TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- EP BA Presidente
- AU OR RE ed estensore
- VA Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5146/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione proposto congiuntamente da
, rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO EUGENIA MARIA giusta Parte_1 mandato in atti;
e rappresentata e difesa dall'avv. GIANNELLI SANDRA giusta mandato Parte_2 in atti;
esaminato il ricorso congiunto ritualmente sottoscritto dalle parti con autentica dei difensori depositato in data 17/10/2025 e finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del
Tribunale di Bari n. n. 2290/2022 pubbl. il 10/06/2022 passata in giudicato giusta documentazione in atti;
ritenuto che
la nuova regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti non contrasta con norme imperative e/o inderogabili;
gli atti sono stati trasmessi al P.M.; rilevato che a mente dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. u. co: <In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte>>; rilevato che, alla luce del superiore disposto e del tenore del ricorso non vada fissata alcuna udienza di comparizione;
ritenuto che
la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio
R.G. 5146/2025 V.G. introdotto con ricorso congiunto del 17/10/2025 da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede: Parte_2
1) ACCOGLIE la domanda congiunta e, per l'effetto, dispone che la separazione sia regolata alla luce delle modifiche apportate alle condizioni della separazione così come concordate nel ricorso congiunto del 17/10/2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AU OR EP BA
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- EP BA Presidente
- AU OR RE ed estensore
- VA Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5146/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione proposto congiuntamente da
, rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO EUGENIA MARIA giusta Parte_1 mandato in atti;
e rappresentata e difesa dall'avv. GIANNELLI SANDRA giusta mandato Parte_2 in atti;
esaminato il ricorso congiunto ritualmente sottoscritto dalle parti con autentica dei difensori depositato in data 17/10/2025 e finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del
Tribunale di Bari n. n. 2290/2022 pubbl. il 10/06/2022 passata in giudicato giusta documentazione in atti;
ritenuto che
la nuova regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti non contrasta con norme imperative e/o inderogabili;
gli atti sono stati trasmessi al P.M.; rilevato che a mente dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. u. co: <In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte>>; rilevato che, alla luce del superiore disposto e del tenore del ricorso non vada fissata alcuna udienza di comparizione;
ritenuto che
la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio
R.G. 5146/2025 V.G. introdotto con ricorso congiunto del 17/10/2025 da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede: Parte_2
1) ACCOGLIE la domanda congiunta e, per l'effetto, dispone che la separazione sia regolata alla luce delle modifiche apportate alle condizioni della separazione così come concordate nel ricorso congiunto del 17/10/2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AU OR EP BA