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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3297/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8938/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Alvito - Sede 03041 Alvito FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 CONTR. BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 SANZIONI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2956/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259005839265000, notificata il 27 febbraio 2025, nonché gli atti presupposti ivi richiamati. L'atto impugnato concerneva una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento riferiti a diversi tributi e annualità, per un importo complessivo pari ad euro 28.544,87, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi. In particolare, risultavano oggetto di intimazione:
• cartelle relative a IRPEF e addizionali anno 2008;
• cartelle TARSU/TARES/TARI per annualità dal 2005 al 2019;
• cartelle per imposta di registro anno 2013 e 2017;
• cartelle per contributi consortili;
• cartella per sanzioni amministrative;
• avviso di accertamento n. 250TESM000931 relativo a IRPEF e addizionali anno 2009;
• avvisi di accertamento del Comune di Alvito per TARI annualità 2016–2019.
La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione, deducendo che la data del 27 febbraio 2025 costituiva il primo momento di conoscenza degli atti. Deduceva altresì l'intervenuta decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, non essendo mai state notificate le cartelle nei termini previsti. Eccepiva inoltre la prescrizione dei crediti, sostenendo che, anche a voler ritenere valide le date indicate nell'intimazione, per numerose partite (tra cui le cartelle 2011–2014 e l'avviso 2009) sarebbe comunque decorso il termine prescrizionale. Chiedeva l'annullamento integrale dell'intimazione e degli atti presupposti, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore anticipatario.
Si costituivano:
• l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, in persona del Direttore p.t., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione in quanto atto non autonomamente impugnabile e deduceva la definitività dell'avviso di accertamento n. 250TESM000931 per mancata tempestiva impugnazione;
• l'Agenzia delle Entrate – SI, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2), che eccepiva la regolare notifica delle cartelle indicate, producendo estratti di ruolo e istruttorie di notifica, nonché la tempestiva interruzione della prescrizione mediante avvisi di intimazione notificati negli anni 2014, 2017, 2019 e 2023;
• il Comune di Alvito, in persona del Responsabile del Settore Tributi, che deduceva la regolarità degli avvisi di accertamento TARI 2014–2019, notificati nei termini di legge, e la tempestiva iscrizione a ruolo delle somme dovute per le annualità 2008–2013.
Le parti resistenti concludevano per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, l'intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione che, in presenza di atti presupposti validamente notificati e divenuti definitivi, è impugnabile esclusivamente per vizi propri. Non può essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità degli atti impositivi ormai definitivi per mancata impugnazione.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. 250TESM000931 relativo all'anno d'imposta 2009, risulta provata la sua notificazione nel 2014 presso il domicilio fiscale della contribuente, con consegna al portiere dello stabile. In assenza di tempestiva impugnazione, l'atto è divenuto definitivo e non più sindacabile nel merito.
Quanto alle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate – SI ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica delle stesse nelle date indicate. Le attestazioni di notifica, redatte dagli agenti notificatori o risultanti dalle istruttorie postali, sono assistite da fede privilegiata fino a querela di falso.
L'eccezione di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 non è fondata, risultando le cartelle emesse nei termini successivi all'iscrizione a ruolo.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Per i crediti erariali (IRPEF, IVA, imposta di registro) trova applicazione il termine ordinario decennale, mentre per i tributi locali e le sanzioni si applica il termine quinquennale;
in ogni caso, la prescrizione risulta interrotta dagli atti di intimazione e dagli avvisi notificati nel tempo, come documentalmente dimostrato.
Per quanto concerne i tributi di competenza del Comune di Alvito, gli avvisi di accertamento TARI risultano notificati entro il termine quinquennale previsto dalla normativa vigente e le somme sono state iscritte a ruolo entro i termini di legge. Ne consegue la legittimità dell'intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquididate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8938/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Alvito - Sede 03041 Alvito FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 CONTR. BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 SANZIONI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005839262000 TARSU/TIA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2956/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259005839265000, notificata il 27 febbraio 2025, nonché gli atti presupposti ivi richiamati. L'atto impugnato concerneva una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento riferiti a diversi tributi e annualità, per un importo complessivo pari ad euro 28.544,87, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi. In particolare, risultavano oggetto di intimazione:
• cartelle relative a IRPEF e addizionali anno 2008;
• cartelle TARSU/TARES/TARI per annualità dal 2005 al 2019;
• cartelle per imposta di registro anno 2013 e 2017;
• cartelle per contributi consortili;
• cartella per sanzioni amministrative;
• avviso di accertamento n. 250TESM000931 relativo a IRPEF e addizionali anno 2009;
• avvisi di accertamento del Comune di Alvito per TARI annualità 2016–2019.
La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione, deducendo che la data del 27 febbraio 2025 costituiva il primo momento di conoscenza degli atti. Deduceva altresì l'intervenuta decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, non essendo mai state notificate le cartelle nei termini previsti. Eccepiva inoltre la prescrizione dei crediti, sostenendo che, anche a voler ritenere valide le date indicate nell'intimazione, per numerose partite (tra cui le cartelle 2011–2014 e l'avviso 2009) sarebbe comunque decorso il termine prescrizionale. Chiedeva l'annullamento integrale dell'intimazione e degli atti presupposti, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore anticipatario.
Si costituivano:
• l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, in persona del Direttore p.t., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione in quanto atto non autonomamente impugnabile e deduceva la definitività dell'avviso di accertamento n. 250TESM000931 per mancata tempestiva impugnazione;
• l'Agenzia delle Entrate – SI, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2), che eccepiva la regolare notifica delle cartelle indicate, producendo estratti di ruolo e istruttorie di notifica, nonché la tempestiva interruzione della prescrizione mediante avvisi di intimazione notificati negli anni 2014, 2017, 2019 e 2023;
• il Comune di Alvito, in persona del Responsabile del Settore Tributi, che deduceva la regolarità degli avvisi di accertamento TARI 2014–2019, notificati nei termini di legge, e la tempestiva iscrizione a ruolo delle somme dovute per le annualità 2008–2013.
Le parti resistenti concludevano per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, l'intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione che, in presenza di atti presupposti validamente notificati e divenuti definitivi, è impugnabile esclusivamente per vizi propri. Non può essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità degli atti impositivi ormai definitivi per mancata impugnazione.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. 250TESM000931 relativo all'anno d'imposta 2009, risulta provata la sua notificazione nel 2014 presso il domicilio fiscale della contribuente, con consegna al portiere dello stabile. In assenza di tempestiva impugnazione, l'atto è divenuto definitivo e non più sindacabile nel merito.
Quanto alle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate – SI ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica delle stesse nelle date indicate. Le attestazioni di notifica, redatte dagli agenti notificatori o risultanti dalle istruttorie postali, sono assistite da fede privilegiata fino a querela di falso.
L'eccezione di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 non è fondata, risultando le cartelle emesse nei termini successivi all'iscrizione a ruolo.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Per i crediti erariali (IRPEF, IVA, imposta di registro) trova applicazione il termine ordinario decennale, mentre per i tributi locali e le sanzioni si applica il termine quinquennale;
in ogni caso, la prescrizione risulta interrotta dagli atti di intimazione e dagli avvisi notificati nel tempo, come documentalmente dimostrato.
Per quanto concerne i tributi di competenza del Comune di Alvito, gli avvisi di accertamento TARI risultano notificati entro il termine quinquennale previsto dalla normativa vigente e le somme sono state iscritte a ruolo entro i termini di legge. Ne consegue la legittimità dell'intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquididate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.