Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01661/2026REG.PROV.COLL.
N. 05365/2025 REG.RIC.
N. 05366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5365 del 2025, proposto da
AI S.p.A. - già Snai S.p.A. e già Cogetech S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri e Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ex Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 5366 del 2025, proposto da
SI IA S.p.A. - già SI Entertainment, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri e Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ex Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio, Sezione Seconda, n. 410/2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ex Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la Cons. UN IN e uditi per le parti gli avvocati Annalisa Lauteri e Matilde Tariciotti e Amedeo Elefante dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con i ricorsi in appello AI S.p.A. e SI IA S.p.A. chiedono la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. II, n. 410/2025, che ha rigettato i ricorsi R.G. 7903/2023, R.G. 8001/2023, R.G. 12525/2023, R.G. 12526/2023 e R.G. 12529/2023, dalle medesime proposti, per l’annullamento dei seguenti atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
- nel ricorso R.G. 7903/2023: (i) della nota prot. n. 145427 del 16 marzo 2023 conclusiva del procedimento “ finalizzato all'applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio descritti nell'Allegato 2 all'Atto di convenzione di concessione ” relative al periodo di rilevazione 21.3.2013 al 31.12.2013 e d’irrogazione nei riguardi della AI S.p.a. (già Cogetech S.p.a.) delle penali “ di cui all'Allegato 2 all'Atto di convenzione” pari a complessivi euro 181.455,84, risultanti dal dettaglio di cui ai prospetti allegati alla nota del 4/07/2022; (ii) della nota prot. n. 310563 del 4/7/2022, di contestazione in applicazione dell'art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, delle inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 21.3.2013 – 31.12.2013 e di contestuale avvio del procedimento di irrogazione delle relative penali; (iii) della Determinazione prot. n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha - a distanza di 8 anni dall'avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste; (iv) nonché per l'accertamento della inapplicabilità delle suddette penali convenzionali relative al periodo in questione in ragione della intempestiva contestazione “ dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio ” da parte del concessionario;
- nel ricorso R.G. n. 8001/2023: (i) della nota prot. n. 146454 del 17 marzo 2023 conclusiva del procedimento “ finalizzato all'applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio descritti nell'Allegato 2 all'Atto di convenzione di concessione ” relative al periodo di rilevazione 21.3.2013 al 31.12.2013 e d’irrogazione nei riguardi della SI Entertainment S.p.a. (ora SI IA S.p.a.) delle penali “ di cui all'Allegato 2 all'Atto di convenzione” pari a complessivi euro 36.510,00, risultanti dal dettaglio di cui ai prospetti allegati alla nota del 4/07/2022; (ii) della nota prot. n. 310893 del 4/7/2022, di contestazione in applicazione dell'art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, delle inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 21.3.2013 – 31.12.2013 e di contestuale avvio del procedimento di irrogazione delle relative penali; (iii) della Determinazione prot. n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha -a distanza di 8 anni dall'avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste; (iv) nonché per l'accertamento della inapplicabilità delle suddette penali convenzionali relative al periodo in questione in ragione della intempestiva contestazione “ dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio ” da parte del concessionario;
- nel ricorso R.G. 12525/2023: (i) della nota prot n. 326946 del 21 giugno 2023 conclusiva del procedimento “ finalizzato all'applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'Allegato 2 all'Atto di convenzione di concessione ” relative al periodo di rilevazione 1.1.2014 al 31.12.2014 e d’irrogazione nei riguardi della AI S.p.a. (già Snai s.p.a.) le penali “ di cui all'Allegato 2 all'Atto di convenzione ” pari a complessivi euro 163.688,59; (ii) della nota ADUC n. 312109 del 4/7/2022, di contestazione, in applicazione dell'art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, delle inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 1.1.2014 – 31.12.2014 e di contestuale avvio del procedimento di irrogazione delle relative penali; (iii) della Determinazione n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha - a distanza di ben 8 anni dall'avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste; (iv) nonché per l'accertamento della inapplicabilità delle penali convenzionali di cui all'All. 2 della convenzione di concessione al periodo in questione in ragione della intempestiva contestazione “ dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio ” da parte del concessionario;
- nel ricorso n. R.G. 12526/2023: della nota prot. n. 332103 del 21 giugno 2023 conclusiva del procedimento “ finalizzato all'applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'Allegato 2 all'Atto di convenzione di concessione ” relative al periodo di rilevazione 1.1.2014 al 31.12.2014 e d’irrogazione nei riguardi della SI IA S.p.a. le penali “ di cui all'Allegato 2 all'Atto di convenzione ” pari a complessivi euro 348.663,63; (ii) della nota ADUC n. 312107 del 4/7/2022, di contestazione, in applicazione dell'art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, delle inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 1.1.2014 – 31.12.2014 e di contestuale avvio del procedimento di irrogazione delle relative penali; (iii) della Determinazione n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha -a distanza di ben 8 anni dall'avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste; di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente, coordinato e/o connesso; (iv) nonché per l'accertamento della inapplicabilità delle penali convenzionali di cui all'Allegato 2 della vigente convenzione di concessione al periodo in questione in ragione della intempestiva contestazione “ dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio ” da parte del concessionario.
- nel ricorso R.G. 12529/2023: (i) della nota prot. n. 326931 del 21 giugno 2023 conclusiva del procedimento “ finalizzato all'applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio descritti nell'Allegato 2 all'Atto di convenzione di concessione ” relative al periodo di rilevazione 1.1.2014 al 31.12.2014 e d’irrogazione nei riguardi della AI S.p.a. (già Snai S.p.a.) delle penali “ di cui all'Allegato 2 all'Atto di convenzione” pari a complessivi euro 588.782,05; (ii) della nota prot. 311718 del 4/7/2022, di contestazione in applicazione dell'art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, delle inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 1.1.2014 – 31.12.2014 e di contestuale avvio del procedimento di irrogazione delle relative penali; (iii) della Determinazione prot. n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha -a distanza di 8 anni dall'avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste, (iv) nonché per l'accertamento della inapplicabilità delle suddette penali convenzionali relative al periodo in questione in ragione della intempestiva contestazione “ dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio ” da parte del concessionario.
2. Oggetto del presente giudizio rappresentano i provvedimenti di irrogazione delle penali da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve “AD” oppure “Agenzia”) a carico delle società AI S.p.A. (già CO S.p.A. e già Snai S.p.A.) e SI IA S.p.A. (già SI Entertainment) in applicazione dell’art. 30 e Allegato 2 delle convenzioni dalle medesime sottoscritte nel marzo 2013, per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, TULPS relativa ai periodi 21.3.2013-31.12.2014 e 1.1.2014-31.12.2014.
3. In punto di fatto le appellanti espongono le seguenti circostanze.
Con note del 4 luglio 2022, l’Agenzia inoltrava alle appellanti “ Atti di contestazione ” delle penali previste dall’Allegato 2 della Convenzione di concessione, riferito ai periodi di rilevazione 21.3.2013-31.12.2013 e 1.1.2014-31.12.2014. Le suddette note richiamando l’Allegato 2 alla Convenzione, concernente i livelli di servizio relativi alla conduzione e gestione della rete telematica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) e lett. b) del T.U.L.P.S. esponevano che:
- i livelli di servizio sono stati rilevati con il supporto del partner tecnologico Sogei S.p.a. (sulla base delle informazioni presenti nel sistema di controllo AWP e nel sistema di controllo VLT trasmesse rispettivamente dal sistema del concessionario AWP e dal sistema di gioco VLT);
- sono stati allegati i prospetti di riepilogo, in formato elettronico, delle inosservanze attinenti alla gestione della rete telematica, così come desunte dal sistema di controllo di Sogei Spa - peraltro già note a codesto concessionario grazie all’applicativo disponibile in area riservata - rappresentanti lo scenario complessivo delle inadempienze per le specifiche fattispecie relative all'anno 2013, a far data dalla sottoscrizione dell’Atto convenzione, con le relative penali applicate;
- per la quantificazione delle penali sono stati applicati i criteri di cui all’art.1 della Determinazione direttoriale prot. n.81360/RU del 16 marzo 2020, già delineati in premessa, nonché in applicazione degli stessi le tabelle riportate all’art. 2 della Determinazione medesima;
- le penali sono state calcolate tenendo anche conto di quanto disposto dall’articolo 30, commi 6 e 7 della Convenzione che individua un limite massimo annuale delle penali irrogabili al concessionario che “…non può essere comunque superiore all’undici per cento del compenso effettivo per la gestione telematica degli apparecchi di gioco AWP e dei sistemi di gioco VLT, percepito annualmente” ovvero, fermo restando il limite di cui sopra, un limite massimo giornaliero “…non superiore all’undici per cento del compenso effettivo per la gestione telematica degli apparecchi di gioco AWP e dei sistemi di gioco VLT percepito dal concessionario nei giorni di riferimento ” (il dato del compenso effettivo del concessionario è stato estrapolato dai prospetti di contabilità giudiziale redatti e presentati dal concessionario).
Sulla base di tali premesse venivano, quindi, contestate ad entrambe le concessionarie le seguenti penali, riferite ai livelli di servizio di cui all’Allegato 2 della Convenzione:
(i) Penale per inosservanza livello di servizio di cui all’art. 1, pt. 1, lett. c), Rete AWP;
(ii) Penale per inosservanza livello di servizio di cui all’art. 2, pt. 1, lett. e), rete VLT;
(iii) Penale per inosservanza livello di servizio di cui all’art. 2, pt. 1, lett. f), rete VLT;
(iv) soltanto per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 anche la penale per l’inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 2.1 lett. g) _trasmissione delle informazioni contabili (Msg 600).
Le appellanti presentavano, averso le contestazioni le proprie deduzioni, contrastando in primis , il metodo di AD e segnatamente l’assoluta tardività delle contestazioni e delle penali che si pretendeva di irrogare. In via subordinata, poi, censuravano i criteri adottati per il computo delle singole penali chiedendo infine l’archiviazione ovvero per la significativa riduzione delle penali.
Con le note del 16 marzo 2023 (ex COh) e la nota del 17 marzo 2023 (SI IA), l’Agenzia disattendendo tutti i rilievi sollevati dalle società (tranne quello relativo all’applicazione concreta della penale per l’inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 1, punto 1, lettera c), che ha ritenuto di accogliere, rideterminando, per l’effetto l’ammontare complessivo della penale richiesta) ha irrogato, per il periodo marzo 2013 al 31 dicembre 2013, le penali di cui all’Allegato 2 all’atto di convenzione, per un importo pari ad € 36.510,00 a SI IA S.p.A. e € 181.455,84 a AI S.p.A..
Invece con note del 21 giugno 2023, relative al 2014, AD ha disatteso le censure sul metodo, ha accolto alcuni dei rilievi peculiari relativi a singole contestazioni sollevati con riferimento alla penale applicata per i livelli di servizio di cui al par. 2, punti 1, lettera c) ed, f), provvedendo al ricalcolo della relativa penale e, quindi, ha irrogato, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, nei riguardi delle ricorrenti penali di cui all’Allegato 2 all’atto di convenzione, per un importo pari ad € 348.663,63 a SI S.p.A. e pari a € 588.782,05 (ex COh) e € 163.688,59 (AI) a carico della AI.
3. Ritenendo illegittimi i provvedimenti, AI S.p.A. e SI IA S.p.a. hanno proposto cinque autonomi ricorsi al Tar Lazio. Con i gravami, analoghi tra di loro nella parte delle censure articolate in via principale – il primo motivo - e, solo in parte qua, diversi nelle censure articolate in via subordinata in relazione alle singole penali, le appellanti hanno censurato il “ metodo ” e le “ modalità di calcolo delle penali ” già sollevati dinanzi all’Agenzia.
4. All’esito del giudizio, il Tar Lazio, con l’impugnata sentenza, ha riunito i cinque ricorsi e li ha rigettati per infondatezza. Nello specifico ha respinto il primo motivo (uguale per tutti) ritenendo che le penali oggetto di giudizio non costituiscano sanzioni amministrative rientranti nel campo di applicazione della L. n. 689/1981 e soggette all’ordinario termine prescrizionale decennale e il secondo motivo (articolato su profili in parte qua differenti) ritenendo non riscontrabili i censurati vizi nella determinazione del quantum delle penali.
5. Con separati ricorsi in appello le società hanno riproposto in esame i motivi originari deducendo:
I. “ Errores in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 78, lettera b), punto 23 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Violazione dell’art. 30 della vigente Convenzione di concessione, nonché delle prescrizioni contenute nell’Allegato 2 della medesima. Violazione dei principi, applicabili in via analogica, sanciti dall’art. 14 e 28 della legge 689/1981 sulla tempestività della contestazione dell’illecito. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, sotto il profilo del grave ritardo con il quale è stata effettuata la dovuta contestazione degli addebiti al concessionario. Mancato rispetto delle facoltà partecipative e della corretta sequenza procedimentale, prevista dall’Allegato 2, punto 4. Difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà della sentenza. In subordine, ove si condivida la natura esclusivamente privatistica delle penali in esame, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”;
II. “Errores in iudicando: sotto ulteriore e concorrente profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 78, lettera b), punto 23 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Violazione dell’art. 30 della vigente Convenzione di concessione, nonché delle prescrizioni contenute nell’Allegato 2 della medesima. Violazione dei principi, applicabili in via analogica, sanciti dall’art. 14 e 28 della legge 689/1981 sulla tempestività della contestazione dell’illecito. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, sotto il profilo del grave ritardo con il quale è stata effettuata la dovuta contestazione degli addebiti al concessionario. Mancato rispetto delle facoltà partecipative e della corretta sequenza procedimentale, prevista dall’Allegato 2, punto 4. Difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà della sentenza” ;
III. In subordine – “ Errores in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 6 e 7 della Convenzione di concessione. Violazione dell’art. 2, punto 1, lett. e) f) e g) dell’Allegato 2 alla Convenzione. Eccesso di potere per violazione dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività delle sanzioni applicabili; illogicità e contraddittorietà manifeste. Omessa pronuncia e difetto di motivazione” .
6. L’amministrazione AD si è costituita in entrambi i giudizi con semplice atto di stile depositato il 4 luglio 2025 chiedendo di essere sentita in camera di consiglio. Di seguito soltanto la parte appellante ha depositato una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. per illustrare i rilievi sollevati.
7. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 96, co. 1, c.p.a., la riunione del giudizio n. 5366/2025 R.G. al giudizio n. 5365/2025 R.G., in quanto hanno ad oggetto la medesima sentenza.
2. Nel merito i ricorsi sono fondati nei limiti e sensi appresso precisati.
2.1. Con il primo motivo di appello si censura l’errata qualificazione operata dal T:a.r. riguardo alle penali alla stregua di “penali contrattuali” anziché di “sanzioni amministrative” in senso stretto, escludendo di conseguenza rilevanza alle garanzie generali previste in materia delle sanzioni amministrative e alla tempistica più ristretta per la contestazione dell’illecito.
Anzitutto le società ricorrenti considerano non pertinente il richiamo alla sentenza n. 3916/2024 di questo Consiglio, per il fatto che le penali di quel caso trovavano il fondamento nell’art. 27 della relativa convenzione che non le qualificava sanzioni, diversamente dalle penali previste dalla convenzione del 2013 che invece si fondano sull’art. 1, comma 78 lett. b) punto 13 della Legge 220 del 2022 che qualifica le penali “sanzioni”.
Si evidenzia che anche l’art. 30 della convenzione parla di “sanzione” e di responsabilità a titolo di “colpa”. Questa specificazione altrimenti non sarebbe stata necessaria per una semplice penale di stampo civilistico.
Il Tar avrebbe inoltre errato nel ritenere che la penale prevista dalla convenzione non soddisfa nemmeno uno dei tre criteri Engel posti dalla giurisprudenza C.E.D.U. per stabilire se una sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente “penale”, tra cui la qualificazione dell’illecito, la funzione punitiva-deterrente della sanzione e la gravità del sacrificio imposto.
- In ordine al primo criterio Engel, le ricorrenti lamentano che erroneamente il primo giudice ha considerato preminente il contenuto contrattuale a fronte del tenore della legge primaria che àncora le penali a principi propri dell’azione amministrativa ed è chiara nel voler introdurre una sanzione amministrativa in senso stretto.
A tale riguardo si evidenzia come l’art. 1, comma 78, lett. b) punto 23, L. 220/2010 per ben due volte qualifica le penali come “sanzioni” e quanto ai criteri da osservare impone una “ graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione ”, tipici appunto della funzione sanzionatoria. La volontà del legislatore di introdurre una vera sanzione amministrativa si evincerebbe anche testo della scheda di lettura della L. 220 del 2010. Anche il fatto di essere al cospetto di una concessione-contratto che demanda una funzione pubblicistica al privato concessionario, rafforza semmai la tesi della natura non soltanto punitiva del mero inadempimento contrattuale ma primariamente di tutela degli interessi generali sottesi alle funzioni trasferite.
- In ordine al secondo criterio Engel, le appellanti rilevano che le penali, esaminate alla luce delle condotte ad esse sottese, non risultano essere la reazione ad un inadempimento del concessionario passibile di generare un danno diretto sull’amministrazione concedente ma perseguono un obiettivo di interesse generale, di garantire un servizio agli utenti in termini di continuità e correttezza.
Per questa ragione non sarebbe pertinente la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 25849/2019 (che riguardava un accordo che attribuiva espressamente la natura civilistica alle penali contemplate per il caso dell’inadempimento) ma piuttosto quella del Consiglio di Stato n. 5492/2015 ivi richiamata che ha affermato la natura sanzionatoria della penale che salvaguarda il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico sottese all’esercizio del potere concessorio.
- Invece in ordine al terzo criterio Engel, la severità del sacrificio imposto, si afferma che il Tar, come chiarito anche dalla Corte di Strasburgo, avrebbe dovuto valutare non l’ammontare concreto irrogato ma l’oggettiva entità delle penali ed il loro massimo edittale che portano alla conclusione sulla natura potenzialmente afflittiva. Anche l’adozione di un atto unilaterale e formalmente autoritativo di determinazione dei criteri da parte di AD, finalizzato ad integrare l’articolato convenzionale e rendere contestabili ed irrogabili le penali ivi previste, rappresenta un elemento dirimente a negare la natura di mere penali civilistiche (che vengono negoziate nei loro contenuti da entrambe le parti interessate), bensì di sanzioni sostanzialmente amministrative.
2.1.1. In subordine, e nella denegata ipotesi in cui anche codesto Consiglio di Stato dovesse escludere la natura sanzionatoria e condividere la natura esclusivamente paritetica delle penali in esame, le ricorrenti eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, in quanto l’attività di interpretazione e l’individuazione in concreto della sussistenza dei presupposti per applicare la clausola penale avranno natura privatistica con la conseguenza che, il sindacato su detta attività non potrebbe che essere riservato alla giurisdizione ordinaria.
2.2. Con il secondo motivo, collegato al primo, vengono illustrati i profili di asserita violazione dei principi in materia di sanzioni amministrative e, in subordine, anche la tempistica contrattuale.
In particolare si deduce la tardività della contestazione delle sanzioni, avvenuta soltanto a distanza di 9 anni, nel 2022, a fronte di pretese violazioni verificati nel 2013 e 2014 e comunque l’implicita rinuncia a far valere gli inadempimenti passibili di penale e la tardività della definizione dei criteri di calcolo ai fini della determinazione degli importi delle penali, avvenuta soltanto ex post nel 2021.
Le appellanti ritengono quindi violati sia del principio della contestazione immediata previsto dalla L. 689/1981 (e il termine prescrizionale quinquennale per il credito relativo) sia le specifiche prescrizioni della convenzione che avrebbero obbligato l’Agenzia di procedere con cadenza annuale non soltanto a segnalare “telematicamente” le inosservanze dei livelli di servizio riferite all’anno (resi disponibili nell’area riservata da Sogei) ma a contestare formalmente in modo completo e chiaro l’inadempimento entro l’anno successivo (e comunque non oltre un ragionevole termine dal suo accertamento) dando sin da subito un termine per la difesa.
Evidenziano come le concessionarie dal segnalato sforamento dei livelli di servizio, nemmeno con l’utilizzo dei più sofisticati sistemi di monitoraggio interno, potevano evincere “ i risultati delle inosservanze dei livelli di servizio contestati ” mancandovi i criteri in base ai quali l’Agenzia avrebbe proceduto all’applicazione delle singole penali convenzionalmente previste. Non potendo quindi evincere che sarebbe stata applicata una penale, impedendo così una efficace difesa e di poter riversare sui suoi partner per le eventuali conseguenze economiche.
Affermano in sostanza, anche volendo rimanere in un alveo contrattuale, che la convenzione di concessione e la (tardiva) Determina cristallizzano una procedimentalizzazione nell’irrogazione delle penali che AD, nel caso in esame, ha mancato di rispettare.
Si censura inoltre il pronunciamento sulla legittimità della determina direttoriale del 16 marzo 2021. Ritiene la motivazione contraddittoria, perché da una parte il TAR attribuisce a tale atto rilevanza minima e dell’altra vi individua quel contenuto autoritativo che giustifica la giurisdizione del Giudice amministrativo. Rammentano che nei ricorsi introduttivi aveva osservato che AD l’aveva assunta – evidentemente – in quanto considerata “presupposto indefettibile” per la contestazione ed irrogazione delle sanzioni.
Il concessionario al momento del compimento delle pretese inosservanze, nonché al momento della segnalazione delle stesse in area riservata, pertanto non aveva la necessaria conoscenza delle conseguenze sanzionatorie e del grado di “ gravità effettiva ” che l’Agenzia aveva inteso dare alle single violazioni. Si rileva come i principi civilistici richiamati nella sentenza impugnata per legittimare la determinazione postuma e tardiva (a mezzo del provvedimento del 16 marzo 2021) di tutti i criteri di determinazione delle penali, non sono stati per nulla rispettati e nel precedente della Cassazione citato in sentenza (n. 11548/2023), la gravità della sanzione veniva parametrata già nel contratto all’“ entità temporale della durata dell’inadempimento ” e quindi veniva ritenuta determinabile, nel caso di specie tanto la Convenzione, quanto l’allegato 2 non menzionavano in alcun modo la recidiva, né un “crescendo” della penale in funzione dell’anno di durata della concessione in cui si fosse verificato l’inadempimento.
3. Entrambi i motivi sopra esposti, tra loro collegati, non colgono nel segno.
3.1. Anzitutto si dà atto che il primo giudice ha correttamente qualificato le penali de quibus di natura contrattuale, e a tale fine ha fatto buon governo dei cd. Engel criteria elaborati dalla giurisprudenza della C.E.D.U.
- Per quanto riguarda il primo di tali criteri, che fa leva sulla denominazione formale data dall’ordinamento alla misura, occorre tenere in conto la formulazione letterale dell’art. 1, comma 78 lett. b), punto 23 della legge n. 220/2010. Quest’ultimo, infatti, fa espresso riferimento a “ casi di inadempimento ” delle clausole della concessione così ponendosi chiaramente nello schema dell’art. 1382, comma 1, c.c. (secondo cui “ La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore ”). A nulla peraltro rileva che l’art. 1, comma 78 lett. b), punto 23 della legge n. 220/2010 parli di “ sanzioni ” atteso che, da un lato, è la stessa disposizione a precisare che le stesse vadano previste “ a titolo di penali ” (evocando ancora una volta il modello degli artt. 1382 e ss. c.c.) e, dall’altro, dottrina e giurisprudenza (si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 21/02/2023, n. 5379) tendono a riconoscere alla clausola penale, accanto ad una funzione riparatoria, anche una funzione lato sensu sanzionatoria (tanto da ascrivere la stessa al genus delle cd. “pene private”).
Sempre sul piano testuale va, poi rilevato che anche l’art. 30 della Convenzione (significativamente rubricato “penali”) attribuisce espressamente a tali clausole, sempre in linea con il già citato archetipo codicistico, la funzione di “ risarcimento forfettario ed anticipato del danno derivante da tale inadempimento ”. Perfettamente coerente con la qualificazione come penale contrattuale è anche la circostanza l’art. 1, comma 78 lett. b), punto 23 della legge n. 220/2010 si preoccupi di specificare che il concessionario risponde “ anche a titolo di colpa ”. E, infatti, tale precisazione si concilia con la concezione cd. “soggettiva” dell’inadempimento (ad avviso della quale, ai fini della configurabilità di una responsabilità ex art. 1218 c.c., è necessaria la sua imputabilità sul piano psicologico al debitore – Cass. civ., sez. II, 25/10/2024, n. 27702) e non risulta superflua ben potendo le parti anche convenire, nell’esercizio della propria autonomia privata, penali destinate ad operare nelle sole ipotesi di condotta dolosa. Anche il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 78 lett. b), punto 23 della legge n. 220/2010, ai parametri della gravità dell’inadempimento e della proporzionalità ed effettività della sanzione si sposa con l’inquadramento in termini di penale contrattuale.
In particolare, da punto di vista sistematico non può obliterarsi che:
- la gravità dell’inadempimento (inteso come sua “importanza”) è presa in considerazione dall’art. 1455 c.c. come presupposto per la risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive;
- la verifica del canone della proporzionalità sottende all’esercizio del potere officioso di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.;
- l’effettività della penale si lega alla sua già ricordata funzione (anche) lato sensu sanzionatoria nonché alla capacità conformativa che la sua applicazione spiega rispetto al futuro comportamento della controparte in sede di esecuzione del contratto.
- Passando al secondo degli Engel criteria, che guarda alla funzione avuta di mira dall’applicazione della misura, deve osservarsi che, per insegnamento ormai inveterato, la convenzione accessiva al provvedimento di concessione conserva natura negoziale (in termini ex multis C.g.a., sez. giurisd., 16 ottobre 2020, n. 935) con la conseguenza che della medesima natura partecipano anche le clausole penali che vi sono inserite. A nulla vale, pertanto, obiettare che l’applicazione di quest’ultime possa essere volta anche alla tutela di interessi generali sottesi alle funzioni trasferite al privato concessionario atteso che il contratto (e quindi anche la concessione accessiva al provvedimento di concessione) può assurgere a strumento di amministrazione (la cd. “funzionalizzazione” al perseguimento dell’interesse pubblico che caratterizza ex art. 1, commi 1 e 1-bis, della l. n. 241 del 1990, l’attività non autoritativa della P.A.) senza con ciò smarrire le proprie caratteristiche.
- Quanto, poi, al terzo criterio Engel, che guarda alla severità del sacrificio imposto, in disparte dalla considerazione che lo stesso è da applicare congiuntamente e senza automatismo alcuno con gli altri due (entrambi non soddisfatti nel caso di specie per ciò che si è sin qui osservato), appaiono condivisibili le conclusioni raggiunte dal Tribunale atteso che non può assumere rilievo nel qualificare le penali de quibus come sanzioni amministrative la circostanza che le somme da esse previste non risultino parametrate al danno cagionato, ma unicamente al numero di inadempimenti contestati e all’anno in cui tale inadempimento è stato rilevato. Ciò in quanto la previsione di un importo forfettizzato a ristoro dell’inadempimento sofferto (in deroga al principio della integralità della riparazione ex art. 1223 c.c.) è caratteristica precipua dell’istituto della penale (che non a caso prevede l’esonero del creditore anche dall’onere di dimostrare an e quantum del danno); inoltre il numero degli inadempimenti e la loro collocazione sono entrambi indici della gravità dell’inadempimento medesimo (così come peraltro esplicitato dalla Determinazione Direttoriale del 16 marzo 2021 che ritiene tali circostanze espressione della “ maggiore negligenza e imperizia ravvisabile nel non aver posto in essere misure organizzative e gestionali in grado di prevenire o evitare l’evento o la sua reiterazione ”).
3.2. Ne consegue che la qualificazione delle penali de quibus come penali di natura contrattuale importa l’infondatezza dei diversi profili di doglianza che si appuntano sulla violazione dei principi in materia di sanzioni amministrativi (irretroattività, imputazione per colpa, tardività delle contestazioni).
3.3. Fermo quanto si dirà infra in ordine alla necessità di disporre nel caso di specie la riduzione in via equitativa del quantum irrogabile anche applicando il minimo edittale previsto dall’art. 30 della convenzione e dall’allegato 2 alla medesima, non è neppure ravvisabile la dedotta violazione da parte di AD del procedimento di irrogazione delle penali per come disciplinato dalla convenzione e dalla se pur tardiva determinazione direttoriale prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021.
La suddetta determinazione direttoriale del 2021 – laddove ha stabilito che la tipologia dei livelli di servizio garantiti e, quindi, le rilevazioni dei conseguenti inadempimenti hanno valenza annuale, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, non ha affatto obbligato AD ad irrogare le penali anno per anno ma ha soltanto stabilito che gli eventuali inadempimenti contrattuali devono essere rilevati rispetto ad archi temporali annuali.
3.4. Privo di pregio è anche il rilievo dell’appellante secondo cui i concessionari non sarebbero stati messi tempestivamente e adeguatamente nelle condizioni di conoscere le violazioni e di adottare idonee misure ad evitare la reiterazione di tali inadempimenti, in quanto vi è evidenza che l’amministrazione ha prontamente avvisato i concessionari mediante strumenti idonei dei disservizi rilevati nel corso del rapporto (tramite la messa a disposizione dei criteri di monitoraggio e dei dati relativi ai livelli di servizio conseguiti) e gli stessi erano consapevoli delle soglie minime di servizio che dovevano contrattualmente garantire e dei livelli di servizio periodicamente eseguiti.
3.5. La determinazione Direttoriale del 16 marzo 2021 che ha introdotto un sistema di quantificazione delle penali disegnato da A.D.M. nell’esercizio dell’ampia discrezionalità prevista dall’art. 1, comma 78, lett. b), n. 23, L. 13 dicembre 2010, n. 220 e dallo stesso art. 30 della convenzione (che si è limitato a stabilire un range di valore entro cui l’importo concreto resta liberamente individuabile dal concedente), contrariamente a quanto assunto, non presenta profili di irragionevolezza.
Esso risulta, infatti, agganciato a fatti obiettivi (quale l’anno di riferimento ovvero la ricorrenza di una recidiva) in grado di costituire indici della gravità dell’inadempimento ed è costruito in modo da predeterminare in maniera certa l’entità della somma richiesta. A nulla vale, peraltro, obiettare che detta entità non sia in grado di rispecchiare fedelmente le conseguenze in concreto dello specifico episodio di inadempimento posto che all’istituto della penale sottende una logica che è quella di forfettizzazione del danno risarcibile.
Quanto, nello specifico, al parametro dell’annualità in cui si è verificata la condotta, la scelta di prevedere un importo crescente di anno in anno rispecchia la circostanza che, con il passare del tempo, risulta esigibile d parte del concessionario un livello di diligenza sempre più elevato sicché anche l’eventuale inadempimento diviene, secondo l’ id quod plerumque accidit , di riflesso più grave.
Alla stessa maniera non risulta ictu oculi illogico il rapporto (30 - 70 %) tra i suddetti indici, non solo perché riserva un peso pari a circa un terzo (e quindi in sé tutt’altro che trascurabile) all’annualità di riferimento, ma anche perché la reiterazione dell’illecito è, tra i due, quello che maggiore rilievo assume nella prospettiva dell’interesse del creditore-concedente in quanto meglio esprime l’affidabilità soggettiva del concessionario (anche rispetto alla correttezza delle future prestazioni).
3.6. Quanto infine al difetto di giurisdizione, sollevato in via subordinata ed eventuale, si aderisce al filone giurisprudenziale anche di questo Consiglio, ormai prevalente, che ha affermato che non sia ammessa la parte soccombente in primo grado, che ha volontariamente adito il giudice amministrativo, a contestare tale aspetto in sede di appello, raffigurando una siffatta condotta un abuso di processo ex art. 111 Cost. a danno della speditezza del processo anche alla luce del fatto che l’art. 41 c.p.a. consente a ciascuna parte di chiedere nel rispetto dei termini il regolamento preventivo di giurisdizione.
In ogni caso si concorda con il primo giudice che si versa in un rapporto concessorio finalizzato all’espletamento di un pubblico servizio la cui cognizione è devoluta ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e che devono ritenersi attratte sia le controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative irrogate in conseguenza dell’esecuzione del rapporto concessorio, sia quelle aventi ad oggetto l’applicazione di clausole penali previste nell’atto di concessione in considerazione del fatto che la concreta determinazione nel limite minimo e massimo contrattualmente previsto è demandano alla discrezionalità dell’autorità amministrativa.
4. Il terzo e ultimo motivo complesso è relativo al secondo motivo originario svolto in via subordinata in tutti e cinque i giudizi per contestare il quantum della penale applicata e i criteri di computo adotti.
In primo luogo le ricorrenti deducono che erroneamente il primo giudice, sulla base di un dato puramente letterale, abbia condiviso la tesi di AD sul limite massimo annuale e giornaliero di applicabilità delle penali per il concessionario (previsto dall’art. 30, comma 6 e 7 della Convenzione), calcolato dall’Agenzia prendendo in considerazione il compenso effettivo per ciascuno derivante dalla gestione telematica degli apparecchi di gioco AWP e VLT, unitariamente intesa, attraverso il computo della media giornaliera del compenso netto del concessionario derivante dalle due tipologie di apparecchi. Si ritiene che la formulazione letterale dell’art. 30, sembra far propendere per la tesi, secondo cui doveva essere calcolato un tetto per ciascun sistema di gioco (un limite pari all’11% del compenso effettivo per la gestione telematica degli apparecchi di gioco AWP; ed un altro pari all’11% del compenso effettivo per la gestione telematica degli apparecchi di gioco VLT) vista la necessaria proporzionalità che deve esistere tra detto limite ed il compenso effettivo della relativa rete.
Tale interpretazione sarebbe più coerente al sistema e maggiormente rispondente al criterio della proporzionalità per una serie di circostanze che specificamente elenca nel ricorso.
Per il resto, le appellanti lamentano parziale omissione di pronuncia sulle ulteriori doglianze – anche questa comune a tutti i ricorsi – in particolare sulla censura relativa alla penale per l’inosservanza del “livello di servizio” di cui all’art. 2, punto 1 lett. e) dell’allegato 2 attinente alla verifica dell’integrità del software con periodicità quotidiana, relativa al Sistema VLT.
A tale riguardo si evidenzia come il dato del 50% degli apparecchi abilitati al gioco per i quali non è stata riscontrata l’integrità del software è stato calcolato dall’Agenzia non sull’intera rete degli apparecchi VLT riferibile al singolo concessionario, come previsto dall’Allegato 2 e dalle regole tecniche, bensì sulle tante pretese “ sotto reti ”, costituite dalle sole VLT afferenti ai singoli sistemi di gioco (Novo, Spielo, etc).
Un tanto non sarebbe coerente con l’interpretazione che di rete AD ha dato con riferimento alla individuazione del tetto massimo di penali irrogabili per singolo concessionario.
Sempre nel terzo motivo si ripropone anche la censura sull’illegittima irrogazione della penale per l’inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 2.1. lett. g) dell’Allegato 2 (presente nel ricorso r.g. n. 12525/2023 (§ 2.3.) e nel ricorso r.g. 12529/2023) in ordine alla quale si evidenzia che oggetto della sanzione è il mancato tempestivo invio dei dati e non la correttezza e/o coerenza dei dati inviati.
A riguardo le ricorrenti specificano che, in molti dei casi di penale applicata al Concessionario (già Snai e già Cogetech) per il 2014, i messaggi in questione sono stati regolarmente inviati dalle piattaforme di gioco VLT al sistema di controllo VLT (Sogei) nei tempi previsti dallo Sla.
Tuttavia, non sono stati accettati dal regolatore perché contenenti dati parzialmente non coerenti.
Ciò avrebbe dovuto comportare, ad avviso del concessionario, la segnalazione immediata dell’incoerenza ed un invio dei msg corretti da parte del Concessionario.
Lamentano inoltre, nel computo della penale, che l’Agenzia non abbia tenuto conto del fatto che nel 2014 si è proceduto alla ricodificazione delle sale, a seguito dell’entrata in vigore del protocollo di comunicazione nuovo, avvenuta il 5 maggio 2014. Ciò avrebbe comportato un disallineamento tra il codice fornito da AD (nuovo) e quello indicato da OG (vecchio).
La scelta di operare a tanti anni di distanza dai fatti in contestazione ha comportato, invece, che oggi, il provvedimento impugnato non tenga conto di tali circostanze. Senza considerare, poi, che, in molti casi, gli errori, anche successivi al 5 maggio 2014, erano determinati anche dalle nuove procedure adottate presso gli Uffici Regionali che, nel periodo di assestamento successivo, avevano determinato delle modifiche sui codici identificativi censiti in banca dati di Sogei che andavano a generare errori impattanti anche sui messaggi 600.
4.1. Le suddette doglianze, attenendo tutte al profilo del quantum irrogato, possono essere esaminate congiuntamente e sono da accogliere nei limiti e sensi appresso precisati.
In proposito, è appena il caso di rammentare che questo giudice (la cui giurisdizione costituisce profilo in rito coperto da giudicato ex art. 9, seconda parte, c.p.a.) è chiamato a conoscere, stante la rilevata natura negoziale delle penali de quibus , il rapporto amministrativo dedotto nella sua interezza, anche esercitando officiosamente (come prospettato alle parti a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a. all’udienza di discussione del 29 gennaio 2026) un potere di riduzione ex art. 1384 c.c. che tenga conto dell’“ interesse che il creditore aveva all’adempimento ”.
Con riferimento a tale ultimo aspetto non si può, peraltro, omettere di considerare che nel caso di specie: (i) le penali sono state applicate a distanza notevole di tempo dai contestati inadempimenti, il che testimonia un interesse alquanto flebile del concedente ad assicurare il rispetto da parte del concessionario degli standard di erogazione delle prestazioni; (ii) sulla scorta di criteri di quantificazione che sono sopravvenuti a questi, in quanto introdotti retroattivamente solo con determinazione direttoriale prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021 senza mettere, quindi, in condizione il debitore di profilarsi compiutamente ex ante le conseguenze del proprio operato.
Ebbene, siffatte considerazioni - fermo restando che la determinazione direttoriale prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021 potrà continuare a trovare integrale applicazione per gli inadempimenti avvenuti successivamente alla sua adozione - spingono a ritenere che l’ammontare complessivo delle penali irrogato nel caso di specie sia manifestamente eccessivo e che, quindi, il provvedimento applicativo delle medesime sia, sotto tale aspetto, illegittimo.
Tale sproporzione può essere invero corretta, ad avviso del Collegio, applicando il minimo edittale previsto, per ciascuna fattispecie, dall’art. 30 e dall’allegato 2 della convenzione (anche ove lo stesso sia inferiore a quello stabilito dalla determinazione direttoriale prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021).
A ciò si aggiunga che, come pure emerge dai motivi in scrutinio, le stesse modalità di calcolo delle penali seguite dall’amministrazione risultano inique.
In particolare, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il tetto massimo annuale e giornaliero di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 30 della Convenzione va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (e non, invece, sommando tra loro i compensi AWP e VLT come ha fatto A.D.M. nel provvedimento gravato in prime cure).
Tale diversa modalità di calcolo, oltre a rispecchiare la diversità dei due sistemi, appare infatti maggiormente in linea con la formulazione letterale delle suddette disposizioni (che sarebbe stata diversa ove si fosse effettivamente inteso sommare tra loro i compensi AWP e VLT) nonché con il parametro fondamentale della buona fede in executivis ex artt. 1368 e 1375 c.c. e, soprattutto, conduce all’applicazione di penali non manifestamente eccessive (come quelle irrogate nel caso che occupa).
Per converso, non merita positivo apprezzamento l’ulteriore profilo di doglianza di cui al soprastante punto 4.2. secondo cui il disservizio andrebbe valutato complessivamente e non rispetto alle singole piattaforme. Ciò in considerazione del fatto che la concessione per cui è causa, così come desumibile dal suo contenuto, ha un oggetto plurimo e complesso.
Ne è riprova la circostanza che le disposizioni della convenzione pongono a carico del concessionario obblighi puntuali che sono riferiti autonomamente alle diverse reti telematiche dei vari apparecchi (così, in particolare, l’art. 11 della convenzione del 2013 il quale al comma 2 stabilisce che “ Il concessionario assume, pertanto, il rischio di impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente atto di concessione ”, declinate al plurale; ovvero l’art. 16 in tema di Garanzie relative ai requisiti tecnici delle reti telematiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento).
Inoltre, da un punto di vista sostanziale non può obliterarsi che ogni sistema di gioco VLT nel suo funzionamento è indipendente dall’altro, così come indipendente è la sua certificazione da parte degli organismi di verifica; sicché il fatto che un sistema di gioco funzioni adeguatamente non può valere a bilanciare il mancato funzionamento di un altro (tanto che, peraltro, la rilevazione dei livelli di servizio è prevista all’interno del decreto delle regole tecniche con riguardo al singolo sistema di gioco VLT).
E’ infine privo di pregio anche il rilievo sulla penale applicata per l’inosservanza del livello di servizio di cui all’art. 2.1. lett. g) dell’Allegato 2 atteso che la stessa si appalesa generica e indimostrata e si trattava, come ammesso dalla parte, di dati comunque non completi. Un eventuale rifiuto ingiustificato del sistema, semmai, avrebbe obbligato la concessionaria ad una pronta segnalazione.
5. Ne discende che i provvedimenti di conclusione dei procedimenti e di irrogazione delle penali sopra elencati emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a marzo del 2023 e il 21 giugno 2023 gravati in prime cure sono illegittimi e vanno annullati.
Resta salva la possibilità per l’amministrazione di applicare nuovamente le penali di che trattasi, seguendo tuttavia in chiave conformativa le seguenti prescrizioni:
- applicando sempre, ove ciò non abbia già avuto luogo, il minimo edittale previsto, per ciascuna fattispecie, dall’art. 30 e dall’allegato 2 della convenzione (anche ove lo stesso sia inferiore a quello stabilito in forza dei criteri individuati dalla determinazione direttoriale prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021);
- applicando un tetto massimo annuale e giornaliero ex art. 30, comma 6 e 7 della Convenzione calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (un limite, quindi, pari all’11% del compenso effettivo per la gestione telematica degli apparecchi di gioco AWP ed un altro, pari sempre all’11% del compenso effettivo, per la gestione telematica degli apparecchi di gioco VLT).
6. Per le ragioni esposte l’appello è fondato e va accolto nei limiti e sensi sopra precisati.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto nei medesimi sensi e limiti il ricorso di primo grado e vanno annullati i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 145427 del 16 marzo 2023, prot. n. 146454 del 17 marzo 2023, prot. n. 326946 del 21 giugno 2023, prot. n. 332103 del 21 giugno 2023 e prot. n. 326931 del 21 giugno 2023, salvi gli ulteriori provvedimenti che intenderà adottare.
7. Sussistono nondimeno, alla luce della soccombenza reciproca, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie nei medesimi sensi e limiti il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 145427 del 16 marzo 2023, prot. n. 146454 del 17 marzo 2023, prot. n. 326946 del 21 giugno 2023, prot. n. 332103 del 21 giugno 2023 e prot. n. 326931 del 21 giugno 2023.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NT, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
UN IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN IN | AN NT |
IL SEGRETARIO