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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/02/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3627/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GARGANI Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) contumace Controparte_1 C.F._1 CP_2
(cf. ) contumace.
[...] C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa in esame: a) accertare e dichiarare la qualità di eredi della defunta sig.ra (nata in [...] il [...] - cod. fisc. Persona_1 [...]
- deceduta in Vigevano (PV) in data 27 ottobre 2014) in capo ai sigg. C.F._3 [...]
(per la quota di ¼) e (per la quota di ¼) in relazione al Controparte_1 Controparte_2 diritto di proprietà (per la quota di ½ di titolarità della de cuius ) sui seguenti Persona_1 cespiti: in Comune di Mede (PV), Viale Unione Sovietica: − abitazione (A/3), di vani 5, piano 1, censita al N.C.E.U., Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 7; − autorimessa (C/6), di mq 26, piano T, censita al N.C.E.U., Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 3; b) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda della ricorrente Parte_1
la quale ha agito in giudizio per mezzo della a sua volta
[...] Org_1
rappresentata dalla volta ad ottenere Controparte_3
l'accertamento della avvenuta accettazione tacita, da parte dei resistenti, dell'eredità morendo dismessa da , nata in [...] il [...] (cod. fisc. Persona_1
) e deceduta il 27 ottobre 2014. CodiceFiscale_4
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
2. La domanda deve essere accolta.
2.1. Parte ricorrente ha documentato di avere un interesse qualificato all'accertamento richiesto. La ricorrente ha, infatti, allegato di essere creditrice, in forza di plurimi contratti di cessione del credito nei confronti di in virtù di un Parte_2
contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto dallo stesso in data 8/2/2008 con Org_2
che a garanzia dell'adempimento di detto mutuo il resistente
[...] Controparte_1
e la de cuius avevano concesso ipoteca volontaria (iscritta presso l'
[...] Org_3
di di Vigevano, in data 15 febbraio 2008,
[...] Organizzazione_4
form. 378 cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) per la somma complessiva di euro 86.000
a favore dell'istituto bancario cedente per la quota di proprietà di ½ ciascuno sull'immobile sito nel Comune di Rosate (MI), così identificato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune; foglio 12, mapp. 306, sub 21, piano P-T-4, Cat. A/3, class. 2, vani 4; che detto credito è stato ceduto in data 9 marzo 2012 alla (cfr. doc. n. 4 Organizzazione_5
fascicolo ricorrente) e in data 23 dicembre 2020 alla (cfr. doc. n. 5 Parte_1
fascicolo parte ricorrente); che in forza del mutuo ipotecario ha pignorato l'immobile dianzi descritto;
che non risulta la continuità delle trascrizioni immobiliari nei confronti dei resistenti.
pagina 2 di 5 Parte ricorrente ha documentato che i resistenti hanno presentato la denuncia di successione provvedendo alla relativa trascrizione (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente)
e che gli stessi hanno mantenuto la disponibilità dell'immobile come si evince dalle relazioni relative al procedimento di pignoramento immobiliare (cfr. docc. nn. 18 e 20 fascicolo parte ricorrente) ma, ciò nonostante, non hanno provveduto a redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ.
Ritenuto che:
- ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
- in base ad un orientamento giurisprudenziale pressoché costante “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.” (cfr. tra le tante Sez. 2 - , Ordinanza n. 4843 del
19/02/2019);
- che il mantenimento del possesso dell'immobile rientrante nell'asse ereditario della defunta renda applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 485 cod. civ. di modo che dalla mancata redazione dell'inventario dei beni morendo dismessi da parte di Per_1
Cosata discende che i resistenti siano da considerare eredi puri e semplici della defunta;
- pertanto, in virtù dell'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa i resistenti siano diventati proprietari per la quota di ¼ ciascuno dell'immobile dianzi descritto.
pagina 3 di 5 3. Alla soccombenza delle resistenti segue ex art. 92 c.p.c. la loro condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 373 del 2015 secondo la quale “poichè ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora:
"L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000). Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art. 92
c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”).
Le spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 i cui parametri minimi, attesa la natura documentale della controversia, vengono calcolati per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, in base a quanto è previsto per le cause aventi un valore compreso tra 26.000,01 e 52.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide:
pagina 4 di 5 - accerta e dichiara la qualità di eredi della defunta (nata n Mede (PV) il 25 Persona_1
ottobre 1960 - cod. fisc. - deceduta in Vigevano (PV) in data 27 CodiceFiscale_3
ottobre 2014) in capo a (per la quota di ¼) e (per Controparte_1 Controparte_2
la quota di ¼) in relazione al diritto di proprietà (per la quota di ½ di titolarità della de cuius
) sui seguenti cespiti: in Comune di Mede (PV), Viale Unione Sovietica: − Persona_1
abitazione (A/3), di vani 5, piano 1, censita al N.C.E.U., Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 7; − autorimessa (C/6), di mq 26, piano T, censita al N.C.E.U.,
Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 3;
- dispone la trascrizione del presente provvedimento con oneri a carico delle parti, ferma la verifica da parte della Cancelleria dell'avvenuta esecuzione della formalità;
- condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 545 per spese esenti e 2.906 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 29 febbraio 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3627/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GARGANI Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) contumace Controparte_1 C.F._1 CP_2
(cf. ) contumace.
[...] C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa in esame: a) accertare e dichiarare la qualità di eredi della defunta sig.ra (nata in [...] il [...] - cod. fisc. Persona_1 [...]
- deceduta in Vigevano (PV) in data 27 ottobre 2014) in capo ai sigg. C.F._3 [...]
(per la quota di ¼) e (per la quota di ¼) in relazione al Controparte_1 Controparte_2 diritto di proprietà (per la quota di ½ di titolarità della de cuius ) sui seguenti Persona_1 cespiti: in Comune di Mede (PV), Viale Unione Sovietica: − abitazione (A/3), di vani 5, piano 1, censita al N.C.E.U., Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 7; − autorimessa (C/6), di mq 26, piano T, censita al N.C.E.U., Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 3; b) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda della ricorrente Parte_1
la quale ha agito in giudizio per mezzo della a sua volta
[...] Org_1
rappresentata dalla volta ad ottenere Controparte_3
l'accertamento della avvenuta accettazione tacita, da parte dei resistenti, dell'eredità morendo dismessa da , nata in [...] il [...] (cod. fisc. Persona_1
) e deceduta il 27 ottobre 2014. CodiceFiscale_4
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
2. La domanda deve essere accolta.
2.1. Parte ricorrente ha documentato di avere un interesse qualificato all'accertamento richiesto. La ricorrente ha, infatti, allegato di essere creditrice, in forza di plurimi contratti di cessione del credito nei confronti di in virtù di un Parte_2
contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto dallo stesso in data 8/2/2008 con Org_2
che a garanzia dell'adempimento di detto mutuo il resistente
[...] Controparte_1
e la de cuius avevano concesso ipoteca volontaria (iscritta presso l'
[...] Org_3
di di Vigevano, in data 15 febbraio 2008,
[...] Organizzazione_4
form. 378 cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) per la somma complessiva di euro 86.000
a favore dell'istituto bancario cedente per la quota di proprietà di ½ ciascuno sull'immobile sito nel Comune di Rosate (MI), così identificato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune; foglio 12, mapp. 306, sub 21, piano P-T-4, Cat. A/3, class. 2, vani 4; che detto credito è stato ceduto in data 9 marzo 2012 alla (cfr. doc. n. 4 Organizzazione_5
fascicolo ricorrente) e in data 23 dicembre 2020 alla (cfr. doc. n. 5 Parte_1
fascicolo parte ricorrente); che in forza del mutuo ipotecario ha pignorato l'immobile dianzi descritto;
che non risulta la continuità delle trascrizioni immobiliari nei confronti dei resistenti.
pagina 2 di 5 Parte ricorrente ha documentato che i resistenti hanno presentato la denuncia di successione provvedendo alla relativa trascrizione (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente)
e che gli stessi hanno mantenuto la disponibilità dell'immobile come si evince dalle relazioni relative al procedimento di pignoramento immobiliare (cfr. docc. nn. 18 e 20 fascicolo parte ricorrente) ma, ciò nonostante, non hanno provveduto a redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ.
Ritenuto che:
- ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
- in base ad un orientamento giurisprudenziale pressoché costante “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.” (cfr. tra le tante Sez. 2 - , Ordinanza n. 4843 del
19/02/2019);
- che il mantenimento del possesso dell'immobile rientrante nell'asse ereditario della defunta renda applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 485 cod. civ. di modo che dalla mancata redazione dell'inventario dei beni morendo dismessi da parte di Per_1
Cosata discende che i resistenti siano da considerare eredi puri e semplici della defunta;
- pertanto, in virtù dell'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa i resistenti siano diventati proprietari per la quota di ¼ ciascuno dell'immobile dianzi descritto.
pagina 3 di 5 3. Alla soccombenza delle resistenti segue ex art. 92 c.p.c. la loro condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 373 del 2015 secondo la quale “poichè ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora:
"L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000). Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art. 92
c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”).
Le spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 i cui parametri minimi, attesa la natura documentale della controversia, vengono calcolati per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, in base a quanto è previsto per le cause aventi un valore compreso tra 26.000,01 e 52.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide:
pagina 4 di 5 - accerta e dichiara la qualità di eredi della defunta (nata n Mede (PV) il 25 Persona_1
ottobre 1960 - cod. fisc. - deceduta in Vigevano (PV) in data 27 CodiceFiscale_3
ottobre 2014) in capo a (per la quota di ¼) e (per Controparte_1 Controparte_2
la quota di ¼) in relazione al diritto di proprietà (per la quota di ½ di titolarità della de cuius
) sui seguenti cespiti: in Comune di Mede (PV), Viale Unione Sovietica: − Persona_1
abitazione (A/3), di vani 5, piano 1, censita al N.C.E.U., Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 7; − autorimessa (C/6), di mq 26, piano T, censita al N.C.E.U.,
Sezione Urbana A, al Foglio 11, particella 1191, sub. 3;
- dispone la trascrizione del presente provvedimento con oneri a carico delle parti, ferma la verifica da parte della Cancelleria dell'avvenuta esecuzione della formalità;
- condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 545 per spese esenti e 2.906 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 29 febbraio 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 5 di 5