperatoria, - vale a dire che per essere ammissibile la opposizione basata sul fatto che non si avesse avuto in precedenza conoscenza della esistenza dei verbali di accertamento o delle cartelle di pagamento era necessario che non emergesse la prova della avvenuta
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conoscenza di tali atti per effetto della notifica provata di tali atti non contenendo l'estratto di ruolo alcuna nuova o autonoma pretesa dell'amministrazione ”.(Cass. Sez. V, 2 ottobre
2019 n. 31240).
D'altra parte, sempre In materia di tributaria, era stato evidenziato che era inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione. (Cass. Sez. VI-V, 5
0ttobre 2020 n. 21289)
La seconda questione era collegata alla esistenza di un interesse ad agire in quanto è
stato ritenuto, ad esempio In materia di riscossione di crediti previdenziali, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,
la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva. (Cass. Sez. L, 7 marzo 2019, n. 6723)
Tale questione era oggetto di contrasto essendo stato ritenuto ad esempio che Il
contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma
3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente, del quale il contribuente
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sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. (Cass. Sez. V, 31 ottobre 2018, n.
27799)
Sul punto la questione era resa maggiormente complessa in conseguenza del dissidio interpretativo esistente nella giurisprudenza della corte di cassazione in relazione alla proponibilità sulla base dell'estratto di ruolo di una azione di accertamento negativo del credito.
Infatti, la corte di cassazione, nella elaborazione più recente, ha ritenuto che In materia di tributaria, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già
nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione”(Cass.
Sez. VI, 5 ottobre 2020 n. 21289; conf. Cass., Sez. V, 2 ottobre 2019 n. 31240; Cass. Sez.
VI-V, 22 settembre 2017, n. 22184), orientamento condiviso anche dalla III Sezione della cassazione che ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando
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nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione. (Cass. Sez. III, 7
marzo 2022, n. 7353)
In questo contesto si è posta la norma introdotta nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha convertito l'articolo 3 bis del dl 146/20221 che ha a sua volta introdotto il comma 4 bis all'articolo 12 del d.P.R. 602/1973 che ha stabilito il principio generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo in sé stesso, in ciò confermando i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'estratto di ruolo non era una atto di per sé
impugnabile sulla base dell'articolo 19 del d.P.R. 602/1973 trattandosi di un atto interno della pubblica amministrazione di natura meramente informativa rilasciato a richiesta dell'interessato non avente neppure effetti interruttivi sulla prescrizione, da impugnare unitamente alla cartella di pagamento, salvo nella ipotesi in cui la cartella di pagamento non sia stata conosciuta, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546
cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza (Cass. Sez., VI-V,
9 settembre 2019, n. 22507).
In base alla nuova normativa si dovrebbe ritenere che non soltanto l'estratto di ruolo non è
impugnabile in se stesso, ma anche che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione, non sulla base della sola mancata conoscenza conseguente a mancata notifica degli atti pregressi, ma è necessaria la sussistenza di un ulteriore requisito che il legislatore ha inteso precisare indicando che per la impugnazione è necessario che l'opponente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
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al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La prima questione che si è posta in relazione a detta normativa è consistita nell'esame della stessa al fine di stabilire la natura dell'intervento al fine di stabilire se la norma fosse applicabile ai giudizi in corso e, quindi se si trattasse della introduzione di condizioni di procedibilità, applicabili al processo nella fase in cui si trova secondo il principio del tempus regit actum ove la questione sia ancora esaminabile – in assenza ad esempio di giudicato esplicito o implicito interno – o se si trattasse di una norma di interpretazione autentica, e quindi, retroattiva, o infine una norma destinata a trovare applicazione solo per l'avvenire.
Con la sentenza delle sezioni unite civili n. 26283 del 6 settembre 2022 la Corte ha ritenuto di fatto introdotta una norma diretta a precisare le condizioni di proponibilità della domanda nel caso di proposizione di opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi sul presupposto della conoscenza della cartella di pagamento per effetto della ricezione dell'estratto di ruolo.
Infatti, l'articolo 3-bis del d.l. 146/2021, convertito con la legge 215/2021 che ha inserito il comma 4 bis nell'articolo 12 del d.P.R. 602/1973, ha inteso dare continuità all'indirizzo inaugurato con la sentenza delle sezioni unite del 19704/2015 che aveva ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo non in sé ma in quanto elemento idoneo a far conoscere la esistenza i crediti in relazione ai quali attivare la propria difesa in quanto non in precedenza conosciuti.
Ciò sul presupposto per cui l'elencazione di cui all'art. 19 del Dlgs 546/92 dovesse considerarsi esemplificativa e non tassativa e che quindi qualsiasi atto autoritativo - tra cui
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l'estratto di ruolo - anche se non espressamente previsto, fosse (facoltativamente)
impugnabile non potendo questi atti sostituire la prova della notifica della cartella.
E' stata confermata, quindi, che l'ammissibilità della impugnazione si basava sul bisogno di tutela dato dall'interesse di interrompere la sequenza procedimentale (avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione) proseguita illegittimamente, perché
viziata dall'omessa o irrituale notificazione dell'atto presupposto del quale il destinatario non avesse avuto conoscenza.
In ogni caso, detta decisione ha ritenuto che il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite 17904/2015 sia stato superato proprio come inevitabile conseguenza dell'ampliamento delle tutele esperibili, che hanno escluso qualsivoglia vuoto di tutela (gravi limitazioni al diritto di difesa in caso di progressione dell'azione esecutiva), a fronte della omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere
(Cass. Sez. un. n 13913/2017; in termini, sez. un. n. 7822/20; Corte Costituzionale sent. n.
114/2018).
La stessa corte di cassazione si è posta il problema della rispendenza della nuova normativa ai principi costituzionale anche in relazione all'equo processo sulla base della giurisprudenza della CEDU.
La corte, quindi ha esaminato la questione di costituzionalità della norma sulla base della ipotizzata la retroattività della stessa evidenziando che nel caso di specie non si era in presenza, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
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Ha escluso anche che si trattasse di una norma retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa, secondo la corte, non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia in modo diverso quelli che già potevano essere proposti.
Sulla base di tali elementi la corte ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. relativamente al fatto che la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza,
di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (principi,
applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Si tratta, quindi, di una condizione dell'azione di natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21),
e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere,
e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È stato, quindi, ritenuto coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato dal momento che sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di
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una sola parte, mossa da intenti defatigatori e, come tale, non meritevole di tutela giuridica» La manifesta infondatezza di questi dubbi, secondo la corte, scaturisce dall'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte cost. nn. 58 e
80/20; 13/22; n. 73/22). La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria.
Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte
cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già
sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. Nel contempo, però, la norma sopravvenuta assicura comunque tutela anche al contribuente, e anche nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Infatti, il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, §33;
Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, §78). Le limitazioni, d'altronde,
sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice.
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E' stato dedotto anche dedotta la inapplicabilità della stessa ai giudizi in corso dovendo essere applicato il principio dell'overruling alla sentenza delle Sezioni Unite 20683/2022
con la conseguenza della applicabilità della nuova normativa solo ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore. Tale deduzione, tuttavia, non costituirebbe è una applicazione del principio della overruling giurisprudenziale in quanto vi ostano due questioni, la prima e che avendo la corte ritenuto che la nuova normativa abbia inteso introdurre una condizione della azione come tale applicabile sulla base del principio tempus regit actum, con i soli limiti già individuati alla possibilità di operare tale valutazione – come già indicato, ad esempio la presenza di un giudicato interno – e quindi la applicazione di una interpretazione quale quella proposta verrebbe ad incidere sulla stessa natura delle condizioni dell'azione operando un travalicamento del limite del potere interpretativo del giudice nell'individuare che pur trattandosi di condizioni dell'azione le stesse si applicano solo per l'avvenire, potere riservato al solo legislatore.
Inoltre il meccanismo operativo dell'overruling è destinata ad operare solo in mancanza di una normativa positiva, in quanto la normale efficacia delle norme è che valgano dal momento della loro introduzione e quindi, la applicazione dell'overruling alla decisione delle sezioni unite comporterebbe che la interpretazione proposta sarebbe applicabile solo ai giudizi introdotti dopo la decisione stessa, con l'effetto paradossale di ritenere che la stessa sia già entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 ed abbia trovato applicazione anche nei giudizi in corso per cessare, poi, trovare applicazione dalla pronunzia della corte di cassazione, venendo in questo modo anche ad interferire sulla ordinaria entrata in vigore della normativa per effetto della decretazione di urgenza, scelta sulla quale non può
interferire il giudice che può interpretare la norma ma non decidere che la stessa, già
entrata in vigore, non trovi applicazione fino alla decisione giurisdizionale che la interpreta.
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E' stata anche dedotta una violazione dei principi della eguaglianza delle parti nel giudizio in quanto lo Stato avrebbe modificato le norme rendendole applicabili anche ai giudizi in corso in modo più favorevole alla propria posizione. Anche in questo caso in realtà non è
quello che avvenuto dal momento che l'orientamento interpretativo prevalente della corte di cassazione era giunto sostanzialmente ad escludere del tutto la ammissibilità della opposizione per dedurre la prescrizione sulla base dell'estratto di ruolo, mentre la nuova normativa, che ha data continuità a quanto già inizialmente previsto dalla decisione delle sezioni unite del 17904/2015, ha inciso su tale interpretazione ritenendo che non fosse esclusa in generale la presenza di un interesse evidenziando, tuttavia quali fossero gli interessi meritevoli di tutela. Di conseguenza la nuova normativa non appare più
favorevole alla posizione dello Stato parte del giudizio in quanto a fronte di un orientamento che non consentiva mai la valutazione della prescrizione sulla base dell'estratto di ruolo ritenuto non in grado di produrre pregiudizi avendo solo una efficacia informativa essendo rilasciato a richiesta del contribuente o acquisito dallo stesso in via autonoma attraverso il sistema informativo, introducendo una normativa più favorevole al debitore prevedendo una serie di casi nei quali l'interesse alla opposizione può essere era ritenuto sussistente consentendo che lo stesso debba essere dimostrato dall'opponete al momento della decisione, prevedendo specificamente che lo stesso sia messo in condizione di argomentare e depositare gli elementi probatori ritenuti adeguato a provare l'esistenza dell'interesse.
D'altra parte la corte di cassazione ha ricordato che sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori e, come tale, non meritevole di tutela giuridica, ritenendo, inoltre, che la manifesta infondatezza di questi dubbi scaturisca dall'ampia discrezionalità di cui dispone il
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legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte cost. nn. 58 e 80/20; 13/22; n. 73/22).
Sulla base di tali considerazione è stato ritenuto che la disciplina in questione non sia irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14).
In particolare, ha evidenziato la corte di cassazione che le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. Nel contempo, però,
la norma sopravvenuta assicura comunque tutela anche al contribuente, e anche nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Infatti, il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda,
che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15
settembre 2016, §33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, §78). Le
limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice.
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Fatta questa premessa si devono esaminare le questioni relative alla ammissibilità della opposizione anche sotto l'aspetto che la stessa sia stata effettivamente proposta in relazione a crediti dei quali sia stata conosciuta la esistenza solo attraverso l'estratto di ruolo e, ove effettivamente risulti provato che la conoscenza è avvenuta solo attraverso tale atto, dovrà essere esaminato il requisito dell'interesse così come disciplinato dall'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del
2021, convertito con modificazioni che la legge n. 215 del 2021.
La questione di costituzionalità, ritenuta insussistente dalle sezioni unite della corte di cassazione, è stata riproposta dalla giustizia tributaria ed è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2023.
Prima di esaminare tale profilo di ammissibilità della opposizione occorre verificare se la proposizione possa essere considerata ammissibile sotto l'aspetto della tempestività ai sensi di quanto chiarito dalle sezioni unite con la sentenza 22082/2017.
Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto intercorrente tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa la notifica, trova applicazione il disposto dell'articolo 617 cpc. Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni dalla notifica o come ricorso ex articolo 7 del decreto legislativo
150/2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base della prospettazione della parte nella data di consegna dell'estratto di ruolo.
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Sotto questo aspetto la opposizione era stata proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'articolo 617 cpc. Infatti, nel caso di specie, infatti, parte attrice ha dedotto di aver ricevuto l'estratto di ruolo da parte della in data 4 Parte_1
novembre 2020, proponendo l'opposizione con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec il 23 novembre 2020 e depositato il 24 novembre 2020.
Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità
di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla
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formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la
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notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06; Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n.
21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
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Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art.
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204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
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Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle
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parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che nel presente giudizio era in contestazione la notifica dei verbali di accertamento, censura per la quale era necessaria la utilizzazione,
in funzione recuperatoria della azione di cui all'articolo 7 del d.lgs 150/2011 da introdurre nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della esistenza dei verbali stessi o dalla consegna degli estratti di ruolo ove gli stessi fossero il primo atto con il quale lo stesso abbia avuto notizia delle stesse.
Trattandosi di una opposizione da proporre con riscorso la decadenza del termine di proposizione era ritenuta essere interrotta con il deposito dello stesso entro trenta giorni.
Tuttavia, con sentenza 758/2022 le sezioni unite della corte di cassazione hanno ritenuto che nel caso l'opposizione fosse stata introdotta con atto di citazione, detto termine di decadenza dovesse intendersi rispettato con il passaggio per la notifica dell'atto di citazione.
Nel caso di specie essendo stato depositato l'atto di citazione il 24 novembre 2020 era stato rispettato il termine di decadenza e quindi il ricorso era ammissibile a condizione che
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gli estratti di ruolo fossero effettivamente il primo momento in cui l'opponente era venuto a conoscenza della esistenza dei verbali.
Di conseguenza occorre prima verificare se la dedotta notifica delle cartelle di pagamento affermata dalla si sia integrata effettivamente. Parte_1
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento la opposizione doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla consegna dell'estratto di ruolo e vale a dire entro il giorno 24 novembre 2020. Essendo stato passato per la notifica a mezzo pec l'atto di citazione in data 23 novembre 2020 il termine di decadenza per l'esercizio della facoltà di opposizione in funzione recuperatoria era stato rispettato e quindi la opposizione era ammissibile da questo punto di vista.
La nel giudizio di primo grado ha depositato le cartelle di Parte_1
pagamento e la documentazione attestante la avvenuta notifica a mezzo pec delle stesse ed in particolare la cartella di pagamento 09720190058511663 era stata notificata il 28
febbraio 2019, la cartella di pagamento 09720190188548311 era stata notificata a mezzo pec in data 28 settembre 2019, la cartella di pagamento 09720190189214166 era stata notificata il 20 settembre 2019, la cartella di pagamento 0972090189308681 era stata notificata l 20 settembre 2019, la cartella di pagamento 09720190263244901 era stata notificata il 18 dicembre 2019 e la cartella di pagamento 09720200045863848 era stata notificata il 27 febbraio 2020.
Per quanto riguarda la validità della notifica a mezzo pec le questioni che si sono poste riguardano la provenienza della pec da un indirizzo non indicato nei registri ufficiali per la e la allegazione della cartella di pagamento in formato Parte_1
PDF invece che p7m e priva di attestazione di conformità.
Per quanto riguarda il primo aspetto osserva il giudicante che la deduzione della inesistenza della notifica a mezzo pec a causa della provenienza della pec da un indirizzo
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non presente nei registri pubblici osserva il giudicante che ha comunque errato il giudice di primo grado dal momento che le sezioni unite hanno già esaminato la questione ritenendo che pure nel caso che costituisca un vizio, tale vizio non comporterebbe la inesistenza della notifica ma la sola nullità della stessa suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 156 cpc avendo l'atto raggiunto il suo effetto essendo entrato nella disponibilità giuridica del destinatario come dimostrato dal possesso dell'atto da parte dell'opponente che lo ha anche impugnato.
Sotto questo aspetto, infatti, la questione della ritualità o meno della consegna della cartella di pagamento posta in essere a mezzo pec nel caso che la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it” che presuppone l'avvenuto riscontro del fatto che si tratti di uno degli Enti autorizzati a registrare un indirizzo in tale dominio.
Inoltre, l'accertamento deve essere posto anche sulle conseguenze che il vizio può
produrre sulla notifica, vale a dire se comporti nullità dell'atto o inesistenza dello stesso della notifica.
Al riguardo la corte di cassazione ha chiarito che In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2016, n.
21865)
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Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità
delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario,
ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata
(anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (vedi Cass. 384/16; 14925/11).
D'altra parte la corte ha confermato , in materia di notifica di atti giudiziari, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto,
nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cass. Sez. V,
20 ottobre 2022, n. 31085)
Fatta questa premessa deve essere esaminata la questione dedotta dal giudice di rpimo grado in ordine alla validità della consegna della intimazione di pagamento mediante pec.
E' stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri ed è quindi pacifico che l'appellato era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta
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certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla Parte_1
essendo stato presentato il ricorso con notifica dello stesso alla
[...] [...]
ed alla in relazione ai crediti contenuti nella Parte_1 Parte_1
intimazione di pagamento.
Il giudice ha dedotto d'ufficio la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo osserva il collegio che la corte di cassazione ha in più occasione chiarito che in relazione alle cartelle di pagamento non è necessario l'utilizzo della normativa in materia di notifica trattandosi di una richiesta di pagamento non avente natura provvedimentale e quindi non destinataria della applicazione della normativa in materia di notifica a mezzo
Ufficiale giudiziario o ufficiale postale, potendo essere utilizzato il sistema di posta ordinaria, sia pure raccomandata.
Ed infatti l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
Infatti osserva il collegio che, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario oltre ad avvalersi della notifica a mezzo del messo di conciliazione il quale può procedere anche alla notifica a mezzo posta non rientrando il concessionario tra i soggetti autorizzati alla notifica postale ai sensi della legge 890/1982, può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge 890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario
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mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte,
del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (Cass. Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23511).
Inoltre In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24
luglio 2014, n. 16949) Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non
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quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte sempre la corte di cassazione ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 precede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice ha ritenuto invalida la notifica sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente occorrerebbe l'invio di una seconda raccomandata. (cfr Cass.
Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1304)
Nel caso di specie trattandosi di cartella spedita direttamente dal concessionario ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, non trovavano applicazione le disposizioni della legge 890/1982 e quindi la stessa si era perfezionata con la spedizione della seconda raccomandata, poi consegnata al portiere non essendo
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richiesta alcuna altra ulteriore attività per il perfezionamento della stessa, essendo evidente che nel caso di specie non trova applicazione la legge 890/1982 e che trattandosi di corrispondenza ordinaria, anche se raccomandata il portiere risulta autorizzato al ritiro della corrispondenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 31 del d.m. 2001.
Tenuto conto che l'utilizzo della pec, prima ancora della utilizzazione della stessa ai fini di notifica di atti, ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie non trovano applicazione le norme poste affinché la pec possa essere utilizzata quale forma di notifica.
Inoltre, la individuazione dell'indirizzo prevista dalle norme in materia di notifica sono destinate ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Nel caso di specie, come dimostra la avvenuta impugnazione della intimazione di pagamento nessun dubbio aveva il ricorrente in ordine al fatto che quello pervenuto fosse un atto proveniente dal concessionario per la riscossione,
D'altra parte, gli atti provenivano da una pec il cui dominio era riservato alla
[...]
non potendo essere registrati indirizzi di pec in quel dominio se non Parte_1
tramite il soggetto avente la disponibilità del dominio.
Inoltre, gli atti notificati erano chiaramente riconducibili alla Parte_1
, sulla base degli stessi elementi già in precedenza ritenuti sufficienti dalla
[...]
corte di cassazione per ritenere possibile la allegazione di documenti in formato PDF e non p7m e senza attestazione di conformità, documento che già prima, quando veniva trasmesso con posta raccomandata ordinaria non aveva bisogno di sottoscrizione essendo stata ritenuta chiaramente riconducibile alla stessa . Pt_1
D'altra parte la provenienza delle cartelle e della intimazione di pagamento dal concessionario, poteva essere verificata sul sito della Parte_1
nella sezione dedicata proprio a consentire ai singoli contribuenti di verificare gli eventuali atti della riscossione adottati nei loro confronti.
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La regolare consegna delle cartelle di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R.
602/1973, determina la inammissibilità del ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle di pagamento in quanto tardivo, dovendo essere proposto il ricorso avverso alle singole cartelle risultate correttamente consegnate a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973.
Inoltre, la questione è già stata esaminata dalle sezioni unite della corte di cassazione che con sentenza 18 maggio 2022, n. 15979 ha ritenuto che in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte
dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più
stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82
del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Per quanto riguarda la deduzione relativa alla trasmissione della cartella di pagamento in allegato alla pec con formato pdf e non p7m osserva il giudicante che la cartella in formato
PDF proveniente dal sistema informatico corrisponde all'originale ai sensi delle disposizioni del d.lgs 39/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed in relazione alle norme relative agli atti telematici.
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Inoltre è appena il caso di precisare che la attuale normativa prevede la autenticazione solo nel caso della allegazione di un file nativo analogico (cartaceo) trasformato in digitale ma non per i files nativi digitali.
D'altra parte le stesse sezioni unite della corte di cassazione hanno chiarito che secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci,
anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.( Cass. Sez. Un., 27
aprile 2018, n. 10266)
D'altra parte la provenienza delle cartelle e della intimazione di pagamento dal concessionario, poteva essere verificata sul sito della Parte_1
nella sezione dedicata proprio a consentire ai singoli contribuenti di verificare gli eventuali atti della riscossione adottati nei loro confronti.
La regolare consegna delle cartelle di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R.
602/1973, determina la inammissibilità del ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle di pagamento in quanto tardivo, dovendo essere proposto il ricorso avverso alle singole cartelle risultate correttamente consegnate a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973.
Infine, essendo stata dedotta la nullità della notifica, la stessa non avrebbe, comunque,
potuto essere dichiarata stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, cpc che esclude che possa essere dichiarala la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle sezioni unite della corte di cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di
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notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale,
rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
La inammissibilità della opposizione si estende anche alla deducibilità degli eventuali vizi delle stesse e quindi alle modalità di calcolo degli interessi.
Inoltre la avvenuta notifica delle cartelle di pagamento comporeta la inammissibilità anche della censura in ordine alla notifica dei verbali di accertamento dal momento che il trmine ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 ha iniziato a decorrere dalla nata di notifica delle cartelle di pagamento e, quindi, al momento della notifica dell'atto di citazione il 23 novembre 2020
il termine di decadenza era ormai decorso.
Per quanto riguarda la applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge
689/1981, questione correttamente dedotta con la opposizione di cui all'articolo 615 cpc,
osserva il giudicante che in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa,
per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del
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provvedimento sanzionatorio;
non osta l'art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981, che,
prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale,
persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva. (Cass. Sez. U, 15
giugno 2016, n. 12324)
La sentenza delle sezioni unite appare aver confermato l'orientamento già presente nella giurisprudenza della corte di cassazione secondo cui in materia di sanzioni amministrative
(nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale,
anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.(Cass. Sez. VI –II, 1 febbraio 2016, n.
1884)
L'articolo 27 prevede, inoltre, la misura della applicazione della maggiorazione ed i periodi di applicazione di guisa che il contribuente non ha alcuna difficolta a verificare che l'importo richiesto sia corretto, come peraltro confermato dal recente orientamento espresso dalle sezioni unite della cassazione con sentenza 33381/2022.
Deve, pertanto essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza n. 20492/2022 deve essere respinta la opposizione proposta e confermata la cartella di pagamento
09220220050734481.
Difetta, quindi, il primo requisito necessario per la impugnazione dell'estratto di ruolo, vale a dire la mancata notifica della cartella di pagamento contestata.
A fini di completezza dell'esame deve, essere quindi esaminata la sussistenza del secondo requisito richiesto dal medesimo articolo per la proponibilità della opposizione sulla base di estratto di ruolo.
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Sotto questo aspetto nulla appare essere stato dedotto o provato in relazione agli altri requisiti richiesti perché potesse essere considerata sussistente una situazione atta a far sorgere un interesse ad agire, considerato che la somma oggetto dell'estratto di ruolo pur essendo superiore ai settemila euro non rientrava nelle ipotesi previste tra le condizioni di procedibilità..
Per quanto riguarda, infine, la prescrizione, non contestata da parte opponente e trattata dalla malgrado i verbali siano relativi agli anni 2015, Parte_1
2017e 2018 e che la prescrizione sia quinquennale ai sensi dell'articolo 28 dellea legge
689/1981 essendo connessa la modifica della stess asolo agli effetti dell'actio iudicati,
osserva il giudicante che fino alla entrata in vigore della nuova normativa era discusso in giurisprudenza se potesse essere comunque dedotta la prescrizione dei crediti anche in caso di conoscenza delle cartelle di pagamento sulla base della notifica e non per effetto dell'estratto di ruolo.
Sul punto occorre considerare che la opposizione ex articolo 615 è preordinata alla contestazione dei fatti estintivi del titolo esecutivo sopravvenuti alla emissione dello stesso.
Un orientamento ha ritenuto che la opposizione non potesse essere proposta sulla base di un estratto dir ruolo per carenza di interesse ad agire in quanto l'estratto di ruolo non aveva alcuna efficacia nel procedimento esecutivo, avendo lo stesso unicamente una valenza informativa.
Altro orientamento facendo leva sull'accertamento negativo del credito riteneva che la domanda potesse comunque essere proposta essendo l'interesse da individuarsi in quello del debitore di veder eleminare i crediti della p.a. per i quali la stessa non potesse più agire per conseguirli essendo eccepibile la prescrizione in caso di azione.
In questa situazione la normativa sopravvenuta, ritenuta di fatto applicabile anche ai giudizi precedentemente introdotti in quanto relativa a condizioni di procedibilità già presenti nel
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precedente arresto delle sezioni unite del 2015 e solo meglio delimitate con la normativa in esame, dalle sezioni unite della corte di cassazione, ha assunto una posizione mediana tra i due orientamenti ritenendo che non potesse essere affermata in generale la insussistenza dell'interesse alla opposizione ma la opposizione avverso l'estratto di ruolo,
anche al solo fine dell'accertamento della intervenuta prescrizione, dovesse ritenersi consentita in presenza di un interesse qualificato specificato dal legislatore nella norma introdotta, ove l'estratto di ruolo fosse il primo atto attraverso il quale l'opponente avesse acquisito notizia della esistenza dei crediti.
Nel caso di specie, tenuto conto che l'importo del credito richiesto era di poco superiore ai
700 euro non appaiono sussistere elemento che possano far ritenere sussistente un concreto interesse ad agire in anticipo alla notifica di un atto effettivamente espressivo della volontà del concessionario di agire in via esecutiva per la riscossioen del credito affidato e per il quale non aveva depositato alcun atto interruttivo della prescisione dalla notifica del verbale di accertamento, né ha dedotto nulla in relazione alle ragioni per le quali nel caso di specie sarebbe presente tale interesse.
Inoltre, occorre evidenziare che se l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, tale facoltà è
possibile solo relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), di guisa che non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass. Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7 marzo 2022, n. 7353),
orientamento confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sez. II, 27 aprile
2023, n. 18118.
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Deve, pertanto, essere accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 3235/2021 deve essere respinta la opposizione.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto che la opposizione proposta era inammissibile anche ai sensi della sentenza delle sezioni unite 17904/2015.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 3235/2021
Respinge la opposizione proposta da nei confronti delle cartelle di Controparte_1
pagamento 09720190058511663, 09720190188548311, 09720190189214166,
0972090189308681, 09720190263244901 e 09720200045863848
condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1
del presente gradi di giudizio, spese che liquida in euro 4.264 di cui euro 4.000 per onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.500 di cui euro 1.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 3 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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