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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1702/2023 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Marsala, via A. De Gasperi, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Manuela
Linares (indirizzo pec: e dell'Avv. Sergio Giacalone Email_1
(indirizzo pec: che lo rappresentano e difendono per mandato in atti Email_2 attore nei confronti di
, nata a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Salemi, via Marsala, n. 56, presso e nello studio dell'Avv. Caterina
Bivona (indirizzo pec: rdine) che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_3 convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso depositato il 18 ottobre 2023, ha domandato la Pt_1 Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato ERona_1
a Marsala il 22 maggio 2022), in particolare: l'affidamento condiviso, il collocamento paritetico o, in subordine, il collocamento prevalente presso la madre, con un assegno di mantenimento a proprio
1 carico di euro 150 oltre contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% con regolamentazione del diritto di visita, con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 17 dicembre 2023 si è costituita la resistente che ha contestato in fatto ed in diritto le domande attoree e ha domandato l'affidamento condiviso, il versamento di un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 350 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 2 aprile 2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni delle parti, come da rispettive note di precisazione delle conclusioni richiamate nel verbale che si ha qui per riportato.
2. Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
3. Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio a meno che, nell'interesse di quest'ultimo, sia preferibile un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, per assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (sul punto Cass. civ.,
n. 4790/2022 e Cass. civ., n. 19323/2020).
Venendo al caso di specie, nei confronti dell'odierno attore è stato emesso con decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento del cellulare dell'odierna convenuta) e per il reato previsto e punito dagli artt. 81, 581 e 585, in relazione all'art. 577, comma 1, n. 1, c.p.
Occorre, allora, da subito premettere che l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio extra-penale è esclusa dall'articolo 460, quinto comma, c.p.p., che prevede espressamente che il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile ed amministrativo. Tuttavia, può essere considerato come un indizio che il giudice civile può valutare nel suo accertamento.
Nel corso dell'istruttoria, in primo luogo, non è stata raggiunta la prova dell'esatta dinamica dei fatti accaduti il 25 giugno 2022.
A tal riguardo, i testi dell'attore ( e ), genitori dello Testimone_1 Testimone_2 stesso, hanno dichiarato di non aver visto lividi sul corpo di quel giorno, avendo Controparte_1 visto la convenuta già vestita. In particolare, la teste ha reso dichiarazioni Testimone_1 de relato, avendo dichiarato: «io quel giorno (il 25 giugno 2022) non ero presente. È stato mio figlio, quando è venuto a casa mia, a raccontarmi l'episodio» (cfr. verbale udienza del 30 maggio 2024),
2 quindi, dal valore probatorio sostanzialmente nullo (Cass. civ., n. 4530/2025)
I predetti testi hanno poi risposto negativamente ai quesiti posti d'ufficio: «a) il giorno del battesimo di , ha notato segni visibili sul corpo di ? b) ha assistito personalmente ERona_1 Controparte_1 ai litigi fra e , in particolare, nel luglio 2022, nell'agosto Parte_1 Controparte_1
2022, nell'ottobre 2022?» (Cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024).
Sui fatti del 25 giugno 2022, la teste , sorella della convenuta, ha anch'essa reso Testimone_3 dichiarazioni de relato: «Quando mia sorella mi ha chiamata e anche durante il tragitto verso il pronto soccorso mi ha raccontato cosa era successo, cioè di una lite con nata per una questione Pt_1 di pulizia dell'argenteria» (cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024), quindi dal valore probatorio sostanzialmente nullo.
I testimoni, familiari delle parti, hanno riferito di litigi e di episodi che, talvolta non sono riesciti a collocare esattamente nel tempo (ad ulteriore riprova che la litigiosità fra le parti era molto frequente).
Secondo le dichiarazioni dei familiari dell'attore, i litigi erano addebitabili soprattutto alla convenuta, viceversa secondo le dichiarazioni dei familiari della convenuta.
E infatti, i due testi di parte attrice hanno risposto affermativamente alla domanda n. 8 secondo cui
: «è stata spesso violenta ed aggressiva, anche fisicamente, tanto da lasciargli graffi Controparte_1 sul collo e sul petto;
nel mese di giugno 2022; in particolare il giorno 25 giugno scagliandosi contro lo stesso gli procurava gravi graffi al collo e sotto l'ascella come da foto in integrazione di perizia di esibitami» (Cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024). Per_2
, teste di parte convenuta, ha dichiarato di aver assistito a continui litigi fra le parti Testimone_3 senza riuscire a indicare le date: «Io ho assistito personalmente a litigi fra Parte_1
e non ricordo in che data. Ricordo che litigavano sempre. Da quando loro stavano Controparte_1 insieme era un continuo litigare. Lui cominciava ad offendere lei e tutta la nostra famiglia.
Discutevano. Mia sorella si difendeva, reagiva» La stessa ha aggiunto: « cominciava Pt_1 chiamando mia sorella “puttana, portapiatti, teppista di strada, ignorante. Non sentivo mia sorella rispondere a lui con frasi offensive. Lei diceva soltanto a lui di smetterla, di evitare. Quando ero presente io, si metteva contro mia sorella viso a viso, le urlava contro. Non ricordo altri gesti Pt_1 violenti. Davanti a me, loro due non si sono mai colpiti. Io li ho sentiti e visti sempre discutere. Queste Per discussioni sono avvenute anche in presenza di . Non mi posso ricordare le date esatte. Era un continuo discutere. Io assistevo a questi litigi sia quando abitava a casa con noi, quindi CP_1 quando era ancora in gravidanza, sia quando poi sono andati a vivere in un'altra casa col bambino»
(cfr. verbale del 6 novembre 2024).
La teste ha dichiarato che «davanti a me, e non sono mai venuti alle Testimone_4 CP_1 Pt_1 mani, in modo grave. Non ho sentito offese da parte di mia figlia nei confronti di nelle occasioni Pt_1
3 in cui loro due litigavano» (cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024).
Sebbene non vi siano elementi per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi - riferendosi gli stessi (fatta eccezione per i fatti del 25 giugno 2022, su cui si è detto sopra) ad episodi diversi nel corso del periodo di convivenza fra le parti - tuttavia dalle loro dichiarazioni e dall'istruttoria nel suo complesso non risulta provato, secondo il canone civilistico del “più probabile che non”, una situazione di violenza familiare esclusivamente addebitabile all'attore, come allegato dalla convenuta, ma piuttosto, una conflittualità fra le parti caratterizzata da litigi frequenti.
Si ritiene pertanto che, anche in assenza di prova su episodi specifici dopo la cessazione della convivenza fra le parti, deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore alla ERona_1 coppia genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. Va al contempo garantita una effettiva bigenitorialità, evitando un acuirsi della «chiusura totale della diade madre-figlio» e tenendo conto del fatto che «L'unico aspetto che potrebbe, in qualche modo, ledere il minore è l'incapacità di entrambi i genitori di modulare la loro componente emotiva ancora invischiata da rabbia e rancore relativo al loro trascorso» (pag. 13 relazione di CTU). Pertanto, anche in considerazione della tenera età del figlio minore (tre anni compiuti) e delle domande delle parti, va disposto un collocamento prevalente presso la madre, con la facoltà del padre di tenere con sé il figlio d'intesa con l'altro genitore e, in mancanza di intesa, come segue: a) due giorni a settimana per quattro ore al giorno, d'intesa fra i genitori e in mancanza di intesa il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore
19:00; b) due sabati al mese scelti d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, il primo ed il terzo sabato di ogni mese, dalle ore 15:00 alle ore 19:00; c) due domeniche al mese d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, la seconda e la quarta domenica di ogni mese, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
d) tre giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, sempre d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo e per quest'anno dal 31 dicembre con il padre;
e) per le festività pasquali, il figlio minore trascorrerà con il padre la Pasqua o la Pasquetta, sempre ad anni alterni, e per il prossimo anno la
Pasquetta; f) il figlio minore festeggerà il compleanno, in deroga all'ordinario regime di visita,
d'intesa fra i genitori e in mancanza di intesa, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, e per il prossimo anno a pranzo con la madre e a cena con il padre.
Va ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dai genitori in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori.
Inoltre, va disposto che ciascun genitore comunichi all'altro le informazioni, da questo non già conosciute, relative allo stato di salute, al rendimento scolastico e alle attività extrascolastiche del ER figlio minore nel periodo di tempo in cui lo stesso è collocato o si trova con sé.
4 4. Quanto al mantenimento indiretto della prole, il nostro ordinamento prevede il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli (art. 30, comma 1 Cost.; artt. 147, 148, 315-bis e
316-bis cod. civ.). La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ., n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
L'attore ha prodotto dichiarazioni (cfr. allegati 3a, 3b, 3c al ricorso) da cui risultano redditi complessivi per euro 8.047,66 (CU 2020), per euro 8.225,26 (CU 2021) e per euro 3.931,44 (CU
2022) e documentazione da cui risulta essere proprietario di due veicoli di modesto valore (cfr. allegati 5 e 8 al ricorso).
La convenuta ha prodotto dichiarazioni da cui risultano redditi complessivi per euro 13.345 (modello
730/2020), per euro 7.762 (modello 730/2021) e per euro 11.469 (modello 730/2022) (cfr. nota depositata il 18 dicembre 2023), e ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati (cfr. dichiarazione datata 30 dicembre 2023, allegata alla nota depositata il 31 dicembre 2023).
Sulla base dei principi sopra esposti e delle risultanze istruttorie sulle risorse economiche delle parti ER (art. 337-ter, comma 4, n. 4, c.c.), tenuto conto dell'età del figlio delle scarne allegazioni sulle ER sue attuali esigenze (art. 337-ter, comma 4, n. 1) e sul tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, coma 4, n. 2, c.c.), nonché della presumibile valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337- ter, coma 4, n. 5, c.c.), deve ritenersi congruo porre a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a , a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio minore, un Controparte_1 assegno pari ad euro 200 da corrispondere, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate e sostenute in favore del minore.
5 5. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto relativo ai rapporti esterni fra le parti e il consulente, vanno definitivamente poste a carico delle parti e ripartite in quote uguali fra le parti nei rapporti interni.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
7. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, per motivi legittimi, da intendersi anche come motivi opportuni, fra i quali rientra la delicatezza della vicenda oggetto del presente giudizio, d'ufficio va disposto che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della presente decisione, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori ERona_1 Parte_1
e , con collocamento prevalente presso la madre . Controparte_1 Controparte_1
ER 2) Dispone che possa incontrare il figlio secondo il calendario Parte_1 indicato al paragrafo 3 della parte motiva che deve considerarsi liberamente modificabile dai genitori in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori.
3) Dispone che ciascun genitore comunichi all'altro le informazioni, da questo non già conosciute, relative allo stato di salute, al rendimento scolastico e alle attività extrascolastiche del ER figlio minore nel periodo di tempo in cui lo stesso è collocato o si trova con sé.
4) Pone, a carico di , l'obbligo di versare un assegno di euro 200 a Parte_1
ER
, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio minore entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Dispone che le spese straordinarie in favore del minore documentate e ERona_1 previamente concordate, graveranno per il 50% a carico di e per il 50% a Parte_1 carico di . Controparte_1
6) Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in quota uguale fra le parti nei rapporti interni.
7) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
8) Dispone che, sull'originale della presente decisione, sia apposta un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
6 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, nonché per l'annotazione di cui all'art. 52
d.lgs. n. 196 del 2003 e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
26 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1702/2023 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Marsala, via A. De Gasperi, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Manuela
Linares (indirizzo pec: e dell'Avv. Sergio Giacalone Email_1
(indirizzo pec: che lo rappresentano e difendono per mandato in atti Email_2 attore nei confronti di
, nata a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Salemi, via Marsala, n. 56, presso e nello studio dell'Avv. Caterina
Bivona (indirizzo pec: rdine) che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_3 convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso depositato il 18 ottobre 2023, ha domandato la Pt_1 Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato ERona_1
a Marsala il 22 maggio 2022), in particolare: l'affidamento condiviso, il collocamento paritetico o, in subordine, il collocamento prevalente presso la madre, con un assegno di mantenimento a proprio
1 carico di euro 150 oltre contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% con regolamentazione del diritto di visita, con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 17 dicembre 2023 si è costituita la resistente che ha contestato in fatto ed in diritto le domande attoree e ha domandato l'affidamento condiviso, il versamento di un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 350 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 2 aprile 2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni delle parti, come da rispettive note di precisazione delle conclusioni richiamate nel verbale che si ha qui per riportato.
2. Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
3. Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio a meno che, nell'interesse di quest'ultimo, sia preferibile un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, per assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (sul punto Cass. civ.,
n. 4790/2022 e Cass. civ., n. 19323/2020).
Venendo al caso di specie, nei confronti dell'odierno attore è stato emesso con decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento del cellulare dell'odierna convenuta) e per il reato previsto e punito dagli artt. 81, 581 e 585, in relazione all'art. 577, comma 1, n. 1, c.p.
Occorre, allora, da subito premettere che l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio extra-penale è esclusa dall'articolo 460, quinto comma, c.p.p., che prevede espressamente che il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile ed amministrativo. Tuttavia, può essere considerato come un indizio che il giudice civile può valutare nel suo accertamento.
Nel corso dell'istruttoria, in primo luogo, non è stata raggiunta la prova dell'esatta dinamica dei fatti accaduti il 25 giugno 2022.
A tal riguardo, i testi dell'attore ( e ), genitori dello Testimone_1 Testimone_2 stesso, hanno dichiarato di non aver visto lividi sul corpo di quel giorno, avendo Controparte_1 visto la convenuta già vestita. In particolare, la teste ha reso dichiarazioni Testimone_1 de relato, avendo dichiarato: «io quel giorno (il 25 giugno 2022) non ero presente. È stato mio figlio, quando è venuto a casa mia, a raccontarmi l'episodio» (cfr. verbale udienza del 30 maggio 2024),
2 quindi, dal valore probatorio sostanzialmente nullo (Cass. civ., n. 4530/2025)
I predetti testi hanno poi risposto negativamente ai quesiti posti d'ufficio: «a) il giorno del battesimo di , ha notato segni visibili sul corpo di ? b) ha assistito personalmente ERona_1 Controparte_1 ai litigi fra e , in particolare, nel luglio 2022, nell'agosto Parte_1 Controparte_1
2022, nell'ottobre 2022?» (Cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024).
Sui fatti del 25 giugno 2022, la teste , sorella della convenuta, ha anch'essa reso Testimone_3 dichiarazioni de relato: «Quando mia sorella mi ha chiamata e anche durante il tragitto verso il pronto soccorso mi ha raccontato cosa era successo, cioè di una lite con nata per una questione Pt_1 di pulizia dell'argenteria» (cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024), quindi dal valore probatorio sostanzialmente nullo.
I testimoni, familiari delle parti, hanno riferito di litigi e di episodi che, talvolta non sono riesciti a collocare esattamente nel tempo (ad ulteriore riprova che la litigiosità fra le parti era molto frequente).
Secondo le dichiarazioni dei familiari dell'attore, i litigi erano addebitabili soprattutto alla convenuta, viceversa secondo le dichiarazioni dei familiari della convenuta.
E infatti, i due testi di parte attrice hanno risposto affermativamente alla domanda n. 8 secondo cui
: «è stata spesso violenta ed aggressiva, anche fisicamente, tanto da lasciargli graffi Controparte_1 sul collo e sul petto;
nel mese di giugno 2022; in particolare il giorno 25 giugno scagliandosi contro lo stesso gli procurava gravi graffi al collo e sotto l'ascella come da foto in integrazione di perizia di esibitami» (Cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024). Per_2
, teste di parte convenuta, ha dichiarato di aver assistito a continui litigi fra le parti Testimone_3 senza riuscire a indicare le date: «Io ho assistito personalmente a litigi fra Parte_1
e non ricordo in che data. Ricordo che litigavano sempre. Da quando loro stavano Controparte_1 insieme era un continuo litigare. Lui cominciava ad offendere lei e tutta la nostra famiglia.
Discutevano. Mia sorella si difendeva, reagiva» La stessa ha aggiunto: « cominciava Pt_1 chiamando mia sorella “puttana, portapiatti, teppista di strada, ignorante. Non sentivo mia sorella rispondere a lui con frasi offensive. Lei diceva soltanto a lui di smetterla, di evitare. Quando ero presente io, si metteva contro mia sorella viso a viso, le urlava contro. Non ricordo altri gesti Pt_1 violenti. Davanti a me, loro due non si sono mai colpiti. Io li ho sentiti e visti sempre discutere. Queste Per discussioni sono avvenute anche in presenza di . Non mi posso ricordare le date esatte. Era un continuo discutere. Io assistevo a questi litigi sia quando abitava a casa con noi, quindi CP_1 quando era ancora in gravidanza, sia quando poi sono andati a vivere in un'altra casa col bambino»
(cfr. verbale del 6 novembre 2024).
La teste ha dichiarato che «davanti a me, e non sono mai venuti alle Testimone_4 CP_1 Pt_1 mani, in modo grave. Non ho sentito offese da parte di mia figlia nei confronti di nelle occasioni Pt_1
3 in cui loro due litigavano» (cfr. verbale udienza del 6 novembre 2024).
Sebbene non vi siano elementi per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi - riferendosi gli stessi (fatta eccezione per i fatti del 25 giugno 2022, su cui si è detto sopra) ad episodi diversi nel corso del periodo di convivenza fra le parti - tuttavia dalle loro dichiarazioni e dall'istruttoria nel suo complesso non risulta provato, secondo il canone civilistico del “più probabile che non”, una situazione di violenza familiare esclusivamente addebitabile all'attore, come allegato dalla convenuta, ma piuttosto, una conflittualità fra le parti caratterizzata da litigi frequenti.
Si ritiene pertanto che, anche in assenza di prova su episodi specifici dopo la cessazione della convivenza fra le parti, deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore alla ERona_1 coppia genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. Va al contempo garantita una effettiva bigenitorialità, evitando un acuirsi della «chiusura totale della diade madre-figlio» e tenendo conto del fatto che «L'unico aspetto che potrebbe, in qualche modo, ledere il minore è l'incapacità di entrambi i genitori di modulare la loro componente emotiva ancora invischiata da rabbia e rancore relativo al loro trascorso» (pag. 13 relazione di CTU). Pertanto, anche in considerazione della tenera età del figlio minore (tre anni compiuti) e delle domande delle parti, va disposto un collocamento prevalente presso la madre, con la facoltà del padre di tenere con sé il figlio d'intesa con l'altro genitore e, in mancanza di intesa, come segue: a) due giorni a settimana per quattro ore al giorno, d'intesa fra i genitori e in mancanza di intesa il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore
19:00; b) due sabati al mese scelti d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, il primo ed il terzo sabato di ogni mese, dalle ore 15:00 alle ore 19:00; c) due domeniche al mese d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, la seconda e la quarta domenica di ogni mese, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
d) tre giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, sempre d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo e per quest'anno dal 31 dicembre con il padre;
e) per le festività pasquali, il figlio minore trascorrerà con il padre la Pasqua o la Pasquetta, sempre ad anni alterni, e per il prossimo anno la
Pasquetta; f) il figlio minore festeggerà il compleanno, in deroga all'ordinario regime di visita,
d'intesa fra i genitori e in mancanza di intesa, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, e per il prossimo anno a pranzo con la madre e a cena con il padre.
Va ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dai genitori in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori.
Inoltre, va disposto che ciascun genitore comunichi all'altro le informazioni, da questo non già conosciute, relative allo stato di salute, al rendimento scolastico e alle attività extrascolastiche del ER figlio minore nel periodo di tempo in cui lo stesso è collocato o si trova con sé.
4 4. Quanto al mantenimento indiretto della prole, il nostro ordinamento prevede il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli (art. 30, comma 1 Cost.; artt. 147, 148, 315-bis e
316-bis cod. civ.). La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ., n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
L'attore ha prodotto dichiarazioni (cfr. allegati 3a, 3b, 3c al ricorso) da cui risultano redditi complessivi per euro 8.047,66 (CU 2020), per euro 8.225,26 (CU 2021) e per euro 3.931,44 (CU
2022) e documentazione da cui risulta essere proprietario di due veicoli di modesto valore (cfr. allegati 5 e 8 al ricorso).
La convenuta ha prodotto dichiarazioni da cui risultano redditi complessivi per euro 13.345 (modello
730/2020), per euro 7.762 (modello 730/2021) e per euro 11.469 (modello 730/2022) (cfr. nota depositata il 18 dicembre 2023), e ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati (cfr. dichiarazione datata 30 dicembre 2023, allegata alla nota depositata il 31 dicembre 2023).
Sulla base dei principi sopra esposti e delle risultanze istruttorie sulle risorse economiche delle parti ER (art. 337-ter, comma 4, n. 4, c.c.), tenuto conto dell'età del figlio delle scarne allegazioni sulle ER sue attuali esigenze (art. 337-ter, comma 4, n. 1) e sul tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, coma 4, n. 2, c.c.), nonché della presumibile valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337- ter, coma 4, n. 5, c.c.), deve ritenersi congruo porre a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a , a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio minore, un Controparte_1 assegno pari ad euro 200 da corrispondere, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate e sostenute in favore del minore.
5 5. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto relativo ai rapporti esterni fra le parti e il consulente, vanno definitivamente poste a carico delle parti e ripartite in quote uguali fra le parti nei rapporti interni.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
7. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, per motivi legittimi, da intendersi anche come motivi opportuni, fra i quali rientra la delicatezza della vicenda oggetto del presente giudizio, d'ufficio va disposto che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della presente decisione, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori ERona_1 Parte_1
e , con collocamento prevalente presso la madre . Controparte_1 Controparte_1
ER 2) Dispone che possa incontrare il figlio secondo il calendario Parte_1 indicato al paragrafo 3 della parte motiva che deve considerarsi liberamente modificabile dai genitori in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori.
3) Dispone che ciascun genitore comunichi all'altro le informazioni, da questo non già conosciute, relative allo stato di salute, al rendimento scolastico e alle attività extrascolastiche del ER figlio minore nel periodo di tempo in cui lo stesso è collocato o si trova con sé.
4) Pone, a carico di , l'obbligo di versare un assegno di euro 200 a Parte_1
ER
, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio minore entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Dispone che le spese straordinarie in favore del minore documentate e ERona_1 previamente concordate, graveranno per il 50% a carico di e per il 50% a Parte_1 carico di . Controparte_1
6) Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in quota uguale fra le parti nei rapporti interni.
7) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
8) Dispone che, sull'originale della presente decisione, sia apposta un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
6 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, nonché per l'annotazione di cui all'art. 52
d.lgs. n. 196 del 2003 e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
26 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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