Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1661
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Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Qualificazione delle penali come sanzioni amministrative e violazione principi di tempestività

    Le penali sono di natura contrattuale e non sanzioni amministrative. Tuttavia, l'ammontare complessivo delle penali irrogate è manifestamente eccessivo a causa del notevole tempo trascorso dall'inadempimento e dell'applicazione retroattiva dei criteri di quantificazione. Pertanto, la determinazione è illegittima sotto questo aspetto.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusiva per i rapporti concessori finalizzati all'espletamento di un pubblico servizio, inclusa l'applicazione di clausole penali previste nell'atto di concessione quando la loro determinazione concreta è demandata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione della penale per inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 2.1 lett. g) dell’Allegato 2

    La doglianza è priva di pregio in quanto la penale si appalesa generica e indimostrata, e la concessionaria ha ammesso che i dati non erano completi.

  • Accolto
    Qualificazione delle penali come sanzioni amministrative e violazione principi di tempestività

    Le penali sono di natura contrattuale e non sanzioni amministrative. Tuttavia, l'ammontare complessivo delle penali irrogate è manifestamente eccessivo a causa del notevole tempo trascorso dall'inadempimento e dell'applicazione retroattiva dei criteri di quantificazione. Pertanto, la determinazione è illegittima sotto questo aspetto.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusiva per i rapporti concessori finalizzati all'espletamento di un pubblico servizio, inclusa l'applicazione di clausole penali previste nell'atto di concessione quando la loro determinazione concreta è demandata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

  • Accolto
    Qualificazione delle penali come sanzioni amministrative e violazione principi di tempestività

    Le penali sono di natura contrattuale e non sanzioni amministrative. Tuttavia, l'ammontare complessivo delle penali irrogate è manifestamente eccessivo a causa del notevole tempo trascorso dall'inadempimento e dell'applicazione retroattiva dei criteri di quantificazione. Pertanto, la determinazione è illegittima sotto questo aspetto.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusiva per i rapporti concessori finalizzati all'espletamento di un pubblico servizio, inclusa l'applicazione di clausole penali previste nell'atto di concessione quando la loro determinazione concreta è demandata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

  • Accolto
    Illegittima irrogazione della penale per inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 2, punto 1 lett. e) dell’allegato 2

    Il tetto massimo annuale e giornaliero di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 30 della Convenzione va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (AWP e VLT) e non sommando i compensi. Questa modalità di calcolo è più in linea con la formulazione letterale e con il principio di buona fede, e conduce all'applicazione di penali non manifestamente eccessive.

  • Accolto
    Qualificazione delle penali come sanzioni amministrative e violazione principi di tempestività

    Le penali sono di natura contrattuale e non sanzioni amministrative. Tuttavia, l'ammontare complessivo delle penali irrogate è manifestamente eccessivo a causa del notevole tempo trascorso dall'inadempimento e dell'applicazione retroattiva dei criteri di quantificazione. Pertanto, la determinazione è illegittima sotto questo aspetto.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusiva per i rapporti concessori finalizzati all'espletamento di un pubblico servizio, inclusa l'applicazione di clausole penali previste nell'atto di concessione quando la loro determinazione concreta è demandata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

  • Accolto
    Illegittima irrogazione della penale per inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 2, punto 1 lett. e) dell’allegato 2

    Il tetto massimo annuale e giornaliero di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 30 della Convenzione va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (AWP e VLT) e non sommando i compensi. Questa modalità di calcolo è più in linea con la formulazione letterale e con il principio di buona fede, e conduce all'applicazione di penali non manifestamente eccessive.

  • Accolto
    Qualificazione delle penali come sanzioni amministrative e violazione principi di tempestività

    Le penali sono di natura contrattuale e non sanzioni amministrative. Tuttavia, l'ammontare complessivo delle penali irrogate è manifestamente eccessivo a causa del notevole tempo trascorso dall'inadempimento e dell'applicazione retroattiva dei criteri di quantificazione. Pertanto, la determinazione è illegittima sotto questo aspetto.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusiva per i rapporti concessori finalizzati all'espletamento di un pubblico servizio, inclusa l'applicazione di clausole penali previste nell'atto di concessione quando la loro determinazione concreta è demandata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione della penale per inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 2.1 lett. g) dell’Allegato 2

    La doglianza è priva di pregio in quanto la penale si appalesa generica e indimostrata, e la concessionaria ha ammesso che i dati non erano completi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1661
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1661
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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