Articolo 12 della Legge 9 luglio 1990, n. 188
Articolo 11
Versione
1 agosto 1990
>
Versione
25 febbraio 1996
Art. 12. Finanziamento 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: ((Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di qualita')) .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996