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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 307/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 307 dell'anno 2023, all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GI TT e OV FR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Tagliacozzo, via Roma 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
CONTRO
( ), nato ad [...] in data [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Pia Basile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via Emilia 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 21.5.2025 riportandosi a quelle articolate nell'atto introduttivo: “Dichiarare la separazione tra i coniugi con dichiarazione di addebito a carico del unico CP_1 responsabile del venir meno dell'affectio coniugalis tra i due. • Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare ove meglio credano la propria residenza;
• Ordinare l'annotazione dell'emanando decreto a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Avezzano (AQ) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del suddetto
Comune di Avezzano nei registri dell'anno 2016 atto 9, Parte 1; • In ossequio a quanto disposto dall'Art.337– sexies c.c., disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castellafiume (AQ), in via Ignazio Silone n. 10, alla Sig.ra , che vi abiterà unitamente alle due figlie minori;
• Disporre l'affidamento esclusivo delle Parte_1
1 Per_ figlie minori e , con coabitazione con la madre e la conseguente determinazione delle Persona_2 modalità del diritto di visita del padre di vederli e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: a. Il padre potrà tenere con sé le figlie minori ogni mercoledì dalle ore 13.00 e fino alle ore 8.00 del mattino successivo Per_ provvedendo alla loro cura e al loro accudimento. Sarà cura del padre accompagnare alla scuola per l'infanzia la mattina del giovedì e presso la casa coniugale;
b. ogni fine settimana in maniera Persona_2 alternata, dal sabato alle ore 13.00 e fino al lunedì successivo alle 8.00. Anche in questo caso il lunedì mattina Per_ il padre provvederà ad accompagnare presso la scuola per l'infanzia e a riaccompagnare la piccola Per_2
presso la casa coniugale;
c. per sette giorni consecutivi in occasione delle festività natalizie (ad anni
[...] alterni, dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 21 dell'ultimo) e delle festività pasquali (ad anni alterni, dal giovedì alla domenica santa, ovvero dalla domenica santa al martedì successivo, dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo); d. per quindici giorni consecutivi in periodo feriale estivo (dal 1° al 15 luglio ovvero dal 16 al 31 luglio;
dal 1° al 15 agosto ovvero dal
16 al 31 agosto), dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo con preavviso, per la scelta, di almeno
30 giorni, salve determinazioni diverse prese di comune intesa dai genitori in relazione alle rispettive esigenze lavorative e dei periodi di godimento delle ferie;
e. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta e con anticipo di un mese, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza delle figlie presso l'uno e l'altro genitore. f. Sarà cura del riaccompagnare le figlie dalla madre o ai famigliari della stessa CP_1 purché ciò avvenga sempre in presenza di altre persone evitando qualsiasi incontro solo tra la istante e il marito.
g. Il non potrà prendere con sé le bambine in giorni e in orari diversi da quelli di cui sopra, se non CP_1 previo accordo con la istante da concordarsi con un preavviso di almeno 24 ore.
2. Disporre il conseguente obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento delle figlie minori secondo i parametri stabiliti Controparte_1 dall'Art.337–ter c.c., tenendo conto dello stipendio da lui attualmente percepito di euro 2.300,00 mensili e dell'assegnazione della casa coniugale alla istante, mediante corresponsione, in favore della madre della somma di complessivi euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT nonché a partecipare alle spese straordinarie per entrambe le figlie nella misura del 50% da corrispondersi mediante accredito su conto corrente intestato alla ovvero secondo altra confacente Pt_1 modalità con mezzo equivalente entro il 5 di ciascun mese;
3. Disporre che la istante possa prendere autonomamente le decisioni e /o iniziative relative alla cura quotidiana, alla scelta dell'istituto scolastico da frequentare e alla relativa iscrizione, alle attività sportive-ricreative e tenendo informato l'altro genitore. 4.
Disporre che la istante possa prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle figlie impegnandosi ad informare l'altro genitore al più presto e comunque non oltre 4 ore. In caso di disaccordo deciderà la madre;
5. Disporre che ogni genitore possa fare richiesta di copia dei documenti direttamente alla scuola e alle strutture sanitarie e che, entrambi i genitori possano conferire indipendentemente con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle bambine;
6. Disporre che le bambine non
2 ricevano informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro o di altro membro della famiglia.
7. Disporre che l'assegno unico per la famiglia, a partire dall'anno 2023, sarà percepito dalla sig.ra la quale potrà, conseguentemente, farne relativa richiesta Parte_1 all'INPS;
8. Disporre che il sig. continui a versare mensilmente sul conto corrente cointestato Controparte_1 con la istante acceso presso la Banca Credito Cooperativo SpA filiale di Capistrello a somma di euro 145,00 pari al 50% del canone mensile del mutuo;
9. Disporre che il datore di lavoro del sig. , ovvero l'INPS CP_1 qualora lo stesso dovesse essere privo di occupazione e dovesse percepire la NASPI, versino direttamente sul conto corrente intestato alla istante ovvero in altra confacente modalità direttamente quanto dovuto per il mantenimento delle figlie minori e per il pagamento del 50% della rata del mutuo mensile qualora il CP_1 non versi il mantenimento e la quota del mutuo anche per un solo mese;
10. Disporre che il signor CP_1
lasci libera la casa coniugale da tutti i suoi effetti personali entro 15 giorni dall'udienza presidenziale e
[...] che riconsegni da subito la chiave dell'abitazione; 11. Autorizzare la sig.ra a poter cambiare la serratura Pt_1 della casa coniugale.”
Parte resistente all'udienza del 21.5.2025 ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria memoria di costituzione in giudizio: “NEL RITO: 1) Controparte_2
DEL RICORSO introdotto dalla , laddove evidente appare la violazione di tutte le statuizione Parte_1 introdotte dalla riforma Cartabia, in relazione al procedimento e al ricorso per separazione giudiziale. Sulla scorta del fatto che la norma/novella introdotta ha “abolito” la cd struttura bifasica del procedimento, con comparizione davanti al Presidente e rimessione della causa al Collegio, appare evidente come debbano, allo stato, essere rispettati i NUOVI TERMINI contemplati dalla normativa di riferimento. a) Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non avrebbero dovuto intercorrere più di 90 gg, il qual termine non è stato rispettato né dalla parte ricorrente né dall'ufficio giudiziario;
b) nel provvedimento che fissa l'udienza si sarebbe dovuto assegnare termine per la costituzione del convenuto che, in ragione della nuova disciplina, dovrebbe avvenire almeno 30 gg prima dell'udienza, di talché errata è la indicazione del termine previsto ed assegnato nel modulo disposto finanche dal Tribunale di Avezzano, in cui si assegna al coniuge convenuto “… il termine sino a 5 giorni prima dell'udienza”; c) il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza avrebbero dovuto essere notificati al convenuto
A CURA DELL'ATTORE, almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza, mentre, di contro, quegli atti sono stati notificati al in data 7.4.2023 (cfr data notifica plico allegato), e cioè senza Controparte_1 CP_3 rispetto alcuno per la concessione di un TERMINE (gg 61!) indispensabile per la costituzione. 2)
per violazione termini Controparte_4 processuali utili allo scambio di memorie, laddove nell'omesso rispetto dei nuovi, lunghi termini processuali antecedenti l'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale, si è palesemente violata la nuova statuizione introdotta dalla riforma Cartabia circa l'unicità e snellezza del processo. Ancora in ragione della neonata legge
3 di riforma, a) entro 20 gg prima della data di udienza, l'attore avrebbe potuto/dovuto depositare memoria con cui prendere posizione sui fatti allegati dall'odierno convenuto (se mai si fosse concessa possibilità processuale, al convenuto, di depositare tutti gli scritti di cui sopra), nonché, A PENA DI DECADENZA, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto ed indicare mezzi di prova e produrre documenti. 3)
NULLITA'/ANNULLABILITA'/IMPROCEDIBILITA'/INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO per mancanza piano genitoriale che la parte ricorrente avrebbe dovuto obbligatoriamente depositare, chiarendo quali siano le necessità dei minori a cagione delle quali in ragione delle quali giustificare le richieste del diritto di visita e di affido;
avrebbe dovuto, il condizionale è d'obbligo, la , indicare gli impegni e le attività quotidiane Parte_1 delle figlie, relative a scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze, ciò al fine di porre il giudicante in condizione di esattamente poter deliberare circa il diritto di visita e l'affido delle piccine. Va da sé, che, proprio in simile ottica dovrà, il togato, respingere tutte le richieste della ricorrente afferenti la gestione delle minori. Ma v'è di più.
Considerato che
è stata fatta richiesta di contributo di mantenimento, laddove presenti le figlie minori (peraltro di importo pantografico, giusto il valore di euro 700,00 richiesto al Giudice, nonché il valore del 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione dell'assegno unico per la famiglia,
ARROGANTEMENTE ED ILLEGALMENTE AMBITO, PER INTERO, PER PARTE DELLA SOLA
RICHIEDENTE!), avrebbe dovuto produrre, in uno al deposito del ricorso, l'istante, oltre alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, anche la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Il tutto come previsto dalle nuovi disposizioni di legge Cartabia. 4) INAMMISSIBILITA' della domanda proposta da controparte CIRCA LA
DEFINIZIONE DI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI. Riterrebbe, parte avversa, in tal senso, ben poter instare il Giudicante, in sede di separazione, perché si emetta sentenza dichiarativa circa la necessità che si continui a versare mensilmente la somma corrispondente al 50% del canone mensile del mutuo cointestato acceso in precedenza (!). Dimentica, o finge di dimenticare, la , come i coniugi siano GIA' obbligati nei Pt_1 confronti della Banca di Credito Cooperativo SpA, filiale di Capistrello e come, dunque, non necessiti alcun
TITOLO ULTERIORE che impegni la parte resistente (SIC!). Vi è, ulteriormente, da evidenziare come, IN
NESSUN CASO, sia consentito poter chiedere, ex lege, al giudicante, poter determinare l'assunzione di impegni
(pagamento/ricevimento somme), tra soggetti parti in causa, NEI CONFRONTI DI TERZI NON FACENTI
PARTE (peraltro) del giudizio in fieri. Solo per sottolineare come finanche gli abbiano palesemente Parte_2 cristallizzato il principio (ex multis, cfr Cass. Civ. Sez. I, 8 febbraio 2017 n.3316) in ragione del quale OGNI
DOMANDA ACCESSORIA DI PAGAMENTI E VINCOLI VERSO TERZI O DI RESTITUZIONE DI SOMME DI
NA SIA INAMMISSIBILE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO O DI SEPARAZIONE;
5)
INAMMISSIBILITA'/IMPROPONIBILITA'/IMPROCEDIBILITA'/ININFLU ENZA della richiesta di addebito (come formulata dalla parte ricorrente alla pag. 8 del libello introduttivo), laddove niente affatto provato (GIA' A MEZZO
4 DI ALLEGAZIONI DOCUMENTALI CON RICORSO INTRODUTTIVO, COME PREVEDONO LE DISPOSIZIONI
DELLA NUOVA L. CARTABIA ED IN ASSENZA DELLA DOPPIA FASE DI GIUDIZIO) il NESSO DI CAUSALITA'
TRA L'ISTANZA MEDESIMA E LA CESSAZIONE DEL MATRIMONIO. Avrebbe dovuto, all'uopo, la controparte, sin dal principio, offrire contezza all'adito Tribunale del fatto che la cessazione del matrimonio sia stata cagionata proprio dagli atteggiamenti del al quale – singolarmente descritto quale soggetto poco affidabile ( “… CP_1 il metteva in atto comportamenti di controllo ossessivo… terrorizzata… la signora si stabilì a CP_1 Pt_1 dormire nella camera delle bambine… il arrivò a minacciare la incolumità fisica della moglie non CP_1 preoccupandosi… che in casa ci fossero le bambine…”) – verrebbe demandata la possibilità (nonostante quanto testè cennato e la poca asserita raccomandabilità) di tenere con sé le figlie per periodi anche piuttosto consistenti e continuativi, come indicato alle pagine 9 e 10 del ricorso per separazione. In altri termini, non mai provata la sussistenza di nesso di causalità, la domanda risulta non procedibile, tanto più che la funzione
SANZIONATORIA DELL'ADDEBITO, AVENDO, la dichiarazione, SOLO NATURA PATRIMONIALE E
PUNITIVA, NON DETERMINEREBBE, A CARICO DEL DI GENOVA, ALCUNA CONSEGUENZA SE NON LA
PERDITA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO (e diritti successori), NIENTE AFFATTO
RICHIESTO DAL RESISTENTE. 6) INAMMISSIBILITA'/IMPROPONIBILITA'/IMPROCEDIBILITA' della domanda di GESTIONE SOLIPSISTICA DELLE MINORI (chiede, la , che Ella “…possa prendere Pt_1 autonomamente le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle figlie impegnandosi ad informare l'altro genitore… non oltre le 4 ore…”) laddove se l'istante, per un verso, è a chiedere Per_
“…l'affidamento esclusivo delle figlie minori e ”, di contro la stessa, disinvoltamente, Persona_3 sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) insistere per il riconoscimento di un DIVERSO AFFIDO e cioè del cd.
AFFIDO SUPER ESCLUSIVO (cfr. numeri 3 e 4 della pagina 11 del ricorso introduttivo), ritenendo agevolmente poterne ottenere sentenza dichiarativa. NEL MERITO va preliminarmente evidenziato come nulla di veridico debba/possa ravvisarsi nelle asserzioni articolate da controparte. In tal senso, se, per un verso, appare
IGIENICO sottolineare come le “singolari” condotte del tali si siano manifestate sol perché lo stesso CP_1
è venuto a conoscenza, in costanza di matrimonio, della sussistenza di protratta RELAZIONE
EXTRACONIUGALE della coniuge con tal residente in [...], d'altro canto, mai, il resistente, Persona_4 ha manifestato contegno violento e/o poco equilibrato, nonostante il compagno della signora non Parte_1 abbia lesinato di palesare atteggiamenti veementi, di minaccia e di ritorsione nei confronti della intera famiglia del signor . EB (la circostanza è riferita al sol fine di rendere edotto il Tribunale circa la Controparte_1 pericolosità delle frequentazioni della signora e la necessità che si stabilisca dover consigliare alla Pt_1 mamma delle minori di evitare frequentazioni delle piccole con persone terze, ad ella vicine, poco raccomandabili…), il , in simile ottica, ad aggredire il resistente per le vie brevi – ed al cospetto Persona_4 di alcuni amici che potranno testimoniare la veridicità dell'assunto, poiché presenti alla conversazione appositamente svolta in modalità telefonica vivavoce –, minacciandolo di “... DAR FUOCO ALLA INTERA
5 ABITAZIONE PRESSO LA QUALE RISIEDONO ANCHE LE BIMBE MINORI, APPICCANDO UN INCENDIO
DAL TETTO…” (SIC!). Quanto al dettaglio delle richieste paterne, le stesse, nel modo che segue, potranno essere articolate: 1) DIRITTI/DOVERI PATRIMONIALI: A) La casa coniugale, GIA' ABBANDONATA DA TEMPO
DALLA RICORRENTE e gestita e curata dal solo resistente che IVI ha provveduto di NUOVO A INOLTRARE
RICHIESTA DI ALLACCIO DI UTENZE A PROPRIO NOME, sarà ASSEGNATA AL DI GENOVA CESARE;
B) quanto all'assegno di mantenimento, lo stesso dovrà essere modulato in ragione delle effettive necessità paterne, nonché dei bisogni delle bimbe, proponendo, in tal senso, il padre, di versare alle stesse la complessiva somma di euro 360,00 e/o comunque (nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere bastevole la cifra) di euro 200,00 cadauna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
C) quanto all'assegno unico - peculiarmente “preteso” dalla sola genitrice, unicamente come ad ella riconducibile - lo stesso dovrà essere richiesto EX LEGE, da ambedue i genitori, legittimati e destinatari della somma sull'intero, al 50% cadauno;
2)
DIRITTI/DOVERI nei confronti delle MINORI il è a proporre DUE DIVERSE SOLUZIONI, A CP_1
SECONDA CHE GLI SIA RICONOSCIUTA, O MENO, L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
ABBANDONATA, logisticamente VICINA A QUELLA DELLE PICCOLINE, CHE ATTUALMENTE DIMORANO
NELLA CASA DEI NONNI MATERNI. In particolare: A) IN CASO DI ASSEGNAZIONE AL PADRE DELLA CASA
CONIUGALE SITA IN CASTELLAFIUME (laddove più agevole per il padre vedere e tenere le bimbe, stante il fatto che lo stesso lavora in Avezzano) a) AFFIDO CONGIUNTO per madre e padre, delle figlie minori le quali, quanto a b) DIRITTO DI VISITA, così potranno essere gestite: -DURANTE LA SETTIMANA: Il padre potrà tenere con sé le bimbe per due giorni a settimana dal pomeriggio del martedì, con pernotto presso di lui nella casa coniugale sita in Castellafiume in via I. Silone n.10 che a quegli sarà assegnata, provvedendo a riportare alle Per_ ore 7:15 del giovedì mattina la bimba presso la casa della nonna materna, acché la minore sia condotta in asilo (sarà lo stesso resistente a riprenderla all'uscita per condurla con sé e tenerla, insieme a , sino Per_2 al giovedì), stante il fatto che gli orari di lavoro del padre non consentono poterla ivi condurre, tenendo, invece, con sé la piccola (che ancora non frequenta la scuola materna) fino al giovedì mattina alle ore 7:15, Per_2 orario in cui ambedue le piccole saranno ricondotte presso la casa della nonna materna. -NEI WEEKEND, a fine settimana alternati con la madre, il padre si intratterrà con le bimbe dal sabato mattina e sino al lunedì mattina, giorno in cui alle ore 7:15 ricondurrà entrambe le piccoline presso la casa dei nonni materni perché siano condotte dalla madre e presso la scuola materna. -DURANTE IL PERIODO ESTIVO E LE FESTIVITA', mentre nella prossima estate 2023 il padre chiede di poter tenere con sé le bimbe negli ultimi 15 gg di settembre p.v., per gli anni a venire le resistenze potrà tenere con sé le minori per 15 gg consecutivi e per i periodi di feste come da calendario, come proposto da controparte. B) PER IL CASO IN CUI LA CASA CONIUGALE NON
DOVESSE ESSERE ASSEGNATA AL PADRE, a) Il padre potrà vedere le bimbe per quattro pomeriggi a settimana (da concordarsi di volta in volta con la genitrice, in ragione dei turni di lavoro che verranno man mano assegnati al resistente) presso l'abitazione materna dalle ore 17:00 alle ore 19:00, mentre a fine settimana
6 alternati il padre terrà con sé le piccole dal venerdì pomeriggio alla domenica sera - dopo aver fatto cenare le minori – alle 21:00; b) DURANTE IL PERIODO ESTIVO E LE FESTIVITA', mentre nella prossima estate 2023 il padre chiede di poter tenere con sé le bimbe negli ultimi 15 gg di settembre p.v., per gli anni a venire il resistenze potrà tenere con sé le minori per 15 gg consecutivi e per i periodi di feste come da calendario, come proposto da controparte c) Il padre delle bimbe chiede che, in ragione di quanto sopra argomentato circa le singolari compagnie frequentate dalla madre delle minori, il Tribunale - stante la tenera età delle bimbe- voglia suggerire alla ricorrente di evitare frequentazioni tra le stesse ed il signor .” Persona_4
FATTO E DIRITTO
A. Con ricorso ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, Pt_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con il 14.3.2016 ad Avezzano e che
[...] Controparte_1
Per_ dall'unione sono nate le figlie (il 9.11.2019) e (il 9.6.2021), ha chiesto pronunciarsi la Persona_2 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disporsi l'affido esclusivo delle minori a lei,
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, regolarsi il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni del ricorso e porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per le minori;
ha, inoltre, domandato di disporsi la percezione dell'assegno unico in misura integrale in suo favore e di porre a carico del l'obbligo di versare la CP_1 propria quota del canone mensile relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis è da ascriversi integralmente al resistente, a causa della sua condotta violenta e della scarsa collaborazione da egli manifestata nella gestione delle incombenze quotidiane della famiglia.
B. Si è costituito in giudizio il resistente eccependo, in rito, la nullità o l'improcedibilità della domanda in seguito all'entrata in vigore della Riforma Cartabia con il d.lgs. n. 150/2022 e, nel merito, ha chiesto disporsi l'affido paritario delle minori ad entrambi i coniugi con assegnazione della casa coniugale in suo favore, o in alternativa, la possibilità per lui di tenere con sé le figlie per quattro pomeriggi a settimana e, quanto all'assegno di mantenimento da porre a suo carico, che lo stesso non sia superiore ad euro 200,00 mensili a figlia.
C. Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice designato, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori collocandole prevalentemente presso la madre, a cui ha assegnato la casa coniugale.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 15:00 sino alle ore 21:00 e a settimane alterne dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica. Quanto alle festività, le figlie trascorreranno ad alti alterni, con l'uno o l'altro genitore, il periodo dal 24 al 31 dicembre o quello dal 1 al 6 gennaio, il giorno di
Pasqua o quello del lunedì in Albis, nonché trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi, durante le ferie estive, in periodo da concordarsi preventivamente, almeno 30 giorni prima, con la madre.
7 Infine, ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per le minori di euro 500,00 mensili complessivi.
D. Con ordinanza del 9.7.2024 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di parte resistente di modifica dell'ordinanza presidenziale, confermando la collocazione prevalente delle minori presso la residenza materna sita in Castellafiume, via Ignazio Silone 10, il diritto di visita paterno ed il quantum dell'assegno di mantenimento come precedentemente statuito in via temporanea e urgente con ordinanza del 2.7.2023.
E. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, le eccezioni di parte resistente in ordine alla nullità o improcedibilità della domanda per inosservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs n. 150/2022 sono infondate e, dunque, vanno rigettate in quanto le innovazioni normative apportate dalla riforma “Cartabia” trovano espressa applicazione per quei procedimenti iniziati in data successiva al 28.2.2023 mentre, al contrario, il presente rapporto processuale si è instaurato per effetto del deposito del ricorso, avvenuto in data 27.2.202, perciò prima dell'entrata in vigore delle novità normative introdotte in materia di famiglia dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
2. Venendo ad esaminare il merito della controversia, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni delle parti appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra le stesse e che sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. In ordine alla domanda di addebito della separazione al resistente, avanzata da , giova Parte_1 rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr.
Cassazione civile sez. I, 20.12.2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta posta in essere dall'altro coniuge in violazione dei predetti doveri e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I, 14.02.2012, n. 2059).
Nessun addebito della separazione può, dunque, essere pronunciato dal Giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi coniugali e la crisi matrimoniale, tale che ne
8 risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v. Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, n.10489).
Tanto premesso, la ricorrente lamenta che la disaffezione tra i coniugi e, dunque, la causa della separazione dei coniugi sia da ascriversi al e, in particolare, dalla violazione dei doveri di assistenza sia CP_1 materiale che spirituale del coniuge e delle minori, rendendo spesso necessario l'aiuto economico della famiglia d'origine della al fine di soddisfare le esigenze primarie di vita del nucleo familiare. Pt_1
La ricorrente lamenta, inoltre, che dal 2020 il resistente avrebbe posto in essere un atteggiamento violento e possessivo, tanto da rendere necessario l'allontanamento di lei e delle bambine dalla casa familiare ed il momentaneo trasferimento presso la casa dei propri genitori fino all'allontanamento definitivo avvenuto nel settembre 2022.
Di contro, il resistente nega tali addebiti, sostenendo che la gelosia e i litigi tra i coniugi sono avvenuti in seguito alla scoperta, da parte del , della relazione extraconiugale intrattenuta dalla coniuge. CP_1
Tanto premesso, i testi escussi hanno confermato che il , sin dall'inizio del matrimonio, era solito CP_1 rincasare a tarda ora, talvolta in stato di alterazione psicofisica (v. dichiarazioni rese da Testimone_1 all'udienza del 27.2.2025, da e all'udienza del 20.3.2025), non offrendo un Testimone_2 Testimone_3 contributo nella gestione delle esigenze quotidiane della prole e della coniuge e rendendo necessario il ricorso all'aiuto economico dei familiari della (v. dichiarazioni rese da ). Pt_1 Testimone_2
I testi escussi hanno inoltre confermato la circostanza, rappresentata anche dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale, che l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della è avvenuta a causa Pt_1 della gelosia e dei litigi con il , che spesso seguiva la coniuge e si recava al di fuori del posto di CP_1 lavoro della stessa.
Dalle emergenze dell'istruttoria orale espletata può, dunque, trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione al resistente, non essendo fondata la doglianza di parte resistente in ordine alla presunta inattendibilità dei testi escussi in quanto parenti della . Pt_1
Anzitutto, appare comprensibile che i familiari della stessa avessero contezza, sia in quanto confidenti della donna, sia in quanto presumibilmente chiamati ad intervenire dalla stessa, della crisi coniugale e dei litigi con il coniuge;
inoltre occorre rammentare che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti di una delle parti, non sia affermabile aprioristicamente alcuna presunzione di inattendibilità connessa al vincolo di parentela occorrendo, invece, ulteriori elementi in base ai quali il giudice possa desumere che sia inficiata la credibilità del testimone (v. Cass. n. 25358 del 17.12.2015).
EBne, nel caso in esame, tali elementi non sono ravvisabili osservandosi pure come le dichiarazioni testimoniali, nel loro intrinseco contenuto e pure in considerazione delle domande rivolte a chiarimenti su sollecitazione dello stesso difensore del resistente, risultino lineari senza che si possano evidenziare delle incongruenze.
9 La domanda di addebito della separazione a va, quindi, accolta. Controparte_1
4. Quanto all'affidamento delle minori, si conferma quanto stabilito in via provvisoria e urgente e, dunque, l'affido condiviso delle stesse.
Non sussistono, infatti, ragioni tali da giustificare l'accoglimento della domanda, di parte ricorrente, di affido esclusivo delle minori a lei non essendo emersi, nel corso del giudizio, elementi da cui desumere un'inidoneità genitoriale o incapacità del DI GENOVA.
Si rammenta, infatti, che il regime dell'affidamento condiviso è da preferire in quanto, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, regime maggiormente idoneo a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e, dunque, costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia la cui derogabilità risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024,
n.12474).
Si ritiene, inoltre, di dover confermare la collocazione prevalente delle minori dalla madre, alla quale va, quindi, assegnata la casa coniugale.
Non pare, infatti, opportuno disporre il collocamento paritario delle minori sia presso la madre che presso il padre, come richiesto dal , in quanto modalità evidentemente non corrispondente alle esigenze di CP_1 serenità e di sicurezza delle minori, che può essere meglio assicurata mediante la permanenza in misura prevalente presso la casa familiare dove le bambine hanno vissuto finora.
La collocazione paritetica, infatti, in considerazione dell'età delle bambine, delle abitudini ormai radicate nella loro vita e della distanza geografica tra i comuni di residenza dei genitori, non appare confacente all'interesse Per_ superiore di e di ad avere un unico e stabile domicilio. Persona_2
5. Va, altresì, confermato il diritto di visita come regolamentato dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti del 2.7.2023 con possibilità per il padre di tenere con sé le bambine due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 15:00 sino alle ore 21:00 (incluso il pasto serale) e a settimane alterne dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica (incluso il pasto serale).
Quanto alle festività, le figlie trascorreranno ad alti alterni, con l'uno o l'altro genitore, il periodo dal 24 al 31 dicembre o quello dal 1 al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis, nonché trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi, durante le ferie estive, in periodo da concordarsi preventivamente, almeno entro il 31 maggio di ogni anno, con la madre.
6. Anche in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico dei coniugi, si ritiene congruo confermare la misura statuita in via provvisoria e urgente con l'ordinanza del 2.7.2023 e, dunque, un contributo per le minori di euro 500,00 mensili complessivi (euro 250,00 a figlia), oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa applicato da questo tribunale.
10 L'affidamento condiviso delle minori giustifica quindi, anche la ripartizione dell'assegno unico in misura del 50%
a favore di ciascun genitore.
I ritardi accumulati dal nel versamento dell'assegno di mantenimento (circostanza ammessa dallo CP_1 stesso all'udienza del 21.5.2025) giustificano l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di disporre l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat,
a carico del datore di lavoro del resistente (ANAS S.P.A. – Strada dei Parchi S.p.A.).
7. Quanto alla domanda, avanzata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare la quota di propria spettanza relativa al rimborso mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, si rappresenta anzitutto come la stessa, in quanto estranea rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione, deve essere dichiarata inammissibile in quanto priva di connessione forte ex art. 40
c.p.c.; in ogni caso, la ben potrà, in quanto condebitore solidale, agire in regresso ex art. 1299 c.c. Pt_1
8. Non può, infine, essere accolta la domanda di di “suggerire” alla ricorrente di evitare Controparte_1 frequentazioni tra le minori e il nuovo compagno della ricorrente non avendo contezza alcuna della pericolosità della detta frequentazione e del pregiudizio che tale presenza potrebbe arrecare alle figlie della coppia pur raccomandando, per quanto opportuno e ovvio, che l'inserimento di nuove figure nella vita dei minori avvenga con gradualità e prudenza, secondo il canone di diligenza esigibile dai genitori.
9. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 riferiti alle cause di valore indeterminabile
- complessità bassa, ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e minimo per la fase decisoria stante il contenuto nella sostanza ripetitivo delle argomentazioni difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio ad Avezzano il 14.3.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune dell'anno 2016, atto n. 9 p. I, con addebito a;
Controparte_1
Per_
- DISPONE l'affido condiviso delle minori e collocandole in via prevalente presso la Persona_2 madre, ; Parte_1
- ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
- REGOLAMENTA il diritto di secondo le condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
- PONE a carico di un assegno di mantenimento per la prole di euro 500,00 mensili Controparte_1
(euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Istat come per legge, da versare al genitore collocatario prevalente, entro il cinque di ogni mese;
11 - ORDINA, ai sensi dell'art. 156 c.c., che il datore di lavoro di Parte_3
Strada dei Parchi S.p.A.) provveda al versamento diretto in favore di dell'importo Parte_1 mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione Istat come per legge, detraendo lo stesso dalle somme dovute a titolo di retribuzione a , entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal Controparte_1 mese successivo a quello di notifica del presente provvedimento;
- RIGETTA le ulteriori domande articolate dalle parti;
- CONDANNA alla refusione, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge;
- MANDA la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Avezzano per l'annotazione prevista dalla legge
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
DOTT. PAOLO LEPIDI DOTT. LEOPOLDO SCIARRILLO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 307 dell'anno 2023, all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GI TT e OV FR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Tagliacozzo, via Roma 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
CONTRO
( ), nato ad [...] in data [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Pia Basile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via Emilia 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 21.5.2025 riportandosi a quelle articolate nell'atto introduttivo: “Dichiarare la separazione tra i coniugi con dichiarazione di addebito a carico del unico CP_1 responsabile del venir meno dell'affectio coniugalis tra i due. • Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare ove meglio credano la propria residenza;
• Ordinare l'annotazione dell'emanando decreto a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Avezzano (AQ) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del suddetto
Comune di Avezzano nei registri dell'anno 2016 atto 9, Parte 1; • In ossequio a quanto disposto dall'Art.337– sexies c.c., disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castellafiume (AQ), in via Ignazio Silone n. 10, alla Sig.ra , che vi abiterà unitamente alle due figlie minori;
• Disporre l'affidamento esclusivo delle Parte_1
1 Per_ figlie minori e , con coabitazione con la madre e la conseguente determinazione delle Persona_2 modalità del diritto di visita del padre di vederli e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: a. Il padre potrà tenere con sé le figlie minori ogni mercoledì dalle ore 13.00 e fino alle ore 8.00 del mattino successivo Per_ provvedendo alla loro cura e al loro accudimento. Sarà cura del padre accompagnare alla scuola per l'infanzia la mattina del giovedì e presso la casa coniugale;
b. ogni fine settimana in maniera Persona_2 alternata, dal sabato alle ore 13.00 e fino al lunedì successivo alle 8.00. Anche in questo caso il lunedì mattina Per_ il padre provvederà ad accompagnare presso la scuola per l'infanzia e a riaccompagnare la piccola Per_2
presso la casa coniugale;
c. per sette giorni consecutivi in occasione delle festività natalizie (ad anni
[...] alterni, dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 21 dell'ultimo) e delle festività pasquali (ad anni alterni, dal giovedì alla domenica santa, ovvero dalla domenica santa al martedì successivo, dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo); d. per quindici giorni consecutivi in periodo feriale estivo (dal 1° al 15 luglio ovvero dal 16 al 31 luglio;
dal 1° al 15 agosto ovvero dal
16 al 31 agosto), dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo con preavviso, per la scelta, di almeno
30 giorni, salve determinazioni diverse prese di comune intesa dai genitori in relazione alle rispettive esigenze lavorative e dei periodi di godimento delle ferie;
e. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta e con anticipo di un mese, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza delle figlie presso l'uno e l'altro genitore. f. Sarà cura del riaccompagnare le figlie dalla madre o ai famigliari della stessa CP_1 purché ciò avvenga sempre in presenza di altre persone evitando qualsiasi incontro solo tra la istante e il marito.
g. Il non potrà prendere con sé le bambine in giorni e in orari diversi da quelli di cui sopra, se non CP_1 previo accordo con la istante da concordarsi con un preavviso di almeno 24 ore.
2. Disporre il conseguente obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento delle figlie minori secondo i parametri stabiliti Controparte_1 dall'Art.337–ter c.c., tenendo conto dello stipendio da lui attualmente percepito di euro 2.300,00 mensili e dell'assegnazione della casa coniugale alla istante, mediante corresponsione, in favore della madre della somma di complessivi euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT nonché a partecipare alle spese straordinarie per entrambe le figlie nella misura del 50% da corrispondersi mediante accredito su conto corrente intestato alla ovvero secondo altra confacente Pt_1 modalità con mezzo equivalente entro il 5 di ciascun mese;
3. Disporre che la istante possa prendere autonomamente le decisioni e /o iniziative relative alla cura quotidiana, alla scelta dell'istituto scolastico da frequentare e alla relativa iscrizione, alle attività sportive-ricreative e tenendo informato l'altro genitore. 4.
Disporre che la istante possa prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle figlie impegnandosi ad informare l'altro genitore al più presto e comunque non oltre 4 ore. In caso di disaccordo deciderà la madre;
5. Disporre che ogni genitore possa fare richiesta di copia dei documenti direttamente alla scuola e alle strutture sanitarie e che, entrambi i genitori possano conferire indipendentemente con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle bambine;
6. Disporre che le bambine non
2 ricevano informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro o di altro membro della famiglia.
7. Disporre che l'assegno unico per la famiglia, a partire dall'anno 2023, sarà percepito dalla sig.ra la quale potrà, conseguentemente, farne relativa richiesta Parte_1 all'INPS;
8. Disporre che il sig. continui a versare mensilmente sul conto corrente cointestato Controparte_1 con la istante acceso presso la Banca Credito Cooperativo SpA filiale di Capistrello a somma di euro 145,00 pari al 50% del canone mensile del mutuo;
9. Disporre che il datore di lavoro del sig. , ovvero l'INPS CP_1 qualora lo stesso dovesse essere privo di occupazione e dovesse percepire la NASPI, versino direttamente sul conto corrente intestato alla istante ovvero in altra confacente modalità direttamente quanto dovuto per il mantenimento delle figlie minori e per il pagamento del 50% della rata del mutuo mensile qualora il CP_1 non versi il mantenimento e la quota del mutuo anche per un solo mese;
10. Disporre che il signor CP_1
lasci libera la casa coniugale da tutti i suoi effetti personali entro 15 giorni dall'udienza presidenziale e
[...] che riconsegni da subito la chiave dell'abitazione; 11. Autorizzare la sig.ra a poter cambiare la serratura Pt_1 della casa coniugale.”
Parte resistente all'udienza del 21.5.2025 ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria memoria di costituzione in giudizio: “NEL RITO: 1) Controparte_2
DEL RICORSO introdotto dalla , laddove evidente appare la violazione di tutte le statuizione Parte_1 introdotte dalla riforma Cartabia, in relazione al procedimento e al ricorso per separazione giudiziale. Sulla scorta del fatto che la norma/novella introdotta ha “abolito” la cd struttura bifasica del procedimento, con comparizione davanti al Presidente e rimessione della causa al Collegio, appare evidente come debbano, allo stato, essere rispettati i NUOVI TERMINI contemplati dalla normativa di riferimento. a) Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non avrebbero dovuto intercorrere più di 90 gg, il qual termine non è stato rispettato né dalla parte ricorrente né dall'ufficio giudiziario;
b) nel provvedimento che fissa l'udienza si sarebbe dovuto assegnare termine per la costituzione del convenuto che, in ragione della nuova disciplina, dovrebbe avvenire almeno 30 gg prima dell'udienza, di talché errata è la indicazione del termine previsto ed assegnato nel modulo disposto finanche dal Tribunale di Avezzano, in cui si assegna al coniuge convenuto “… il termine sino a 5 giorni prima dell'udienza”; c) il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza avrebbero dovuto essere notificati al convenuto
A CURA DELL'ATTORE, almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza, mentre, di contro, quegli atti sono stati notificati al in data 7.4.2023 (cfr data notifica plico allegato), e cioè senza Controparte_1 CP_3 rispetto alcuno per la concessione di un TERMINE (gg 61!) indispensabile per la costituzione. 2)
per violazione termini Controparte_4 processuali utili allo scambio di memorie, laddove nell'omesso rispetto dei nuovi, lunghi termini processuali antecedenti l'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale, si è palesemente violata la nuova statuizione introdotta dalla riforma Cartabia circa l'unicità e snellezza del processo. Ancora in ragione della neonata legge
3 di riforma, a) entro 20 gg prima della data di udienza, l'attore avrebbe potuto/dovuto depositare memoria con cui prendere posizione sui fatti allegati dall'odierno convenuto (se mai si fosse concessa possibilità processuale, al convenuto, di depositare tutti gli scritti di cui sopra), nonché, A PENA DI DECADENZA, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto ed indicare mezzi di prova e produrre documenti. 3)
NULLITA'/ANNULLABILITA'/IMPROCEDIBILITA'/INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO per mancanza piano genitoriale che la parte ricorrente avrebbe dovuto obbligatoriamente depositare, chiarendo quali siano le necessità dei minori a cagione delle quali in ragione delle quali giustificare le richieste del diritto di visita e di affido;
avrebbe dovuto, il condizionale è d'obbligo, la , indicare gli impegni e le attività quotidiane Parte_1 delle figlie, relative a scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze, ciò al fine di porre il giudicante in condizione di esattamente poter deliberare circa il diritto di visita e l'affido delle piccine. Va da sé, che, proprio in simile ottica dovrà, il togato, respingere tutte le richieste della ricorrente afferenti la gestione delle minori. Ma v'è di più.
Considerato che
è stata fatta richiesta di contributo di mantenimento, laddove presenti le figlie minori (peraltro di importo pantografico, giusto il valore di euro 700,00 richiesto al Giudice, nonché il valore del 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione dell'assegno unico per la famiglia,
ARROGANTEMENTE ED ILLEGALMENTE AMBITO, PER INTERO, PER PARTE DELLA SOLA
RICHIEDENTE!), avrebbe dovuto produrre, in uno al deposito del ricorso, l'istante, oltre alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, anche la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Il tutto come previsto dalle nuovi disposizioni di legge Cartabia. 4) INAMMISSIBILITA' della domanda proposta da controparte CIRCA LA
DEFINIZIONE DI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI. Riterrebbe, parte avversa, in tal senso, ben poter instare il Giudicante, in sede di separazione, perché si emetta sentenza dichiarativa circa la necessità che si continui a versare mensilmente la somma corrispondente al 50% del canone mensile del mutuo cointestato acceso in precedenza (!). Dimentica, o finge di dimenticare, la , come i coniugi siano GIA' obbligati nei Pt_1 confronti della Banca di Credito Cooperativo SpA, filiale di Capistrello e come, dunque, non necessiti alcun
TITOLO ULTERIORE che impegni la parte resistente (SIC!). Vi è, ulteriormente, da evidenziare come, IN
NESSUN CASO, sia consentito poter chiedere, ex lege, al giudicante, poter determinare l'assunzione di impegni
(pagamento/ricevimento somme), tra soggetti parti in causa, NEI CONFRONTI DI TERZI NON FACENTI
PARTE (peraltro) del giudizio in fieri. Solo per sottolineare come finanche gli abbiano palesemente Parte_2 cristallizzato il principio (ex multis, cfr Cass. Civ. Sez. I, 8 febbraio 2017 n.3316) in ragione del quale OGNI
DOMANDA ACCESSORIA DI PAGAMENTI E VINCOLI VERSO TERZI O DI RESTITUZIONE DI SOMME DI
NA SIA INAMMISSIBILE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO O DI SEPARAZIONE;
5)
INAMMISSIBILITA'/IMPROPONIBILITA'/IMPROCEDIBILITA'/ININFLU ENZA della richiesta di addebito (come formulata dalla parte ricorrente alla pag. 8 del libello introduttivo), laddove niente affatto provato (GIA' A MEZZO
4 DI ALLEGAZIONI DOCUMENTALI CON RICORSO INTRODUTTIVO, COME PREVEDONO LE DISPOSIZIONI
DELLA NUOVA L. CARTABIA ED IN ASSENZA DELLA DOPPIA FASE DI GIUDIZIO) il NESSO DI CAUSALITA'
TRA L'ISTANZA MEDESIMA E LA CESSAZIONE DEL MATRIMONIO. Avrebbe dovuto, all'uopo, la controparte, sin dal principio, offrire contezza all'adito Tribunale del fatto che la cessazione del matrimonio sia stata cagionata proprio dagli atteggiamenti del al quale – singolarmente descritto quale soggetto poco affidabile ( “… CP_1 il metteva in atto comportamenti di controllo ossessivo… terrorizzata… la signora si stabilì a CP_1 Pt_1 dormire nella camera delle bambine… il arrivò a minacciare la incolumità fisica della moglie non CP_1 preoccupandosi… che in casa ci fossero le bambine…”) – verrebbe demandata la possibilità (nonostante quanto testè cennato e la poca asserita raccomandabilità) di tenere con sé le figlie per periodi anche piuttosto consistenti e continuativi, come indicato alle pagine 9 e 10 del ricorso per separazione. In altri termini, non mai provata la sussistenza di nesso di causalità, la domanda risulta non procedibile, tanto più che la funzione
SANZIONATORIA DELL'ADDEBITO, AVENDO, la dichiarazione, SOLO NATURA PATRIMONIALE E
PUNITIVA, NON DETERMINEREBBE, A CARICO DEL DI GENOVA, ALCUNA CONSEGUENZA SE NON LA
PERDITA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO (e diritti successori), NIENTE AFFATTO
RICHIESTO DAL RESISTENTE. 6) INAMMISSIBILITA'/IMPROPONIBILITA'/IMPROCEDIBILITA' della domanda di GESTIONE SOLIPSISTICA DELLE MINORI (chiede, la , che Ella “…possa prendere Pt_1 autonomamente le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle figlie impegnandosi ad informare l'altro genitore… non oltre le 4 ore…”) laddove se l'istante, per un verso, è a chiedere Per_
“…l'affidamento esclusivo delle figlie minori e ”, di contro la stessa, disinvoltamente, Persona_3 sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) insistere per il riconoscimento di un DIVERSO AFFIDO e cioè del cd.
AFFIDO SUPER ESCLUSIVO (cfr. numeri 3 e 4 della pagina 11 del ricorso introduttivo), ritenendo agevolmente poterne ottenere sentenza dichiarativa. NEL MERITO va preliminarmente evidenziato come nulla di veridico debba/possa ravvisarsi nelle asserzioni articolate da controparte. In tal senso, se, per un verso, appare
IGIENICO sottolineare come le “singolari” condotte del tali si siano manifestate sol perché lo stesso CP_1
è venuto a conoscenza, in costanza di matrimonio, della sussistenza di protratta RELAZIONE
EXTRACONIUGALE della coniuge con tal residente in [...], d'altro canto, mai, il resistente, Persona_4 ha manifestato contegno violento e/o poco equilibrato, nonostante il compagno della signora non Parte_1 abbia lesinato di palesare atteggiamenti veementi, di minaccia e di ritorsione nei confronti della intera famiglia del signor . EB (la circostanza è riferita al sol fine di rendere edotto il Tribunale circa la Controparte_1 pericolosità delle frequentazioni della signora e la necessità che si stabilisca dover consigliare alla Pt_1 mamma delle minori di evitare frequentazioni delle piccole con persone terze, ad ella vicine, poco raccomandabili…), il , in simile ottica, ad aggredire il resistente per le vie brevi – ed al cospetto Persona_4 di alcuni amici che potranno testimoniare la veridicità dell'assunto, poiché presenti alla conversazione appositamente svolta in modalità telefonica vivavoce –, minacciandolo di “... DAR FUOCO ALLA INTERA
5 ABITAZIONE PRESSO LA QUALE RISIEDONO ANCHE LE BIMBE MINORI, APPICCANDO UN INCENDIO
DAL TETTO…” (SIC!). Quanto al dettaglio delle richieste paterne, le stesse, nel modo che segue, potranno essere articolate: 1) DIRITTI/DOVERI PATRIMONIALI: A) La casa coniugale, GIA' ABBANDONATA DA TEMPO
DALLA RICORRENTE e gestita e curata dal solo resistente che IVI ha provveduto di NUOVO A INOLTRARE
RICHIESTA DI ALLACCIO DI UTENZE A PROPRIO NOME, sarà ASSEGNATA AL DI GENOVA CESARE;
B) quanto all'assegno di mantenimento, lo stesso dovrà essere modulato in ragione delle effettive necessità paterne, nonché dei bisogni delle bimbe, proponendo, in tal senso, il padre, di versare alle stesse la complessiva somma di euro 360,00 e/o comunque (nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere bastevole la cifra) di euro 200,00 cadauna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
C) quanto all'assegno unico - peculiarmente “preteso” dalla sola genitrice, unicamente come ad ella riconducibile - lo stesso dovrà essere richiesto EX LEGE, da ambedue i genitori, legittimati e destinatari della somma sull'intero, al 50% cadauno;
2)
DIRITTI/DOVERI nei confronti delle MINORI il è a proporre DUE DIVERSE SOLUZIONI, A CP_1
SECONDA CHE GLI SIA RICONOSCIUTA, O MENO, L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
ABBANDONATA, logisticamente VICINA A QUELLA DELLE PICCOLINE, CHE ATTUALMENTE DIMORANO
NELLA CASA DEI NONNI MATERNI. In particolare: A) IN CASO DI ASSEGNAZIONE AL PADRE DELLA CASA
CONIUGALE SITA IN CASTELLAFIUME (laddove più agevole per il padre vedere e tenere le bimbe, stante il fatto che lo stesso lavora in Avezzano) a) AFFIDO CONGIUNTO per madre e padre, delle figlie minori le quali, quanto a b) DIRITTO DI VISITA, così potranno essere gestite: -DURANTE LA SETTIMANA: Il padre potrà tenere con sé le bimbe per due giorni a settimana dal pomeriggio del martedì, con pernotto presso di lui nella casa coniugale sita in Castellafiume in via I. Silone n.10 che a quegli sarà assegnata, provvedendo a riportare alle Per_ ore 7:15 del giovedì mattina la bimba presso la casa della nonna materna, acché la minore sia condotta in asilo (sarà lo stesso resistente a riprenderla all'uscita per condurla con sé e tenerla, insieme a , sino Per_2 al giovedì), stante il fatto che gli orari di lavoro del padre non consentono poterla ivi condurre, tenendo, invece, con sé la piccola (che ancora non frequenta la scuola materna) fino al giovedì mattina alle ore 7:15, Per_2 orario in cui ambedue le piccole saranno ricondotte presso la casa della nonna materna. -NEI WEEKEND, a fine settimana alternati con la madre, il padre si intratterrà con le bimbe dal sabato mattina e sino al lunedì mattina, giorno in cui alle ore 7:15 ricondurrà entrambe le piccoline presso la casa dei nonni materni perché siano condotte dalla madre e presso la scuola materna. -DURANTE IL PERIODO ESTIVO E LE FESTIVITA', mentre nella prossima estate 2023 il padre chiede di poter tenere con sé le bimbe negli ultimi 15 gg di settembre p.v., per gli anni a venire le resistenze potrà tenere con sé le minori per 15 gg consecutivi e per i periodi di feste come da calendario, come proposto da controparte. B) PER IL CASO IN CUI LA CASA CONIUGALE NON
DOVESSE ESSERE ASSEGNATA AL PADRE, a) Il padre potrà vedere le bimbe per quattro pomeriggi a settimana (da concordarsi di volta in volta con la genitrice, in ragione dei turni di lavoro che verranno man mano assegnati al resistente) presso l'abitazione materna dalle ore 17:00 alle ore 19:00, mentre a fine settimana
6 alternati il padre terrà con sé le piccole dal venerdì pomeriggio alla domenica sera - dopo aver fatto cenare le minori – alle 21:00; b) DURANTE IL PERIODO ESTIVO E LE FESTIVITA', mentre nella prossima estate 2023 il padre chiede di poter tenere con sé le bimbe negli ultimi 15 gg di settembre p.v., per gli anni a venire il resistenze potrà tenere con sé le minori per 15 gg consecutivi e per i periodi di feste come da calendario, come proposto da controparte c) Il padre delle bimbe chiede che, in ragione di quanto sopra argomentato circa le singolari compagnie frequentate dalla madre delle minori, il Tribunale - stante la tenera età delle bimbe- voglia suggerire alla ricorrente di evitare frequentazioni tra le stesse ed il signor .” Persona_4
FATTO E DIRITTO
A. Con ricorso ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, Pt_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con il 14.3.2016 ad Avezzano e che
[...] Controparte_1
Per_ dall'unione sono nate le figlie (il 9.11.2019) e (il 9.6.2021), ha chiesto pronunciarsi la Persona_2 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disporsi l'affido esclusivo delle minori a lei,
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, regolarsi il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni del ricorso e porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per le minori;
ha, inoltre, domandato di disporsi la percezione dell'assegno unico in misura integrale in suo favore e di porre a carico del l'obbligo di versare la CP_1 propria quota del canone mensile relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis è da ascriversi integralmente al resistente, a causa della sua condotta violenta e della scarsa collaborazione da egli manifestata nella gestione delle incombenze quotidiane della famiglia.
B. Si è costituito in giudizio il resistente eccependo, in rito, la nullità o l'improcedibilità della domanda in seguito all'entrata in vigore della Riforma Cartabia con il d.lgs. n. 150/2022 e, nel merito, ha chiesto disporsi l'affido paritario delle minori ad entrambi i coniugi con assegnazione della casa coniugale in suo favore, o in alternativa, la possibilità per lui di tenere con sé le figlie per quattro pomeriggi a settimana e, quanto all'assegno di mantenimento da porre a suo carico, che lo stesso non sia superiore ad euro 200,00 mensili a figlia.
C. Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice designato, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori collocandole prevalentemente presso la madre, a cui ha assegnato la casa coniugale.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 15:00 sino alle ore 21:00 e a settimane alterne dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica. Quanto alle festività, le figlie trascorreranno ad alti alterni, con l'uno o l'altro genitore, il periodo dal 24 al 31 dicembre o quello dal 1 al 6 gennaio, il giorno di
Pasqua o quello del lunedì in Albis, nonché trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi, durante le ferie estive, in periodo da concordarsi preventivamente, almeno 30 giorni prima, con la madre.
7 Infine, ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per le minori di euro 500,00 mensili complessivi.
D. Con ordinanza del 9.7.2024 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di parte resistente di modifica dell'ordinanza presidenziale, confermando la collocazione prevalente delle minori presso la residenza materna sita in Castellafiume, via Ignazio Silone 10, il diritto di visita paterno ed il quantum dell'assegno di mantenimento come precedentemente statuito in via temporanea e urgente con ordinanza del 2.7.2023.
E. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, le eccezioni di parte resistente in ordine alla nullità o improcedibilità della domanda per inosservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs n. 150/2022 sono infondate e, dunque, vanno rigettate in quanto le innovazioni normative apportate dalla riforma “Cartabia” trovano espressa applicazione per quei procedimenti iniziati in data successiva al 28.2.2023 mentre, al contrario, il presente rapporto processuale si è instaurato per effetto del deposito del ricorso, avvenuto in data 27.2.202, perciò prima dell'entrata in vigore delle novità normative introdotte in materia di famiglia dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
2. Venendo ad esaminare il merito della controversia, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni delle parti appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra le stesse e che sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. In ordine alla domanda di addebito della separazione al resistente, avanzata da , giova Parte_1 rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr.
Cassazione civile sez. I, 20.12.2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta posta in essere dall'altro coniuge in violazione dei predetti doveri e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I, 14.02.2012, n. 2059).
Nessun addebito della separazione può, dunque, essere pronunciato dal Giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi coniugali e la crisi matrimoniale, tale che ne
8 risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v. Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, n.10489).
Tanto premesso, la ricorrente lamenta che la disaffezione tra i coniugi e, dunque, la causa della separazione dei coniugi sia da ascriversi al e, in particolare, dalla violazione dei doveri di assistenza sia CP_1 materiale che spirituale del coniuge e delle minori, rendendo spesso necessario l'aiuto economico della famiglia d'origine della al fine di soddisfare le esigenze primarie di vita del nucleo familiare. Pt_1
La ricorrente lamenta, inoltre, che dal 2020 il resistente avrebbe posto in essere un atteggiamento violento e possessivo, tanto da rendere necessario l'allontanamento di lei e delle bambine dalla casa familiare ed il momentaneo trasferimento presso la casa dei propri genitori fino all'allontanamento definitivo avvenuto nel settembre 2022.
Di contro, il resistente nega tali addebiti, sostenendo che la gelosia e i litigi tra i coniugi sono avvenuti in seguito alla scoperta, da parte del , della relazione extraconiugale intrattenuta dalla coniuge. CP_1
Tanto premesso, i testi escussi hanno confermato che il , sin dall'inizio del matrimonio, era solito CP_1 rincasare a tarda ora, talvolta in stato di alterazione psicofisica (v. dichiarazioni rese da Testimone_1 all'udienza del 27.2.2025, da e all'udienza del 20.3.2025), non offrendo un Testimone_2 Testimone_3 contributo nella gestione delle esigenze quotidiane della prole e della coniuge e rendendo necessario il ricorso all'aiuto economico dei familiari della (v. dichiarazioni rese da ). Pt_1 Testimone_2
I testi escussi hanno inoltre confermato la circostanza, rappresentata anche dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale, che l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della è avvenuta a causa Pt_1 della gelosia e dei litigi con il , che spesso seguiva la coniuge e si recava al di fuori del posto di CP_1 lavoro della stessa.
Dalle emergenze dell'istruttoria orale espletata può, dunque, trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione al resistente, non essendo fondata la doglianza di parte resistente in ordine alla presunta inattendibilità dei testi escussi in quanto parenti della . Pt_1
Anzitutto, appare comprensibile che i familiari della stessa avessero contezza, sia in quanto confidenti della donna, sia in quanto presumibilmente chiamati ad intervenire dalla stessa, della crisi coniugale e dei litigi con il coniuge;
inoltre occorre rammentare che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti di una delle parti, non sia affermabile aprioristicamente alcuna presunzione di inattendibilità connessa al vincolo di parentela occorrendo, invece, ulteriori elementi in base ai quali il giudice possa desumere che sia inficiata la credibilità del testimone (v. Cass. n. 25358 del 17.12.2015).
EBne, nel caso in esame, tali elementi non sono ravvisabili osservandosi pure come le dichiarazioni testimoniali, nel loro intrinseco contenuto e pure in considerazione delle domande rivolte a chiarimenti su sollecitazione dello stesso difensore del resistente, risultino lineari senza che si possano evidenziare delle incongruenze.
9 La domanda di addebito della separazione a va, quindi, accolta. Controparte_1
4. Quanto all'affidamento delle minori, si conferma quanto stabilito in via provvisoria e urgente e, dunque, l'affido condiviso delle stesse.
Non sussistono, infatti, ragioni tali da giustificare l'accoglimento della domanda, di parte ricorrente, di affido esclusivo delle minori a lei non essendo emersi, nel corso del giudizio, elementi da cui desumere un'inidoneità genitoriale o incapacità del DI GENOVA.
Si rammenta, infatti, che il regime dell'affidamento condiviso è da preferire in quanto, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, regime maggiormente idoneo a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e, dunque, costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia la cui derogabilità risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024,
n.12474).
Si ritiene, inoltre, di dover confermare la collocazione prevalente delle minori dalla madre, alla quale va, quindi, assegnata la casa coniugale.
Non pare, infatti, opportuno disporre il collocamento paritario delle minori sia presso la madre che presso il padre, come richiesto dal , in quanto modalità evidentemente non corrispondente alle esigenze di CP_1 serenità e di sicurezza delle minori, che può essere meglio assicurata mediante la permanenza in misura prevalente presso la casa familiare dove le bambine hanno vissuto finora.
La collocazione paritetica, infatti, in considerazione dell'età delle bambine, delle abitudini ormai radicate nella loro vita e della distanza geografica tra i comuni di residenza dei genitori, non appare confacente all'interesse Per_ superiore di e di ad avere un unico e stabile domicilio. Persona_2
5. Va, altresì, confermato il diritto di visita come regolamentato dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti del 2.7.2023 con possibilità per il padre di tenere con sé le bambine due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 15:00 sino alle ore 21:00 (incluso il pasto serale) e a settimane alterne dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica (incluso il pasto serale).
Quanto alle festività, le figlie trascorreranno ad alti alterni, con l'uno o l'altro genitore, il periodo dal 24 al 31 dicembre o quello dal 1 al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis, nonché trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi, durante le ferie estive, in periodo da concordarsi preventivamente, almeno entro il 31 maggio di ogni anno, con la madre.
6. Anche in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico dei coniugi, si ritiene congruo confermare la misura statuita in via provvisoria e urgente con l'ordinanza del 2.7.2023 e, dunque, un contributo per le minori di euro 500,00 mensili complessivi (euro 250,00 a figlia), oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa applicato da questo tribunale.
10 L'affidamento condiviso delle minori giustifica quindi, anche la ripartizione dell'assegno unico in misura del 50%
a favore di ciascun genitore.
I ritardi accumulati dal nel versamento dell'assegno di mantenimento (circostanza ammessa dallo CP_1 stesso all'udienza del 21.5.2025) giustificano l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di disporre l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat,
a carico del datore di lavoro del resistente (ANAS S.P.A. – Strada dei Parchi S.p.A.).
7. Quanto alla domanda, avanzata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare la quota di propria spettanza relativa al rimborso mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, si rappresenta anzitutto come la stessa, in quanto estranea rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione, deve essere dichiarata inammissibile in quanto priva di connessione forte ex art. 40
c.p.c.; in ogni caso, la ben potrà, in quanto condebitore solidale, agire in regresso ex art. 1299 c.c. Pt_1
8. Non può, infine, essere accolta la domanda di di “suggerire” alla ricorrente di evitare Controparte_1 frequentazioni tra le minori e il nuovo compagno della ricorrente non avendo contezza alcuna della pericolosità della detta frequentazione e del pregiudizio che tale presenza potrebbe arrecare alle figlie della coppia pur raccomandando, per quanto opportuno e ovvio, che l'inserimento di nuove figure nella vita dei minori avvenga con gradualità e prudenza, secondo il canone di diligenza esigibile dai genitori.
9. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 riferiti alle cause di valore indeterminabile
- complessità bassa, ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e minimo per la fase decisoria stante il contenuto nella sostanza ripetitivo delle argomentazioni difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio ad Avezzano il 14.3.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune dell'anno 2016, atto n. 9 p. I, con addebito a;
Controparte_1
Per_
- DISPONE l'affido condiviso delle minori e collocandole in via prevalente presso la Persona_2 madre, ; Parte_1
- ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
- REGOLAMENTA il diritto di secondo le condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
- PONE a carico di un assegno di mantenimento per la prole di euro 500,00 mensili Controparte_1
(euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Istat come per legge, da versare al genitore collocatario prevalente, entro il cinque di ogni mese;
11 - ORDINA, ai sensi dell'art. 156 c.c., che il datore di lavoro di Parte_3
Strada dei Parchi S.p.A.) provveda al versamento diretto in favore di dell'importo Parte_1 mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione Istat come per legge, detraendo lo stesso dalle somme dovute a titolo di retribuzione a , entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal Controparte_1 mese successivo a quello di notifica del presente provvedimento;
- RIGETTA le ulteriori domande articolate dalle parti;
- CONDANNA alla refusione, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge;
- MANDA la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Avezzano per l'annotazione prevista dalla legge
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
DOTT. PAOLO LEPIDI DOTT. LEOPOLDO SCIARRILLO
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