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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2875 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Palma Nardiello e Michele
Dicuonzo, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale mandataria con rappresentanza della
[...]
in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima
Souza, con studio in Napoli, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 1°.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 23.6.2020, gli attori hanno proposto rituale opposizione al decreto n. 697/2020 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto loro di pagare in solido in favore della nella qualità di mandataria con rappresentanza CP_1
della la complessiva somma di € 26.076,41, CP_2
oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto,
quale saldo insoluto alla data del 28.2.2020, di cui €
12.503,01 per capitale, € 1.428,99 per interessi corrispettivi ed € 12.144,41 per interessi di mora, delle n.
72 rate di ammortamento, dell'importo di € 516,00 ciascuna,
con scadenze mensili consecutive dal 30.10.2006 al
28.9.2012, di finanziamento il 30.9.2006 erogato in favore del , con la coobbligazione della dalla Pt_1 Pt_2
AGOS DUCATO s.p.a., il cui corrispondente credito, in forza
2 di plurime cessioni, è pervenuto nella titolarità della
[...]
CP_2
Con l'opposizione proposta non è contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che: il , Pt_1
con la coobbligazione della , ha in effetti ottenuto Pt_2
dalla AGOS DUCATO il predetto finanziamento, in forza di contratto del quale non sono sotto alcun profilo contestati la validità e l'efficacia; il credito costituito dalle rate di ammortamento del finanziamento erogato è stato in prosieguo di tempo oggetto di plurime cessioni, con l'ultima
Co delle quali è stato acquistato pro soluto dalla CP_2
questa ha conferito alla l'incarico di curarne
[...] CP_1
l'esazione in suo nome e per suo conto.
A motivi di opposizione, con l'atto introduttivo, a cui null'altro è stato aggiunto con la memoria depositata ex n.
1, art. 183, co. 6, c.p.c., sono unicamente dedotti: 1) in rito, <
l'assoluta genericità dello stesso>>; 2) nel merito, la inesistenza del credito azionato, per avere gli opponenti integralmente rimborsato il finanziamento, per capitale e interessi, anche per gli interessi di mora maturati in dipendenza del ritardato pagamento delle rate originariamente previste, mediante il pagamento alle scadenze di 47 effetti cambiari, asseritamente depositati con l'atto di opposizione, <
e scadenti il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00
3 mensili>>, per un totale quindi di € 11.750,00.
L'eccezione sollevata dagli opponenti in rito è priva di ogni pregio.
A corredo del ricorso per ingiunzione sono stati versati in atti, per ciò che rileva, il contratto costituente titolo della pretesa azionata, completo dell'allegato piano di ammortamento, e prospetto dell'esito delle relative rate.
Consegue che, anche a voler più propriamente riferire la prospettata nullità, per <>, al ricorso per ingiunzione piuttosto che al provvedimento monitorio,
che non presenta oggettivamente in sé alcun profilo di genericità, si deve ritenere che di tale condizione parimenti partecipi nella specie anche la domanda monitoria, in ordine alla quale si ricava dal combinato disposto degli artt. 125
e 638 c.p.c. che al soddisfacimento del requisito della indicazione delle ragioni della domanda concorrono, con la esposizione dei fatti riportata nel ricorso, anche le risultanze dei documenti offerti a prova della domanda, che infatti è prescritto siano richiamati nel ricorso e rimangano a disposizione dell'ingiunto fino alla scadenza del termine per proporre opposizione;
e difatti, ad onta della lamentata
<> dell'avversa domanda di pagamento,
gli opponenti hanno dimostrato di essere stati perfettamente in grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2,
c.p.c., di individuare il rapporto in contesa, tanto da
4 opporre nel merito di avere integralmente soddisfatto ogni obbligazione da essi correlativamente assunta.
L'opposizione proposta è per contro risultata parzialmente fondata nel merito, sulla scorta dei pagamenti che i Pt_1
e hanno fornito prova di avere eseguito. Pt_2
Essi hanno invero prodotto in giudizio soltanto 45 delle 47
cambiali, dell'importo di € 250,00 ciascuna, che hanno allegato di avere pagato e versato in atti: e cioè, 44
effetti con scadenze mensili consecutive dal 5.4.2011 al
5.11.2014 ed un ulteriore effetto con scadenza al 5.2.2015,
che parte opposta ha espressamente riconosciuto come tutti effettivamente pagati.
Obiettava parte opposta che il credito vantato con la domanda monitoria era stato determinato già detraendo dalla debitoria anche tutti questi pagamenti.
Senonché tale asserzione, non confortata dall'<
contabile attualizzato>> altresì depositato a corredo del ricorso per ingiunzione, nel quale l'ultimo pagamento contabilizzato è del 5.7.2013 e non v'è evidenza della imputazione dei pagamenti che pacificamente sono stati come sopra eseguiti dagli opponenti in epoca successiva, ha trovato smentita nella consulenza tecnica d'ufficio che è
stata pertanto disposta.
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni, coerentemente ed esaurientemente motivate, questo giudicante condivide e fa
5 proprie, sulla scorta dei pagamenti riconosciuti da parte opposta come eseguiti e tuttavia non scomputati dal credito vantato, ha infatti rideterminato il credito in effetti insoluto alla data del 28.02.2020 nella minore somma complessiva di € 18.803,78, di cui 8.447,93 per capitale,
cioè la parte della somma finanziata rimasta ancora da rimborsare, € 593,31 per interessi corrispettivi rimasti ancora da pagare quale quota delle rate di ammortamento scadute e non pagate ed € 9.762,54 per interessi convenzionali di mora, calcolati sul solo debito in linea capitale, a decorrere dalla scadenza di ciascuna delle rate di ammortamento scadute e non pagate, in luogo degli interessi corrispettivi.
Inconferenti appaiono i profili di presunta invalidità e/o inefficacia del contratto di finanziamento affacciati per la prima volta dalla consulente di parte degli opponenti in sede di osservazioni alla c.t.u., neppure richiamate dagli opponenti all'atto della precisazione delle conclusioni, che i e hanno operato puramente e semplicemente Pt_1 Pt_2
riportandosi alle conclusioni già rassegnate e dunque a quelle formulate con l'atto di opposizione, rimaste immutate anche all'esito del deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c.
Vero è infatti che <
di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
6 processo>>; e però <
non ricorre] che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi>> (Cass. 23.2.2024 n. 4867).
Di modo che, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati a pagare in favore di parte opposta la complessiva somma di € 18.803,78, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora maturati e a maturare dalla data del 28.02.2020 fino all'effettivo soddisfo, calcolati sulla sola sorte capitale, così come richiesto nel ricorso per ingiunzione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e gravano pertanto sugli opponenti nella misura liquidata in dispositivo, fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a carico di entrambe le parti per quote uguali.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria con
7 rappresentanza della in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Pt_1
e , così provvede, respinta
[...] Parte_2
o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e,
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n.
697/2020 di questo Tribunale, e condanna gli opponenti in solido a pagare in favore di parte opposta la complessiva somma di € 18.803,78, oltre agli ulteriori interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti per quote uguali;
- condanna gli opponenti a pagare le spese di patrocinio in favore di parte opposta, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 22.4.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2875 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Palma Nardiello e Michele
Dicuonzo, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale mandataria con rappresentanza della
[...]
in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima
Souza, con studio in Napoli, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 1°.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 23.6.2020, gli attori hanno proposto rituale opposizione al decreto n. 697/2020 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto loro di pagare in solido in favore della nella qualità di mandataria con rappresentanza CP_1
della la complessiva somma di € 26.076,41, CP_2
oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto,
quale saldo insoluto alla data del 28.2.2020, di cui €
12.503,01 per capitale, € 1.428,99 per interessi corrispettivi ed € 12.144,41 per interessi di mora, delle n.
72 rate di ammortamento, dell'importo di € 516,00 ciascuna,
con scadenze mensili consecutive dal 30.10.2006 al
28.9.2012, di finanziamento il 30.9.2006 erogato in favore del , con la coobbligazione della dalla Pt_1 Pt_2
AGOS DUCATO s.p.a., il cui corrispondente credito, in forza
2 di plurime cessioni, è pervenuto nella titolarità della
[...]
CP_2
Con l'opposizione proposta non è contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che: il , Pt_1
con la coobbligazione della , ha in effetti ottenuto Pt_2
dalla AGOS DUCATO il predetto finanziamento, in forza di contratto del quale non sono sotto alcun profilo contestati la validità e l'efficacia; il credito costituito dalle rate di ammortamento del finanziamento erogato è stato in prosieguo di tempo oggetto di plurime cessioni, con l'ultima
Co delle quali è stato acquistato pro soluto dalla CP_2
questa ha conferito alla l'incarico di curarne
[...] CP_1
l'esazione in suo nome e per suo conto.
A motivi di opposizione, con l'atto introduttivo, a cui null'altro è stato aggiunto con la memoria depositata ex n.
1, art. 183, co. 6, c.p.c., sono unicamente dedotti: 1) in rito, <
l'assoluta genericità dello stesso>>; 2) nel merito, la inesistenza del credito azionato, per avere gli opponenti integralmente rimborsato il finanziamento, per capitale e interessi, anche per gli interessi di mora maturati in dipendenza del ritardato pagamento delle rate originariamente previste, mediante il pagamento alle scadenze di 47 effetti cambiari, asseritamente depositati con l'atto di opposizione, <
e scadenti il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00
3 mensili>>, per un totale quindi di € 11.750,00.
L'eccezione sollevata dagli opponenti in rito è priva di ogni pregio.
A corredo del ricorso per ingiunzione sono stati versati in atti, per ciò che rileva, il contratto costituente titolo della pretesa azionata, completo dell'allegato piano di ammortamento, e prospetto dell'esito delle relative rate.
Consegue che, anche a voler più propriamente riferire la prospettata nullità, per <>, al ricorso per ingiunzione piuttosto che al provvedimento monitorio,
che non presenta oggettivamente in sé alcun profilo di genericità, si deve ritenere che di tale condizione parimenti partecipi nella specie anche la domanda monitoria, in ordine alla quale si ricava dal combinato disposto degli artt. 125
e 638 c.p.c. che al soddisfacimento del requisito della indicazione delle ragioni della domanda concorrono, con la esposizione dei fatti riportata nel ricorso, anche le risultanze dei documenti offerti a prova della domanda, che infatti è prescritto siano richiamati nel ricorso e rimangano a disposizione dell'ingiunto fino alla scadenza del termine per proporre opposizione;
e difatti, ad onta della lamentata
<> dell'avversa domanda di pagamento,
gli opponenti hanno dimostrato di essere stati perfettamente in grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2,
c.p.c., di individuare il rapporto in contesa, tanto da
4 opporre nel merito di avere integralmente soddisfatto ogni obbligazione da essi correlativamente assunta.
L'opposizione proposta è per contro risultata parzialmente fondata nel merito, sulla scorta dei pagamenti che i Pt_1
e hanno fornito prova di avere eseguito. Pt_2
Essi hanno invero prodotto in giudizio soltanto 45 delle 47
cambiali, dell'importo di € 250,00 ciascuna, che hanno allegato di avere pagato e versato in atti: e cioè, 44
effetti con scadenze mensili consecutive dal 5.4.2011 al
5.11.2014 ed un ulteriore effetto con scadenza al 5.2.2015,
che parte opposta ha espressamente riconosciuto come tutti effettivamente pagati.
Obiettava parte opposta che il credito vantato con la domanda monitoria era stato determinato già detraendo dalla debitoria anche tutti questi pagamenti.
Senonché tale asserzione, non confortata dall'<
contabile attualizzato>> altresì depositato a corredo del ricorso per ingiunzione, nel quale l'ultimo pagamento contabilizzato è del 5.7.2013 e non v'è evidenza della imputazione dei pagamenti che pacificamente sono stati come sopra eseguiti dagli opponenti in epoca successiva, ha trovato smentita nella consulenza tecnica d'ufficio che è
stata pertanto disposta.
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni, coerentemente ed esaurientemente motivate, questo giudicante condivide e fa
5 proprie, sulla scorta dei pagamenti riconosciuti da parte opposta come eseguiti e tuttavia non scomputati dal credito vantato, ha infatti rideterminato il credito in effetti insoluto alla data del 28.02.2020 nella minore somma complessiva di € 18.803,78, di cui 8.447,93 per capitale,
cioè la parte della somma finanziata rimasta ancora da rimborsare, € 593,31 per interessi corrispettivi rimasti ancora da pagare quale quota delle rate di ammortamento scadute e non pagate ed € 9.762,54 per interessi convenzionali di mora, calcolati sul solo debito in linea capitale, a decorrere dalla scadenza di ciascuna delle rate di ammortamento scadute e non pagate, in luogo degli interessi corrispettivi.
Inconferenti appaiono i profili di presunta invalidità e/o inefficacia del contratto di finanziamento affacciati per la prima volta dalla consulente di parte degli opponenti in sede di osservazioni alla c.t.u., neppure richiamate dagli opponenti all'atto della precisazione delle conclusioni, che i e hanno operato puramente e semplicemente Pt_1 Pt_2
riportandosi alle conclusioni già rassegnate e dunque a quelle formulate con l'atto di opposizione, rimaste immutate anche all'esito del deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c.
Vero è infatti che <
di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
6 processo>>; e però <
non ricorre] che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi>> (Cass. 23.2.2024 n. 4867).
Di modo che, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati a pagare in favore di parte opposta la complessiva somma di € 18.803,78, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora maturati e a maturare dalla data del 28.02.2020 fino all'effettivo soddisfo, calcolati sulla sola sorte capitale, così come richiesto nel ricorso per ingiunzione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e gravano pertanto sugli opponenti nella misura liquidata in dispositivo, fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a carico di entrambe le parti per quote uguali.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria con
7 rappresentanza della in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Pt_1
e , così provvede, respinta
[...] Parte_2
o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e,
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n.
697/2020 di questo Tribunale, e condanna gli opponenti in solido a pagare in favore di parte opposta la complessiva somma di € 18.803,78, oltre agli ulteriori interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti per quote uguali;
- condanna gli opponenti a pagare le spese di patrocinio in favore di parte opposta, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 22.4.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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