Sentenza 23 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01483/2026REG.PROV.COLL.
N. 05800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2025, proposto dal sig. AN IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi IE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Arpa - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’BR, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
nei confronti
della società Kona s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'BR - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00246/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il consigliere PE TO;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. AN IE impugna la sentenza n. 246 del 23 giugno 2025 con la quale il T.a.r. per l’BR, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso nrg 130 del 2025, proposto dallo stesso sig. IE nei confronti della Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) BR e della controinteressata società Kona s.r.l. (entrambe non costituite in giudizio), per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ambientale dallo stesso presentata in data 25 gennaio 2025.
Il sig. IE impugna il capo di sentenza con il quale il T.a.r. ha disposto “Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.
L’atto di appello è stato notificato ad entrambe le controparti.
Parte appellante chiede:
a) che venga accertata:
i) la soccombenza ex art. 91 c.p.c. dell’ARTA BR nella sentenza impugnata;
ii) la inesistenza di casi di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. nella sentenza impugnata;
b) che venga riformata la sentenza impugnata per il solo capo inerente le spese;
c) che venga condannata l’ARTA BR a pagare le spese legali a favore di parte ricorrente sia del primo che del secondo grado di giudizio “ secondo il valore medio tabellare e alle spese del secondo grado di giudizio come da contratto sottoscritto ai sensi ai sensi dell’art. 1 del DM. 55/2014 (che vieta implicitamente l’applicazione delle tabelle ministeriali ove vi sia un contratto sottoscritto) e dell’art. 13 della L. 247/2012 che vieta esplicitamente l’applicazione dei parametri ministeriali qualora vi sia un contratto sottoscritto ”.
Nessuno si è costituito per le controparti.
Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’appello è fondato.
Il principio generale sancito dall’art. 91, c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Tale criterio trova applicazione anche nel processo amministrativo ove, nel caso di soccombenza, in applicazione del principio di causalità, la parte deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio, come previsto dagli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Il principio della soccombenza, richiamato dall'art. 92 c.p.c., cui rinvia l'art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo a fronte della complessità delle regole che governano l'azione amministrativa, soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l'organo pubblico chiamato in giudizio.
Più in particolare, nel processo amministrativo, la regola generale della condanna alle spese della parte soccombente non può essere sindacata in appello salvo manifesta abnormità, che ricorre solo in situazioni eccezionali, come nei casi di condanna alle spese della parte vittoriosa.
Assimilabile a tale ultima ipotesi, per identità di ratio, è quella (ricorrente nel caso in esame) in cui il giudice di primo grado “Nulla” abbia disposto per la parte vittoriosa “per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.
Si tratta di una statuizione non corretta.
La mancata costituzione dell’Amministrazione avrebbe giustificato la medesima statuizione (“nulla spese”) soltanto ove fosse stata la parte ricorrente a risultare soccombente.
Sennonché, l’Amministrazione evocata in giudizio, ancorché non costituita (per libera scelta processuale), era (è) tenuta a mantenere indenne la parte vittoriosa per le spese da questa sostenute, essendo essa rimasta soccombente nel giudizio e non potendo il regime delle spese dipendere da ragioni organizzative relative alla sfera giuridica della parte rimasta soccombente.
La soccombenza determina, infatti, l'obbligo della parte che ha perso di rifondere le spese giudiziali alla parte vittoriosa.
La statuizione del Tribunale di non ripetibilità delle spese di lite sostenute dal ricorrente, laddove fondata sul solo rilievo della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione (id est, contumacia della convenuta), risulta non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c.
In presenza di una motivazione quale quella in esame il principio generale della soccombenza deve, dunque, essere applicato con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.
Pertanto, in riforma (parziale) della sentenza impugnata, occorre procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali attribuendole in relazione all’esito complessivo della lite, sulla base di un criterio unitario e globale.
Parte appellante ha chiesto la condanna dell’ARTA BR a pagare le spese legali a favore di parte ricorrente sia del primo che del secondo grado di giudizio “ secondo il valore medio tabellare e alle spese del secondo grado di giudizio come da contratto sottoscritto ai sensi ai sensi dell’art. 1 del DM. 55/2014”.
A tal fine, egli ha prodotto un atto sottoscritto in data 15 luglio 2025 dallo stesso appellante e dall’avv. Pierluigi IE col quale il primo conferisce al secondo l’incarico di difenderlo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato per un compenso di € 8.072,00 oltre spese generali, cassa avvocati e Iva per un compenso totale liquidabile di euro 11.778.01.
Sul punto giova precisare che la sentenza ha così motivato l’accoglimento del ricorso di primo grado: “ l’ARTA BR, ove non abbia già provveduto, deve fornire riscontro alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente, in modo espresso e motivato, sulla base del combinato disposto degli artt.1, 2, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione della presente pronuncia … il presente accoglimento riguarda solo l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso. Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.
Con l’atto di appello si deduce la seguente censura: “ La sentenza del TAR Pescara ha escluso la condanna alle spese in capo alla resistente per il motivo di non essersi costituita. Tale motivo, non trova fondamento in nessuna norma processuale ed è violativa dell’art. 91 c.p.c. che pone come unica condizione la soccombenza di una parte ovvero l’accoglimento delle domande di parte ricorrente. Nel caso di specie risulta illegittima e illogica la compensazione così come motivata dal TAR Pescara anche in ordine alla norma residuale ex art. 92, comma 2 c.p.c. che detta i casi legittimi di compensazione e tra essi, non risulta la mancata costituzione della parte resistente” .
Nessuna ulteriore attività defensionale (discussione camerale, memorie ex art. 73 c.p.a.) risulta svolta successivamente al deposto del ricorso introduttivo sia di primo che di secondo grado.
Il Collegio, esaminati tutti gli atti di causa, considerata l’attività defensionale in concreto espletata, valutata altresì la complessità della controversia (bassa), reputa che la richiesta di compenso sia incongrua e che tale eccessività non esclusa dal consenso del cliente.
Pertanto, tenuto anche conto dei minimi tariffari, ritiene congruo liquidare in favore del sig. AN IE, per il giudizio di primo grado, la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e spese generali.
In conclusione, l’appello è fondato. Per l’effetto, in riforma del capo di sentenza impugnato, condanna l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’BR (ARPA) al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio che si liquidano, in favore del sig. AN IE, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Le spese relative al presente giudizio d’appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’BR (ARPA) al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio che si liquidano, in favore del sig. AN IE, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Condanna l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’BR (ARPA) al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che si liquidano, in favore del sig. AN IE, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN TO, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
PE TO, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE TO | EN TO |
IL SEGRETARIO